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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4206/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4206/2017 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 5319/16 del 25/10/16, depositata il
02/11/16
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ciotola, presso il cui studio sono Pt_4 elettivamente dom.ti in Salerno, alla via Gen. Gonzaga n. 21, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTI
E
, sito in Bellizzi (SA), alla via Matteotti n. 6, in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Abate, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Domodossola n. 22/B, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
E
, rappresentata e difesa dall'avv. AN AT, presso il cui studio è elett.te CP_2
dom.ta in Bellizzi (SA), alla via Nino Bixio n. 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
E
pagina 1 di 11 , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Delli Bovi, presso il cui Controparte_3
studio è elett.te dom.ta in Santa Cecilia di Eboli (SA), al viale Eburum n. 47, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
E in persona del curatore p.t. Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 06/11/24 i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato nell'ottobre 2014, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, AT AN ed il
[...]
sito in Bellizzi alla via Matteotti n. 6, assumendo di essere Controparte_1 comproprietari dell'appartamento sito al secondo piano del predetto edificio condominiale, sovrastante al quale vi era l'appartamento con terrazzo a livello di proprietà esclusiva di AT
AN, avente in parte funzione di copertura del medesimo stabile condominiale;
che da alcuni anni si erano verificate copiose infiltrazioni d'acqua provenienti da tale terrazzo, in danno della consistenza abitativa di essi attori, precisamente in corrispondenza dei balconi dei vani cucina e camera da letto, oltre che nel vano bagno e nel corridoio;
che, anche successivamente all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, si erano verificate delle infiltrazioni di acque luride provenienti dallo scarico del sovrastante immobile del AT, che avevano causato danni nel vano salone dell'appartamento di essi istanti;
che, per eliminare i predetti danni, occorreva sborsare la somma complessiva di € 2.318,00, come da preventivo della ditta Pt_5
che, nonostante i reiterati solleciti, i convenuti si erano rifiutati di porre rimedio ai lamentati inconvenienti.
Gli attori, quindi, chiedevano: 1) accertarsi la corresponsabilità dei convenuti nella causazione delle infiltrazioni provenienti dalla sovrastante terrazza a livello e, per l'effetto, condannarsi gli stessi, in solido, al risarcimento dei danni patiti, nella misura di € 1.708,00, ovvero nella somma maggiore o minore da accertare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
2) accertarsi la responsabilità di AT AN in relazione alle infiltrazioni provenienti dalla braga di innesto della colonna fecale del suo immobile e, per l'effetto, condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni arrecati al salone dell'appartamento degli pagina 2 di 11 attori, nella misura di € 610,00, ovvero nella diversa misura da accertare in corso di causa. Il tutto nei limiti della competenza per valore dell'adito giudice;
3) condannarsi i convenuti al pagamento delle spese giudiziali con attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva il il quale, declinando qualsivoglia responsabilità, Controparte_1 chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della ossia dell'impresa che CP_4
aveva eseguito i lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale, affinchè, in caso di accoglimento della domanda attorea, quest'ultima fosse condannata al risarcimento dei danni, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Si costituiva anche AT AN, il quale concludeva per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Nel contempo intentava, dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, un'analoga causa Parte_4
risarcitoria nei confronti dei medesimi convenuti, al fine di ottenere, quale proprietario di altro appartamento sito al secondo piano dello stesso stabile condominiale, il risarcimento dei danni arrecati al soffitto della propria balconata dalle infiltrazioni provenienti dalla sovrastante terrazza a livello di proprietà di AT AN, che fungeva anche da lastrico solare dello stabile condominiale, nella misura di € 976,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Le due cause (proc. n. 9372/14 R.G. e n. 9374/14 R.G.) venivano dapprima interrotte, in conseguenza del decesso del convenuto AT AN, e poi riunite, previa riassunzione da parte degli odierni appellanti nei confronti degli eredi del AT.
Si costituivano , quale erede di AT AN, ed il Controparte_3 Controparte_1
, nonché, quale terza chiamata in causa, la Curatela del Fallimento Edimec s.r.l.
[...]
Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, nonché disposta ed eseguita CTU.
Precisate le conclusioni, con sentenza n. 5319/16 del 25/10/16, depositata il 02/11/16, il Giudice di
Pace di Salerno dichiarava la carenza di legittimazione passiva del convenuto, CP_1
essendo responsabile la sola appaltatrice dei danni cagionati a terzi, e la improponibilità della chiamata in causa della Curatela del dovendosi far valere le pretese Controparte_4 creditorie verso quest'ultima con insinuazione al passivo fallimentare, il tutto con compensazione delle spese giudiziali e spese di CTU a carico degli attori in solido.
Con citazione notificata il 27/04/17, , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
proponevano appello avverso la predetta sentenza, chiedendo che, in totale Parte_4
riforma della stessa, il di via Matteotti n. 6 in Bellizzi e gli eredi Controparte_1
di AT AN, ossia e , fossero condannati, per quanto di CP_2 Controparte_3
rispettiva ragione e solidalmente tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalle consistenze pagina 3 di 11 immobiliare degli appellanti, così come accertati e quantificati dal CTU in misura pari ad € 969,35, in relazione all'immobile di proprietà e ad € 312,90, in relazione alla consistenza Parte_6
immobiliare di proprietà nonché condannarsi gli appellati eredi di AT Parte_4
AN, in relazione alle infiltrazioni di acque nere provenienti dalla braga di innesto della colonna fecale dell'immobile di loro proprietà, al risarcimento dei danni arrecati al vano salone del sottostante appartamento di proprietà ammontanti ad € 875,45, così come del pari Parte_6
accertati e quantificati dal CTU, il tutto gravato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese del doppio grado di giudizio, da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 25/07/17, si costituiva la quale eccepiva la CP_2
propria carenza di legittimazione passiva, non avendo ancora accettato, neppure tacitamente,
l'eredità di AT AN. Chiedeva di essere estromessa dal giudizio con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/07/17, si costituiva il , Controparte_1 il quale deduceva che esclusiva responsabile dei danni lamentati dagli appellanti era l'impresa la quale non aveva eseguito a regola d'arte i lavori di ristrutturazione del fabbricato CP_4
condominiale affidatile in appalto nel 2011, come emerso anche dalla CTU;
in subordine, dei danni derivanti dal lastrico solare avrebbe dovuto rispondere il proprietario esclusivo dello stesso.
Concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/08/17, si costituiva , la quale, in via Controparte_3 preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto violativo dell'art. 342 c.p.c.; nel merito deduceva che l'impresa appaltatrice era l'esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in conseguenza dei lavori eseguiti e che, in ogni caso, dei danni derivanti dal lastrico solare avrebbe dovuto rispondere l'esclusivo proprietario dello stesso. Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese giudiziali.
Non si costituiva, pur ritualmente citato con atto notificatogli il 27/04/17, il Controparte_5
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, con le note sostitutive dell'udienza del 06/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice, con ordinanza del 14/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_5
pagina 4 di 11 Sempre in via preliminare deve ritenersi ammissibile l'appello in relazione al novellato art. 342
c.p.c.
Invero, la predetta norma, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal D.L. n.
83/12, conv. in L. n. 134/12, statuisce che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., invece, si limitava semplicemente a prevedere che l'atto di appello dovesse contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., “l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione”. La predetta riforma sembra aver invece accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto.
Nella giurisprudenza, soprattutto di merito, ed in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine all'ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica, pervenendo ad un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di “specificità dei motivi” di cui alla precedente formulazione delle predette norme.
In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della pagina 5 di 11 permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti dell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass. n. 23291/2016).
Pertanto, secondo le Sezioni Unite, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.
In definitiva, riprendendo principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al testo precedente la riforma del 2012, si assume che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa (Cass. n.
4695/17; Cass. n. 18932/16; Cass. n. 22502/14).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che gli appellanti si sono attenuti al novellato art. 342 c.p.c., atteso che gli stessi hanno riportato i passi argomentativi della sentenza che intendevano contestare, hanno contrapposto alle singole argomentazioni poste dal giudice di prime cure delle deduzioni astrattamente idonee, in punto di fatto e di diritto, a scalfirne il fondamento giuridico, e hanno suggerito quali modifiche avrebbero dovuto essere apportate al pagina 6 di 11 provvedimento con riguardo alla ricostruzione delle circostanze di fatto sottese alla vicenda in esame ed alle prospettate violazioni di legge.
Venendo al merito, con il primo motivo di appello si assume l'erroneità della motivazione in ordine alla dichiarata carenza di legittimazione passiva del convenuto, posto che, secondo la CP_1
più recente giurisprudenza di legittimità in materia condominiale, sussiste responsabilità solidale tra il proprietario esclusivo del lastrico solare (o terrazza a livello) ex art. 2051 c.c. e del cui quel lastrico funga da copertura ex artt. 1130 e 1135 c.c., in relazione ai danni da CP_1 infiltrazioni nell'appartamento sottostante. Nella specie, peraltro, il era rimasto del CP_1
tutto inerte nonostante avesse ricevuto tempestiva notizia dagli appellanti in ordine alla persistenza dei fenomeni infiltrativi anche dopo l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del terrazzo/lastrico solare, come emergeva anche dalla perizia redatta nel 2013 dallo stesso direttore dei predetti lavori, geom. . In conseguenza di tale condotta omissiva, i danni si erano CP_6
ulteriormente aggravati e di essi dovevano, quindi, rispondere sia il convenuto che gli CP_1
eredi di AT AN, ossia e Controparte_3 CP_2
Con il secondo motivo di appello si lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento dei danni da infiltrazioni di acque nere, e quindi la violazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo il giudice di primo grado reso alcuna pronuncia in ordine ai danni subiti dall'immobile di proprietà per le infiltrazioni di acque luride provenienti dal sovrastante immobile Parte_6
intestato a AT AN, e ciò sebbene il CTU avesse anche accertato e quantificato il predetto danno nell'importo di € 875,48.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono fondati.
Nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado è stata escussa la teste , la quale: Testimone_1 ha confermato l'esistenza dei danni lamentati dalle parti attrici;
ha precisato le aree in cui erano presenti i fenomeni di ammaloramento dovuti alle lamentate infiltrazioni;
ha fornito riscontro sul periodo in cui erano comparse le macchie di umidità all'interno degli appartamenti degli attori;
ha riconosciuto la documentazione fotografica prodotta in giudizio, ritraente gli immobili delle parti attrici ed i relativi danni occorsi.
E' stata poi espletata CTU, all'esito della quale l'arch. , dopo aver accertato la Persona_1 presenza di “danni da bagnamento” in entrambi gli immobili degli odierni appellanti, “ha riscontrato la compatibilità dei danni patiti dalle parti attrici con infiltrazioni di acqua meteorica proveniente dal sovrastante lastrico di pertinenza dell'immobile di proprietà AT e parziale copertura delle proprietà e ”. Pt_1 Pt_4
pagina 7 di 11 Con specifico riferimento, invece, agli ulteriori danni causati dalle infiltrazioni di acque nere gravanti sul solo locale salone facente parte dell'immobile degli appellanti il CTU Parte_6 ha stabilito che “detto danno corrispondente al vano salone è stato causato da infiltrazioni di acque nere dal sovrastante bagno di proprietà AT”.
Il CTU ha, poi, così quantificato i rilevati pregiudizi patrimoniali:
a) € 969,35 in relazione all'immobile per infiltrazioni di acque meteoriche Parte_6
provenienti dalla terrazza di copertura del fabbricato, di proprietà esclusiva del AT, ma fungente da parziale copertura dello stabile condominiale;
b) € 875,48 in relazione al vano salone dell'immobile per infiltrazioni di Parte_6
acque nere provenienti dal sovrastante bagno del AT, non interessato dai lavori eseguiti dalla CP_4
c) € 312,90 in relazione all'immobile di proprietà dell'appellante per infiltrazioni di Pt_4
acque meteoriche provenienti dalla terrazza di copertura del fabbricato, di proprietà esclusiva del AT, ma fungente da parziale copertura dello stabile condominiale.
Ebbene, questi essendo i fatti accertati nel giudizio di primo grado, è evidente, dalla lettura della sentenza di primo grado, che la domanda di risarcimento dei danni arrecati al vano salone della proprietà in conseguenza delle infiltrazioni di acque nere provenienti dal Parte_6 sovrastante bagno dell'immobile di proprietà di AT AN, non è stata oggetto di alcun esame da parte del giudice di pace, configurandosi sul punto un'omessa pronuncia violativa del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
Ebbene, nella specie, la responsabilità del AT discende dall'art. 2051 c.c., che configura una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondata sul solo nesso di causalità e connessa alla qualità di custode dell'immobile nel momento in cui questo ha cagionato il danno (cfr. Cass. n. 18855/13 proprio in tema di infiltrazioni).
Poiché non può dubitarsi che le appellate e , rispettivamente CP_2 Controparte_3 coniuge e figlia dell'originario convenuto AT AN, abbiano assunto la qualifica di eredi di quest'ultimo, avendo alienato nelle more del presente giudizio – con atto per notaio
[...]
del 27/03/18 (si veda art. 3), depositato il 23/10/18 - la proprietà di uno degli immobili Per_2 rientranti nell'asse ereditario, così ponendo in essere un atto di accettazione tacita dell'eredità, ne consegue che le predette appellate vanno condannate, in favore degli appellanti , Parte_1
e , al risarcimento dei danni nella misura di € 875,48, oltre Parte_2 Parte_3
interessi legali sulla predetta somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-FOI, a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado, ossia dall'01/10/14 (non essendo pagina 8 di 11 possibile individuare una data precisa di determinazione del danno), fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo.
Per quanto attiene, invece, ai danni arrecati agli immobili degli appellanti e Parte_6
, conseguenti alle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza a livello di proprietà del Pt_4
AT, deve richiamarsi, in ordine alla responsabilità solidale degli appellati, il principio affermato da Cass. S.U. n. 9449/16, secondo cui “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti
l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art.
1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ” CP_1
(conformi Cass. n. 3239/17, n. 516/22).
E tale concorrente responsabilità non è esclusa dalla stipula di un contratto di appalto, in ragione del consolidato principio di diritto ai sensi del quale, nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito, il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore. Il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva contrattualizzazione della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi configurata (Cass. n. 12909/22, n. 31601/21, n. 7553/21, nonché Cass. n. 11671/18, secondo cui il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimane sempre nella disponibilità del condominio committente per via della sua funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie).
pagina 9 di 11 Ne deriva che, diversamente da quanto statuito nell'impugnata sentenza, che ha ravvisato la carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva del in ragione della ritenuta CP_1 esclusiva responsabilità dell'impresa appaltatrice, va affermata la concorrente responsabilità del appellato e degli eredi di AT AN in relazione ai danni subiti dagli appellanti CP_1
e . Parte_6 Pt_4
Sicchè, non essendo stata fornita alcuna prova di una diversa graduazione di responsabilità tra il proprietario della terrazza a livello ed il convenuto, in riforma della sentenza appellata CP_1
e quali eredi di AT AN, nella misura di 1/3, ed il Controparte_3 CP_2
, nella misura di 2/3, vanno condannati al pagamento: Controparte_1
a) in favore di , e , della somma di € Parte_1 Parte_2 Parte_3
969,35, oltre interessi legali sulla predetta somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-FOI, a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado, ossia dall'01/10/14 (non essendo possibile individuare una data precisa di determinazione del danno), fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo;
b) in favore di della somma di € 312,90, oltre interessi legali sulla predetta Parte_4
somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-FOI, a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado, ossia dall'01/10/14 (non essendo possibile individuare una data precisa di determinazione del danno), fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo.
Deve, infine, rilevarsi che il convenuto non ha formulato appello incidentale avverso CP_1
la statuizione di improponibilità della chiamata in causa della Curatela del Fallimento Edimec s.r.l., sicchè nessuna pronuncia condannatoria può essere emessa nei confronti di quest'ultima.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in solido degli appellati costituiti e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 55/14 e succ. modif.
(scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 4206/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 5319/16, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
a) accertata l'esclusiva responsabilità di AT AN nella causazione dei danni arrecati al vano salone dell'immobile condanna e quali Parte_6 Controparte_3 CP_2
pagina 10 di 11 eredi di AT AN, a titolo risarcitorio, al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2
e , della somma di € 875,48, oltre interessi legali sulla predetta
[...] Parte_3
somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-FOI, a decorrere dall'01/10/14 fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo;
b) accertata la concorrente responsabilità degli eredi di AT AN e del
[...]
in relazione ai danni subiti dagli appellanti, condanna e Controparte_1 Controparte_3
quali eredi di AT AN, nella misura di 1/3, ed il CP_2 Controparte_1
, nella misura di 2/3, a titolo risarcitorio, al pagamento:
[...]
b1) in favore di , e , della somma di € 969,35, Parte_1 Parte_2 Parte_3
oltre interessi legali sulla predetta somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-FOI, a decorrere dall'01/10/14 fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo;
b2) in favore di della somma di € 312,90, oltre interessi legali sulla predetta Parte_4
somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-FOI, a decorrere dall'01/10/14 fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo;
2) condanna e quali eredi di AT AN, ed il Controparte_3 CP_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, che si liquidano: per il primo grado, in € 230,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Ciotola;
per il presente giudizio, in
€ 260,00 per spese vive ed € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Ciotola.
Salerno, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4206/2017 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 5319/16 del 25/10/16, depositata il
02/11/16
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ciotola, presso il cui studio sono Pt_4 elettivamente dom.ti in Salerno, alla via Gen. Gonzaga n. 21, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTI
E
, sito in Bellizzi (SA), alla via Matteotti n. 6, in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Abate, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Domodossola n. 22/B, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
E
, rappresentata e difesa dall'avv. AN AT, presso il cui studio è elett.te CP_2
dom.ta in Bellizzi (SA), alla via Nino Bixio n. 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
E
pagina 1 di 11 , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Delli Bovi, presso il cui Controparte_3
studio è elett.te dom.ta in Santa Cecilia di Eboli (SA), al viale Eburum n. 47, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
E in persona del curatore p.t. Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 06/11/24 i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato nell'ottobre 2014, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, AT AN ed il
[...]
sito in Bellizzi alla via Matteotti n. 6, assumendo di essere Controparte_1 comproprietari dell'appartamento sito al secondo piano del predetto edificio condominiale, sovrastante al quale vi era l'appartamento con terrazzo a livello di proprietà esclusiva di AT
AN, avente in parte funzione di copertura del medesimo stabile condominiale;
che da alcuni anni si erano verificate copiose infiltrazioni d'acqua provenienti da tale terrazzo, in danno della consistenza abitativa di essi attori, precisamente in corrispondenza dei balconi dei vani cucina e camera da letto, oltre che nel vano bagno e nel corridoio;
che, anche successivamente all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, si erano verificate delle infiltrazioni di acque luride provenienti dallo scarico del sovrastante immobile del AT, che avevano causato danni nel vano salone dell'appartamento di essi istanti;
che, per eliminare i predetti danni, occorreva sborsare la somma complessiva di € 2.318,00, come da preventivo della ditta Pt_5
che, nonostante i reiterati solleciti, i convenuti si erano rifiutati di porre rimedio ai lamentati inconvenienti.
Gli attori, quindi, chiedevano: 1) accertarsi la corresponsabilità dei convenuti nella causazione delle infiltrazioni provenienti dalla sovrastante terrazza a livello e, per l'effetto, condannarsi gli stessi, in solido, al risarcimento dei danni patiti, nella misura di € 1.708,00, ovvero nella somma maggiore o minore da accertare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
2) accertarsi la responsabilità di AT AN in relazione alle infiltrazioni provenienti dalla braga di innesto della colonna fecale del suo immobile e, per l'effetto, condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni arrecati al salone dell'appartamento degli pagina 2 di 11 attori, nella misura di € 610,00, ovvero nella diversa misura da accertare in corso di causa. Il tutto nei limiti della competenza per valore dell'adito giudice;
3) condannarsi i convenuti al pagamento delle spese giudiziali con attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva il il quale, declinando qualsivoglia responsabilità, Controparte_1 chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della ossia dell'impresa che CP_4
aveva eseguito i lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale, affinchè, in caso di accoglimento della domanda attorea, quest'ultima fosse condannata al risarcimento dei danni, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Si costituiva anche AT AN, il quale concludeva per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Nel contempo intentava, dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, un'analoga causa Parte_4
risarcitoria nei confronti dei medesimi convenuti, al fine di ottenere, quale proprietario di altro appartamento sito al secondo piano dello stesso stabile condominiale, il risarcimento dei danni arrecati al soffitto della propria balconata dalle infiltrazioni provenienti dalla sovrastante terrazza a livello di proprietà di AT AN, che fungeva anche da lastrico solare dello stabile condominiale, nella misura di € 976,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Le due cause (proc. n. 9372/14 R.G. e n. 9374/14 R.G.) venivano dapprima interrotte, in conseguenza del decesso del convenuto AT AN, e poi riunite, previa riassunzione da parte degli odierni appellanti nei confronti degli eredi del AT.
Si costituivano , quale erede di AT AN, ed il Controparte_3 Controparte_1
, nonché, quale terza chiamata in causa, la Curatela del Fallimento Edimec s.r.l.
[...]
Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, nonché disposta ed eseguita CTU.
Precisate le conclusioni, con sentenza n. 5319/16 del 25/10/16, depositata il 02/11/16, il Giudice di
Pace di Salerno dichiarava la carenza di legittimazione passiva del convenuto, CP_1
essendo responsabile la sola appaltatrice dei danni cagionati a terzi, e la improponibilità della chiamata in causa della Curatela del dovendosi far valere le pretese Controparte_4 creditorie verso quest'ultima con insinuazione al passivo fallimentare, il tutto con compensazione delle spese giudiziali e spese di CTU a carico degli attori in solido.
Con citazione notificata il 27/04/17, , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
proponevano appello avverso la predetta sentenza, chiedendo che, in totale Parte_4
riforma della stessa, il di via Matteotti n. 6 in Bellizzi e gli eredi Controparte_1
di AT AN, ossia e , fossero condannati, per quanto di CP_2 Controparte_3
rispettiva ragione e solidalmente tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalle consistenze pagina 3 di 11 immobiliare degli appellanti, così come accertati e quantificati dal CTU in misura pari ad € 969,35, in relazione all'immobile di proprietà e ad € 312,90, in relazione alla consistenza Parte_6
immobiliare di proprietà nonché condannarsi gli appellati eredi di AT Parte_4
AN, in relazione alle infiltrazioni di acque nere provenienti dalla braga di innesto della colonna fecale dell'immobile di loro proprietà, al risarcimento dei danni arrecati al vano salone del sottostante appartamento di proprietà ammontanti ad € 875,45, così come del pari Parte_6
accertati e quantificati dal CTU, il tutto gravato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese del doppio grado di giudizio, da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 25/07/17, si costituiva la quale eccepiva la CP_2
propria carenza di legittimazione passiva, non avendo ancora accettato, neppure tacitamente,
l'eredità di AT AN. Chiedeva di essere estromessa dal giudizio con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/07/17, si costituiva il , Controparte_1 il quale deduceva che esclusiva responsabile dei danni lamentati dagli appellanti era l'impresa la quale non aveva eseguito a regola d'arte i lavori di ristrutturazione del fabbricato CP_4
condominiale affidatile in appalto nel 2011, come emerso anche dalla CTU;
in subordine, dei danni derivanti dal lastrico solare avrebbe dovuto rispondere il proprietario esclusivo dello stesso.
Concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/08/17, si costituiva , la quale, in via Controparte_3 preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto violativo dell'art. 342 c.p.c.; nel merito deduceva che l'impresa appaltatrice era l'esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in conseguenza dei lavori eseguiti e che, in ogni caso, dei danni derivanti dal lastrico solare avrebbe dovuto rispondere l'esclusivo proprietario dello stesso. Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese giudiziali.
Non si costituiva, pur ritualmente citato con atto notificatogli il 27/04/17, il Controparte_5
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, con le note sostitutive dell'udienza del 06/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice, con ordinanza del 14/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_5
pagina 4 di 11 Sempre in via preliminare deve ritenersi ammissibile l'appello in relazione al novellato art. 342
c.p.c.
Invero, la predetta norma, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal D.L. n.
83/12, conv. in L. n. 134/12, statuisce che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., invece, si limitava semplicemente a prevedere che l'atto di appello dovesse contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., “l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione”. La predetta riforma sembra aver invece accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto.
Nella giurisprudenza, soprattutto di merito, ed in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine all'ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica, pervenendo ad un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di “specificità dei motivi” di cui alla precedente formulazione delle predette norme.
In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della pagina 5 di 11 permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti dell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass. n. 23291/2016).
Pertanto, secondo le Sezioni Unite, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.
In definitiva, riprendendo principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al testo precedente la riforma del 2012, si assume che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa (Cass. n.
4695/17; Cass. n. 18932/16; Cass. n. 22502/14).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che gli appellanti si sono attenuti al novellato art. 342 c.p.c., atteso che gli stessi hanno riportato i passi argomentativi della sentenza che intendevano contestare, hanno contrapposto alle singole argomentazioni poste dal giudice di prime cure delle deduzioni astrattamente idonee, in punto di fatto e di diritto, a scalfirne il fondamento giuridico, e hanno suggerito quali modifiche avrebbero dovuto essere apportate al pagina 6 di 11 provvedimento con riguardo alla ricostruzione delle circostanze di fatto sottese alla vicenda in esame ed alle prospettate violazioni di legge.
Venendo al merito, con il primo motivo di appello si assume l'erroneità della motivazione in ordine alla dichiarata carenza di legittimazione passiva del convenuto, posto che, secondo la CP_1
più recente giurisprudenza di legittimità in materia condominiale, sussiste responsabilità solidale tra il proprietario esclusivo del lastrico solare (o terrazza a livello) ex art. 2051 c.c. e del cui quel lastrico funga da copertura ex artt. 1130 e 1135 c.c., in relazione ai danni da CP_1 infiltrazioni nell'appartamento sottostante. Nella specie, peraltro, il era rimasto del CP_1
tutto inerte nonostante avesse ricevuto tempestiva notizia dagli appellanti in ordine alla persistenza dei fenomeni infiltrativi anche dopo l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del terrazzo/lastrico solare, come emergeva anche dalla perizia redatta nel 2013 dallo stesso direttore dei predetti lavori, geom. . In conseguenza di tale condotta omissiva, i danni si erano CP_6
ulteriormente aggravati e di essi dovevano, quindi, rispondere sia il convenuto che gli CP_1
eredi di AT AN, ossia e Controparte_3 CP_2
Con il secondo motivo di appello si lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento dei danni da infiltrazioni di acque nere, e quindi la violazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo il giudice di primo grado reso alcuna pronuncia in ordine ai danni subiti dall'immobile di proprietà per le infiltrazioni di acque luride provenienti dal sovrastante immobile Parte_6
intestato a AT AN, e ciò sebbene il CTU avesse anche accertato e quantificato il predetto danno nell'importo di € 875,48.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono fondati.
Nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado è stata escussa la teste , la quale: Testimone_1 ha confermato l'esistenza dei danni lamentati dalle parti attrici;
ha precisato le aree in cui erano presenti i fenomeni di ammaloramento dovuti alle lamentate infiltrazioni;
ha fornito riscontro sul periodo in cui erano comparse le macchie di umidità all'interno degli appartamenti degli attori;
ha riconosciuto la documentazione fotografica prodotta in giudizio, ritraente gli immobili delle parti attrici ed i relativi danni occorsi.
E' stata poi espletata CTU, all'esito della quale l'arch. , dopo aver accertato la Persona_1 presenza di “danni da bagnamento” in entrambi gli immobili degli odierni appellanti, “ha riscontrato la compatibilità dei danni patiti dalle parti attrici con infiltrazioni di acqua meteorica proveniente dal sovrastante lastrico di pertinenza dell'immobile di proprietà AT e parziale copertura delle proprietà e ”. Pt_1 Pt_4
pagina 7 di 11 Con specifico riferimento, invece, agli ulteriori danni causati dalle infiltrazioni di acque nere gravanti sul solo locale salone facente parte dell'immobile degli appellanti il CTU Parte_6 ha stabilito che “detto danno corrispondente al vano salone è stato causato da infiltrazioni di acque nere dal sovrastante bagno di proprietà AT”.
Il CTU ha, poi, così quantificato i rilevati pregiudizi patrimoniali:
a) € 969,35 in relazione all'immobile per infiltrazioni di acque meteoriche Parte_6
provenienti dalla terrazza di copertura del fabbricato, di proprietà esclusiva del AT, ma fungente da parziale copertura dello stabile condominiale;
b) € 875,48 in relazione al vano salone dell'immobile per infiltrazioni di Parte_6
acque nere provenienti dal sovrastante bagno del AT, non interessato dai lavori eseguiti dalla CP_4
c) € 312,90 in relazione all'immobile di proprietà dell'appellante per infiltrazioni di Pt_4
acque meteoriche provenienti dalla terrazza di copertura del fabbricato, di proprietà esclusiva del AT, ma fungente da parziale copertura dello stabile condominiale.
Ebbene, questi essendo i fatti accertati nel giudizio di primo grado, è evidente, dalla lettura della sentenza di primo grado, che la domanda di risarcimento dei danni arrecati al vano salone della proprietà in conseguenza delle infiltrazioni di acque nere provenienti dal Parte_6 sovrastante bagno dell'immobile di proprietà di AT AN, non è stata oggetto di alcun esame da parte del giudice di pace, configurandosi sul punto un'omessa pronuncia violativa del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
Ebbene, nella specie, la responsabilità del AT discende dall'art. 2051 c.c., che configura una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondata sul solo nesso di causalità e connessa alla qualità di custode dell'immobile nel momento in cui questo ha cagionato il danno (cfr. Cass. n. 18855/13 proprio in tema di infiltrazioni).
Poiché non può dubitarsi che le appellate e , rispettivamente CP_2 Controparte_3 coniuge e figlia dell'originario convenuto AT AN, abbiano assunto la qualifica di eredi di quest'ultimo, avendo alienato nelle more del presente giudizio – con atto per notaio
[...]
del 27/03/18 (si veda art. 3), depositato il 23/10/18 - la proprietà di uno degli immobili Per_2 rientranti nell'asse ereditario, così ponendo in essere un atto di accettazione tacita dell'eredità, ne consegue che le predette appellate vanno condannate, in favore degli appellanti , Parte_1
e , al risarcimento dei danni nella misura di € 875,48, oltre Parte_2 Parte_3
interessi legali sulla predetta somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-FOI, a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado, ossia dall'01/10/14 (non essendo pagina 8 di 11 possibile individuare una data precisa di determinazione del danno), fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo.
Per quanto attiene, invece, ai danni arrecati agli immobili degli appellanti e Parte_6
, conseguenti alle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza a livello di proprietà del Pt_4
AT, deve richiamarsi, in ordine alla responsabilità solidale degli appellati, il principio affermato da Cass. S.U. n. 9449/16, secondo cui “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti
l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art.
1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ” CP_1
(conformi Cass. n. 3239/17, n. 516/22).
E tale concorrente responsabilità non è esclusa dalla stipula di un contratto di appalto, in ragione del consolidato principio di diritto ai sensi del quale, nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito, il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore. Il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva contrattualizzazione della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi configurata (Cass. n. 12909/22, n. 31601/21, n. 7553/21, nonché Cass. n. 11671/18, secondo cui il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimane sempre nella disponibilità del condominio committente per via della sua funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie).
pagina 9 di 11 Ne deriva che, diversamente da quanto statuito nell'impugnata sentenza, che ha ravvisato la carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva del in ragione della ritenuta CP_1 esclusiva responsabilità dell'impresa appaltatrice, va affermata la concorrente responsabilità del appellato e degli eredi di AT AN in relazione ai danni subiti dagli appellanti CP_1
e . Parte_6 Pt_4
Sicchè, non essendo stata fornita alcuna prova di una diversa graduazione di responsabilità tra il proprietario della terrazza a livello ed il convenuto, in riforma della sentenza appellata CP_1
e quali eredi di AT AN, nella misura di 1/3, ed il Controparte_3 CP_2
, nella misura di 2/3, vanno condannati al pagamento: Controparte_1
a) in favore di , e , della somma di € Parte_1 Parte_2 Parte_3
969,35, oltre interessi legali sulla predetta somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-FOI, a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado, ossia dall'01/10/14 (non essendo possibile individuare una data precisa di determinazione del danno), fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo;
b) in favore di della somma di € 312,90, oltre interessi legali sulla predetta Parte_4
somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-FOI, a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado, ossia dall'01/10/14 (non essendo possibile individuare una data precisa di determinazione del danno), fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo.
Deve, infine, rilevarsi che il convenuto non ha formulato appello incidentale avverso CP_1
la statuizione di improponibilità della chiamata in causa della Curatela del Fallimento Edimec s.r.l., sicchè nessuna pronuncia condannatoria può essere emessa nei confronti di quest'ultima.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in solido degli appellati costituiti e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 55/14 e succ. modif.
(scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 4206/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 5319/16, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
a) accertata l'esclusiva responsabilità di AT AN nella causazione dei danni arrecati al vano salone dell'immobile condanna e quali Parte_6 Controparte_3 CP_2
pagina 10 di 11 eredi di AT AN, a titolo risarcitorio, al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2
e , della somma di € 875,48, oltre interessi legali sulla predetta
[...] Parte_3
somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-FOI, a decorrere dall'01/10/14 fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo;
b) accertata la concorrente responsabilità degli eredi di AT AN e del
[...]
in relazione ai danni subiti dagli appellanti, condanna e Controparte_1 Controparte_3
quali eredi di AT AN, nella misura di 1/3, ed il CP_2 Controparte_1
, nella misura di 2/3, a titolo risarcitorio, al pagamento:
[...]
b1) in favore di , e , della somma di € 969,35, Parte_1 Parte_2 Parte_3
oltre interessi legali sulla predetta somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-FOI, a decorrere dall'01/10/14 fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo;
b2) in favore di della somma di € 312,90, oltre interessi legali sulla predetta Parte_4
somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-FOI, a decorrere dall'01/10/14 fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo;
2) condanna e quali eredi di AT AN, ed il Controparte_3 CP_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, che si liquidano: per il primo grado, in € 230,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Ciotola;
per il presente giudizio, in
€ 260,00 per spese vive ed € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Ciotola.
Salerno, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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