Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12707 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1113/23 del Giudice di Pace di Procida, in persona del dott. Pasquale Ammendola, depositata in data 29.12.2023 e non notificata.
T R A
(C.F./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura depositata in atti, dall'avv. Filomena D'Aniello, C.F.
ed elett.te dom.ta in Scafati (NA), alla via Trieste n° 202, presso lo studio C.F._1 dell'avv. D'Aniello, la quale dichiara di voler ricevere ogni notificazione e/o comunicazione all'indirizzo p.e.c.: Email_1
- Appellante –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
- Appellato Contumace
-
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Presidente p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
- Appellata contumace –
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.02.2025 la procuratrice dell'appellante, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concludeva riportandosi ai propri atti e alle note scritte.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 19.12.2022, il sig. conveniva in Controparte_2 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Procida, nel procedimento rubricato al n. R.G.A.C. 287/2023, l' (quale soggetto incaricato della riscossione) e la Controparte_1 CP_3
[...] esattoriale n. 100.2014.0022547860 ed afferenti all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009, per un importo complessivo di euro 357,65.
Al riguardo, l'opponente ne invocava l'estinzione per decorso del termine di prescrizione triennale maturato successivamente alla data di notificazione della cartella;
concludeva, perciò, affinché venisse dichiarata la prescrizione del credito e, per l'effetto, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Nel procedimento innanzi al Giudice di Pace si costituiva l' , la quale eccepiva – in via CP_4 preliminare - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché l'incompetenza per territorio del G.d.P. adito, la carenza di legittimazione passiva e la nullità della citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c.
Non si costituiva la ancorché regolarmente citata. Controparte_3
Con sentenza n. 1113 del 18.09.2023, depositata il 29-12-2023, il Giudice di Pace di Procida accoglieva l'opposizione annullando la cartella n. 10020140022547860 e conseguentemente condannava l'EN , in solido con l'ente impositore, rimasto contumace, alla Parte_1 refusione in favore del difensore distrattario delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello notificato in data 04.06.2024, l' conveniva in giudizio il CP_4 sig. e la impugnando la sentenza sopra indicata ed Controparte_2 Controparte_3 individuando le parti di motivazione ritenute erronee, chiedendone l'integrale riforma, anche con riguardo al capo relativo al governo delle spese.
In particolare, l'appellante lamentava, innanzitutto, l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui non aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, trattandosi di cartella avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica;
eccepiva inoltre l'incompetenza per territorio dell'adito Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nonché l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sull' eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Il sig. e la benché ritualmente citati, non si costituivano. Controparte_2 Controparte_3
All'udienza del 04 dicembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la discussione orale all'udienza del 19 febbraio 2025.
All'udienza del 19 febbraio 2025 l'appellante, all'esito della discussione orale, precisate le proprie conclusioni, chiedeva decidersi la causa, che veniva rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Innanzitutto, va dichiarata la contumacia del sig. e della Controparte_2 CP_3
in persona del Presidente p.t., nonostante la regolare vocatio in ius.
[...]
§ 2. Venendo alla disamina dell'impugnazione, carattere preliminare ed assorbente assume il vaglio del primo motivo di gravame, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che il sig. ha impugnato la cartella esattoriale n. CP_2 100.2014.0022547860, afferente all'omesso versamento della tassa di circolazione per l'anno 2009. L'attore richiedeva l'annullamento del ruolo per prescrizione triennale maturata successivamente alla data di notifica della cartella avvenuta il 30/07/2014, come si desume dall'estratto di ruolo.
Ad avviso di questo giudicante va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale della corte tributaria, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella specie, sia di natura tributaria. Invero, a far data dal 1° gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 23, co. 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e ss. mm., che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
In relazione al citato art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D.lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022.
La decisione è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al Giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 cpc, avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici, analogamente al presente giudizio).
Il Supremo Consesso ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. S.U. n. 8465/2022 e n. 1394/2022; Cass. S.U. n. 12642/2021; Cass. S.U. n. 16986 del 25/05/2022; Cass. n. 32539 del 14/12/2024): “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
“definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario“.
Nella parte motiva si è precisato come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, di TARSU etc, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., sent. n. 23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie;
analogamente, Cass. civ., S.U., sent. n. 8770/2016).
Il principio così enunciato precipuamente si addice all'oggetto del presente giudizio nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assorbimento delle restanti questioni.
La repentina e continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
PQM
Il Tribunale di Napoli, , definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da
[...]
nei confronti di e della ogni contraria Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, in contumacia di e della in persona del Presidente p.t.: Controparte_2 Controparte_3
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, visto l'art. 37 cpc, dichiara il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del giudice tributario;
2. RIMETTE parti e causa alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 10/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti