Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1323/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1323/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. PENZA PIERLUIGI, Parte_1 ricorrente
E
e avv. BOVE Controparte_1 CP_2
ANTONIO, resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 22.02.2018 parte ricorrente proponeva opposizione nei confronti dell' e della avverso l'avviso di CP_3 Controparte_2 addebito n. 343 2017 00072146 53 000, notificato in data 16.01.2018, di importo complessivo pari ad € 936,97, in quanto il credito sotteso al predetto avviso (dovuto a titolo di “somme aggiuntive decreto ingiuntivo”, spese di notifica e oneri di riscossione) risultava prescritto, chiedendo per l'effetto l'annullamento dell'atto opposto e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 07.12.2018 si costituiva in giudizio l' , anche per la CP_3 [...]
chiedendo la revoca della sospensione della provvisoria esecutività CP_2 dell'avviso d'addebito (concessa con provvedimento del 01.03.2018) e il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, ritenendo comunque dovute le somme richieste dall'istituto.
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2) Il ricorso è fondato e la domanda attorea deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
3) In via preliminare, occorre identificare correttamente la domanda spiegata da parte ricorrente ed il relativo oggetto.
3.1.) Invero l'opposizione ad avviso di addebito (regolata, per espressa previsione dall'art. 30, co. 14, D.L. n. 78/2010, dalla stessa disciplina prevista in tema di riscossione per il ruolo, le somme iscritte a ruolo e la cartella di pagamento) può assumere diverse qualificazioni a seconda dei motivi in essa contenuti.
Tale domanda, infatti, può integrare: a) una opposizione ex art. 24, D. Lgs. n.
46/1999, per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva (o, in funzione recuperatoria, se si prova la mancata notifica del titolo sotteso), da proporre nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito;
b) una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per inesistenza del titolo esecutivo a monte o fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata), esperibile senza termini di decadenza;
c) una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si limiti a contestare vizi formali dell'avviso di addebito o vizi attinenti alla mancata notifica del titolo ad esso sotteso, esperibile in ogni caso entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (Cass. 17 settembre 2019, n.
23116).
3.2) Nel caso di specie, parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito sotteso all'avviso d'addebito per fatti estintivi successivi alla notifica del titolo esecutivo, ossia il decreto ingiuntivo n. 551/1999 (emesso per omesso versamento dei contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il mese di dicembre 1997 e notificato in data 22.07.1999).
Si tratta, dunque, di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., esperibile senza termini di decadenza.
2 4) In relazione all'eccepita prescrizione della somma dovuta per inadempienza del titolo sotteso all'avviso di addebito, si consideri che poiché il titolo alla base dell'opposto avviso di addebito è un decreto ingiuntivo e, quindi, un titolo giudiziale divenuto definitivo, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario, decennale, ex art. 2953 c.c.
Non rileva pertanto quanto disposto dalla legge 335 del 1995 che ha ridotto la prescrizione dei contributi da decennale a quinquennale a partire dal
01.01.1996.
Occorre, dunque, effettuare una valutazione circa eventuali atti interruttivi del termine prescrizionale intervenuti tra la notifica del decreto ingiuntivo e l'avviso di addebito opposto.
A tal proposito, in relazione alla riscossione dello stesso credito, l' CP_3 allegava:
la notifica di un atto di precetto effettuata in data 23.09.2004 (relativa alle sole somme aggiuntive);
l'esecuzione di pignoramento mobiliare in data 09.11.2004 (con esito negativo);
l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale in data 25.10.2006.
Inoltre, lo stesso istituto rilevava che la L. n. 289/2002 aveva disposto la sospensione del termine di prescrizione per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 01.01.2003 per periodi non coperti da contribuzione, risultanti dall'estratto conto di cui all'art. 1, co. 6, L. n. 335/1995, relativi al 1998.
Ebbene al di là dell'idoneità o meno degli atti allegati dall' ad interrompere CP_3 validamente la prescrizione, si ritiene che il termine della stessa fosse ampiamente decorso al momento della notifica dell'opposto avviso di addebito. Difatti, anche considerando come ultimo atto interruttivo l'iscrizione di ipoteca del 25.10.2006, il termine di prescrizione sarebbe inutilmente decorso il 25.10.2016, mentre l'avviso di addebito veniva notificato nel 2018.
Risulta irrilevante, peraltro, la richiamata sospensione del termine, disposta per 18 mesi a partire dal 01.01.2003, in quanto gli atti interruttivi allegati risultano compiuti a partire dal 2004, anno dal quale il termine prescrizionale riprendeva a decorrere.
3 A tal proposito è da chiarire che “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (medesimo art. 3, comma 10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile
d'ufficio” (cfr. Cass. 1830/2014).
Dunque, alla data di notifica dell'avviso di addebito i crediti sottesi allo stesso, non azionati entro dieci anni dal compimento dell'ultimo atto interruttivo, risultavano prescritti.
5) In conclusione, il ricorso va accolto con dichiarazione di estinzione dei crediti oggetto del titolo sotteso all'avviso di addebito opposto ed annullamento dello stesso.
6) Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in dispositivo ai CP_3 sensi del DM 55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento (fino a €
1.100,00), fase istruttoria esclusa, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 343 2017
00072146 53 000;
b. dichiara non dovuti i crediti oggetto dell'opposto avviso di addebito in quanto prescritti;
c. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_3 processuali, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida a titolo di onorari in € 500,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%).
Trani, 12/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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