Ordinanza cautelare 30 ottobre 2017
Dispositivo di sentenza 24 aprile 2018
Sentenza 25 luglio 2018
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2019
Sentenza 30 giugno 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2021
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2022
Sentenza 15 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 25/10/2021, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2021
N. 00036/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Morello, Jacopo Gherardini e Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia - Mestre, via Cavalloti n. 22;
contro
-OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- e Ministero dell'Istruzione, non costituitisi in giudizio;
per ottenere
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
l’ottemperanza
alla sentenza-OMISSIS-e passata in giudicato.
B) per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
la declaratoria
- di nullità per violazione o elusione del giudicato della deliberazione del -OMISSIS-avente ad oggetto: “-OMISSIS-/-OMISSIS-(deliberazione in composizione limitata ai solo -OMISSIS-)”;
- del verbale “ della riunione dei -OMISSIS- ” citata nella suddetta deliberazione, presumibilmente inesistente.
e per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione del -OMISSIS-ad emanare il provvedimento ora per allora di chiamata nella procedura selettiva in questione del candidato più meritevole e di assunzione, a far tempo dal -OMISSIS-, data in cui prese illegittimamente servizio il -OMISSIS-.
C) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
per la declaratoria
- di nullità per violazione o elusione del giudicato della delibera del -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS-all'esito di procedure indette ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24 della Legge n. 240/2010. Approvazione”;
e per la condanna
in via subordinata al risarcimento dei danni arrecati alla -OMISSIS-dalla condotta dolosa o colposa dell'-OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista la perdurante mancata ottemperanza alla sentenza -OMISSIS-
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la ricorrente -OMISSIS--OMISSIS- con ricorso r.g. n. 70 del 2019 ha impugnato gli atti della procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con decreto -OMISSIS-, per la copertura di un posto di-OMISSIS-del -OMISSIS-;
- che con sentenza di questa -OMISSIS-, il ricorso è stato accolto ed è stato disposto l’annullamento del provvedimento con il quale, all’esito di una procedura concorsuale, l’Amministrazione ha proceduto ad assumere il terzo classificato nella graduazione dei giudizi formata all’esito dei lavori dell’apposita commissione valutatrice, anziché il primo, che è l’odierna ricorrente;
- che la pronuncia di primo grado è stata confermata in appello con sentenza del -OMISSIS-;
- che nel frattempo - essendo stata sospesa l’efficacia della sentenza di primo grado in attesa dell’esito dell’appello - il posto è stato ricoperto dal terzo classificato, nella predetta graduazione, -OMISSIS-, il quale, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, ha cessato di ricoprire il posto messo a concorso solo a seguito del -OMISSIS-, con contestuale ricollocamento nel ruolo di-OMISSIS-presso il medesimo -OMISSIS-;
- che successivamente alla sentenza del -OMISSIS-, anziché dare esecuzione al giudicato, con -OMISSIS- ha rilevato l’emersione “ di criticità significative rispetto alla possibilità di completamento della procedura selettiva per un -OMISSIS-nel settore di cui si tratta ” ed ha quindi deciso di non procedere alla chiamata di alcuno dei candidati, ed in ragione delle -OMISSIS-, ha scelto di procedere alla soppressione del posto messo a concorso;
- che il -OMISSIS-, ha deliberato di approvare la proposta di non chiamata di alcuno degli idonei e contestualmente di sopprimere il posto di-OMISSIS-per il -OMISSIS-, previa acquisizione del parere del -OMISSIS-;
- che nel frattempo la ricorrente con ricorso r.g. n. 36 del 2021, ha chiesto la pronuncia della nullità, per elusione del giudicato, delle -OMISSIS-, che hanno disposto la soppressione del posto, ad ha altresì chiesto l’ottemperanza al giudicato;
- che con sentenza di questa -OMISSIS-, il ricorso per l’ottemperanza della sentenza di questa -OMISSIS-, è stato accolto e, per l’effetto, è stata dichiarata la nullità delle deliberazioni del -OMISSIS-e del -OMISSIS-, nei limiti di interesse della parte ricorrente;
- che con la citata sentenza di questa -OMISSIS-, è stato altresì disposto che -OMISSIS-provveda ad ottemperare alla sentenza -OMISSIS-, passata in giudicato, entro la data del 30 settembre 2021;
- che, per il caso di inutile decorso del termine di cui sopra, la sentenza ha disposto la fissazione - per l’ulteriore trattazione del ricorso e l’eventuale nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione - della camera di consiglio del 20 ottobre 2021;
- che nel frattempo l’-OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza di ottemperanza di questa -OMISSIS-, chiedendone la sospensione dell’efficacia;
- che con ordinanza del-OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare;
- che all’odierna camera di consiglio del 20 ottobre 2021, fissata per la nomina del commissario ad acta a fronte della perdurante inerzia -OMISSIS-, è emerso un elemento prima mai conosciuto dalla ricorrente, e fino a prima non portato neppure a conoscenza del Tribunale da parte -OMISSIS-;
- che il -OMISSIS- con -OMISSIS-- in data antecedente alla camera di consiglio del 26 maggio 2021 a seguito della quale è stata pronunciata la sentenza di ottemperanza di questa -OMISSIS- - non ha approvato la proposta di soppressione del posto deliberata dal -OMISSIS-;
- che, come emerge dalla lettura del verbale (cfr. il doc. i, depositato in giudizio dalla parte ricorrente il -OMISSIS-), sul punto è stata espressa preoccupazione rispetto all’ipotesi di soppressione del posto de quo , dato che “ oggi, soprattutto con la Pandemia Covid 19 ancora in corso, è opportuno presidiare il campo della -OMISSIS-, perché gli sviluppi di un vaccino passano proprio da un rafforzamento di questo settore ” e “ dire che non abbiamo bisogno di un -OMISSIS-è forte, sicuramente la -OMISSIS-è una disciplina di punta, non c'è alcun dubbio su questo, insieme alla -OMISSIS-, è parte del futuro, anche della clinica del trattamento delle -OMISSIS- e l’-OMISSIS- di -OMISSIS- deve fare lo sforzo di investire in questo settore ”;
- che all’odierna camera di consiglio del 20 ottobre 2021, fissata per la nomina del Commissario ad acta , l’Avvocatura dello Stato in sede di trattazione orale ha riferito che l’-OMISSIS- ha chiesto un differimento della trattazione della richiesta di nomina di un Commissario ad acta ;
- che il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza di differimento, in quanto è già decorso molto tempo dal momento in cui sono terminati i lavori della commissione valutatrice del concorso ed inoltre:
a) allo stato attuale sono inefficaci gli atti di soppressione del posto messo a concorso disposta con deliberazioni del -OMISSIS-e del -OMISSIS-, in ragione della mancata espressione del parere favorevole del -OMISSIS-;
b) le predette -OMISSIS-, e del -OMISSIS- sono anche state dichiarate nulle con sentenza di questa -OMISSIS-;
c) tale sentenza è esecutiva in quanto è stata respinta con ordinanza del-OMISSIS-, la domanda cautelare, proposta in appello dall’-OMISSIS-, di sospensione della sua efficacia;
- che a fronte della perdurante ed immotivata inerzia -OMISSIS- e dell’insussistenza di qualsiasi impedimento all’esecuzione della sentenza passata in giudicato, deve pertanto essere nominato il Commissario ad acta ;
- che a tal fine viene nominato Commissario ad acta il Direttore -OMISSIS- della -OMISSIS- -OMISSIS- delle -OMISSIS- della -OMISSIS- -OMISSIS- del Ministero -OMISSIS- e della -OMISSIS-, o un Dirigente dello stesso ufficio dal medesimo delegato, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza -OMISSIS-, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- che il Commissario ad acta , previa verifica che l’-OMISSIS- non abbia già dato spontanea esecuzione alla sentenza, svolgerà tutte le operazioni necessarie, in sostituzione degli organi competenti e, in particolare, del -OMISSIS- e dei dirigenti, per completare la procedura selettiva mediante l’assunzione della ricorrente che ha conseguito il migliore giudizio collegiale all’esito della procedura comparativa;
- che a garanzia dell’effettività della tutela si dispone l’acquisizione di una relazione sullo stato dell’esecuzione del giudicato da parte del Commissario ad acta , il quale la depositerà presso la Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale Amministrativo, almeno dieci giorni prima della camera di consiglio fissata in dispositivo per il prosieguo della trattazione del giudizio;
- che il compenso del Commissario ad acta , da determinarsi ai sensi del DPR 30 maggio 2002 n. 115, e del DM 30 maggio 2002, è posto a carico -OMISSIS-, e sarà liquidato con separato provvedimento, previa presentazione di apposita documentata richiesta;
- che le spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo in favore della ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), nomina quale Commissario il -OMISSIS-, o un Dirigente dello stesso ufficio dal medesimo delegato, che porrà in essere gli adempimenti necessari, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna -OMISSIS-a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidandole nel complessivo importo di € 1.500,00, per compensi e spese, oltre ad iva e cpa..
Manda alla Segreteria di trasmettere la presente ordinanza alle parti costituite, nonché al -OMISSIS- -OMISSIS- e della -OMISSIS- quale Commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
Rinvia la trattazione della presente controversia alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.