Sentenza 30 giugno 2022
Decreto presidenziale 26 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 17 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01300/2025REG.PROV.COLL.
N. 01898/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1898 del 2023, proposto da
Associazione CADAPA – Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente ODV, AL ODV - Organizzazione di Volontariato Posta a Tutela del Benessere Animale e AV Italia ODV, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocato Ameriga Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Chiara Lista e Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00949/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Marco Poppi;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 763/2022 R.R. CADAPA – Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente ODV, impugnava dianzi al Tar per l’Emilia-Romagna la delibera della Giunta regionale n. 1128 del 4 luglio 2022 recante « approvazione del Piano prelievo del daino per la stagione venatoria 2022/2023 ».
Il Tar definiva il giudizio all’esito della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente poiché:
- non risulta inserita nell’elenco delle associazioni ambientaliste e naturaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986;
- non comprova alcuna rappresentatività sul territorio sia nazionale che regionale che la legittimi ad agire;
- non presenta alcun oggettivo collegamento con l’ambito di efficacia territoriale (territorio della Regione Emilia-Romagna).
Le spese di giudizio venivano poste a carico anche delle intervenienti ad adiuvandum AL e AV Italia.
Le tre ODV impugnavano la sentenza con appello depositato il 27 febbraio 2023 con il quale:
- rivendicavano la propria legittimazione ad agire deducendo « RITENUTO DIFETTO DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE – VIOLAXIONE DI LEGGE; CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA; ILLOGICITA’ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE; TRAVISAMENTO DEI FATTI »;
- contestavano la condanna alle spese a carico delle intervenienti deducendone l’erroneità per « VIOLAZIONE DI LEGGE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE »;
- riproponevano i motivi di ricorso non scrutinati, integralmente ritrascritti.
La Regione si costituiva in giudizio il 28 febbraio 2023 sviluppando le proprie difese con memoria depositata il successivo 13 marzo con la quale:
- eccepiva l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione e di interesse delle appellanti;
- affermava la ritualità della condanna alle spese delle parti intervenienti soccombenti;
- confutava le censure di merito riproposte.
All’esito della camera di consiglio del 16 marzo 2023, con ordinanza n. 1090/2023, veniva respinta l’istanza di sospensione sul rilievo:
- che « non trova smentita la rilevata estraneità delle appellanti all’elenco delle associazioni ambientaliste e naturaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ex art. 13 della L. n. 349/1986, così come non sembrano comprovati da parte delle stesse né un adeguato grado di rappresentatività né alcuno stabile collegamento con il territorio regionale interessato agli effetti della delibera impugnata (tutte le appellanti hanno sede in Regioni diverse e perseguono lo scopo della promozione del benessere animale, l’abolizione della caccia e della sperimentazione animale) »;
- che « gli effetti lamentati (estensione del periodo di prelievo e aumento delle giornate di caccia), sembra derivino dal calendario venatorio, non oggetto di contestazione »;
- che « la delibera impugnata sembra esaustivamente motivata circa le ragioni che ne determinavano l’adozione e non si palesano evidenti lacune nell’istruttoria svolta »;
- che, per quanto riguarda la regolazione delle spese, il principio della soccombenza trovasse applicazione anche in relazione alla posizione degli intervenienti.
Il 27 dicembre 2024 la Regione depositava le delibere di Giunta n. 1244 del 17 marzo 2023 e n. 1688 del 29 luglio 2024 recanti, rispettivamente, « PIANO DI PRELIEVO DEL DAINO PER LA STAGIONE VENATORIA 2023/2024 E INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI N. 826/2023 E N. 829/2023 » e « APPROVAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO DEL DAINO PER LA STAGIONE VENATORIA 2024/2025 E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.959/2024 ».
Con memoria depositata il 3 gennaio 2025 la Regione eccepiva il difetto di interesse delle appellanti alla coltivazione dell’appello per omessa impugnazione tanto del calendario venatorio regionale che disciplina l’estensione del periodo di prelievo e l’aumento delle giornate di caccia che integrerebbero il profilo lesivo lamentato in relazione al Piano di prelievo (profilo già rilevato dal Collegio in sede cautelare), quanto dei Piani di prelievo relativi alle stagioni 2023/24 e 2024/25 (oggetto del richiamato deposito del precedente 27 dicembre).
Con la stessa memoria ribadiva il difetto di legittimazione attiva delle appellanti e, in ogni caso, l’infondatezza delle formulate censure.
In data 19 gennaio 2025 l’Associazione CADAPA dichiarava di rinunziare all’appello allegando la dichiarazione di rinunzia formulata dal Presidente datata 5 ottobre 2024.
Con memoria depositata il 20 gennaio successivo la Regione prendeva atto della rinunzia evidenziandone la tardività della formalizzazione intervenuta a termini scaduti, chiedendo la condanna di tutte le appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
All’esito della pubblica udienza del 23 gennaio 2025, la causa veniva decisa.
Preliminarmente deve prendersi atto della rinunzia formalizzata della sola Associazione CADAPA che determina la permanenza dell’interesse alla decisione solo delle due ulteriori appellanti.
Si premette ulteriormente che l’atto di appello, sino alla pag. 29/35, consta della sola ritrascrizione del ricorso proposto in primo grado preceduta dalla locuzione « l’associazione CADAPA ha impugnato la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1128 del 4/7/2022 con il ricorso che si seguito si riporta … », con sintetico sviluppo dei due capi d’impugnazione nelle successive pagine.
Con il primo capo di impugnazione le appellanti contestano la sentenza del Tar nella parte in cui non riconosce la legittimazione ad agire della ricorrente, ritrascrivendo il relativo capo di sentenza, ed affermando che invece la propria legittimazione sarebbe in re ipsa in ragione del proprio scopo statutario da rinvenirsi nella « tutela del benessere degli animali », che viene prospettato come unico elemento rilevante al quale occorre fare riferimento ai presenti fini.
Essendo quindi pacifica l’incidenza degli atti impugnati sul benessere animale risulterebbe essere errata l’affermazione del Tar per la quale le proprie finalità sarebbero da ridurre alla sola abolizione della caccia ed alla liberazione « di tutti gli animali secondo quanto prevedono le teorie antispeciste seguite dalla ricorrente ».
Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.
A tacere della laconica formulazione della censura (che si risolve in una apodittica affermazione della legittimazione di CADAPA) non può che rilevarsi che l’appello non contiene alcuna puntuale contestazione delle statuizioni sulle quali si fonda la decisione impugnata.
In particolare, non vengono formulate puntuali censure in merito al contestato mancato inserimento della ricorrente « nell’elenco delle associazioni ambientaliste e naturaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ex art. 13 della L. n. 349/ del 1986 » e nulla viene dedotto a sostegno dell’erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che non è dimostrata una « rappresentatività sul territorio nazionale tale da potersi ritenere legittimata ad agire nella specifica controversia» così come è palese la «mancanza di alcun collegamento tra l’associazione odierna ricorrente e l’ambito di efficacia (territorio della Regione Emilia Romagna) della delibera della Giunta regionale impugnata ».
Quanto al primo profilo, come già evidenziato, la parte appellante si limita ad un generico richiamo alla propria finalità statutaria mentre il secondo profilo viene ignorato.
Ciò premesso, pur riconoscendo che l’esplicita legittimazione ad agire, ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, debba considerarsi aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai criteri individuati per l'azionabilità degli interessi collettivi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2894), non può sottacersi che in giurisprudenza è stato ulteriormente precisato, con specifico riferimento alla posizione di una associazione animalista, che « onde evitare forme di abnorme dilatazione nella legittimazione alla tutela civilistica, è necessario che vi sia anche una forma di collegamento territoriale tra l'associazione e il luogo in cui l'interesse è stato inciso » (Cass. pen., Sez. III, 5 ottobre 2017, n. 4562).
Il profilo della prossimità territoriale trova riconoscimento anche nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che ha già avuto modo di rilevare come « ai fini della configurabilità della legittimazione e dell'interesse ad agire in giudizio per contestare un determinato provvedimento amministrativo, sia necessario dimostrare sia il rapporto di prossimità tra chi agisce e l'opera oggetto del provvedimento impugnato e la relativa rappresentatività del territorio che si assume di rappresentare, sia dedurre un danno, sia pure potenziale (nel senso che con ragionevole certezza si verificherà in futuro), che può derivare da tale atto e dall'opera in questione (Cons. Stato, Sez. V, n. 2108/2013, n. 2460/2012 e n. 7275/2010) » (Cons. Stato, Sez. IV, 7 agosto 2024, n. 7033).
La mancata esplicita contestazione delle motivazioni espresse dal Tar in ordine ai profili in questione determina l’inammissibilità dell’appello.
Sul punto non può che rilevarsi che a norma dell’art. 101, comma 1, c.p.a. « il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata … ».
La Sezione, pronunciandosi sulla aspecifica questione ha da tempo avuto modo di precisare che « il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall'art. 101, comma 1, cod.proc.amm., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo; il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, infatti, si presenta come revisio prioris instantiae i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione ( cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. V , 16/11/2018 , n. 6464) » (Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 857).
In ogni caso, deve rilevarsi che l’interesse all’impugnazione del « Piano prelievo del daino per la stagione venatoria 2022/2023 » è superato dai successivi aggiornamenti del documento pianificatorio relativi alle stagioni 2023/24 e 2024/25, come anticipato depositati in giudizio dalla Regione e non impugnati.
Con il secondo capo di impugnazione le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui condanna alle spese di giudizio anche le associazioni in quel giudizio intervenienti evidenziando come la declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione avrebbe riguardato la sola posizione dell’Associazione CADAPA e non anche quella delle intervenienti ad adiuvandum .
La censura è infondata.
Come infatti già evidenziato in sede cautelare, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire:
che « il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese » ogni qual volta faccia propria la posizione di una parte (Cass. civ., Sez. VI, 16 maggio 2017, n.12025);
che « in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria » (Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2022, n.1650).
Per quanto precede l’appello delle originarie intervenienti non può essere accolto.
Preso atto della mancata formulazione di una tempestiva rinunzia all’appello da parte di CADAPA che la formalizzava, come evidenziato, sin dal 5 ottobre 2024, comunicandola tuttavia con evidente ritardo il 19 gennaio 2025, ponendo la Regione in condizione di svolgere ulteriore attività difensiva, le spese di giudizio vengono poste a carico di tutte le tre appellanti nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in altra parte lo respinge per le causali di cui in motivazione.
Condanna le appellanti al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO