Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 6298/2024
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6298/2024 Ruolo Generale promossa
DA
(C.F. ), in proprio e Parte_1 C.F._1
OGGETTO: Parte_2 in qualità di legale rappresentante pro tempore di
Opposizione ord. Pt_3 P.IVA_1 (P. IVA , rappresentato e difeso dall'Avv.to PARIS
ingiunzione ex artt. 22 CP_1
per procura in atti
L689/1981 APPELLANTE
((violazione codice contro strada) CP_2 CP_3 P.IVA_2
– (C.F.
APPELLATA - CONTUMACE
In punto: Impugnazione sentenza del Giudice di Pace n. 994/2024 (n.
1480/2020 R.G.)
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, così provvedere:
in via principale: accertare e dichiarare l'ammissibilità del ricorso
presentato in data 20.5.2020 e per l'effetto dichiarare l'annullamento del
provvedimento impugnato n. SCV0006227296, con ogni presupposta e/o
conseguente statuizione;
in subordine: ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale, con
conseguente beneficio del pagamento in misura ridotta e senza l'applicazione di
maggiori sanzioni di legge;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese
generali e accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2024 Parte_1
- in proprio e quale legale rappresentante di
[...] Parte_4
- ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...]
n. 994/2024, pubblicata in data 6 settembre 2024, con cui è stata CP_3
ritenuta inammissibile l'opposizione dallo stesso promossa avverso il verbale di contestazione n. SCV0006227296 del 30 gennaio 2020. In
particolare, con tale verbale il Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di
Roma ha contestato alla quale obbligata in Parte_4
solido, le infrazioni accertate in data 27 gennaio 2020 a carico di un trasgressore non identificato per violazione dell'art. 142, comma ottavo,
d.lgs. 285/1992 e, per l'effetto, ha ingiunto il pagamento della somma di euro 173,00, oltre alla decurtazione di tre punti dalla patente di guida. - 3 -
La , nonostante sia stata disposta la Controparte_4
rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Brescia, non si è costituita nel presente giudizio di appello e per questo ne è
stata dichiarata la contumacia.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine rinviata per discussione all'udienza del giorno 29 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha articolato due motivi di appello avverso la Parte_1
sentenza impugnata.
Con il primo motivo di appello ha eccepito Parte_1
l'erronea interpretazione ed applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 83 d.l. 18/2020 e dell'art. 36, comma primo, d.l. 23/2020.
In particolare, è stato censurato il capo della sentenza che ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso “in quanto presentato in data
20.5.2020 quindi oltre i termini previsti dalla legge ex art 6 comma 10 del
decreto Lgs 150/2011”, dal momento in cui non è stata tenuta in considerazione la sospensione dei termini processuali (dal 9 marzo 2020
all'11 maggio 2020) ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020 e dell'art. 36, comma primo, d.l. 23/2020, introdotti per fronteggiare la pandemia da Covid-19 al tempo in corso nel nostro Paese. - 4 -
Il motivo di appello è fondato.
Dalla documentazione agli atti del presente giudizio si evince che il verbale di contestazione n. SCV0006227296 è stato notificato a
[...]
in data 24 febbraio 2020 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo Parte_1
grado), cosicché l'ordinario termine di impugnazione - fissato in trenta giorni dall'art. 6, comma sesto, d.lgs. 150/2011 - era ancora pendente alla data del 9 marzo 2020.
In argomento si osserva che l'art. 83, comma secondo, d.l. 18/2020,
che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali;
pertanto, i termini processuali correlati alla notificazione iniziano nuovamente a decorrere al termine della sospensione (cfr. Cass., 2115/2024)
Rilevato, pertanto, che il ricorso è stato proposto in data 20 maggio
2020 lo stesso deve ritenersi tempestivo, stante la dovuta applicazione della normativa sopra richiamata in tema di sospensione dei termini processuali.
Con il secondo motivo di appello ha lamentato Parte_1
la mancata pronuncia da parte del primo giudice sul merito della domanda,
dal momento in cui nulla è stato argomentato circa l'omesso deposito del decreto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità,
utilizzata nel caso concreto per l'irrogazione della sanzione. - 5 -
Il motivo di appello è fondato.
Nel caso concreto, la – costituendosi nel Controparte_4
giudizio di primo grado – ha dedotto che “le apparecchiature di rilevazione
della velocità risultano regolarmente revisionate, come si evince
dall'allegata certificazione di taratura”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che
è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione
(d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (cfr. Cass., 10505/2024).
In particolare, in caso di contestazioni circa l'affidabilità
dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate;
d'altro canto, tale prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n.
3335/2024). - 6 -
Ferme le superiori considerazioni, la doglianza di è Parte_1
dunque fondata e meritevole di accoglimento, dal momento in cui non risulta essere stata prodotta in giudizio la certificazione di omologazione ministeriale del c.d. tutor, con cui è stato rilevato il superamento dei Pt_5
limiti di velocità contestati all'odierno appellante.
Per l'effetto, in accoglimento dell'appello promosso da Parte_1
deve essere annullato il verbale di contestazione n.
[...]
SCV0006227296.
Le spese di lite seguono infine il criterio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e si liquidano in dispositivo, assumendo a riferimento lo scaglione per le cause di valore fino a euro 1.100,00.
****
Le argomentazioni sin qui svolte costituiscono la motivazione del dispositivo, pubblicato all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. in data 29 maggio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accoglie l'appello promosso da in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante di Parte_4
2. per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di
Pace di n. 994/2024, pubblicata in data 6 settembre 2024, annulla CP_3 - 7 -
il verbale di contestazione n. SCV0006227296;
3. condanna a rimborsare le spese di Controparte_5
lite in favore di liquidandone l'ammontare per Parte_1
entrambi i gradi di giudizio in euro 740,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 ed euro 107,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. fissa il termine di venti giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Bergamo, il giorno 30 maggio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)