Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2773/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Nadia Zampogna -Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2773 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Torre Annunziata alla Via Roma n. 171 presso lo studio dell'Avv. Maria Florinda Di Leva (C.F.: ), che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_3 domiciliata in Casoria alla via Principe di Piemonte n. 55, presso lo studio dell'avv. Rosa Di Caprio (C.F.: ), che lo C.F._4 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
1
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di
Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30 ottobre 2024 le parti rappresentavano di aver aggiunto un accordo sul calendario di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, riservandosi in ordine al relativo deposito;
chiedevano, quindi, decidersi la causa.
Il Pubblico Ministero, con visto apposto, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso proposto in data 10 marzo 2021, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, con , in Aversa, in data 27 luglio CP_2
2017 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero 108,
Parte II, Serie A, Anno 2017); che dalla loro unione era nato un figlio,
, il 17 dicembre 2018; che la casa coniugale era stata stabilita Per_1 dai coniugi in Aversa alla Via Vittorio Emanuele III n. 68, di proprietà del ricorrente;
che aveva mantenuto la residenza in CP_2
Aversa alla Via Catullo n. 2, nella casa di proprietà della stessa in cui vivono i genitori della resistente;
che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per continui litigi, incompatibilità caratteriali, mancanza di armonia familiare e assenza di condivisione, che avevano reso impossibile la convivenza;
che, nonostante i tentativi di recupero della crisi coniugale anche tramite l'ausilio di un mediatore familiare, le situazione era divenuta ormai irrimediabile;
tanto premesso, stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale con 2 R.G. n. 2773/2021
addebito alla moglie, ai sensi dell'art. 151 comma II c.c.; l'affido congiunto del figlio minore, , con collocazione prevalente presso Per_1 la madre, nella casa sita in Aversa, alla via Catullo n. 2 ove la resistente ha la propria residenza e, quindi, la piena disponibilità dell'immobile di sua proprietà, eletto in costanza di matrimonio quale dimora coniugale;
la corresponsione da parte del ricorrente dell'assegno di contributo al mantenimento pari ad importo di € 400,00, oltre ISTAT, nonché del 50% delle spese straordinarie;
nonché regolare esercizio del diritto di visita del minore, in capo al padre, nel rispetto del criterio dell'alternanza .
-A sostegno della richiesta di addebito, il ricorrente deduceva la ripetuta violazione da parte della moglie degli obblighi assistenziali e morali, derivanti dal matrimonio, di cui all'art. 143 c.c.
- Con comparsa di costituzione depositata in data 8 settembre 2021, si costituiva in giudizio la quale, contestando in fatto e in CP_2 diritto le avverse pretese, pur non opponendosi alla richiesta separazione personale dei coniugi, formulava, in via riconvenzionale, la richiesta di addebito della separazione al marito, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale;
l'affido congiunto del minore, con residenza privilegiata presso la madre, con facoltà del padre di esercizio del diritto di visita in assenza di pernotto, in considerazione della tenera età del minore;
la corresponsione da parte del ricorrente dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio minore, pari ad importo di € 800,00, oltre ISTAT, nonché del 50% delle spese straordinarie;
la disposizione di un assegno di mantenimento in favore di , nella misura di € 300,00 mensili. CP_2
-All'udienza presidenziale del 10 settembre 2021, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, venivano ascoltati coniugi di persona e, all'esito, il Presidente, con ordinanza emessa il 4 ottobre
2021, in via provvisoria e urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale alla resistente, affidava il figlio minore ad entrambi i genitori, in forma condivisa, con il collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di 3 R.G. n. 2773/2021
visita del padre per tre pomeriggi a settimana, dalle ore 16:00 alle ore
20:00; disponeva il versamento a carico di della Parte_1 somma mensile di euro 550,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, , oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie;
Per_1 nulla disponeva in ordine al contributo per il mantenimento della moglie;
dichiarava lo scioglimento della comunione legale tra coniugi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, comma II c.c.
-Con memoria integrativa depositata in data 3 novembre 2021, parte ricorrente, chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali lamentando un atteggiamento ostativo di al regolare CP_2 esercizio del diritto di visita, chiedendo l'affido condiviso del minore e con collocazione prevalente dello presso il padre;
l' Per_1 assegnazione a parte ricorrente della casa coniugale, nonché la corresponsione da parte della resistente dell'assegno di contributo al mantenimento pari ad € 550,00, oltre ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, in caso di conferma della collocazione prevalente del minore presso la madre, e reiterava la rimodulazione dell'assegno di contributo al mantenimento a suo carico nella somma di € 400,00.
-Con memoria integrativa depositata in data 29 marzo 2022, parte resistente, pur insistendo per la conferma dei provvedimenti assunti con ordinanza Presidenziale, formulava richiesta di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per il rispettivo tempo di permanenza del minore, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
-Ammessa ed espletata la prova limitatamente ai testi di parte ricorrente, stante l'intervenuta decadenza di parte resistente dalla escussione dei testi, dichiarata all'esito dell'udienza del 5 luglio 2023, la causa veniva rinviata per le conclusioni all'udienza del 22 novembre
2024 e rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
4 R.G. n. 2773/2021
-Con ordinanza del 26 aprile 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo disponendosi, in via istruttoria, per il tramite dei servizi sociali di
Aversa, un monitoraggio di mesi sei sul nucleo familiare de quo.
-Pervenute le relazioni dei SS di Carinaro, comune di residenza del ricorrente e di Aversa, comune di residenza della resistente e della prole minorenne, rispettivamente in data 10 ottobre e 30 ottobre
2024, all'udienza del 30 ottobre 2024, il Presidente relatore, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, con i termini 20+20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c. .
-In data 16 dicembre 2024 il PM apponeva il proprio visto.
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-La domanda di separazione è fondata e va accolta.
-Risulta, infatti, comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
- Le domande di addebito, avanzate reciprocamente da ambo le parti, devono essere respinte.
-È noto, infatti, che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di
Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
5 R.G. n. 2773/2021
-In particolare, avuto riguardo alla richiesta di addebito formulata da parte resistente, la stessa, pur articolando richieste istruttorie, veniva dichiarata decaduta dalla prova orale ammessa, alla luce delle motivazioni di cui all'ordinanza del Presidente relatore del 5 luglio
2023, da intendersi quivi integralmente richiamata e trascritta.
-La resistente ha inoltre, all'atto della propria costituzione in giudizio del 10 settembre 2021, depositato in atti un report, emesso all'esito di un'attività investigativa in ambito privato, volta ad appurare la sussistenza di un'asserita relazione extra coniugale di Parte_1
[...]
-Ritiene questo Collegio che la documentazione versata in atti non sia per la sua equivocità, essendo stata ritratta una donna sul balcone della casa di abitazione del marito intenta a svolgere lavori domestici, idonea a consentire alcuna autonoma valutazione sulla violazione o meno dei doveri nascenti dal matrimonio da parte del ricorrente, da porre eventualmente all'origine della rottura dell'unione coniugale, circostanza rimasta del tutto indimostrata.
-Lo stesso è a dirsi per la domanda di addebito formulata da parte ricorrente, la quale si è limitata ad asserire sul punto condotte della resistente, di totale disinteresse morale e affettivo, in maniera del tutto generica, anche dal punto di vista eziologico rispetto alla rottura del vincolo familiare.
-Irrilevanti sul punto devono, quindi, ritenersi le dichiarazioni rese dal teste , madre del ricorrente, la quale si è limitata a Testimone_1 confermare il profondo legame affettivo nato tra parte resistente ed il figlio minore, specialmente nel primo anno di vita dello stesso, nonché
l'infruttuoso percorso di mediazione familiare intrapreso dai coniugi.
-Quanto al teste ne va del pari affermata Testimone_2
l'irrilevanza probatoria avendo il teste escusso riferito circostanze de relato actoris come tali inutilizzabili sul piano probatorio (cfr. Cass. n.
3137/16).
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Ne consegue che la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c. con rigetto della domanda di addebito formulata in via principale dal ricorrente ed in via riconvenzionale dal resistente.
- Quanto all'affidamento del figlio minore, , deve rilevarsi che, Per_1 secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n.
16593/2008).
-Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
-Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. -
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione 7 R.G. n. 2773/2021
paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass. sez. I sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Nela specie, a seguito del monitoraggio da parte dei SS di Aversa disposto con ordinanza del 26 aprile 2024, a causa della denuncia sporta in data 14 febbraio 2024 da parte resistente, successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella quale si denunciava un episodio in cui il minore si sarebbe rifiutato di Per_1 andare con il padre e che ciò avrebbe provocato un violento diverbio tra i due coniugi, dalle relazioni depositate in data 10 ottobre 2024 dai
S.S.S presso il Comune di Carinaro (relativa al padre), ed in data 30 ottobre 2024 dai S.S. presso il Comune di Aversa (relativa alla madre), emerge in capo ai coniugi una capacità genitoriale sufficientemente supportiva rispetto alla gestione dei bisogni del minore, seppur, tuttavia, in vigenza di una difficoltà comunicativa tra le figure genitoriali, da cui scaturisce un atteggiamento ambivalente da parte del minore.
-Pertanto, in tale contesto non si ravvisano motivi per non confermare quanto previsto con ordinanza presidenziale del 4 ottobre 2021 in merito al regime dell'affido del figlio minore in maniera Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre nella casa coniugale in Aversa, alla via V. Emanuele n. 68, a lei assegnata.
- Quanto alle modalità di visita del minore al padre, genitore non collocatario, atteso il parere favorevole espresso dai S.S. di Carinaro in ordine alla capacità genitoriale, ed al fine di favorire la costruzione di una relazione autentica ed il rafforzamento della funzione genitoriale paterna, lo stesso andrà regolato come di seguito: il padre potrà vedere e tenere con se il figlio minore un giorno infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi con almeno 24 ore di anticipo, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, nonché a settimane alterne dalle ore 16.00 del sabato alle ore 18,00 della domenica, compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore;
durante il periodo feriale estivo il padre potrà 8 R.G. n. 2773/2021
trascorrere con il figlio un periodo di giorni 7 continuativi durante il mese di luglio o agosto, da concordarsi preventivamente tra i coniugi con almeno 40 giorni di anticipo. In ogni caso, i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove passeranno le vacanze estive;
il minore trascorrerà le festività, nonché i periodi feriali, alternativamente con il padre e con la madre;
in particolare trascorrerà le festività di Natale per il periodo dal 24 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al 01 gennaio rispettando il principio dell'alternanza da un anno all'altro; trascorrerà le vacanze dell'Epifania nonché di
Pasqua a giorni alterni con l'uno e l'altro genitore, comprendenti o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, rispettando il principio dell'alternanza da un anno all'altro. Il minore trascorrerà in compagnia dei rispettivi genitori il compleanno del padre e della madre.”
- La casa coniugale va assegnata alla resistente che ivi convivrà con il minore.
- Va difatti rilevato che la disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c. riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass. Civ. n. 1545/2006).
-Ne consegue che, convivendo il figlio con la madre, la domanda Per_1 di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente va accolta.
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- Sulla domanda di corresponsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del minore , va osservato che il ricorrente risulta Per_1 essere dipendente assunto dalla società “EAV” con qualifica di ingegnere, e che, per l'anno d'imposta 2019, ha dichiarato un reddito da lavoro lordo di circa € 34.633,00,00; tale circostanza, unitamente alle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso in sede di audizione da parte dei S.S. presso il Comune di Carinaro (ove riferiva di aver fissato la propria residenza presso la dimora materna), è tale da ritener non provata l'effettiva corresponsione della somma di € 380,00 mensili, a titolo di canone di locazione, così come dedotta dal ricorrente in sede di memorie istruttorie di cui all'art. 183, VI comma, I termine.
Di converso, la resistente, biologa e ricercatrice universitaria, seppur con contratto a tempo determinato, per l'anno d'imposta 2019 ha dichiarato un reddito lordo complessivo di circa € 16.296,00,
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non sussistendo fatti sopravvenuti all'emanazione dell'ordinanza Presidenziale del 4 ottobre 2021, il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico del ricorrente, quale contributo per il mantenimento del figlio minore in euro 550,00, oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo Per_1 indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
-L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
- In ordine al mantenimento della resistente, nulla va disposto, avendo la stessa dedotto di svolgere attività lavorativa e di essere quindi, autosufficiente.
- Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite va disposta la compensazione tra le parti delle spese processuali.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il 21 aprile Parte_1
1985) e (nata a [...] il [...]); Controparte_1
- rigetta la domanda di addebito formulata in riconvenzionale dalla resistente;
- rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
- Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il 17 Per_1 dicembre 2018) ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata. Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore come previsto in motivazione;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a CP_2
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di €
[...]
550,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre il
50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Aversa per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 108, parte II S.A. anno
2017);
-dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
11 R.G. n. 2773/2021
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