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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5906/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Rapisarda, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vincenza Marinelli, Pierluigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. aveva affermato che Persona_1
l'interessato era da considerare un soggetto invalido nella misura del 65% dal mese di giugno del 2022 e si trovasse nella condizione di portatore di handicap in situazione di non gravità.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
1 La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza dell'11.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha domandato il riconoscimento della invalidità lavorativa totale e permanente al
100% ex art. 2 e 12 L. 118/71 e il conseguente diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, il riconoscimento della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e il conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali;
inoltre, ha domandato il riconoscimento del diritto alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità; infine, ha chiesto il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di non gravità.
Si rammenti al riguardo che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71 e succ. modif. è rappresentato dall'avere subìto una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, mentre requisito sanitario richiesto per il conseguimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 e succ. modif., è costituito dall'avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 222 del 1984, poi, requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità è la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa , Persona_2 sulla base della visita del periziando e dell'esame della documentazione sanitaria presente in atti, ha concluso che il ricorrente è affetto da “Spondiloartrosi a marcata incidenza funzionale in soggetto sottoposto a discectomia e foraminotomia L5-S1,tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente, cardiopatia ipertensiva con conservata funzione sistolica” e che il medesimo, a causa di tale complesso patologico, è da reputare invalido nella misura del 75%, con conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di dicembre
2023; inoltre, il C.T.U. ha affermato che le condizioni patologiche del ricorrente, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 222/84, in occupazioni
2 confacenti alle sue attitudini, con conseguente diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di dicembre 2023; infine, il C.T.U. ha ribadito che l'interessato si trova in condizione di portatore di handicap in situazione di non gravità.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Le altre domande, dirette ad accertare e dichiarare l'obbligo dell' di Controparte_3
corresponsione le provvidenze in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito CP_4
sanitario e che, pertanto, non può sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
Le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti per soccombenza reciproca, atteso che non sono stati riconosciuti il diritto alla pensione di inabilità e la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità e che, inoltre, è stato riconosciuto il requisito per la fruizione dell'assegno mensile di assistenza e dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 soltanto a decorrere dal mese di dicembre 2023, anziché dall'epoca della presentazione delle rispettive domande in sede amministrativa (11.06.2022 e 29.04.2023): come sottolineato dalla Suprema Corte, invero, nei procedimenti per A.T.P. ricorre la soccombenza parziale della parte ricorrente nei casi di “accoglimento della pretesa limitato nella durata, con fissazione di una decorrenza del beneficio successiva all'epoca della domanda, idonea a giustificare la compensazione” (Cass. Sez. lav. 29.01.2019, n. 2366).
Stante la presentazione della dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, invece, vanno poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 5906/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario previsto per il godimento Parte_1 dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali e dell'assegno ordinario di invalidità
a decorrere dal mese di dicembre 2023; dichiara che non si trova nella condizione di soggetto portatore di handicap Parte_1
in situazione di gravità;
3 dichiara inammissibili le domande di natura condannatoria;
compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 13 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5906/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Rapisarda, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vincenza Marinelli, Pierluigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. aveva affermato che Persona_1
l'interessato era da considerare un soggetto invalido nella misura del 65% dal mese di giugno del 2022 e si trovasse nella condizione di portatore di handicap in situazione di non gravità.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
1 La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza dell'11.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha domandato il riconoscimento della invalidità lavorativa totale e permanente al
100% ex art. 2 e 12 L. 118/71 e il conseguente diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, il riconoscimento della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e il conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali;
inoltre, ha domandato il riconoscimento del diritto alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità; infine, ha chiesto il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di non gravità.
Si rammenti al riguardo che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71 e succ. modif. è rappresentato dall'avere subìto una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, mentre requisito sanitario richiesto per il conseguimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 e succ. modif., è costituito dall'avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 222 del 1984, poi, requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità è la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa , Persona_2 sulla base della visita del periziando e dell'esame della documentazione sanitaria presente in atti, ha concluso che il ricorrente è affetto da “Spondiloartrosi a marcata incidenza funzionale in soggetto sottoposto a discectomia e foraminotomia L5-S1,tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente, cardiopatia ipertensiva con conservata funzione sistolica” e che il medesimo, a causa di tale complesso patologico, è da reputare invalido nella misura del 75%, con conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di dicembre
2023; inoltre, il C.T.U. ha affermato che le condizioni patologiche del ricorrente, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 222/84, in occupazioni
2 confacenti alle sue attitudini, con conseguente diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di dicembre 2023; infine, il C.T.U. ha ribadito che l'interessato si trova in condizione di portatore di handicap in situazione di non gravità.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Le altre domande, dirette ad accertare e dichiarare l'obbligo dell' di Controparte_3
corresponsione le provvidenze in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito CP_4
sanitario e che, pertanto, non può sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
Le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti per soccombenza reciproca, atteso che non sono stati riconosciuti il diritto alla pensione di inabilità e la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità e che, inoltre, è stato riconosciuto il requisito per la fruizione dell'assegno mensile di assistenza e dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 soltanto a decorrere dal mese di dicembre 2023, anziché dall'epoca della presentazione delle rispettive domande in sede amministrativa (11.06.2022 e 29.04.2023): come sottolineato dalla Suprema Corte, invero, nei procedimenti per A.T.P. ricorre la soccombenza parziale della parte ricorrente nei casi di “accoglimento della pretesa limitato nella durata, con fissazione di una decorrenza del beneficio successiva all'epoca della domanda, idonea a giustificare la compensazione” (Cass. Sez. lav. 29.01.2019, n. 2366).
Stante la presentazione della dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, invece, vanno poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 5906/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario previsto per il godimento Parte_1 dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali e dell'assegno ordinario di invalidità
a decorrere dal mese di dicembre 2023; dichiara che non si trova nella condizione di soggetto portatore di handicap Parte_1
in situazione di gravità;
3 dichiara inammissibili le domande di natura condannatoria;
compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 13 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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