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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2107.
(Orario di lavoro).
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.
(Orario di lavoro).
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.
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Camera dei Deputati - Progetti di Legge: SARRO: Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni riguardanti la sua origine (1901) MONCHIERO: Norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (1902) GREGORI ed altri: Modifiche all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi per la formazione (1903) DAMIANO: Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori (1904) SCUVERA: Modifiche all'articolo 2107 del codice civile e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nei settori pubblico e privato (1905) S. 1149. - Conversione in legge, con ...
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Giurisprudenza • 241
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