Articolo 2107 del Codice civile
Articolo 2106Articolo 2108
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19 aprile 1942
Art. 2107.

(Orario di lavoro).

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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