TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 650
TAR
Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Illegittima decorrenza dell'aspettativa speciale per attesa di transito

    Il motivo è stato rinunciato dalla difesa del ricorrente in sede di discussione.

  • Rigettato
    Violazione art. 1 Protocollo n. 1 CEDU per pretesa restitutoria tardiva

    La giurisprudenza amministrativa ha affermato la natura doverosa della ripetizione di somme non dovute, in quanto l'Amministrazione ha il diritto-dovere di recuperare tali somme anche nei rapporti di lavoro non privatizzati, per tutelare l'interesse pubblico.

  • Accolto
    Silenzio-assenso sulla domanda di transito

    La norma prevede che al decorso del termine di 150 giorni la domanda si intende accolta, configurando un silenzio-assenso che modifica il rapporto di lavoro determinando il transito ai ruoli civili. I ritardi dell'Amministrazione non possono arrecare pregiudizi al dipendente. La pendenza di un procedimento penale o l'impugnazione del verbale di inidoneità non incidono sul diritto al transito.

  • Accolto
    Obbligo di completare il procedimento di transito

    In conseguenza dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'avvenuto transito, l'Amministrazione è obbligata a completare il procedimento e a effettuare la ricostruzione della posizione del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 650
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 650
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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