Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6694 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Megna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione con Prot. -OMISSIS-del 5 marzo 2025 della Guardia di finanza - Centro informatico amministrativo nazionale- Ufficio trattamento economico personale in servizio, con cui si richiede il recupero del 50% delle somme stipendiali, con restituzione in una unica soluzione degli emolumenti presuntivamente non spettanti, pari ad euro 18.641,44, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali;
del preavviso n. -OMISSIS-del 5.2.2025/62/Ord della Guardia di finanza - Centro informatico amministrativo nazionale - Ufficio trattamento economico personale in servizio di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di recupero;
della nota del Ministero dell'economia e delle finanze numero prot. -OMISSIS-/2021 del 13.12.2021 di sospensione della procedura di transito del personale nelle aree funzionali del personale civile del MEF;
Ove occorrer possa
- della Determina del Comandante della Guardia di finanza, Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di Istruzione, Ufficio personale e AA. GG - settore Pe.i.s.a.f., n. prot. -OMISSIS- del 21.7.2021;
- della nota di riscontro MEF- DAG_XXSETT- prot. -OMISSIS- del 20/08/2024- U del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi - Direzione del personale - ufficio IV;
- della nota del Comando generale della Guardia di finanza - I reparto - Ufficio Personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri prot. n. -OMISSIS- del 8.8.2024;
- di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, anche di estremi ignoti, presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli di cui sopra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa UL La MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’odierno ricorrente, appuntato scelto in servizio presso la Guardia di finanza, ha impugnato la determinazione n. -OMISSIS-del 2025 con cui l’Ufficio per il trattamento economico gli ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 18.641,44, quale recupero del 50% delle competenze stipendiali ritenute indebitamente percepite nel periodo compreso tra il 17 novembre 2019 e il 31 luglio 2021.
In particolare l’Amministrazione ha ritenuto:
- che nel periodo dal 17 novembre 2019 al 30 gennaio 2020, trovandosi il ricorrente in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, avesse superato il limite dei primi dodici mesi previsto dall’art. 26 della legge n. 187/1976, con conseguente diritto ai soli assegni ridotti della metà;
- che, a decorrere dal 30 gennaio 2020 (data a partire dalla quale la Commissione medica interforze ha giudicato l’interessato “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto”), il ricorrente fosse stato collocato in aspettativa speciale “in attesa di transito” ai sensi dell’art. 4 del D.M. 18 aprile 2002, con diritto al solo trattamento economico in godimento al momento della dichiarazione di inidoneità, e dunque non agli assegni interi.
Poiché nel periodo considerato il ricorrente aveva continuato a percepire l’intera retribuzione, la Guardia di finanza ne ha disposto il relativo recupero.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha spiegato due motivi di ricorso, con cui ha dedotto, in sintesi:
i) che l’Amministrazione avrebbe dovuto definire la procedura di transito nei ruoli civili entro il termine di 150 giorni dalla presentazione della relativa istanza, avvenuta il 23 giugno 2021, e che, decorso inutilmente tale termine, si sarebbe formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 14 della legge n. 266/1999 e dell’art. 930 del Codice dell’ordinamento militare, con effetto costitutivo del transito e conseguente diritto al trattamento economico pieno a decorrere dal centocinquantesimo giorno;
ii) che la Guardia di finanza avrebbe illegittimamente fatto decorrere l’aspettativa speciale “per attesa di transito” dal 30 gennaio 2020, data ritenuta arbitraria e retroattiva, sostenendo che tale istituto potesse operare soltanto dalla data del giudizio di non idoneità (3 giugno 2021) ovvero, quantomeno, dalla presentazione della domanda di transito (23 giugno 2021). Ne deriverebbe l’illegittimità della rideterminazione economica operata dall’Amministrazione, che avrebbe applicato la dimidiazione degli assegni in un periodo in cui tale regime non era ancora applicabile.
Sotto altro profilo, il ricorrente ha altresì dedotto che la pretesa restitutoria dell’Amministrazione, esercitata a distanza di oltre cinque anni dall’erogazione delle somme, violerebbe l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, incidendo in modo sproporzionato sul suo diritto di proprietà.
Sulla base di tali argomentazioni, ha quindi chiesto:
- l’annullamento del provvedimento impugnato di recupero delle somme ritenute indebitamente percepite;
- l’accertamento dell’avvenuto transito nei ruoli civili per effetto del silenzio-assenso e la condanna dell’Amministrazione competente a completare il procedimento di transito, procedendo alla ricostruzione giuridico-economica della posizione del ricorrente e al conseguente calcolo e corresponsione delle differenze retributive spettanti in ragione del transito medesimo.
2 - Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Guardia di finanza in relazione ai provvedimenti di sospensione della procedura di transito imputabili al Ministero dell’economia e delle finanze e ha concluso, nel merito, per il rigetto del ricorso. In punto di fatto, l’Amministrazione ha evidenziato che la procedura di transito del ricorrente è rimasta sospesa dal 13 dicembre 2021, a seguito della conoscenza del suo coinvolgimento in un procedimento penale e della possibile apertura di un procedimento disciplinare. Ha altresì precisato che il verbale di accertamento dell’inidoneità permanente al servizio era stato impugnato dal ricorrente e che, fino alla definizione del relativo ricorso davanti al T.A.R., non era possibile procedere al transito nei ruoli civili.
3 - Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2022 è stata indicata alle parti – ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. – una possibile causa di inammissibilità del secondo motivo di ricorso. A seguito del rilievo, la difesa ha dichiarato di rinunciare alla censura, insistendo al contempo per l’accoglimento delle domande relative all’avvenuto transito ai ruoli civili. La causa è stata quindi posta in decisione.
4 - Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché il ricorso è stato correttamente notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato al Ministero dell’economia e delle finanze, tanto nella sua articolazione centrale quanto in relazione alla Guardia di finanza, con conseguente regolare instaurazione del contraddittorio.
5 - Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti che saranno esposti.
6 - Con il primo motivo, il ricorrente invoca il diritto al trattamento economico pieno per effetto del silenzio-assenso maturato sulla domanda di transito, presentata il 23 giugno 2021, assumendo che, decorso il termine di 150 giorni, egli dovesse essere considerato transitato nei ruoli civili, con conseguente diritto al pagamento integrale delle retribuzioni.
6.1 - Il motivo, nella misura in cui tende ad ottenere l’annullamento del provvedimento di recupero e, dunque, a paralizzare la pretesa restitutoria dell’amministrazione, è infondato.
Ai sensi dell’art. 2 del d.m. 18 aprile 2002, una volta presentata la domanda di transito, “ l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta ”. Nelle more della definizione del procedimento, tuttavia, “ il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità ”.
Ne consegue che, per l’intera durata del termine di 150 giorni, permangono sia lo stato di aspettativa sia il trattamento economico in godimento al momento del giudizio di inidoneità; solo dal centocinquantunesimo giorno possono prodursi gli effetti del transito, anche sotto il profilo retributivo.
Nel caso di specie, la domanda di transito era stata presentata il 23 giugno 2021, di modo che soltanto a decorrere dal 20 novembre 2021 avrebbe potuto ritenersi perfezionato il silenzio-assenso, con il conseguente riconoscimento del trattamento economico pieno.
La pretesa restitutoria dell’Amministrazione riguarda, invece, un periodo interamente anteriore all’eventuale perfezionamento del transito (17 novembre 2019 – 31 luglio 2021), durante il quale il ricorrente aveva già superato i dodici mesi di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, con conseguente diritto alla sola retribuzione ridotta ai sensi dell’art. 26 della legge n. 187/1976.
Ne discende che il meccanismo del silenzio-assenso non può spiegare effetti retroattivi su un periodo nel quale la normativa imponeva la dimidiazione del trattamento economico, con conseguente infondatezza del motivo sotto il profilo considerato.
6.2 - Il motivo, tuttavia, potrebbe essere interpretato come teso a far valere un controcredito, fondato sul presunto diritto alla corresponsione degli emolumenti in misura intera a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di transito. Anche a voler ritenere tale pretesa astrattamente configurabile, essa non risulta in ogni caso opponibile in compensazione giudiziale. Secondo i principi costantemente affermati dalle Sezioni Unite, infatti, la compensazione processuale presuppone l’esistenza di un credito certo, esigibile e di facile e pronta liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. un. 23225 del 2016).
Nel caso di specie, invece, l’eventuale credito è contestato dall’amministrazione e la sua liquidazione sarebbe subordinata a una complessa ricostruzione giuridica ed economica della posizione del ricorrente successiva al transito, ricostruzione che non risulta ancora compiuta in sede amministrativa. Si tratta quindi di un credito meramente eventuale e non prontamente liquidabile, inidoneo a neutralizzare la pretesa restitutoria azionata dall’amministrazione.
6.3 - Tuttavia, le considerazioni che precedono non esauriscono l’esame del primo motivo, dovendosi distinguere tra la pretesa di paralizzare il recupero delle somme e la domanda autonoma di accertamento dell’avvenuto transito nei ruoli civili per effetto del silenzio-assenso.
Sotto tale diverso e autonomo profilo, la domanda è fondata.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da tempo chiarito che la norma, prevedendo che al decorso del termine di 150 giorni la domanda “si intende accolta” configura chiaramente una fattispecie di silenzio assenso in cui il decorso del termine sostituisce il provvedimento espresso dell’Amministrazione e modifica lo stesso rapporto di lavoro determinando (immediatamente) il transito ai ruoli civili (cfr. ex multis Cons. di Stato, Sez. II, 16 marzo 2022, n. 1888).
Di modo che, nel caso in esame, una volta maturato il suddetto termine in data 20 novembre 2021, l’interessato avrebbe dovuto godere del trattamento economico per intero e non decurtato della metà, giacché i ritardi dell’amministrazione non possono arrecare pregiudizi al dipendente.
Né la pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente poteva incidere sul diritto al transito nei ruoli civili.
L’ordinamento, infatti, non prevede alcuna ipotesi di sospensione del procedimento di transito in caso di pendenza di procedimenti penali a carico del militare, né attribuisce all’Amministrazione alcuna valutazione discrezionale in merito alla concessione del transito stesso, che si perfeziona automaticamente per silenzio-assenso al decorso dei 150 giorni.
L’art. 930 del Codice dell’ordinamento militare prevede la sospensione solo se il militare è sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato, oppure se nei suoi confronti è stata adottata una sospensione dall’impiego a qualsiasi titolo, circostanze che nel caso di specie non risultano dedotte.
Analogamente, non produce alcun effetto sospensivo neppure l’impugnazione del verbale di accertamento di inidoneità, in quanto la legge non prevede la sospensione del procedimento di transito in tali ipotesi. Il verbale, quale provvedimento amministrativo, è immediatamente esecutivo e continua a produrre i propri effetti anche se oggetto di impugnazione, senza che ciò possa incidere sul diritto soggettivo del militare al passaggio nei ruoli civili.
In conclusione, il motivo va respinto nella parte in cui pretende di paralizzare la pretesa restitutoria dell’amministrazione, ma può essere accolto nei limiti della domanda di accertamento, con declaratoria dell’avvenuto transito per silenzio-assenso e del diritto del ricorrente alla conseguente rideterminazione del trattamento economico a decorrere dal centocinquantunesimo giorno dalla presentazione dell’istanza.
7 - Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la Guardia di finanza abbia illegittimamente retrodatato la decorrenza dell’aspettativa speciale “per attesa di transito” al 30 gennaio 2020, sebbene la Commissione medica interforze abbia dichiarato l’interessato “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto dal 30/01/2020” solo con il verbale del 3 giugno 2020. Ne consegue che solo da tale data avrebbe potuto legittimamente decorrere l’aspettativa speciale e, con essa, l’eventuale applicazione del trattamento economico ridotto, risultando priva di base normativa qualsiasi anticipazione della relativa decorrenza.
Tuttavia, in sede di discussione il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al motivo e di ciò non rimane che prendere atto.
8 - È infine infondata la doglianza con cui il ricorrente ha dedotto che la pretesa dell’amministrazione, esercitata a distanza di oltre cinque anni dall’erogazione delle somme, violerebbe l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, incidendo in modo sproporzionato sul suo diritto di proprietà.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione, atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell’art. 2033 cod. civ. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati.
In tal caso, infatti, l’interesse pubblico è in re ipsa e non è richiesta neppure una specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l’atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l’Amministrazione, consistente nell’esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8).
9 - In conclusione, per le ragioni esposte, la domanda di annullamento del provvedimento di recupero delle somme deve essere rigettata.
Deve invece essere accolta la domanda di accertamento, con declaratoria dell’avvenuto transito del ricorrente nei ruoli civili per effetto del silenzio-assenso maturato allo spirare del termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito, e del conseguente diritto alla rideterminazione del trattamento economico a decorrere dal centocinquantunesimo giorno, con obbligo per l’Amministrazione competente di completare il procedimento di transito e procedere alla ricostruzione giuridico-economica della posizione del ricorrente, nei limiti e secondo i criteri indicati in motivazione.
10 - La parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge la domanda di annullamento;
- accoglie la domanda di accertamento dell’avvenuto transito, con obbligo per l’Amministrazione competente di completare il procedimento di transito e procedere alla ricostruzione giuridico-economica della posizione del ricorrente.
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA ME, Presidente
Giuseppe Bianchi, Referendario
UL La MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UL La MA | RA ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.