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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 671/2020 vertente
TRA
(C.F. ), con l'avv. LUCA ROSSI Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE JANNNETTI DEL GRANDE
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n.20144/2019 resa in data 21.10.2019 dal Tribunale
Ordinario di Roma, notificata in data 07.01.2020
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 20144/2019 con cui il Tribunale Ordinario di Roma lo ha condannato al pagamento in favore dell' della complessiva somma di Euro Controparte_2
21.768,05 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo effettivo e al pagamento delle spese processuali in favore dell' Controparte_2
liquidate in Euro 860,00 per spese vive ed in Euro 4.500,00 per compensi, oltre
[...] iva cap e rimborso forfettario;
ha infine posto definitivamente a suo carico le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato
1 l' in persona del legale rappresentante p.t., esponeva Controparte_2 che con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2004 aveva convenuto in giudizio
l' e esponendo di essere proprietaria dell'area CP_3 Parte_1 CP_4 situata in Comune di Roma, loc. Vasca Navale, distinta al catasto al foglio 1151, part. 450; che la titolare di un deposito giudiziario di autovetture situato in area limitrofa, CP_3 ne aveva occupato una fascia lunga 170 metri e profonda circa 30, per una superficie totale di circa 5.200,00 mq.; che nell'anno 2002 , amministratore unico della Parte_1
proclamandosi possessore ultraventennale della striscia di terreno occupata, aveva CP_3 finanche dato corso al frazionamento catastale della particella n.450 scorporando da essa la parte occupata;
che la società esponente chiedeva condannarsi i convenuti a rilasciare la porzione di terreno occupata previa demolizione di eventuali manufatti su di essa insistenti e ripristino dello stato dei luoghi, a provvedere a loro cura e spese alle formalità necessarie per riaccorpare le particelle nn. 460 e 461, derivate dall'illegittimo frazionamento della originaria particella n. 450, autorizzando, in difetto, la concludente a provvedere a loro spese ed a risarcirle in forma generica i danni conseguenti all'abusiva occupazione;
che nel corso dell'istruttoria i convenuti depositavano l'atto di compravendita dell'8 maggio 2003, con il quale
aveva venduto la striscia di terreno occupata alla di cui Parte_1 CP_3 era amministratore unico;
che con sentenza n. 19469 del 9 ottobre 2007, il Tribunale di
Roma, ritenuta abusiva l'occupazione del terreno, condannava la al rilascio CP_3 in favore dell'esponente, nonché, in solido con , al risarcimento dei danni Parte_1 conseguenti alla abusiva occupazione da liquidarsi in separata sede;
che il Tribunale non accoglieva perché tardivamente proposta, la domanda dell'attrice volta alla declaratoria della inopponibilità ed inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita ed alla cancellazione della relativa iscrizione, né la domanda di demolizione dei manufatti insistenti sull'area occupata in quanto ritenuta generica;
che la pronuncia suddetta veniva confermata dalla Corte d'Appello di
Roma con sentenza n. 933 del 12 febbraio 2014 e quindi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13195 del 24 giugno 2016; che l'esecuzione per rilascio intrapresa dalla società attrice in forza della sentenza del Tribunale si concludeva in data 8 giugno 2009 con la reimmessione della predetta società nel possesso dell'area occupata;
che i beni rinvenuti nell'area stessa, costituite per lo più da autovetture sequestrate, containers ed altro materiale ferroso di varia natura, venivano affidati ad un custode in attesa della rimozione da parte della CP_3 che nonostante le diffide rivolte anche a mezzo lettera raccomandata la società convenuta non aveva ancora provveduto a rimuovere i beni suddetti ed a restituire l'area occupata nella piena disponibilità dell'esponente; che, inoltre, il consulente tecnico incaricato dall'ufficiale giudiziario procedente della esatta individuazione e perimetrazione dell'area occupata aveva accertato che una porzione del capannone ove erano ubicati i forni della carrozzeria della insisteva all'interno di essa;
che i danni subiti dall'esponente in conseguenza CP_3 del['illecita occupazione del fondo, a far data dal 1999, ovvero dal quinquennio antecedente la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, dovevano determinarsi in corrispondenza del valore locativo del['area occupata, che ['esponente intendeva inoltre riproporre in questo giudizio le domande di accertamento della inopponibilità nei propri confronti dell'atto di vendita sopra indicato al fine di conseguire l'ordine di cancellazione della relativa trascrizione, nonché di demolizione della porzione di manufatto insistente sulla particella 461, meglio individuata con campitura di colore giallo nella planimetria allegata in atti. Concludeva, pertanto, chiedendo che la società in persona del legale rappresentante p.t. e , CP_3 Parte_1 venissero dichiarati tenuti a risarcire alla società attrice i danni subiti in conseguenza del mancato godimento del fondo per cui era lite a far data dall'l I dicembre 1989, e, per l'effetto,
2 che gli stessi venissero condannati con vincolo di solidarietà al pagamento della somma di €.
125.000,00, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento degli ulteriori danni che sarebbero maturati sino al giorno della decisione con rivalutazione ed interessi delle somme rivalutate;
che venisse dichiarato privo di effetto traslativo e comunque inefficace ed inopponibile nei confronti della società attrice 1'atto denominato
"Compravendita" a rogito del Notaio di Palermo in data 8 maggio 2003 rep. N. 30753, Per_1 racc.6245 ed ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della relativa trascrizione eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora
Agenzia del territori) di Roma 1 in data 3 giugno 2003 al n. 47571dt registro Generale ed al n.
3144t del registro Particolare, con esonero da ogni responsabilità; ed infine, che i convenuti venissero condannati a demolire la porzione di manufatto insistente sulla particella 461, meglio individuata con campitura di colore giallo nella planimetria allegata alla relazione del geometra datata gennaio 2009 ed a ripristinare il piano di campagna, ponendo a carico di Pt_2 entrambi i convenuti le spese del giudizio. Si costituiva in giudizio il convenuto Parte_1
, il quale contestava le richieste spiegate nei suoi confronti almeno per quel che
[...] riguardava il risarcimento del danno in essere dal 9 ottobre 2007, posto che i beni che ostacolavano la disponibilità del terreno erano di proprietà dell' sicché chiedeva CP_3 che, fermo il vincolo di solidarietà tra i convenuti sino all'anno 2007, si procedesse all'accertamento delle singole responsabilità dall'anno 1999 all'anno 2003, dall'anno 2003 al2007 e dal 2007 in poi;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda di demolizione dei manufatti indicati per violazione del principio del ne bis in idem, nonché, in subordine, la carenza di legittimazione passiva di esso esponente ed, in ulteriore subordine il rigetto della domanda perché fondata su un accertamento eseguito al di fuori del contraddittorio, mentre non si opponeva all'accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione dell'inopponibilità dell'atto di compravendita, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La società costituitasi in giudizio CP_3 in persona del legale rappresentante p.t., contestava la fondatezza della domanda avversaria, deducendo che non era configurabile nella fattispecie alcun vincolo di solidarietà considerato che il bene per cui era lite era stato occupato da soggetti diversi in periodi diversi, sicché non era configurabile una responsabilità solidale;
deduceva, inoltre, l'inammissibilità della domanda volta a dichiarare inopponibile l'atto di trasferimento della proprietà del bene in contesa per violazione del principio del ne bis in idem, nonché l'inammissibilità della domanda di demolizione in quanto presupponente un accertamento ormai precluso dall'intervenuto giudicato e concludeva per il rigetto della domanda di risarcimento del danno, con vittoria delle spese di lite. Durante la fase di trattazione, all'udienza del l4 settembre 2017, la società attrice comunicava che con atto in data 28 aprile 2017 la società aveva acquistato l'area CP_3 occupata e che, pertanto, doveva ritenersi cessata la materia del contendere in merito alla domanda di demolizione, provvedendo all'udienza del 12 dicembre 2017 a depositare la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti della sottoscritta da quest'ultima per CP_3 accettazione con rinuncia al rimborso delle spese legali, con conseguente rinuncia anche alla domanda di dichiarazione dell'inopponibilità dell'atto di compravendita del terreno e della domanda di risarcimento dei danni rivolta nei confronti della come precisato nel CP_5 foglio di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 28 maggio 2019. Veniva, quindi, chiesta la condanna al risarcimento dei danni soltanto nei confronti del convenuto
, già ritenuto responsabile in solido e condannato al risarcimento in Parte_1 forma generica con sentenza passata in giudicato, oltre interessi e rivalutazione. Durante
[a fase istruttoria si procedeva all'espletamento della c.t.u.; quindi all'udienza del 28 maggio
3 2019, sulle conclusioni di cui al verbale, in cui la parte attrice indicava come data di decorrenza della richiesta di risarcimento l'11 novembre 1999, la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memoria di replica.”.
A sostegno della decisione, il Tribunale, ha posto le seguenti considerazioni:“ Occorre, innanzitutto rilevare che, in conseguenza della rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla società attrice nei confronti della società convenuta corredata della relativa CP_3 accettazione da parte di quest'ultima, con rinuncia reciproca al rimborso delle spese processuali, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alle domande proposte nei confronti della società con conseguente estinzione del CP_3 rapporto processuale tra l e la società Controparte_2 CP_6
L'oggetto del giudizio rimane, quindi, limitato alla valutazione della domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti del . Sul punto, deve preliminarmente osservarsi Parte_1 che la richiamata sentenza n. 19469 del 9 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Roma con la quale gli odierni convenuti sono stati condannati al risarcimento del danno, non contiene, nel dispositivo, alcun vincolo di solidarietà, sicché la quantificazione del danno dovuto da parte di
deve essere determinata in riferimento al periodo di effettiva occupazione Parte_1 del terreno da parte dello stesso. A tal proposito risulta pacifico che l'occupazione era attuale nell'anno 1999 ed è perdurata sino al all'8 maggio 2003, allorché lo stesso, come accertato anche nella richiamata sentenza, ha trasferito la proprietà del terreno alla società CP_3 sicché è in relazione a tale periodo che deve essere determinata l'indennità di occupazione dovuta a titolo di risarcimento del danno. Sul punto il c.t.u. nominato nel corso del giudizio ha determinato l'indennità di occupazione utilizzando come parametro il canone locativo concordato per la locazione di un terreno limitrofo quale risultante dalla documentazione in atti, corrispondente a quello in esame sia per similitudine dei luoghi che per inquadramento urbanistico, sicché, sulla base della tabella redatta a pagina 37 della relazione tecnica in riferimento al periodo d'interesse, l'ammontare del risarcimento dovuto deve essere determinato nel complessivo importo di €. 21.768,05 in relazione al periodo che va dall'1° novembre 1999 (corrispondente al quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione del giudizio volto ad ottenere il rilascio del bene, avvenuta, come dichiarato dalla stessa parte attrice, l'1 I novembre 2004) alt'8 maggio 2003, data dell'atto di trasferimento del bene da parte del alla società calcolato in riferimento all'importo previsto dal Parte_1 CP_3
c.t.u. nella richiamata tabella in relazione agli anni 1999, 200, 2001,2002 fino all'8 maggio
2003 (mese in relazione a cui è stato calcolato un importo di €. 143,50, da sommare all'importo di €. 2.151,32 calcolato per il periodo gennaio - aprile pari ad un importo mensile di €. 537,83). Sulla base di tale valutazione, che questo Giudice pienamente condivide essendo fondata su compiuti accertamenti e su argomentazioni esenti da vizi logici, , in Parte_1 accoglimento parziale della domanda sul punto, deve essere condannato al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di €. 21.768,05, senza che possa essere attribuita alcuna rilevanza, al fine di pervenire a conclusioni diverse, a quanto dedotto dalla società convenuta circa l'eccessivo valore attribuito al bene dal c.t.u. che non avrebbe considerato l'interclusione dello stesso, considerato che il c.t.u. sulla superficie in questione ha applicato un coefficiente riduttivo calcolato al 3070. Sulla predetta somma, già determinata con riferimento all'attualità, spettano alla parte attrice gli interessi legali dalla presente decisione sino al pagamento. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. In ossequio al medesimo principio le spese di c.t.u., liquidate come da separato
4 decreto, devono essere definitivamente poste a carico della società convenuta”.
3.- ha proposto appello per i motivi rubricati di seguito Parte_1 enunciati:
3.1-.“1) Vizio di motivazione. Contestazioni alla CTU espletata nel giudizio di primo grado dal consulente di parte ed in comparsa conclusionale da parte del convenuto. Adesione acritica e non motivata da parte del Giudice di prime cure alle conclusioni del CTU. Carenza ed erroneo corredo motivazionale”, con il quale l'appellante lamenta la stima del valore locativo del fondo occupato che non avrebbe tenuto conto della diminuzione di valore derivante dalla interclusione dello stesso per cui il tribunale avrebbe assunto acriticamente quanto determinato dal CTU nel proprio elaborato peritale.
Deduce che per la stima dell'area, risultata utilizzata a deposito giudiziario, il consulente dell'ufficio aveva preso a riferimento il valore di locazione dell'area attigua al terreno in esame. Il CTP di parte aveva evidenziato che l'area in questione era circondata dalla proprietà della società per cui il fondo, utilizzato per il deposito giudiziario, risultava intercluso e CP_3 privo di accesso alla viabilità.
3.2-. “2) Impugnazione della sentenza del capo relativo alla condanna alle spese processuali.
Vizio di motivazione ed eccessività e sproporzione”, con cui l'appellante Parte_1 lamenta la sproporzione delle spese di lite liquidate dal tribunale in ragione dell'importo riconosciuto a favore della società appellata e della propria responsabilità che sarebbe riferibile ad un breve lasso temporale. Deduce che nella valutazione delle spese di lite e per l'effetto del parziale accoglimento avrebbe dovuto considerarsi anche la rinuncia della domanda dell'appellata nei confronti della Controparte_3
4. Si è ritualmente costituita in giudizio l'appellata Controparte_2
che nel corso del giudizio mutato la propria denominazione sociale in quella
[...] di che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
5.-Rigettata con Ordinanza del 15.9.2020 l'istanza dell'appellante per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, successivamente, la causa all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
6.- L'appello è infondato.
6.1.-Con il primo motivo l'appellante lamenta la eccessiva valutazione del terreno oggetto di causa da parte del CTU.
Risulta accertato in fatto che la porzione di terreno di proprietà della società agricola
[...]
(distinta in Catasto al Foglio 1151, part. 451) indebitamente occupata da Controparte_2 [...]
nel corso del tempo era stata utilizzata per l'uso di deposito giudiziario. Parte_1
Questa Corte condivide il criterio adottato dall'ausiliario dell'Ufficio ed il ragionamento seguito nella determinazione del valore dell'indennità di occupazione dovuta da Parte_1
5 relativamente al periodo che va dall'11 novembre 1999 sino all'8 maggio 2003 (data Pt_1 quest'ultima in cui egli trasferì la proprietà del bene ad per Atto Notaio di CP_3 Per_1
Palermo, Rep. n.30753, in virtù del possesso ultraventennale).
La locazione del terreno limitrofo (contratto tra il locatore e la conduttrice società Persona_2
, atto preso a riferimento dal CTU per la stima e la determinazione dell'indennità di CP_3 occupazione, aveva ad oggetto il deposito di attrezzature (v. art 5 contratto).
Nel corso del giudizio di primo grado la convenuta ha raggiunto un accordo CP_3 transattivo con la proprietaria società agricola odierna appellata ed ha Controparte_2 acquistato la striscia di terreno (in Catasto al Foglio 1151, particella 451) con lo scopo evidente di poter continuare ad utilizzare il bene (che non era stato ancora sgomberato) per l'attività corrente e non contestata di deposito giudiziario (v. Atto Notaio del 28.4.2017, Persona_3
Rep. n.1.579).
Quanto dedotto dall'appellante in merito alla destinazione urbanistica del terreno (seminativo) e dell'interclusione del fondo, elementi che avrebbero dovuto condurre il CTU ad una minor valutazione dell'indennità di occupazione del terreno, non coglie nel segno. Si debbono difatti ritenere validi gli elementi di valutazione presi in considerazione dall'ausiliario del giudice, pienamente condivisi dal tribunale nei motivi e nel percorso logico giuridico della sentenza impugnata, in considerazione del fatto incontestato circa l'effettivo utilizzo del bene e degli elementi presi in considerazione per la valutazione dell'indennità di occupazione dovuta dal (stima per confronto diretto;
caratteristiche intrinseche ed Parte_1 estrinseche del terreno;
stato reale dei luoghi ed utilizzo del bene oggetto di causa;
coefficiente di riduzione del 30% sul valore accertato). Il ragionamento ed il percorso intrapreso dal CTU nel determinare l'indennità di occupazione dovuta dal è stato pienamente condiviso dal Tribunale di Roma in quanto ritenuto Parte_1 logico e coerente nelle sue argomentazioni anche in risposta alle osservazioni critiche che erano state formulate dal consulente di parte (v. elaborato peritale, pag.5) che non sono state oggetto di valida e rigorosa contestazione. Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le argomentazioni accolte”.
(Cassazione, Sezione 2^ Civile, n.10747/2019).
La richiesta di rinnovo della CTU nel presente deve pertanto essere disattesa.
6.2.- Anche il secondo motivo è infondato.
La liquidazione del Tribunale di primo grado risulta conforme ai parametri vigenti che consentono, per lo scaglione in esame, la liquidazione degli onorari da un minimo di 2.540 e un massimo di euro 7.617.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 20144 del 2019 del Tribunale Ordinario di Parte_1
Roma:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado di Parte_1 giudizio in favore di n persona Controparte_7
6 del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% ex D.M. 55/2014 e ss. mm., iva e cassa come per legge. 3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 17 giugno 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 671/2020 vertente
TRA
(C.F. ), con l'avv. LUCA ROSSI Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE JANNNETTI DEL GRANDE
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n.20144/2019 resa in data 21.10.2019 dal Tribunale
Ordinario di Roma, notificata in data 07.01.2020
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 20144/2019 con cui il Tribunale Ordinario di Roma lo ha condannato al pagamento in favore dell' della complessiva somma di Euro Controparte_2
21.768,05 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo effettivo e al pagamento delle spese processuali in favore dell' Controparte_2
liquidate in Euro 860,00 per spese vive ed in Euro 4.500,00 per compensi, oltre
[...] iva cap e rimborso forfettario;
ha infine posto definitivamente a suo carico le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato
1 l' in persona del legale rappresentante p.t., esponeva Controparte_2 che con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2004 aveva convenuto in giudizio
l' e esponendo di essere proprietaria dell'area CP_3 Parte_1 CP_4 situata in Comune di Roma, loc. Vasca Navale, distinta al catasto al foglio 1151, part. 450; che la titolare di un deposito giudiziario di autovetture situato in area limitrofa, CP_3 ne aveva occupato una fascia lunga 170 metri e profonda circa 30, per una superficie totale di circa 5.200,00 mq.; che nell'anno 2002 , amministratore unico della Parte_1
proclamandosi possessore ultraventennale della striscia di terreno occupata, aveva CP_3 finanche dato corso al frazionamento catastale della particella n.450 scorporando da essa la parte occupata;
che la società esponente chiedeva condannarsi i convenuti a rilasciare la porzione di terreno occupata previa demolizione di eventuali manufatti su di essa insistenti e ripristino dello stato dei luoghi, a provvedere a loro cura e spese alle formalità necessarie per riaccorpare le particelle nn. 460 e 461, derivate dall'illegittimo frazionamento della originaria particella n. 450, autorizzando, in difetto, la concludente a provvedere a loro spese ed a risarcirle in forma generica i danni conseguenti all'abusiva occupazione;
che nel corso dell'istruttoria i convenuti depositavano l'atto di compravendita dell'8 maggio 2003, con il quale
aveva venduto la striscia di terreno occupata alla di cui Parte_1 CP_3 era amministratore unico;
che con sentenza n. 19469 del 9 ottobre 2007, il Tribunale di
Roma, ritenuta abusiva l'occupazione del terreno, condannava la al rilascio CP_3 in favore dell'esponente, nonché, in solido con , al risarcimento dei danni Parte_1 conseguenti alla abusiva occupazione da liquidarsi in separata sede;
che il Tribunale non accoglieva perché tardivamente proposta, la domanda dell'attrice volta alla declaratoria della inopponibilità ed inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita ed alla cancellazione della relativa iscrizione, né la domanda di demolizione dei manufatti insistenti sull'area occupata in quanto ritenuta generica;
che la pronuncia suddetta veniva confermata dalla Corte d'Appello di
Roma con sentenza n. 933 del 12 febbraio 2014 e quindi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13195 del 24 giugno 2016; che l'esecuzione per rilascio intrapresa dalla società attrice in forza della sentenza del Tribunale si concludeva in data 8 giugno 2009 con la reimmessione della predetta società nel possesso dell'area occupata;
che i beni rinvenuti nell'area stessa, costituite per lo più da autovetture sequestrate, containers ed altro materiale ferroso di varia natura, venivano affidati ad un custode in attesa della rimozione da parte della CP_3 che nonostante le diffide rivolte anche a mezzo lettera raccomandata la società convenuta non aveva ancora provveduto a rimuovere i beni suddetti ed a restituire l'area occupata nella piena disponibilità dell'esponente; che, inoltre, il consulente tecnico incaricato dall'ufficiale giudiziario procedente della esatta individuazione e perimetrazione dell'area occupata aveva accertato che una porzione del capannone ove erano ubicati i forni della carrozzeria della insisteva all'interno di essa;
che i danni subiti dall'esponente in conseguenza CP_3 del['illecita occupazione del fondo, a far data dal 1999, ovvero dal quinquennio antecedente la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, dovevano determinarsi in corrispondenza del valore locativo del['area occupata, che ['esponente intendeva inoltre riproporre in questo giudizio le domande di accertamento della inopponibilità nei propri confronti dell'atto di vendita sopra indicato al fine di conseguire l'ordine di cancellazione della relativa trascrizione, nonché di demolizione della porzione di manufatto insistente sulla particella 461, meglio individuata con campitura di colore giallo nella planimetria allegata in atti. Concludeva, pertanto, chiedendo che la società in persona del legale rappresentante p.t. e , CP_3 Parte_1 venissero dichiarati tenuti a risarcire alla società attrice i danni subiti in conseguenza del mancato godimento del fondo per cui era lite a far data dall'l I dicembre 1989, e, per l'effetto,
2 che gli stessi venissero condannati con vincolo di solidarietà al pagamento della somma di €.
125.000,00, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento degli ulteriori danni che sarebbero maturati sino al giorno della decisione con rivalutazione ed interessi delle somme rivalutate;
che venisse dichiarato privo di effetto traslativo e comunque inefficace ed inopponibile nei confronti della società attrice 1'atto denominato
"Compravendita" a rogito del Notaio di Palermo in data 8 maggio 2003 rep. N. 30753, Per_1 racc.6245 ed ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della relativa trascrizione eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora
Agenzia del territori) di Roma 1 in data 3 giugno 2003 al n. 47571dt registro Generale ed al n.
3144t del registro Particolare, con esonero da ogni responsabilità; ed infine, che i convenuti venissero condannati a demolire la porzione di manufatto insistente sulla particella 461, meglio individuata con campitura di colore giallo nella planimetria allegata alla relazione del geometra datata gennaio 2009 ed a ripristinare il piano di campagna, ponendo a carico di Pt_2 entrambi i convenuti le spese del giudizio. Si costituiva in giudizio il convenuto Parte_1
, il quale contestava le richieste spiegate nei suoi confronti almeno per quel che
[...] riguardava il risarcimento del danno in essere dal 9 ottobre 2007, posto che i beni che ostacolavano la disponibilità del terreno erano di proprietà dell' sicché chiedeva CP_3 che, fermo il vincolo di solidarietà tra i convenuti sino all'anno 2007, si procedesse all'accertamento delle singole responsabilità dall'anno 1999 all'anno 2003, dall'anno 2003 al2007 e dal 2007 in poi;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda di demolizione dei manufatti indicati per violazione del principio del ne bis in idem, nonché, in subordine, la carenza di legittimazione passiva di esso esponente ed, in ulteriore subordine il rigetto della domanda perché fondata su un accertamento eseguito al di fuori del contraddittorio, mentre non si opponeva all'accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione dell'inopponibilità dell'atto di compravendita, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La società costituitasi in giudizio CP_3 in persona del legale rappresentante p.t., contestava la fondatezza della domanda avversaria, deducendo che non era configurabile nella fattispecie alcun vincolo di solidarietà considerato che il bene per cui era lite era stato occupato da soggetti diversi in periodi diversi, sicché non era configurabile una responsabilità solidale;
deduceva, inoltre, l'inammissibilità della domanda volta a dichiarare inopponibile l'atto di trasferimento della proprietà del bene in contesa per violazione del principio del ne bis in idem, nonché l'inammissibilità della domanda di demolizione in quanto presupponente un accertamento ormai precluso dall'intervenuto giudicato e concludeva per il rigetto della domanda di risarcimento del danno, con vittoria delle spese di lite. Durante la fase di trattazione, all'udienza del l4 settembre 2017, la società attrice comunicava che con atto in data 28 aprile 2017 la società aveva acquistato l'area CP_3 occupata e che, pertanto, doveva ritenersi cessata la materia del contendere in merito alla domanda di demolizione, provvedendo all'udienza del 12 dicembre 2017 a depositare la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti della sottoscritta da quest'ultima per CP_3 accettazione con rinuncia al rimborso delle spese legali, con conseguente rinuncia anche alla domanda di dichiarazione dell'inopponibilità dell'atto di compravendita del terreno e della domanda di risarcimento dei danni rivolta nei confronti della come precisato nel CP_5 foglio di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 28 maggio 2019. Veniva, quindi, chiesta la condanna al risarcimento dei danni soltanto nei confronti del convenuto
, già ritenuto responsabile in solido e condannato al risarcimento in Parte_1 forma generica con sentenza passata in giudicato, oltre interessi e rivalutazione. Durante
[a fase istruttoria si procedeva all'espletamento della c.t.u.; quindi all'udienza del 28 maggio
3 2019, sulle conclusioni di cui al verbale, in cui la parte attrice indicava come data di decorrenza della richiesta di risarcimento l'11 novembre 1999, la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memoria di replica.”.
A sostegno della decisione, il Tribunale, ha posto le seguenti considerazioni:“ Occorre, innanzitutto rilevare che, in conseguenza della rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla società attrice nei confronti della società convenuta corredata della relativa CP_3 accettazione da parte di quest'ultima, con rinuncia reciproca al rimborso delle spese processuali, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alle domande proposte nei confronti della società con conseguente estinzione del CP_3 rapporto processuale tra l e la società Controparte_2 CP_6
L'oggetto del giudizio rimane, quindi, limitato alla valutazione della domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti del . Sul punto, deve preliminarmente osservarsi Parte_1 che la richiamata sentenza n. 19469 del 9 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Roma con la quale gli odierni convenuti sono stati condannati al risarcimento del danno, non contiene, nel dispositivo, alcun vincolo di solidarietà, sicché la quantificazione del danno dovuto da parte di
deve essere determinata in riferimento al periodo di effettiva occupazione Parte_1 del terreno da parte dello stesso. A tal proposito risulta pacifico che l'occupazione era attuale nell'anno 1999 ed è perdurata sino al all'8 maggio 2003, allorché lo stesso, come accertato anche nella richiamata sentenza, ha trasferito la proprietà del terreno alla società CP_3 sicché è in relazione a tale periodo che deve essere determinata l'indennità di occupazione dovuta a titolo di risarcimento del danno. Sul punto il c.t.u. nominato nel corso del giudizio ha determinato l'indennità di occupazione utilizzando come parametro il canone locativo concordato per la locazione di un terreno limitrofo quale risultante dalla documentazione in atti, corrispondente a quello in esame sia per similitudine dei luoghi che per inquadramento urbanistico, sicché, sulla base della tabella redatta a pagina 37 della relazione tecnica in riferimento al periodo d'interesse, l'ammontare del risarcimento dovuto deve essere determinato nel complessivo importo di €. 21.768,05 in relazione al periodo che va dall'1° novembre 1999 (corrispondente al quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione del giudizio volto ad ottenere il rilascio del bene, avvenuta, come dichiarato dalla stessa parte attrice, l'1 I novembre 2004) alt'8 maggio 2003, data dell'atto di trasferimento del bene da parte del alla società calcolato in riferimento all'importo previsto dal Parte_1 CP_3
c.t.u. nella richiamata tabella in relazione agli anni 1999, 200, 2001,2002 fino all'8 maggio
2003 (mese in relazione a cui è stato calcolato un importo di €. 143,50, da sommare all'importo di €. 2.151,32 calcolato per il periodo gennaio - aprile pari ad un importo mensile di €. 537,83). Sulla base di tale valutazione, che questo Giudice pienamente condivide essendo fondata su compiuti accertamenti e su argomentazioni esenti da vizi logici, , in Parte_1 accoglimento parziale della domanda sul punto, deve essere condannato al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di €. 21.768,05, senza che possa essere attribuita alcuna rilevanza, al fine di pervenire a conclusioni diverse, a quanto dedotto dalla società convenuta circa l'eccessivo valore attribuito al bene dal c.t.u. che non avrebbe considerato l'interclusione dello stesso, considerato che il c.t.u. sulla superficie in questione ha applicato un coefficiente riduttivo calcolato al 3070. Sulla predetta somma, già determinata con riferimento all'attualità, spettano alla parte attrice gli interessi legali dalla presente decisione sino al pagamento. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. In ossequio al medesimo principio le spese di c.t.u., liquidate come da separato
4 decreto, devono essere definitivamente poste a carico della società convenuta”.
3.- ha proposto appello per i motivi rubricati di seguito Parte_1 enunciati:
3.1-.“1) Vizio di motivazione. Contestazioni alla CTU espletata nel giudizio di primo grado dal consulente di parte ed in comparsa conclusionale da parte del convenuto. Adesione acritica e non motivata da parte del Giudice di prime cure alle conclusioni del CTU. Carenza ed erroneo corredo motivazionale”, con il quale l'appellante lamenta la stima del valore locativo del fondo occupato che non avrebbe tenuto conto della diminuzione di valore derivante dalla interclusione dello stesso per cui il tribunale avrebbe assunto acriticamente quanto determinato dal CTU nel proprio elaborato peritale.
Deduce che per la stima dell'area, risultata utilizzata a deposito giudiziario, il consulente dell'ufficio aveva preso a riferimento il valore di locazione dell'area attigua al terreno in esame. Il CTP di parte aveva evidenziato che l'area in questione era circondata dalla proprietà della società per cui il fondo, utilizzato per il deposito giudiziario, risultava intercluso e CP_3 privo di accesso alla viabilità.
3.2-. “2) Impugnazione della sentenza del capo relativo alla condanna alle spese processuali.
Vizio di motivazione ed eccessività e sproporzione”, con cui l'appellante Parte_1 lamenta la sproporzione delle spese di lite liquidate dal tribunale in ragione dell'importo riconosciuto a favore della società appellata e della propria responsabilità che sarebbe riferibile ad un breve lasso temporale. Deduce che nella valutazione delle spese di lite e per l'effetto del parziale accoglimento avrebbe dovuto considerarsi anche la rinuncia della domanda dell'appellata nei confronti della Controparte_3
4. Si è ritualmente costituita in giudizio l'appellata Controparte_2
che nel corso del giudizio mutato la propria denominazione sociale in quella
[...] di che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
5.-Rigettata con Ordinanza del 15.9.2020 l'istanza dell'appellante per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, successivamente, la causa all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
6.- L'appello è infondato.
6.1.-Con il primo motivo l'appellante lamenta la eccessiva valutazione del terreno oggetto di causa da parte del CTU.
Risulta accertato in fatto che la porzione di terreno di proprietà della società agricola
[...]
(distinta in Catasto al Foglio 1151, part. 451) indebitamente occupata da Controparte_2 [...]
nel corso del tempo era stata utilizzata per l'uso di deposito giudiziario. Parte_1
Questa Corte condivide il criterio adottato dall'ausiliario dell'Ufficio ed il ragionamento seguito nella determinazione del valore dell'indennità di occupazione dovuta da Parte_1
5 relativamente al periodo che va dall'11 novembre 1999 sino all'8 maggio 2003 (data Pt_1 quest'ultima in cui egli trasferì la proprietà del bene ad per Atto Notaio di CP_3 Per_1
Palermo, Rep. n.30753, in virtù del possesso ultraventennale).
La locazione del terreno limitrofo (contratto tra il locatore e la conduttrice società Persona_2
, atto preso a riferimento dal CTU per la stima e la determinazione dell'indennità di CP_3 occupazione, aveva ad oggetto il deposito di attrezzature (v. art 5 contratto).
Nel corso del giudizio di primo grado la convenuta ha raggiunto un accordo CP_3 transattivo con la proprietaria società agricola odierna appellata ed ha Controparte_2 acquistato la striscia di terreno (in Catasto al Foglio 1151, particella 451) con lo scopo evidente di poter continuare ad utilizzare il bene (che non era stato ancora sgomberato) per l'attività corrente e non contestata di deposito giudiziario (v. Atto Notaio del 28.4.2017, Persona_3
Rep. n.1.579).
Quanto dedotto dall'appellante in merito alla destinazione urbanistica del terreno (seminativo) e dell'interclusione del fondo, elementi che avrebbero dovuto condurre il CTU ad una minor valutazione dell'indennità di occupazione del terreno, non coglie nel segno. Si debbono difatti ritenere validi gli elementi di valutazione presi in considerazione dall'ausiliario del giudice, pienamente condivisi dal tribunale nei motivi e nel percorso logico giuridico della sentenza impugnata, in considerazione del fatto incontestato circa l'effettivo utilizzo del bene e degli elementi presi in considerazione per la valutazione dell'indennità di occupazione dovuta dal (stima per confronto diretto;
caratteristiche intrinseche ed Parte_1 estrinseche del terreno;
stato reale dei luoghi ed utilizzo del bene oggetto di causa;
coefficiente di riduzione del 30% sul valore accertato). Il ragionamento ed il percorso intrapreso dal CTU nel determinare l'indennità di occupazione dovuta dal è stato pienamente condiviso dal Tribunale di Roma in quanto ritenuto Parte_1 logico e coerente nelle sue argomentazioni anche in risposta alle osservazioni critiche che erano state formulate dal consulente di parte (v. elaborato peritale, pag.5) che non sono state oggetto di valida e rigorosa contestazione. Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le argomentazioni accolte”.
(Cassazione, Sezione 2^ Civile, n.10747/2019).
La richiesta di rinnovo della CTU nel presente deve pertanto essere disattesa.
6.2.- Anche il secondo motivo è infondato.
La liquidazione del Tribunale di primo grado risulta conforme ai parametri vigenti che consentono, per lo scaglione in esame, la liquidazione degli onorari da un minimo di 2.540 e un massimo di euro 7.617.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 20144 del 2019 del Tribunale Ordinario di Parte_1
Roma:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado di Parte_1 giudizio in favore di n persona Controparte_7
6 del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% ex D.M. 55/2014 e ss. mm., iva e cassa come per legge. 3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 17 giugno 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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