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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4904/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4904/2023 R.G.A.C.
riservata in decisione all'udienza del 18.06.2025
tra
(P.I, ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Arch. rappresentata e difesa Parte_2
dall' Avv.to Gastone Spagna, ), in virtù di C.F._1
procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli,
alla via Costantino, n. 52
APPELLANTE
e Contr
. ), in persona dell'amm. Parte_3 P.IVA_2
rapp. legale , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Controparte_2
Trotta, ), in virtù di procura in atti, presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in S. Maria C.V., alla via Roberto
d'Angiò, n. 100
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3107/2023 del 27.07.2023 del
Tribunale di S.M.C.V.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di S.M.C.V. n. 3107/2023, pubblicata il
27.07.2023, con la quale, a seguito del rigetto dell'opposizione proposta e conseguente conferma del d.i. n. 1798/2018, essa opponente era stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.390,00
oltre IVA, CPA e spese generali, ed al pagamento di € 1.700,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
Alla prima udienza di trattazione del 28.05.2025 nessuno è comparso ed il giudice istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 18.06.2025,
ai sensi dell'artt.181 e 350 bis c.p.c., dinanzi al Collegio.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve
2 ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2018,
è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310
c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli, il 18/06/2025
3 Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4904/2023 R.G.A.C.
riservata in decisione all'udienza del 18.06.2025
tra
(P.I, ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Arch. rappresentata e difesa Parte_2
dall' Avv.to Gastone Spagna, ), in virtù di C.F._1
procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli,
alla via Costantino, n. 52
APPELLANTE
e Contr
. ), in persona dell'amm. Parte_3 P.IVA_2
rapp. legale , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Controparte_2
Trotta, ), in virtù di procura in atti, presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in S. Maria C.V., alla via Roberto
d'Angiò, n. 100
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3107/2023 del 27.07.2023 del
Tribunale di S.M.C.V.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di S.M.C.V. n. 3107/2023, pubblicata il
27.07.2023, con la quale, a seguito del rigetto dell'opposizione proposta e conseguente conferma del d.i. n. 1798/2018, essa opponente era stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.390,00
oltre IVA, CPA e spese generali, ed al pagamento di € 1.700,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
Alla prima udienza di trattazione del 28.05.2025 nessuno è comparso ed il giudice istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 18.06.2025,
ai sensi dell'artt.181 e 350 bis c.p.c., dinanzi al Collegio.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve
2 ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2018,
è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310
c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli, il 18/06/2025
3 Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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