Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9490/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.9490/24 V.G. sul ricorso svolto da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il Visto del P.M.;
ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note congiunte del 26.11.24, e, segnatamente: ” Le parti si impegnano al reciproco rispetto e all'uso del buon senso nei rispettivi rapporti e nel loro ruolo genitoriale con i figli;
- entrambi i genitori si impegnano a riconoscere e rispettare il ruolo genitoriale dell'altro, così da non minare, in alcun modo, il rapporto che ciascun figlio creerà con il singolo genitore;
- riguardo ai figli, entrambi i genitori riconoscono l'affidamento condiviso, ovvero la paritetica gestione dei diritti e dei doveri, con riconoscimento di un'equa modalità di frequentazione per entrambi i genitori seppur con la collocazione abitativa prevalente dei minori presso la casa della sig.ra (madre), sita in Roma, Via Francesco Sivori 11, individuata e Pt_1 Per_ riconosciuta come “casa familiare”; - i figli minori di anni sette ed i due gemelli e Pt_2
di anni quattro saranno, pertanto, affidati alla responsabilità congiunta di entrambi i Per_2 genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna sita in Roma, Via Francesco
Sivori 11; - entrambi i coniugi avranno uguali diritti e pari doveri nei confronti dei loro figli e tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di questi ultimi saranno assunte di comune accordo fra i genitori, i quali dovranno sempre tener conto delle singole attitudini, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei loro figli;
- entrambi i genitori si impegnano a perseguire come obiettivi primari, in ogni scelta individuale e nel proprio stile di
- entrambi i genitori si impegnano a comunicare tra loro in maniera efficace, rispettosa e responsabile sia telefonicamente, che a mezzo e. mail;
- il padre, che vive in una casa non troppo distante dall'abitazione familiare prevalente, avrà facoltà di vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto, anche in futuro, degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Riguardo alle modalità di frequentazione e gestione settimanale dei figli, che qui di seguito viene riassunta, si fa espresso richiamo al Piano genitoriale concordato, pattuito e sottoscritto congiuntamente da entrambi i genitori. (all.to 4 Piano Per_ Genitoriale); - tutti i lunedì il padre andrà a riprendere all'asilo i gemelli e e li terrà Per_2 con sé fino alla sera alle 21.30 (orario in cui verranno riaccompagnati dalla madre per il pernottamento), mentre, invece, starà tutti i lunedì pomeriggio con la madre, che lo andrà Pt_2
a riprendere a scuola. Tutti i martedì sarà il padre ad andare a riprendere a scuola e a Pt_2 tenerlo con sé fino alle ore 21.30 (orario in cui verrà riaccompagnato dalla madre per il Per_ pernottamento), mentre i gemelli ( e ) saranno con la madre. I mercoledì tutti e tre i Per_2 figli saranno con la madre tutto il giorno. Tutti i giovedì, invece, tutti e tre i figli staranno con il padre, che andrà a recuperarli a scuola e all'asilo e presso il quale, altresì, pernotteranno. Per_
e trascorreranno alternativamente un weekend con il padre ed un weekend Pt_2 Per_2 con la madre, il periodo del weekend avrà inizio dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30 e terminerà Per_ il lunedì mattina quando verranno accompagnati all'asilo ( e ) e a scuola ( o Per_2 Pt_2 ai vari centri estivi durante il periodo estivo;
- anche per quanto riguarda la gestione dei figli nel periodo delle vacanze estive, delle festività ed eventuali ricorrenze si fa espresso richiamo a quanto pattuito concordemente dai genitori nel Piano Genitoriale allegato al ricorso e da considerarsi parte integrante dello stesso. - le festività avranno una programmazione alternata, le vacanze estive verranno equamente ripartite in due settimane ( di cui massimo 12 giorni fori Roma), mentre quelle natalizie verranno equamente ripartite una settimana ciascuno con entrambi i genitori, così come anche i vari ponti festivi dovranno essere regolarizzati in via alternata tra i genitori in maniera equa. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare anticipatamente a mezzo e. mail, i rispettivi programmi estivi per le vacanze con i figli. - i genitori saranno tenuti al pagamento nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie mediche e scolastiche che si rendessero necessarie e utili per i minori, sin tanto che questi non saranno divenuti economicamente autonomi ed indipendenti. A titolo esemplificativo si indicano spese straordinarie: visite medico-specialistiche, farmaci e medicine di tal tipo, interventi e operazioni chirurgiche, protesi, cure dentistiche, apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista ecc., tasse e spese scolastiche per qualsiasi grado di istruzione, spese di trasporto con mezzi pubblici, buoni mensa, libri di testo e gite scolastiche nonché ogni sorta di attività ricreativa che i figli, in futuro, intendessero svolgere. In quest'ultimo caso si intende che le attività svolte dovranno essere preventivamente concordate dai genitori così come le spese di maggiore entità eccedenti l'importo di euro 150,00, fatta salva l'urgenza. Tutte le spese di cui sarà chiesto quota-parte per il rimborso dovranno essere debitamente documentate e verranno rimborsate su presentazione di pezze giustificative. - per una migliore e più agevole gestione delle spese per il mantenimento dei figli, i sig.ri e hanno aperto un Pt_1 Parte_2 conto corrente co -intestato, presso , che si impegneranno ad alimentare versando CP_1 mensilmente una quota che hanno stabilito come segue: - quota mensile per la madre sig.a Pt_1 di € 1.800; - quota mensile per il padre sig. di € 2.050; - tali somme che entrambi, Parte_2 appunto, verseranno mensilmente sul conto cointestato alla , quale fondo “famiglia”, servirà CP_1 unicamente per la gestione delle spese ordinarie e straordinarie, (che andranno comunque concordate di volte in volta da entrambi i genitori) per i figli. - tale accordo economico tra le parti tiene conto del fatto che i figli sono, comunque, collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre ed è stato concordato da entrambi i genitori, al fine specifico di rendere tracciabile ogni uscita inerente il mantenimento dei figli e, nel contempo, evitare anticipazioni da parte di uno o 3 dell'altro genitore con conservazione di ogni pezza giustificativa;
- per quanto riguarda le spese per il mantenimento dei figli e, quindi, la gestione del conto corrente, entrambi i genitori concordano e pattuiscono un budget massimo di spesa mensile pari e non superiore alla somma totale di € 3.850,00 (tremilaottocentocinquanta/00), somma dalla quale dovrà essere calcolato e dedotto un importo non superiore alla somma di € 1.600,00 da spendere per le babysitter (oltre questo tetto massimo di spesa, ciascun genitore dovrà provvedere con le risorse economiche personali). ogni pagamento effettuato da ciascuno dei genitori dal conto corrente cointestato deve essere tracciato/tracciabile dal resoconto del conto alla Posta;
- entrambi i ricorrenti pattuiscono e concordano nel fissare la somma di € 1.400,00, circa come budget massimo di spesa mensile disponibile per ciascun genitore singolarmente, oltre l'attuale spesa fissa mensile che ammonta ad Per_
€ 1.000,00, quale costo per l'asilo privato dei gemelli e , spesa che, però, sarà Per_2 sensibilmente ridotta, se non azzerata, non appena i gemelli saranno ammessi e accettati alla scuola pubblica Leopardi presso l' istituto comprensivo Parco della Vittoria, già, attualmente, frequentata dal fratello - si dà atto, infatti, che non appena i gemelli accederanno alla Pt_2 scuola pubblica già frequentata dal fratello maggiore con il venir meno dell'attuale spesa Pt_2 mensile di € 1.000,00, (attualmente da considerarsi quale costo fissa per l'asilo privato dei gemelli), i genitori saranno autorizzati a poter ridurre di € 500,00 ciascuno, la quota mensile di spettanza (attualmente pari ad € 1.800, 00 la sig.ra ed € 2.050,00 il sig. , da Pt_1 Parte_2 versare sul conto concorrente cointestato per far fronte a tutte le spese dei loro figli;
- tale scelta scolastica per i gemelli renderà, senza dubbio, più agevole per entrambi i genitori, l'organizzazione logistica giornaliera per tutti e tre i figli e, nel contempo, favorirà, ancora di più, l'unione tra i fratelli;
- relativamente alle spese straordinarie per il mantenimento dei minori, queste spetteranno ad entrambi i genitori nella misura percentuale del 50% cadauno;
- per tutto quanto non pattuito specificatamente si farà riferimento alla bi genitorialità e, quindi, al paritario contemperamento dei diritti e dei doveri, nonché nel reciproco rispetto, del ruolo genitoriale di ciascuno;
- i sigg,ri e si impegnano, altresì, a continuare, con impegno, il percorso psicologico di Parte_2 Pt_1 sostegno alla genitorialità, che hanno da poco intrapreso dalla psicoterapeuta dr.ssa , Persona_3 con Studio in Roma, Via Sestio Calvino 14, al fine di meglio dirimere ogni possibile elemento di conflittualità tra di loro nell'esercizio del loro ruolo genitoriale e garantire, così, la massima serenità ai loro figli;
- qualora venisse meno, da parte di uno dei due genitori, l'impegno assunto da entrambi a seguire il percorso terapeutico di sostegno alla genitorialità, condizione indispensabile per la validità di tutti gli accordi di cui al presente ricorso, e/o questo venisse sospeso, non su precisa indicazione della terapeuta, le condizioni di affidamento congiunto/ paritario dei figli così come di tutte le altre condizioni di cui all'accordo dovranno intendersi invalidate e decadute in automatico con necessità, quindi, di dover riproporre nuovo ricorso avanti al Tribunale competente;
- la sig.ra potrà percepire e trattenere l'intero assegno familiare;
- il minore Pt_1
, di anni sette, soffre di una patologia legata ad un neuro-sviluppo con Parte_2 riconoscimento di un' indennità di invalidità pari al 100% ai sensi della legge 104/92, somma, che, ad oggi, viene e continuerà ad essere percepita e trattenuta dalla madre fino a quando non vi sarà la possibilità di aprire un conto corrente a lui intestato, (quando sarà diventato Pt_2 maggiorenne) ove verrà fatta confluire detta somma in suo favore per far fronte ad ogni sua necessità futura;
- i ricorrenti si danno atto di essere economicamente autonomi ed indipendenti”;
- Nulla sulle spese
Roma 16.12.2024 4
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta
Ienzi