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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3839/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nel procedimento n. 3839/2024 r.g. promosso con ricorso depositato in data
01.08.2024 da
, con l'avv. MARTIN PAOLA, come da mandato in atti;
Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
, con gli avv. ZILIO FRANCESCA e COSTA ELENA, come CP_1
da mandato in atti;
- resistente -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Causa rimessa al Collegio all'udienza del 17.01.2025 per la decisione non definitiva sullo status di separazione. 2
Parte ricorrente:
“Si rileva in primo luogo l'adesione di controparte alla domanda di separazione,
sulla quale si insiste fin da ora, anche con sentenza non definitiva, all'esito
dell'udienza del 17 gennaio 2025.
Parimenti risulta l'adesione, quando maturi i relativi presupposti, alla domanda di
divorzio, sulla quale pure si insiste.”
Parte resistente:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ra e sig. Parte_1 [...]
; (…)” CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 01.08.2024, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale da , con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio in data 12.05.2007 a Piove di Sacco (PD), come risultante dai registri degli atti di Stato Civile del suddetto Comune, al n. 13, parte II, serie A, anno 2007
oltre alla regolamentazione relativa alla prole ed agli oneri economici.
Con memoria difensiva depositata in data 16.12.24 si costituiva il convenuto aderendo alla domanda di separazione e chiedendo, a sua volta, regolamentazione relativa alla prole ed agli oneri economici.
All'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 17.01.2025 avanti al Giudice
delegato sono comparsi personalmente i coniugi ed è stato esperito,
infruttuosamente, il tentativo di conciliazione;
conseguentemente, il Giudice
delegato, con ordinanza resa in pari data, autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, assegnando all'uopo i termini per la
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prosecuzione del giudizio e, preso atto della volontà espressa dalle parti di ottenere la sentenza parziale sullo status di separazione, si riservava di riferire al Collegio.
*** ***
La domanda di separazione personale dei coniugi merita accoglimento.
Risulta, infatti, evidente dalle risultanze di causa e dalle deduzioni e dichiarazioni delle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Dovendo la causa proseguire per la decisione sulle restanti domande ed avendo parte ricorrente formulato, oltre alla separazione personale, anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49
c.p.c., dovendosi, pertanto, attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia divorzile, la causa deve proseguire per l'esame delle ulteriori domande proposte.
Va evidenziato che, al fine di esaminare la domanda divorzile è necessario che le parti depositino l'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
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1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 12.05.2007 in Piove di Sacco (PD) e trascritto
[...]
nei registri di stato Civile del Suddetto Comune al n. 13, Parte II, serie A, anno 2007;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28.01.25
Il Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Barbara De Munari
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