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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10552/2024
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Luca Notarangelo, esaminati gli atti del giudizio indicato in epigrafe, promosso da nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/3/2025, CP_2
RILEVATO CHE
1. con visita di idoneità del 24 maggio 2024 ex art. 5 Legge n. 300/1970, la Commissione Medica dello S.P.E.S.A.L., costituita presso l' , dichiarava l'inidoneità Controparte_3 del ricorrente, lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato della società resistente in qualità di operaio elettricista livello D2, ad “effettuare lavori in altezza o in ambienti confinati, oltre a prescrivere di evitare lavori che implichino movimentazione manuale dei carichi superiori a 10 Kg e il sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore sinistro oltre il cingolo scapolare” (cfr. ricorso del 9.9.2024);
2. in conseguenza della suddetta inidoneità fisica, con lettera di trasferimento datata 14.6.2024, il ricorrente, assunto presso la sede di Veglie, veniva trasferito presso l'unità di Roma, in Via Sciangai n. 27, “per essere ivi addetto a mansioni manutentive di analogo contenuto professionale a quelle finora svolte, ivi sussistendo, per la varietà e la tipologia delle attività, condizioni di lavoro adeguate per escludere la necessità che Ella debba compiere attività che implichino lavori in altezza, oltre ad evitare lavori che implichino movimentazione manuale dei carichi superiori a 10 Kg e il sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore sinistro oltre li cingolo scapolare” (cfr. lettera di trasferimento del 14.6.2024);
3.con ricorso ex art. art. 700 c.p.c. del 9.9.2024, il lavoratore lamentava l'illegittimità dell'avvenuto trasferimento e, in conseguenza, chiedeva di “1) Emettere decreto inaudita altera parte ordinando alla in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro CP_1 tempore sig. di revocare il provvedimento di trasferimento impugnato con riassegnazione del CP_2 ricorrente alle mansioni precedentemente svolte presso la sede di lavoro situata in Veglie (LE) alla via Bosco s.n.; 2) In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice adito non dovesse ritenere disporre inaudita altera parte, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione e quindi, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare la illegittimita dell'impugnato provvedimento di trasferimento comunicato con nota prot. n. 15/24/LC del 14/06/2024 rimessa a mezzo raccomandata1 PdC n. 050809607787 del 15/06/2024 ricevuta il 18/06/2024, siccome nullo e palesemente illegittimo, privo di ragioni giustificatrici e quindi infondato in fatto e in diritto, oltre che connotato da chiaro intento ritorsivo, per i motivi specificati in narrativa e, per l'effetto, revocare e annullare detto impugnato provvedimento di trasferimento e ordinare alla resistente in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro CP_1 tempore sig. con sede in Veglie (LE) alla via Bosco s.n., di reintegrare il ricorrente CP_2 [...] nel posto di lavoro occupato presso la predetta sede di Veglie (LE), sita alla via Bosco s.n., Parte_1 prima di tale illegittimo trasferimento disposto merce la precitata nota prot. n. 15/24/LC del 14/06/2024 con effetto dal 08/07/2024; 3) Condannare la resistente in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione legale rappresentante pro tempore sig. al pagamento delle spese e compensi CP_2 professionali del presente giudizio” (cfr. ricorso del 9.9.2024);
4. con specifico riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris, il ricorrente evidenziava che, nel caso di specie, risultava verosimile la violazione da parte del datore di lavoro del disposto di cui all'art. N non aveva dimostrato (i) la sua inutilità nella sede di Controparte_1 CP_1 provenienza (i.e., Veglie), (ii) la necessita della sua presenza nella sede di destinazione (i.e., Roma), e (iii) la serietà delle ragioni che avevano fatto cadere la scelta proprio su di lui;
5. con specifico riferimento alla sussistenza del periculum in mora, il ricorrente configurava la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile tenuto conto (i) del suo stato di salute, essendo egli invalido civile al 67%, portatore di handicap e cardiopatico, (ii) delle condizioni di salute della figlia, che egli assisteva, e (iii) delle gravi e oggettive difficolta organizzative ed Persona_1 economiche che il mutamento di residenza da Veglie a Roma gli comportava;
6. con memoria del 7.10.2024 si costituiva la resistente che, eccependo la mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedeva conseguentemente di “respingere il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da per carenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris;
in Parte_1 ogni caso assolvere la dalle domande svolte dal ricorrente” (cfr. memoria del 7.10.2024); CP_4
7. con specifico riferimento alla insussistenza del periculum in mora, la società resistente eccepiva che, viste le condizioni mediche del ricorrente, la sede di Roma fosse l'unica adeguata al suo impiego. Inoltre, aggiungeva che era impossibile impiegare presso la sede di Veglie, Parte_1 in quanto “non vi erano posti vacanti e comunque il personale operario ivi applicato svolgeva esclusivamente mansioni di magazziniere e quindi veniva utilizzato in attività che richiedono, per il loro svolgimento, idoneità alla movimentazione manuale di carichi ovvero implicano competenze professionali specifiche” (cfr. memoria costitutiva del 7.10.2024);
8. con specifico riferimento alla insussistenza del periculum in mora, eccepiva che le CP_1 specifiche condizioni allegate dal ricorrente preesistevano al trasferimento, eppure – prima che lo stesso occorresse – non avevano mai “impedito al ricorrente di prestare servizio sempre lontano da casa per lunghe trasferte che prevedevano generalmente un rientro a casa di tre giorni ogni due settimane” (cfr. memoria costitutiva del 7.10.2024);
OSSERVA
Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
1. In ordine alla sussistenza del fumus boni iuris
La disposizione di cui all'art. 2103, co. 8 c.c. prescrive che il lavoratore non possa essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per “comprovate” ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ciò implica, da un lato, che il datore di lavoro ha il potere di determinare il luogo della prestazione lavorativa del lavoratore e, eventualmente, di trasferirlo da una unità produttiva ad un'altra e, dall'altro lato, che – affinché tale potere risulti legittimamente esercitato – il datore di lavoro deve provare la sussistenza delle ragioni “tecniche, organizzative e produttive” a fondamento del trasferimento. Quanto al riparto dei carichi probatori, dunque, grava sul datore di lavoro l'onere di provare le ragioni del trasferimento, con la conseguenza che – laddove il datore di lavoro non riesca a soddisfare tale onere – il trasferimento va considerato illegittimo. A tale proposito, si veda – inter alia – Cass. civ., n. 807/2017, secondo cui “In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, […] ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento”.
Ebbene, nel caso di specie, il resistente ha trasferito il ricorrente dall'unità produttiva di Veglie a quella di Roma in quanto il peggioramento delle sue condizioni fisiche gli aveva reso impossibile l'espletamento del lavoro in trasferta (e segnatamente, lo svolgimento di attività tramite le ccdd. PLE, ossia le “piattaforme di lavoro mobili elevabili”).
In particolare, secondo il resistente, stante il divieto per di effettuare lavori Parte_1 in altezza e movimentare carichi superiori a 10 Kg (attività cui sarebbe andato incontro continuando a lavorare con le PLE), quest'ultimo avrebbe potuto essere addetto a mansioni adeguate al suo attuale stato di salute solo nella sede di Roma.
Aldilà del fatto se possa ritenersi provato o meno che il ricorrente non possa più operare con le PLE (e, quindi, andare in trasferta), la resistente non ha provato per quale ragione tecnica, organizzativa o produttiva non possa rimanere incardinato presso la sede di Veglie. Parte_1
Contrattualmente, infatti, risulta assunto da “a Parte_1 CP_1 [...]
c/o [la] sede di VEGLIE” e l'effettuazione di lavoro in trasferta, lungi dal costituire CP_5
l'oggetto del contratto, viene configurata quale mera facoltà (nello specifico, secondo quanto statuito nel contratto, “resta salva la ns facoltà di inviarLa in trasferta”).
N e Controparte_1 CP_1 Parte_1
, dunque, si comprende che il ricorrente era tenuto a prestare la propria attività lavorativa
[...] presso la sede di Veglie, mentre la circostanza che questi potesse svolgere attività in trasferta configurava una mera ed eventuale modalità di estrinsecazione della prestazione lavorativa. Né potrebbe essere diverso da così, atteso che, per loro natura, le trasferte comportano soltanto uno spostamento temporaneo del lavoratore e non una sua definitiva delocalizzazione.
Pertanto, in luce dell'oggetto contrattuale, al fine di provare la mancanza del fumus boni iuris in ordine alla illegittimità del trasferimento, avrebbe dovuto dimostrare in questa sede per quali CP_1 ragioni tecniche, organizzative e produttive non poteva restare nella sede di Parte_1
Veglie e non tanto (o non solo) per quali motivi quest'ultimo non poteva più andare in trasferta.
Infatti, che nella sede di Veglie si svolga attività lavorativa emerge anche dall'esame degli informatori. A questo proposito, si tenga presente l'esame di il quale, all'udienza del 28/1/2025, Testimone_1 dichiarava: “io personalmente ho lavorato presso la sede di Veglie solo un paio di giorni, presso la sede ci sono programmatori, magazzinieri, dirigenti, ci sono anche operai che lavorano principalmente in sede, solo qualche volta hanno fatto trasferte in caso di necessità, sono e non so nello specifico cosa Persona_2 Persona_3 facciano, so che sono elettricisti, hanno le stesse qualifiche” (cfr. verbale di ud. del 28/1/2025).
Sul punto rileva anche quanto emerso dall'esame di il quale, all'udienza del Persona_4
25/2/2025, dichiarava: “io personalmente ho lavorato anche in sede a Veglie, interventi sugli impianti elettrici che potevano durare un mese, una settimana” (cfr. verbale di ud. del 25/2/2025). Ciò chiarito, ai fini della corretta applicazione della regola dettata dall'art. 2103, co. 8 c.c., non può dirsi sufficiente la circostanza che il resistente, nelle note dell'11.2.2025, affermi che a Veglie e “presso la provincia di non vi sono posizioni vacanti ove utilmente impiegare il ricorrente”. Si tratta, infatti, di CP_3 mere allegazioni, prive di qualsivoglia prova. Ciò, a maggior ragione tenuto conto che dal “Programma attivita N&C dal 17/06/2024”, prodotto dal ricorrente, emergono una pluralità di attività lavorative a Veglie e, più in generale, in provincia di CP_3
2. In ordine alla sussistenza del periculum in mora
Quanto al periculum in mora, come chiarito dalla giurisprudenza, “va rammentato che tale requisito è da ritenersi insussistente ove il lavoratore trasferito non prospetti l'esistenza di specifiche ragioni di urgenza ovvero di comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente ed ulteriori rispetto a quello della natura del diritto leso (cfr. Trib. Roma, 26.1.2000) tra cui, ad esempio, la cessazione traumatica della convivenza e dell'assistenza concernenti il familiare, portatore di patologie gravi, assistito dal lavoratore istante in via esclusiva (cfr. Trib. Roma 28.5.1999), il distacco dal nucleo familiare, la necessità di reperimento di nuovo alloggio in loco, ed in ogni caso, tutte quelle situazioni che si risolvono per il lavoratore in uno sradicamento dall'ambiente di origine (cfr. Pret. Milano 1.7.1987)” (cfr. Trib. sez. lav., Bari, 20.3.18).
Ebbene, nel caso di specie sussiste il periculum in mora. Infatti, il trasferimento da Veglie a Roma di non può che comportargli un notevole stravolgimento della vita. A questo Parte_1 proposito basti pensare alla cessazione della convivenza con i componenti del suo nucleo familiare, allo sradicamento dal territorio di provenienza nonché, soprattutto, alle concrete difficolta logistiche ed economiche derivanti dalla necessità di riorganizzare la propria vita in un'altra città.
Il giudice, in definitiva, ritiene che il ricorso vada accolto, con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite del ricorrente, liquidate in dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, pronunciando sul ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_1
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo il trasferimento di , ordina la Parte_1 sua reintegrazione presso la sede di Veglie (LE), via Bosco s.n. e condanna in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite occorse, che CP_2 liquida ex D.M. 55/2014 in € 2.608,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Lecce, 14/3/2025
IL GIUDICE
Dott. Luca Notarangelo
Provvedimento redatto dalla dott.ssa Margherita Ricci, magistrato in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, nominata con D.M. 22.10.2024, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Luca Notarangelo, esaminati gli atti del giudizio indicato in epigrafe, promosso da nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/3/2025, CP_2
RILEVATO CHE
1. con visita di idoneità del 24 maggio 2024 ex art. 5 Legge n. 300/1970, la Commissione Medica dello S.P.E.S.A.L., costituita presso l' , dichiarava l'inidoneità Controparte_3 del ricorrente, lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato della società resistente in qualità di operaio elettricista livello D2, ad “effettuare lavori in altezza o in ambienti confinati, oltre a prescrivere di evitare lavori che implichino movimentazione manuale dei carichi superiori a 10 Kg e il sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore sinistro oltre il cingolo scapolare” (cfr. ricorso del 9.9.2024);
2. in conseguenza della suddetta inidoneità fisica, con lettera di trasferimento datata 14.6.2024, il ricorrente, assunto presso la sede di Veglie, veniva trasferito presso l'unità di Roma, in Via Sciangai n. 27, “per essere ivi addetto a mansioni manutentive di analogo contenuto professionale a quelle finora svolte, ivi sussistendo, per la varietà e la tipologia delle attività, condizioni di lavoro adeguate per escludere la necessità che Ella debba compiere attività che implichino lavori in altezza, oltre ad evitare lavori che implichino movimentazione manuale dei carichi superiori a 10 Kg e il sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore sinistro oltre li cingolo scapolare” (cfr. lettera di trasferimento del 14.6.2024);
3.con ricorso ex art. art. 700 c.p.c. del 9.9.2024, il lavoratore lamentava l'illegittimità dell'avvenuto trasferimento e, in conseguenza, chiedeva di “1) Emettere decreto inaudita altera parte ordinando alla in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro CP_1 tempore sig. di revocare il provvedimento di trasferimento impugnato con riassegnazione del CP_2 ricorrente alle mansioni precedentemente svolte presso la sede di lavoro situata in Veglie (LE) alla via Bosco s.n.; 2) In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice adito non dovesse ritenere disporre inaudita altera parte, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione e quindi, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare la illegittimita dell'impugnato provvedimento di trasferimento comunicato con nota prot. n. 15/24/LC del 14/06/2024 rimessa a mezzo raccomandata1 PdC n. 050809607787 del 15/06/2024 ricevuta il 18/06/2024, siccome nullo e palesemente illegittimo, privo di ragioni giustificatrici e quindi infondato in fatto e in diritto, oltre che connotato da chiaro intento ritorsivo, per i motivi specificati in narrativa e, per l'effetto, revocare e annullare detto impugnato provvedimento di trasferimento e ordinare alla resistente in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro CP_1 tempore sig. con sede in Veglie (LE) alla via Bosco s.n., di reintegrare il ricorrente CP_2 [...] nel posto di lavoro occupato presso la predetta sede di Veglie (LE), sita alla via Bosco s.n., Parte_1 prima di tale illegittimo trasferimento disposto merce la precitata nota prot. n. 15/24/LC del 14/06/2024 con effetto dal 08/07/2024; 3) Condannare la resistente in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione legale rappresentante pro tempore sig. al pagamento delle spese e compensi CP_2 professionali del presente giudizio” (cfr. ricorso del 9.9.2024);
4. con specifico riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris, il ricorrente evidenziava che, nel caso di specie, risultava verosimile la violazione da parte del datore di lavoro del disposto di cui all'art. N non aveva dimostrato (i) la sua inutilità nella sede di Controparte_1 CP_1 provenienza (i.e., Veglie), (ii) la necessita della sua presenza nella sede di destinazione (i.e., Roma), e (iii) la serietà delle ragioni che avevano fatto cadere la scelta proprio su di lui;
5. con specifico riferimento alla sussistenza del periculum in mora, il ricorrente configurava la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile tenuto conto (i) del suo stato di salute, essendo egli invalido civile al 67%, portatore di handicap e cardiopatico, (ii) delle condizioni di salute della figlia, che egli assisteva, e (iii) delle gravi e oggettive difficolta organizzative ed Persona_1 economiche che il mutamento di residenza da Veglie a Roma gli comportava;
6. con memoria del 7.10.2024 si costituiva la resistente che, eccependo la mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedeva conseguentemente di “respingere il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da per carenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris;
in Parte_1 ogni caso assolvere la dalle domande svolte dal ricorrente” (cfr. memoria del 7.10.2024); CP_4
7. con specifico riferimento alla insussistenza del periculum in mora, la società resistente eccepiva che, viste le condizioni mediche del ricorrente, la sede di Roma fosse l'unica adeguata al suo impiego. Inoltre, aggiungeva che era impossibile impiegare presso la sede di Veglie, Parte_1 in quanto “non vi erano posti vacanti e comunque il personale operario ivi applicato svolgeva esclusivamente mansioni di magazziniere e quindi veniva utilizzato in attività che richiedono, per il loro svolgimento, idoneità alla movimentazione manuale di carichi ovvero implicano competenze professionali specifiche” (cfr. memoria costitutiva del 7.10.2024);
8. con specifico riferimento alla insussistenza del periculum in mora, eccepiva che le CP_1 specifiche condizioni allegate dal ricorrente preesistevano al trasferimento, eppure – prima che lo stesso occorresse – non avevano mai “impedito al ricorrente di prestare servizio sempre lontano da casa per lunghe trasferte che prevedevano generalmente un rientro a casa di tre giorni ogni due settimane” (cfr. memoria costitutiva del 7.10.2024);
OSSERVA
Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
1. In ordine alla sussistenza del fumus boni iuris
La disposizione di cui all'art. 2103, co. 8 c.c. prescrive che il lavoratore non possa essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per “comprovate” ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ciò implica, da un lato, che il datore di lavoro ha il potere di determinare il luogo della prestazione lavorativa del lavoratore e, eventualmente, di trasferirlo da una unità produttiva ad un'altra e, dall'altro lato, che – affinché tale potere risulti legittimamente esercitato – il datore di lavoro deve provare la sussistenza delle ragioni “tecniche, organizzative e produttive” a fondamento del trasferimento. Quanto al riparto dei carichi probatori, dunque, grava sul datore di lavoro l'onere di provare le ragioni del trasferimento, con la conseguenza che – laddove il datore di lavoro non riesca a soddisfare tale onere – il trasferimento va considerato illegittimo. A tale proposito, si veda – inter alia – Cass. civ., n. 807/2017, secondo cui “In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, […] ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento”.
Ebbene, nel caso di specie, il resistente ha trasferito il ricorrente dall'unità produttiva di Veglie a quella di Roma in quanto il peggioramento delle sue condizioni fisiche gli aveva reso impossibile l'espletamento del lavoro in trasferta (e segnatamente, lo svolgimento di attività tramite le ccdd. PLE, ossia le “piattaforme di lavoro mobili elevabili”).
In particolare, secondo il resistente, stante il divieto per di effettuare lavori Parte_1 in altezza e movimentare carichi superiori a 10 Kg (attività cui sarebbe andato incontro continuando a lavorare con le PLE), quest'ultimo avrebbe potuto essere addetto a mansioni adeguate al suo attuale stato di salute solo nella sede di Roma.
Aldilà del fatto se possa ritenersi provato o meno che il ricorrente non possa più operare con le PLE (e, quindi, andare in trasferta), la resistente non ha provato per quale ragione tecnica, organizzativa o produttiva non possa rimanere incardinato presso la sede di Veglie. Parte_1
Contrattualmente, infatti, risulta assunto da “a Parte_1 CP_1 [...]
c/o [la] sede di VEGLIE” e l'effettuazione di lavoro in trasferta, lungi dal costituire CP_5
l'oggetto del contratto, viene configurata quale mera facoltà (nello specifico, secondo quanto statuito nel contratto, “resta salva la ns facoltà di inviarLa in trasferta”).
N e Controparte_1 CP_1 Parte_1
, dunque, si comprende che il ricorrente era tenuto a prestare la propria attività lavorativa
[...] presso la sede di Veglie, mentre la circostanza che questi potesse svolgere attività in trasferta configurava una mera ed eventuale modalità di estrinsecazione della prestazione lavorativa. Né potrebbe essere diverso da così, atteso che, per loro natura, le trasferte comportano soltanto uno spostamento temporaneo del lavoratore e non una sua definitiva delocalizzazione.
Pertanto, in luce dell'oggetto contrattuale, al fine di provare la mancanza del fumus boni iuris in ordine alla illegittimità del trasferimento, avrebbe dovuto dimostrare in questa sede per quali CP_1 ragioni tecniche, organizzative e produttive non poteva restare nella sede di Parte_1
Veglie e non tanto (o non solo) per quali motivi quest'ultimo non poteva più andare in trasferta.
Infatti, che nella sede di Veglie si svolga attività lavorativa emerge anche dall'esame degli informatori. A questo proposito, si tenga presente l'esame di il quale, all'udienza del 28/1/2025, Testimone_1 dichiarava: “io personalmente ho lavorato presso la sede di Veglie solo un paio di giorni, presso la sede ci sono programmatori, magazzinieri, dirigenti, ci sono anche operai che lavorano principalmente in sede, solo qualche volta hanno fatto trasferte in caso di necessità, sono e non so nello specifico cosa Persona_2 Persona_3 facciano, so che sono elettricisti, hanno le stesse qualifiche” (cfr. verbale di ud. del 28/1/2025).
Sul punto rileva anche quanto emerso dall'esame di il quale, all'udienza del Persona_4
25/2/2025, dichiarava: “io personalmente ho lavorato anche in sede a Veglie, interventi sugli impianti elettrici che potevano durare un mese, una settimana” (cfr. verbale di ud. del 25/2/2025). Ciò chiarito, ai fini della corretta applicazione della regola dettata dall'art. 2103, co. 8 c.c., non può dirsi sufficiente la circostanza che il resistente, nelle note dell'11.2.2025, affermi che a Veglie e “presso la provincia di non vi sono posizioni vacanti ove utilmente impiegare il ricorrente”. Si tratta, infatti, di CP_3 mere allegazioni, prive di qualsivoglia prova. Ciò, a maggior ragione tenuto conto che dal “Programma attivita N&C dal 17/06/2024”, prodotto dal ricorrente, emergono una pluralità di attività lavorative a Veglie e, più in generale, in provincia di CP_3
2. In ordine alla sussistenza del periculum in mora
Quanto al periculum in mora, come chiarito dalla giurisprudenza, “va rammentato che tale requisito è da ritenersi insussistente ove il lavoratore trasferito non prospetti l'esistenza di specifiche ragioni di urgenza ovvero di comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente ed ulteriori rispetto a quello della natura del diritto leso (cfr. Trib. Roma, 26.1.2000) tra cui, ad esempio, la cessazione traumatica della convivenza e dell'assistenza concernenti il familiare, portatore di patologie gravi, assistito dal lavoratore istante in via esclusiva (cfr. Trib. Roma 28.5.1999), il distacco dal nucleo familiare, la necessità di reperimento di nuovo alloggio in loco, ed in ogni caso, tutte quelle situazioni che si risolvono per il lavoratore in uno sradicamento dall'ambiente di origine (cfr. Pret. Milano 1.7.1987)” (cfr. Trib. sez. lav., Bari, 20.3.18).
Ebbene, nel caso di specie sussiste il periculum in mora. Infatti, il trasferimento da Veglie a Roma di non può che comportargli un notevole stravolgimento della vita. A questo Parte_1 proposito basti pensare alla cessazione della convivenza con i componenti del suo nucleo familiare, allo sradicamento dal territorio di provenienza nonché, soprattutto, alle concrete difficolta logistiche ed economiche derivanti dalla necessità di riorganizzare la propria vita in un'altra città.
Il giudice, in definitiva, ritiene che il ricorso vada accolto, con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite del ricorrente, liquidate in dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, pronunciando sul ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_1
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo il trasferimento di , ordina la Parte_1 sua reintegrazione presso la sede di Veglie (LE), via Bosco s.n. e condanna in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite occorse, che CP_2 liquida ex D.M. 55/2014 in € 2.608,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Lecce, 14/3/2025
IL GIUDICE
Dott. Luca Notarangelo
Provvedimento redatto dalla dott.ssa Margherita Ricci, magistrato in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, nominata con D.M. 22.10.2024, sotto la supervisione del magistrato affidatario.