TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 15.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2437/2022 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
5730/2020 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Lipardi Pasquale ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.05.2022, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nel giudizio di ATP nr. Persona_1
5730/2020 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostengo intensivo ex art. 3 comma 3 L.104/1992, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto non avente diritto alla prestazione assistenziale richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito
Pag. 1 di 4 sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 07.06.2019. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente. CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. Il tutto con vittoria di spese.
Letta la consulenza depositata nella fase a.t.p., lette le specifiche contestazioni e ritenute le stesse ammissibili, all'udienza del 11.06.2024 è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. . Persona_2
Disposta la trattazione scritta, letta la perizia, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
In via preliminare, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della perizia è stato comunicato in data 15.03.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 12.04.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 09.05.2022 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, inoltre, evidenziato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Nel caso in esame sono specifici i motivi di opposizione e, pertanto, la domanda non può essere considerata inammissibile.
Tuttavia, nel merito la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La L. 104/1992 ex art. 3, comma 3, riconosce lo status di persona con disabilità con necessità di
Pag. 2 di 4 sostegno elevato o molto elevato nelle ipotesi in cui “la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Le infermità dalle quali è affetta la Sig.ra sono quelle accertate dal ctu, dott. Parte_1 [...]
, nel corso del presente giudizio di opposizione. Persona_2
Nella consulenza espletata, infatti, l'ausiliare del giudice, adeguatamente e puntualmente motivando il proprio giudizio, ha confermato nella sostanza le valutazioni della perizia resa nella fase di atp (si vedano, in particolar modo, non solo la ctu relativa alla presente fase, ma anche quella relativa alla fase di ATP), affermando che la parte ricorrente, anche in seguito all'esame delle contestazioni formulate nell'atto di opposizione, alla valutazione di tutta la nuova documentazione medica e alla sottoposizione a nuova visita medica effettuata in data 08.10.2024, non gode dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento della prestazione richiesta.
Il dott. , dopo un attento ed approfondito esame obiettivo, ha riscontrato che la Persona_2 ricorrente è affetta da: “Insufficienza respiratoria latente da interstiziopatia bilaterale in soggetto con storia di pregressa infezione da SARS Cov2. -Esiti di pregresso accidente cerebrovascolare ischemico. - Cistocele da remoto intervento di isterectomia per fibroadenoma uterino. - Ipertensione arteriosa. - Artrosi poliarticolare.” e che tale complesso patologico non determina la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/1992. (cfr. perizia in atti).
Ne consegue che la condizione clinica osservata nell'ultimo accesso peritale di ottobre 2024 è sostanzialmente sovrapponibile a quella in precedenza descritta né la nuova documentazione medica depositata in corso di causa ha confermato qualche variazione in peius delle patologie da cui è affetto la parte ricorrente.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata in quanto non sussistono in capo all'opponente le condizioni sanitarie per la prestazione assistenziale richiesta, sussistendo un quadro invalidante che non giustifica la concessione dei benefici di cui alla L. 104/1992 art. 3 comma 3.
Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata sia nel giudizio a.t.p. che nel presente giudizio di opposizione, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
Atteso il mancato deposito della dichiarazione ex art. 152 disp. att. sia nel presente giudizio di opposizione che nel giudizio a.t.p., avendo difatti parte ricorrente pagato il contributo unificato per entrambe le fasi processuali, le spese di entrambi i giudizi seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente. Appare comunque ragionevole compensare della metà le spese di entrambi i giudizi atteso il quadro patologico comunque accertato.
Pag. 3 di 4 CP_ Le spese delle consulenze tecniche sono poste a carico della parte ricorrente e dell' in solido.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara che non sussiste in capo a il requisito sanitario Parte_1 per il beneficio di cui all' art. 3 comma3 L. 104/1992;
2) compensate della metà le spese di lite del giudizio a.t.p., condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' della restante parte che liquida, in misura già ridotta, in € 585,00 oltre accessori se per CP_1 legge dovuti;
3) compensate della metà le spese di lite del presente giudizio di opposizione, condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' della restante parte che liquida, in misura già ridotta, in € 1.933,50 oltre CP_1 accessori se per legge dovuti;
CP_ 3) pone le spese delle ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico della parte ricorrente e dell' in solido.
SI COMUNICHI.
Nola, 15.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 4 di 4