TRIB
Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Ufficio del Giudice Tutelare
R.G. 254/2025 V.G.
Il Giudice Tutelare, in persona del Dott. Fausto Cerasoli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.04.2025;
letto il ricorso depositato dalla Procura della Repubblica su segnalazione del CSM di Bracciano per l'apertura di amministrazione di sostegno in favore di RS
, nata in [...] il [...] e residente in [...] in Via
[...]
Andreoli n. 7;
sentite le parti comparse in udienza e nello specifico la beneficianda, SI.ra RS
, il compagno convivente SI. il Servizio Sociale di Canale
[...] Persona_2
Monterano e il CSM di Bracciano;
rilevato che la beneficianda ha espresso la propria netta contrarietà alla nomina di un ADS in suo favore, dichiarando di non averne bisogno in quanto autonoma e in grado di curare autonomamente i propri interessi personali;
rilevato che in sede di esame la beneficiaria è apparsa in condizioni fisiche ottimali e, sotto il profilo della capacità cognitiva, si è mostrata lucida, vigile, orientata nel tempo e nello spazio, costantemente focalizzata sulla discussione e sugli interventi dei presenti;
preso atto che la beneficiaria, sia pur titubante in ragione di una indole personale riservata, ha risposto con esattezza e puntualità a tutte le domande rivoltele, mostrando consapevolezza di fatti e nozioni riguardanti i propri interessi di vita;
preso atto che la dott.ssa per il CSM di Bracciano ha rilevato il buon grado Persona_3 di compensazione delle problematiche psichiatriche a carico della beneficianda, evidenziando che la propria segnalazione alla Procura dalla quale è scaturito l'odierno procedimento deve intendersi motivata dai pregressi episodi di scompenso verificatisi e descritti in atti, mentre non si ravvisano particolari problematiche nelle condizioni normali e di compensazione della patologia della beneficianda;
preso atto che la SI.ra è apparsa altresì curata dal punto di vista RS fisico, ricevendo adeguato supporto, materiale e affettivo, dal compagno convivente, SI.
, al quale si affianca altresì, per il compimento delle attività più complesse, Persona_2
l'ausilio fornito dal Servizio Sociale di Canale Monterano;
preso atto che l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, che questo Giudice condivide e ritiene applicabile al caso di specie, prevede che, salvo che non sia provocata da una grave patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata. (in tal senso Cass. Civile, Ord. 10 settembre 2024, n. 24251);
ritenuto, per le ragioni illustrate, che non sussistano i presupposti per l'apertura della amministrazione di sostegno in favore di , nata in [...] il RS
03/01/1969;
PQM
Rigetta il ricorso.
Dispone che il Servizio Sociale di Canale Monterano e il CSM di Bracciano proseguano, ciascuno per quanto di competenza, nella presa in carico di , RS fornendo alla stessa e al compagno convivente, ogni possibile supporto si rendesse necessario.
Si comunichi a parte ricorrente, alla beneficianda, al Servizio Sociale di Canale Monterano e al CSM di Bracciano.
Civitavecchia, 10.04.2025
Il Giudice Tutelare
(Dott. Fausto Cerasoli) la beneficianda, SI.ra , nata in [...] il [...] e RS residente in [...];
il compagno convivente della beneficianda, SI. nato a [...] il Persona_2
3.06.1947;
per il Servizio Sociale di Canale Monterano la dott.ssa Persona_4
;
[...]
per il CSM di Bracciano, la dott.ssa Persona_3
il Servizio Sociale di Canale Monterano rappresenta che la beneficianda ha quali unici congiunti in vita, oltre al compagno convivente oggi presente, unicamente i genitori i quali risiedono in una località non nota della Polonia e con i quali la beneficianda non intrattiene rapporti da diversi anni.
La beneficianda espressamente conferma le suddette circostanze.
La beneficiaria afferma di essere tornata a vivere con il compagno presso l'abitazione di quest'ultimo in Canale Monterano (RM) in Via Andreoli n. 7;
la dott.ssa rappresenta che la beneficianda alterna momenti Persona_3 quali quello attuale, in cui è sufficientemente compensata, in ragione della terapia che assume mensilmente tramite il CSM, a momenti di scompenso conseguenti alla sospensione della assunzione di terapie da parte dell'interessata.
Rappresenta che nei suddetti momenti, la beneficianda non ha la capacità di provvedere alla cura dei suoi interessi, né economici, nè sanitari o assistenziali.
Il giudice procede all'esame della beneficianda, chiedendole data e luogo di nascita. La beneficianda risponde con esattezza. Le chiede se abbia compreso la ragione dell'odierno giudizio. L'interessata risponde : “si, per darmi questo sostegno.” Prosegue poi spontaneamente “ io però non voglio, per chè penso di essere autonoma. Il Giudice le chiede se goda di una pensione o di altre entrate
“Sì, io ho una pensione di invalidità, riconosciuta al 100%, pari a 735 euro e qualche centesimo.” Lei ha un conto corrente? “ Sì, ho un conto corrente sulla Banca di Credito Cooperativo di Oriolo Romano” . Sa quale è il saldo attuale del conto corrente ? “circa 20.000,00”.
Come trascorre la giornata? “sistemo la casa, cucino, facciamo anche passeggiate con il mio compagno, quando serve andiamo insieme a fare la spesa” chi provvede a pagare le spese ? “il mio compagno mi da dei soldi per le spese ogni mese e usiamo quelli, poi qualche volta se non bastano capita che pago qualcosa anche con i miei soldi”.
Il compagno convivente conferma le circostanze sopra indicate, in particolare riguardo al fatto che sostiene la maggior parte delle spese legate al mantenimento della beneficianda e la totalità delle utenze e delle spese dell'abitazione, motivo per cui la beneficianda ha potuto accumulare dei risparmi propri.
Circa l'opportunità della nomina di un ADS in favore della compagna, si mostra dubbioso, affermando che forse l'utilità dell'apertura di ADS potrebbe essere individuata nel compimento di attività amministrative per il reperimento di ulteriori o maggiori indennità in favore della compagna, attività nella quale la stessa non si adopera spontaneamente e per le quali lui non è in condizione di fornire un grande supporto.
Fa presente che al momento la beneficianda vive presso di lui, ma che avendo dei figli, ancorchè divorziato, presto o tardi l'abitazione dovrà essere data ai propri figli. In tal senso sarebbe utile che la stessa maturasse il convincimento che quella sistemazione non potrà essere definitiva.
la dott.ssa ribadisce che la propria segnalazione alla procura, Persona_3 da cui è scaturito il procedimento, deve intendersi motivata dagli episodi di scompenso verificatisi e descritti in atti, mentre non si ravvisano particolari problematiche nelle condizioni normali e di compensazione della patologia della beneficianda.
La beneficianda