Articolo 256 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223 duodeciesArticolo 223 quaterdecies
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19 aprile 1942
Art. 256.

Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.


Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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