CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Luciano GUAGLIONE presidente
Paolo RIZZI consigliere, relatore
Carmela ROMANO consigliere ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1288 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 6 dicembre 2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Bari, alla via De Rossi n 202, presso lo studio dell'avv. Antonio Vinci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Guantario e Aristide Police come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
( ), elettivamente domiciliata in Bari, alla via CP_1 P.IVA_1
Francesco Crispi n. 6, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Latorre che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
oggetto: revocazione della sentenza n. 378/2022 pronunciata dalla Corte di Appello di
Bari il 26 gennaio 2022, pubblicata il 7 marzo 2022.
Conclusioni
All'udienza del 6 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 378/2022 del 26 gennaio 2022, pubblicata il successivo 7 marzo 2022, la Corte di Appello di Bari, pronunciandosi sull'appello proposto dall'avv.
[...]
avverso la sentenza n. 500/2009 del Tribunale di Trani, in riforma della Parte_1
decisione gravata ha revocato il decreto ingiuntivo n. 331/2005, emesso in favore dell'appellante, e condannato la al pagamento in favore del professionista, CP_1
a titolo di onorari, della somma di € 3.491,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 12,5%, IVA e CPA come per legge ed interessi legali dalla notifica del provvedimento monitorio al soddisfo. Ha, quindi, compensato integralmente le spese di ciascun grado di giudizio tra le parti.
Così come si legge nella sentenza impugnata, il contenzioso ha avuto origine dalla proposizione di una domanda di condanna della al pagamento in favore CP_1 dell'avv. del compenso professionale per la difesa dell'ente in alcune controversie Pt_1 innanzi al AR , esitata nell'emissione da parte del Tribunale di Trani in un decreto CP_1 ingiuntivo di € 42.342,87, poi opposto.
Con sentenza n. 500/2009 del 20/05-9/6/2009, il Tribunale di Trani aveva rigettato l'opposizione e posto a carico dell'opponente 2/3 delle spese di lite.
L'appello proposto dalla fu rigettato dalla Corte di appello di Bari, con CP_1
sentenza n. 2032/2014, oggetto di ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 20705/2019, in accoglimento del gravame, cassò la decisione di secondo grado rinviando alla Corte di appello di Bari perché valutasse “se, per effetto della comunicazione, da parte della , del conferimento CP_1 dell'incarico al professionista -con espresso richiamo delle condizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e precisazione che in caso di omessa comunicazione del rifiuto dell'incarico detta normativa si intendeva accettata- nonché dell'effettivo conferimento del mandato professionale mediante procura sottoscritta dal soggetto avente il potere rappresentativo dell'ente territoriale, cui ha fatto seguito l'effettivo svolgimento, da parte dell'avocato, dell'attività professionale in favore dell' , si sia Controparte_2
costituito, mediante lo schema generale proposta-accettazione, un rapporto di patrocinio in forma scritta espressamente assoggettato alle limitazioni di cui alla normativa regionale in precedenza richiamata”.
2 Riassunto il giudizio dall'avv. la Corte di Appello di Bari, come si è premesso, Pt_1 con la sentenza n. 378/2022, ha affermato che “l'incarico…è stato conferito all'avv. Pt_1 con l'invio della nota prot. N. 11/L/9722 del 9.5.2000, di accompagnamento alla trasmissione della copia notificata dell'atto giudiziario introduttivo del giudizio con la procura apposta a margine;
nella nota, è stato precisato esplicitamente che l'incarico veniva conferito “alle condizioni retroriportate, previste dall'art. 11 della l.r. 22 del
22/12/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/07/98” e che queste condizioni si intendevano accettate in mancanza di rinuncia espressa al madcato entro il giorno successivo al ricevimento della presente””.
Quindi, ha evidenziato che “le condizioni erano, altresì, riprodotte testualmente e integralmente sul retro della suddetta nota e, in particolare, era riprodotto il testo del punto 2 del II comma dell'art. 11 della LR 22/97” e che, poiché l'avv. aveva Pt_1 accettato l'incarico “deve ritenersi, in conformità con quanto statuito dalla Corte di legittimità, che il mandato sia stato conferito alle condizioni dell'art. 11 della L.R. 22/97 come previste ed esplicitamente richiamate nella proposta di incarico”.
In conseguenza di tali premesse, la Corte territoriale ha liquidato il compenso spettante al professionista in applicazione dei minimi tariffari per le cause di valore indeterminabile, oltre all'attribuzione dei diritti e delle spese provati nel giudizio.
***
La decisione di secondo grado è stata oggetto della domanda proposta dall'avv.
ai sensi dell'art. 395 c.p.c. Parte_1
Ha denunciato la commissione di due errori revocatori, rilevanti ai sensi dell'art. 395 n.
4 c.p.c. concatenati tra di loro, che, se emendati, portano all'accoglimento della domanda di condanna della al pagamento del compenso professionale già preteso con il CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo poi opposto innanzi al Tribunale di Trani.
Con il primo motivo, ha dedotto che “si è scambiato il mezzo di traporto
(comunicazione) con il passeggero (procura speciale rilasciata)”, perché si è attribuito alla mera lettera di accompagnamento della procura speciale il valore di perfezionamento del contratto di patrocinio.
In sostanza, per effetto del c.d. abbaglio dei sensi, il giudice ha trascurato di considerare che il rapporto tra le parti è sorto per effetto della mera sottoscrizione della procura alle liti da parte del Presidente della Regione, il 5/05/2000, nel mentre la nota con cui essa è
3 stata trasmessa al professionista, unitamente agli atti del giudizio cui inerisce, è priva di contenuto negoziale, successiva alla procura stessa perché datata 9/05/2000 e, per altro, formata e sottoscritta da un soggetto privo di alcun potere di manifestare all'esterno la volontà dell'ente e, comunque, a tanto non delegato. Con la conseguenza che la detta nota non ha potuto integrare il contratto di patrocinio né impegnare l'avv. al rispetto Pt_1
delle condizioni di cui alla l.r. 22/1997, imponendogli, per di più, il dovere di manifestare apertamente il dissenso per sottrarsi alla loro approvazione.
Con la seconda delle ragioni poste a fondamento della domanda, ha dedotto l'omessa considerazione da parte della Corte d'appello della deliberazione di Giunta Regionale n.
377 del 10/04/2001, di ratifica dell'incarico al professionista.
Nel mentre, avrebbe avuto rilevanza posto che, nel preambolo, dà atto della data di conferimento dell'incarico, a mezzo di procura alle liti del Presidente, senza alcuna menzione della nota di trasmissione del 9/05/2000, circostanza che conferma la sua irrilevanza giuridica.
***
In rito, va premesso che la pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza oggetto della istanza di revocazione non pregiudica la pronuncia su di essa da parte della
Corte di Appello, attesa la specificità del vizio revocatorio e persino se oggetto delle separate censure sono i medesimi elementi di fatto (cfr. Cass. 2017/n. 23445).
Né l'eventuale impugnazione, con la domanda articolata ai sensi dell'art. 395 c.p.c., di solo alcune delle rationes decidendi della sentenza oggetto di contestazione che, per la parte residua, costituiscono oggetto di ricorso per cassazione può ostacolare il vaglio della prima domanda.
Si assume, infatti, che qualora una sentenza di appello, fondata su due autonome ragioni, sia impugnata con riferimento soltanto ad una di esse per revocazione, e con riferimento all'altra con ricorso per cassazione, il giudice della revocazione non può dichiarare inammissibile l'impugnazione in quanto rivolta contro una soltanto delle ragioni della decisione, ma deve provvedere con sentenza dichiarativa della esistenza o meno del vizio revocatorio, sentenza che resta subordinata al definitivo esito del ricorso per cassazione in ordine all'autonoma ragione della decisione della sentenza di appello (cfr. Cass.
2018/n. 8526).
***
4 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'errore rilevante ex articolo 395, n. 4, del
c.p.c. consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa ovvero accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia asseritamente viziata abbia statuito. L'errore percettivo, pertanto: a) non può riguardare l'attività interpretativa e valutativa;
b) deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
c) deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea
e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa;
d) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito e non può riguardare l'attività valutativa del giudice” (cfr., tra le molte, Cass. 2022/n. 20238).
Precisa, inoltre, la più recente giurisprudenza di merito che “l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, deve essere determinato dall'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze alla base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo;
esso, cioè, deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, ma non può concernere un errore di valutazione del giudice” (App. Torino sez. II, 22 aprile
2022, n. 442; Cass. 2019/n. 26890).
Approfondendo ulteriormente il tema, la giurisprudenza ha raffinato l'esame dell'istituto (cfr. Cass. 2022/n. 37382).
È stata dapprima effettuata una distinzione tra gli errori (ed i connessi rimedi) in cui il giudice di merito potrebbe incorrere nell'esaminare le prove offerte dalle parti: a) un errore di valutazione (demostrandum), che consiste nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare;
la scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova può offrire è insindacabile in sede di legittimità, poiché non previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili di cui all'art. 360 c.p.c. a meno che non si traduca in un vizio di motivazione costituzionalmente
5 rilevante (Cass. 2014/n. 8053) o nella violazione della diversa disposizione di legge ex art. 116, comma 1, c.p.c.; b) un errore di percezione, che, invece, cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova (demonstratum), la quale deve aver formato oggetto di discussione tra parti. Il fatto che abbia costituito un punto controverso tra le parti, evidenzia la Suprema Corte, consente di distinguere questa fattispecie (censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.) dall'errore (di percezione) revocatorio di cui all'art. 395
n. 4 c.p.c.
Difatti, la differenza tra l'errore percettivo ricorribile per cassazione e l'errore revocatorio – che si concreta in una svista del giudice nella consultazione degli atti del processo tale da fargli suppore esistente o inesistente un fatto o anche un documento che, per converso, risulta dagli atti e dai documenti di causa rispettivamente inesistente o esistente – è da individuarsi non tanto nell'oggetto dell'errore di percezione, che nella fattispecie revocatoria può involgere anche la (errata) supposizione circa l'esistenza/inesistenza di un documento, ma il fatto che il travisamento rilevato non deve aver costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato, poiché, come autorevolmente, osservato “fin dove c'è giudizio, non vi è e non può esserci supposizione del fatto”.
Pertanto, se il contenuto oggettivo della prova frainteso è stato discusso in sede di merito, si ricadrà nell'ipotesi di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., in caso contrario nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. tant'è che il giudice di legittimità precisa che l'errore di percezione della prova esclude in radice, sul piano processuale, la stessa esistenza di un giudizio tanto da dover essere rilevato, qualora non abbia costituito “punto controverso”, dallo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza revocanda ex art. 398, comma 1, c.p.c.
Ove, poi, l'errore percettivo abbia riguardato un fatto storico (principale o secondario) discusso tra le parti e si sia tradotto nell'omesso esame di quel fatto da parte della sentenza, sarà possibile per la parte soccombente adire la cassazione azionando la censura in discussione.
In conclusione, vi sarà spazio per un giudizio di legittimità ex art. 360, n. 4, c.p.c. in caso di error sul demostratum discusso in giudizio, la revocazione di cui all'art. 395, n.
4, c.p.c. qualora vi sia stata falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto o documento, non costituente punto controverso e, infine, ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. per
6 travisamento inerente a un fatto storico (decisivo) su cui vi è stato contraddittorio e omesso in sede di esame decisionale.
***
Nel merito, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Proprio alla luce degli elementi di fatto premessi e dei principi di diritto che governano la domanda risulta chiaro che oggetto della denuncia da parte dello è un mero errore Pt_1 di giudizio (se esistente), fondato sull'interpretazione dei documenti che hanno connotato la vicenda, posti in rilievo dalla Corte di Cassazione con la pronuncia che ha dato origine al giudizio definito dalla sentenza impugnata.
A ben vedere, infatti, proprio la questione sottoposta dal giudice di legittimità all'attenzione della Corte di Appello di Bari è la rilevanza, nel contratto di patrocinio tra la e l'avv. della comunicazione che ha accompagnato la procura alle liti CP_1 Pt_1
e la sua capacità di integrarne e specificarne il perimetro, mediante l'assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 11 della l.r. 22/1997.
Ragion per cui, l'eventuale errore che il giudice di rinvio abbia potuto commettere nell'intendere la portata e la rilevanza giuridica della comunicazione, la sua provenienza da un soggetto legittimato ad esprimere la volontà dell'ente, la sua idoneità a determinare il regolamento del rapporto di patrocinio tra il professionista e la sua cliente nel giudizio amministrativo, è proprio l'errore di giudizio insuscettibile di essere censurato con il mezzo governato dall'art. 395 c.p.c.
In altri termini, non è dedotta la sussistenza di un elemento in grado di portare ad affermare come inesistente ciò che il giudice ha ritenuto esistere ma, al contrario, il fraintendimento della portata giuridica proprio dell'atto che la Corte regolatrice ha inteso devolvere alla Corte di Appello perché lo sindacasse, lo valutasse e ne stabilisse il significato. Che, in quanto tale, non è deducibile a fondamento di una domanda di revocazione (cfr. Cass. 2023/n. 5326, secondo cui non sono suscettibili di revocazione le sentenze per cui si deduca come errore di fatto un errore attinente alla valutazione di atti sottoposti all'esame del giudice che, come tali, questi avrebbe dovuto percepire nel loro significato e nella loro consistenza, venendo in rilievo quale mero inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, qualificabile come errore di giudizio).
Si tratta, dunque, proprio del nucleo centrare del giudizio di rinvio, in quanto tale necessariamente oggetto di dibattito tra le parti ovvero materia del contendere. Tanto che sin dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo che ha dato origine al
7 contenzioso tra le parti, la difesa dell'ente pubblico si impernia proprio sulla nota di accompagnamento del mandato la cui portata giuridica ha costituito uno dei nuclei della controversia. Anche per questo motivo escluso dal perimetro oggettivo dell'impugnazione revocatoria.
È sufficiente richiamare il ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2032/2014 della
Corte di Appello di Bari. D'altra parte, non può essere altrimenti, posto che la Corte di legittimità proprio della rilevanza della nota in discussione ha investito la Corte di
Appello quale giudice del rinvio.
Per cui, anche sotto tale secondo profilo, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
A nulla rilevando la dedotta omessa considerazione della deliberazione di ratifica del mandato di cui alla delibera di G.R. 377/2001, stante la sua irrilevanza poiché, secondo la decisione impugnata, ciò che ha integrato il mandato è la combinazione della procura e della nota di accompagnamento, schema rispetto al quale è estranea la delibera in discussione che, quindi, se pure ha omesso di considerare la nota di accompagnamento non può intervenire, ex post, a modificarne gli effetti escludendo la sottoposizione del rapporto alla legge regionale richiamata.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori medi per le cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 (ricavabile dalla domanda di condanna proposta) di cui al d.m. 55/2014, aggiornato dal d.m. 147/2022.
Il rigetto dell'impugnazione comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'impugnazione per revocazione della sentenza n.
378/2022 pronunciata dalla Corte di Appello di Bari il 26 gennaio 2022, pubblicata il 7 marzo 2022., rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Dichiara la domanda inammissibile;
8 • Condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida, in € 9.991,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso CP_1
spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'attrice, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 9 maggio 2024
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Luciano GUAGLIONE
9