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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 695/19 vertente
tra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via Castello n. 1, presso lo studio
[...]
dell'avv. Loris Maria Nisi, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
nata a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
), nata a [...] il [...] (C.F.:
[...] Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...] C.F._3 Parte_3
(C.F.: ), e nato a [...] il 4 CodiceFiscale_4 Parte_4
dicembre 1975 (C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marino CodiceFiscale_5
Maurizio Punturieri per procura in atti, nonché dall'avv. Antonio Speranza per procura allegata alla comparsa di costituzione (con appello incidentale) depositata telematicamente il 25 novembre
2019
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
E CONTRO
1 c. f.: , in proprio e quale erede di , CP_2 CodiceFiscale_6 Persona_1
c. f.: , c. f.: Parte_5 CodiceFiscale_7 Parte_6 [...]
, c. f.: , e C.F._8 Parte_7 CodiceFiscale_9 Parte_8
c.f. , nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi CodiceFiscale_10 Persona_1
dall'avv. Maria Grazia Orlando per procura in atti
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale Reggio Calabria n° 1035/18, pubblicata il
29/6/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1° febbraio 2008 il sig. , premettendo di essere proprietario Parte_1
di un immobile a due piani f.t., con piccola corte, sito in Melito Porto Salvo sulla via Statale 106,
insistente su di un fondo riportato in catasto al foglio di mappa 42, particella n. 743, conveniva davanti al Tribunale di Reggio Calabria - Sezione staccata di Melito Porto Salvo, gli eredi dei coniugi Per_2
e sigg.ri , e
[...] Controparte_3 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
proprietari (in forza di successione mortis causa dei genitori) dell'immobile sito in Parte_4
Melito Porto Salvo, alla via Nazionale, numeri 53 e 55, nonché e per esso, Persona_1
deceduto in corso di causa, i suoi eredi in proprio e nella qualità di erede, CP_2 Pt_5
proprietari in Melito Porto
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_6
Salvo (RC) della costruzione contraddistinta con il n. 51 della stessa via, frontistante quella dei
, dalla quale era divisa da una stradella della larghezza di circa sei metri e della lunghezza di CP_1
poco inferiore a quella dei menzionati due edifici dei convenuti.
Deduceva il che l'accesso agli immobili dei quali egli era confinante con l'immobile , Pt_1 CP_1
da sempre era avvenuto attraverso quella stradella corrente tra i fabbricati e sopra CP_2 CP_1
menzionati, chiedendo che, previa declaratoria di comproprietà sulla stradella, venisse riconosciuto
2 il suo diritto: i) ad avvalersi ed ad usufruire della stradella in premessa meglio indicata, ordinando
ai convenuti la riconsegna del bene;
ii) in subordine, che gli venisse riconosciuto il diritto di
passaggio, anche con mezzi meccanici, attraverso la stradella per cui è causa perché riconosciutogli
dai titoli di provenienza e, sulla base della destinazione del padre di famiglia, iii) in via ancor più
subordinata, che venisse dichiarato che aveva acquisito il diritto di passaggio, anche con mezzi
meccanici (autovetture) attraverso la stradella per cui è causa, per intervenuta usucapione, in virtù
del passaggio ultraventennale. iv) chiedeva, contestualmente che, venisse statuito, in qualunque
ipotesi, l'obbligo degli stessi (convenuti) di astenersi da qualsiasi azione o omissione, fosse o meno
qualificabile quale molestia impeditiva del diritto di utilizzo del bene da parte dell'attore,
esplicantesi, oltre che attraverso il passaggio, anche con il diritto di sostare sull'area comune, se ciò
dovesse esser rivendicato dalle controparti e nei limiti in cui ciò non costituisca impedimento
dell'esercizio degli altrui diritti”.
Avanzava, anche, richiesta risarcitoria per i danni, patrimoniali e non, nella misura accertabile in corso di causa, invocando, anche il ricorso all'equità.
Si costituivano in giudizio le controparti (avanzando entrambe azione riconvenzionale), contestando in toto quanto dedotto e richiesto dal Dott. . Pt_1
Nello specifico, gli eredi sostenevano che la stradella “è un vero e proprio spazio divisorio tra CP_1
due edifici – utilizzato volumetricamente per la realizzazione del fabbricato – ed è di proprietà CP_1
esclusiva dei sigg. ”. CP_1
Gli stessi esercitavano in via riconvenzionale un'actio negatoria servitutis, opponendosi alla CP_1
domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore in quanto infondata e pretestuosa.
I coniugi costituendosi, deducevano che esiste “a favore dell'immobile di Parte_9
proprietà dei convenuti una servitù di passaggio e di sosta pedonale e carrabile sulla stradella
oggetto di contestazione, costituita nei vari atti di disposizione di cui lo stesso immobile è stato
oggetto nel tempo”; inoltre, rilevavano che “nello stesso atto di acquisto si fa menzione all'esistenza
di servitù a vantaggio dello stesso, servitù che altro non è che quella di passaggio e di sosta pedonale
3 e carrabile”, concludendo infine che la stradella “per quanto consta agli odierni convenuti non
costituisce bene comune trattandosi invece di strada privata di proprietà e della Persona_2
moglie ”. Controparte_4
Oltre ad opporsi nei termini sopradetti alle deduzioni attoree, richiedevano in via riconvenzionale che venisse accertato il loro acquisto per usucapione della servitù di passaggio;
in subordine chiedevano che si riconoscesse la sussistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia o, ancora subordinatamente, che venisse emessa sentenza costitutiva della servitù di passaggio coattivo sulla stradella per cui è causa.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e ctu, con sentenza n.1035/18,
pubblicata il 29/6/18, il Tribunale di Reggio Calabria accertava l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale gravante sulla stradella in oggetto a favore dei fondi individuati alle particelle 743,473,131
sub 1 e 2 del foglio di mappa 42 del Catasto Fabbricati del comune di Melito Porto Salvo, rigettava tutte le altre domande con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello principale , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto,
chiedendone la riforma con l'accoglimento ella propria domanda e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli l'appellati resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto, proponendo appello incidentale del quale chiedevano l'accoglimento.
Con ordinanza del 16/5/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 6/5/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame principale l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per erronea rappresentazione dei luoghi di causa, erronea individuazione ed erronea interpretazione degli atti relativi ai fondi oggetto di causa, erronea attribuzione della proprietà della stradella, erroneità
4 della motivazione, nella parte in cui esclude la comproprietà della stradella, travisamento di fatti decisivi ai fini della decisione.
L'appellante chiede, inoltre, la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in merito alla domanda subordinata di usucapione.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Per quanto attiene alla stradella in oggetto, dall'istruttorie espletata in primo grado, e dalla CTU
espletata in primo grado, alla quale la Corte intende aderire, per linearità di argomentazioni, è emerso che la detta stradella ha accesso dalla via Nazionale di Melito Porto Salvo e insiste, attraversandolo il fondo Il suddetto fondo era di proprietà dei Sigg.ri e veniva diviso in quote, CP_5 CP_6
acquistate negli anni dai danti causa delle odierne parti.
La detta stradella, per come risulta dall'atto di divisione della proprietà del 1946, insiste CP_6
sulla quota terza, che non risulta essere di proprietà di alcuna delle parti oggi in causa.
La detta stradella, inoltre, viene indicata in tutti gli atti di acquisto degli immobili delle odierne parti,
quale confine degli stessi e nel suddetto atto di divisione lo spazio della stradella viene definito quale
“spazio comune” per il passaggio dei proprietari dei fondi limitrofi.
Per quanto attiene all'asserita comproprietà della stradella, da parte del lo stesso risulta Pt_1
essere proprietario di un fondo, donatogli dalla madre nel 1974, al quale si accede, anche, attraverso la suddetta stradella, e di altre due particelle, acquistate, per usucapione, nel 1973.
In nessuno degli atti sopra indicati si fa menzione di una comproprietà della stradella limitrofa in capo al o ai suoi danti causa, ove si ribadisce, la detta stradella viene indicata come confine dei Pt_1
suddetti immobili.
Alla luce delle superiori risultanze documentali, nessuna valenza, ai fini che ci occupano, possono avere le considerazioni e supposizioni, riproposte dall'appellante in questa sede.
Per quanto attiene alla richiesta di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., la suddetta richiesta va rigettata, in quanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto di rigettare la domanda di acquisto per usucapione o per destinazione del
5 padre di famiglia della servitù di passaggio anche con mezzi meccanici proposta dall'appellante,
nonché dagli appellanti incidentali per difetto di integrazione del contraddittorio, Controparte_7
atteso che le suddette domande non sono state introitate nei confronti dei proprietari della stradella.
La Suprema Corte ha, costantemente, ritenuto che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass. civ. n. 17270/2015).
Nel caso in specie le domande di acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia sono state rivolte a soggetti non proprietari o possessori della stradella, pertanto, nei confronti di nessuno dei litisconsorti necessari a cui, invece, le dette domande dovevano essere indirizzate;
pertanto nessuna integrazione del contraddittorio poteva essere disposta, non essendo, il presente giudizio, stato promosso, almeno contro alcuni dei litisconsorti necessari.
2.) Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dai in merito all'erronea valutazione CP_1
del Giudice di prime cure sui presupposti dell'azione negatoria di servitù posta in via riconvenzionale dai germani nei confronti dell'attore , giova osservare che il primo giudice ha CP_1 Parte_1
ritenuto non proponibile la suddetta azione dai germani non essendo gli stessi proprietari della CP_8
stradella in oggetto.
Non vi è dubbio che l'actio negatoria è posta a difesa della proprietà mira a fare dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa ed a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti.
La Suprema Corte ha ritenuto che l'azione con la quale l'attore, sostenendo di essere proprietario di un immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di passaggio sul medesimo, limitandosi quest'ultimo ad opporre di essere comproprietario del bene stesso, va qualificata come "negatoria servitutis", poiché la proprietà dell'attore non è oggetto di controversia, che è limitata ai soli diritti vantati sulla cosa del convenuto. In tal caso, pertanto, mentre il detto attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto, incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene (Cass. civ. n. 8694/2019).
6 Appare chiaro, pertanto che requisito fondamentale per la legittimazione attiva nell'azione negatoria sia la proprietà del bene immobile su cui si intende negale la servitù.
3.) Passando ad esaminare l'appello incidentale degli appellati , gli stessi Controparte_7
lamentano l'erroneità della sentenza in merito all'individuazione del soggetto proprietario della suddetta stradella, ai fini della proposizione della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Nel merito ci si riporta a quanto esposto alla fine del capitolo 1), rilevando, altresì, che anche ove i non fossero, effettivamente, i proprietari della stradella, come ritenuto dal primo giudice, in Per_3
ogni caso, la domanda riconvenzionale in oggetto è stata proposta nei confronti dei , i quali CP_1
certamente non ne sono i proprietari.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
4) Alla luce dell'esito complessivo della controversia e del rigetto dell'appello principale nonché
degli appelli incidentali, appare di giustizia compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
7 inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 1035/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello principale;
rigetta gli appelli incidentali;
conferma la sentenza1035/18;
compensa, integralmente, tra le parti le spese del grado di giudizio;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 27/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 695/19 vertente
tra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via Castello n. 1, presso lo studio
[...]
dell'avv. Loris Maria Nisi, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
nata a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
), nata a [...] il [...] (C.F.:
[...] Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...] C.F._3 Parte_3
(C.F.: ), e nato a [...] il 4 CodiceFiscale_4 Parte_4
dicembre 1975 (C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marino CodiceFiscale_5
Maurizio Punturieri per procura in atti, nonché dall'avv. Antonio Speranza per procura allegata alla comparsa di costituzione (con appello incidentale) depositata telematicamente il 25 novembre
2019
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
E CONTRO
1 c. f.: , in proprio e quale erede di , CP_2 CodiceFiscale_6 Persona_1
c. f.: , c. f.: Parte_5 CodiceFiscale_7 Parte_6 [...]
, c. f.: , e C.F._8 Parte_7 CodiceFiscale_9 Parte_8
c.f. , nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi CodiceFiscale_10 Persona_1
dall'avv. Maria Grazia Orlando per procura in atti
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale Reggio Calabria n° 1035/18, pubblicata il
29/6/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1° febbraio 2008 il sig. , premettendo di essere proprietario Parte_1
di un immobile a due piani f.t., con piccola corte, sito in Melito Porto Salvo sulla via Statale 106,
insistente su di un fondo riportato in catasto al foglio di mappa 42, particella n. 743, conveniva davanti al Tribunale di Reggio Calabria - Sezione staccata di Melito Porto Salvo, gli eredi dei coniugi Per_2
e sigg.ri , e
[...] Controparte_3 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
proprietari (in forza di successione mortis causa dei genitori) dell'immobile sito in Parte_4
Melito Porto Salvo, alla via Nazionale, numeri 53 e 55, nonché e per esso, Persona_1
deceduto in corso di causa, i suoi eredi in proprio e nella qualità di erede, CP_2 Pt_5
proprietari in Melito Porto
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_6
Salvo (RC) della costruzione contraddistinta con il n. 51 della stessa via, frontistante quella dei
, dalla quale era divisa da una stradella della larghezza di circa sei metri e della lunghezza di CP_1
poco inferiore a quella dei menzionati due edifici dei convenuti.
Deduceva il che l'accesso agli immobili dei quali egli era confinante con l'immobile , Pt_1 CP_1
da sempre era avvenuto attraverso quella stradella corrente tra i fabbricati e sopra CP_2 CP_1
menzionati, chiedendo che, previa declaratoria di comproprietà sulla stradella, venisse riconosciuto
2 il suo diritto: i) ad avvalersi ed ad usufruire della stradella in premessa meglio indicata, ordinando
ai convenuti la riconsegna del bene;
ii) in subordine, che gli venisse riconosciuto il diritto di
passaggio, anche con mezzi meccanici, attraverso la stradella per cui è causa perché riconosciutogli
dai titoli di provenienza e, sulla base della destinazione del padre di famiglia, iii) in via ancor più
subordinata, che venisse dichiarato che aveva acquisito il diritto di passaggio, anche con mezzi
meccanici (autovetture) attraverso la stradella per cui è causa, per intervenuta usucapione, in virtù
del passaggio ultraventennale. iv) chiedeva, contestualmente che, venisse statuito, in qualunque
ipotesi, l'obbligo degli stessi (convenuti) di astenersi da qualsiasi azione o omissione, fosse o meno
qualificabile quale molestia impeditiva del diritto di utilizzo del bene da parte dell'attore,
esplicantesi, oltre che attraverso il passaggio, anche con il diritto di sostare sull'area comune, se ciò
dovesse esser rivendicato dalle controparti e nei limiti in cui ciò non costituisca impedimento
dell'esercizio degli altrui diritti”.
Avanzava, anche, richiesta risarcitoria per i danni, patrimoniali e non, nella misura accertabile in corso di causa, invocando, anche il ricorso all'equità.
Si costituivano in giudizio le controparti (avanzando entrambe azione riconvenzionale), contestando in toto quanto dedotto e richiesto dal Dott. . Pt_1
Nello specifico, gli eredi sostenevano che la stradella “è un vero e proprio spazio divisorio tra CP_1
due edifici – utilizzato volumetricamente per la realizzazione del fabbricato – ed è di proprietà CP_1
esclusiva dei sigg. ”. CP_1
Gli stessi esercitavano in via riconvenzionale un'actio negatoria servitutis, opponendosi alla CP_1
domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore in quanto infondata e pretestuosa.
I coniugi costituendosi, deducevano che esiste “a favore dell'immobile di Parte_9
proprietà dei convenuti una servitù di passaggio e di sosta pedonale e carrabile sulla stradella
oggetto di contestazione, costituita nei vari atti di disposizione di cui lo stesso immobile è stato
oggetto nel tempo”; inoltre, rilevavano che “nello stesso atto di acquisto si fa menzione all'esistenza
di servitù a vantaggio dello stesso, servitù che altro non è che quella di passaggio e di sosta pedonale
3 e carrabile”, concludendo infine che la stradella “per quanto consta agli odierni convenuti non
costituisce bene comune trattandosi invece di strada privata di proprietà e della Persona_2
moglie ”. Controparte_4
Oltre ad opporsi nei termini sopradetti alle deduzioni attoree, richiedevano in via riconvenzionale che venisse accertato il loro acquisto per usucapione della servitù di passaggio;
in subordine chiedevano che si riconoscesse la sussistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia o, ancora subordinatamente, che venisse emessa sentenza costitutiva della servitù di passaggio coattivo sulla stradella per cui è causa.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e ctu, con sentenza n.1035/18,
pubblicata il 29/6/18, il Tribunale di Reggio Calabria accertava l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale gravante sulla stradella in oggetto a favore dei fondi individuati alle particelle 743,473,131
sub 1 e 2 del foglio di mappa 42 del Catasto Fabbricati del comune di Melito Porto Salvo, rigettava tutte le altre domande con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello principale , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto,
chiedendone la riforma con l'accoglimento ella propria domanda e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli l'appellati resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto, proponendo appello incidentale del quale chiedevano l'accoglimento.
Con ordinanza del 16/5/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 6/5/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame principale l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per erronea rappresentazione dei luoghi di causa, erronea individuazione ed erronea interpretazione degli atti relativi ai fondi oggetto di causa, erronea attribuzione della proprietà della stradella, erroneità
4 della motivazione, nella parte in cui esclude la comproprietà della stradella, travisamento di fatti decisivi ai fini della decisione.
L'appellante chiede, inoltre, la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in merito alla domanda subordinata di usucapione.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Per quanto attiene alla stradella in oggetto, dall'istruttorie espletata in primo grado, e dalla CTU
espletata in primo grado, alla quale la Corte intende aderire, per linearità di argomentazioni, è emerso che la detta stradella ha accesso dalla via Nazionale di Melito Porto Salvo e insiste, attraversandolo il fondo Il suddetto fondo era di proprietà dei Sigg.ri e veniva diviso in quote, CP_5 CP_6
acquistate negli anni dai danti causa delle odierne parti.
La detta stradella, per come risulta dall'atto di divisione della proprietà del 1946, insiste CP_6
sulla quota terza, che non risulta essere di proprietà di alcuna delle parti oggi in causa.
La detta stradella, inoltre, viene indicata in tutti gli atti di acquisto degli immobili delle odierne parti,
quale confine degli stessi e nel suddetto atto di divisione lo spazio della stradella viene definito quale
“spazio comune” per il passaggio dei proprietari dei fondi limitrofi.
Per quanto attiene all'asserita comproprietà della stradella, da parte del lo stesso risulta Pt_1
essere proprietario di un fondo, donatogli dalla madre nel 1974, al quale si accede, anche, attraverso la suddetta stradella, e di altre due particelle, acquistate, per usucapione, nel 1973.
In nessuno degli atti sopra indicati si fa menzione di una comproprietà della stradella limitrofa in capo al o ai suoi danti causa, ove si ribadisce, la detta stradella viene indicata come confine dei Pt_1
suddetti immobili.
Alla luce delle superiori risultanze documentali, nessuna valenza, ai fini che ci occupano, possono avere le considerazioni e supposizioni, riproposte dall'appellante in questa sede.
Per quanto attiene alla richiesta di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., la suddetta richiesta va rigettata, in quanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto di rigettare la domanda di acquisto per usucapione o per destinazione del
5 padre di famiglia della servitù di passaggio anche con mezzi meccanici proposta dall'appellante,
nonché dagli appellanti incidentali per difetto di integrazione del contraddittorio, Controparte_7
atteso che le suddette domande non sono state introitate nei confronti dei proprietari della stradella.
La Suprema Corte ha, costantemente, ritenuto che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass. civ. n. 17270/2015).
Nel caso in specie le domande di acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia sono state rivolte a soggetti non proprietari o possessori della stradella, pertanto, nei confronti di nessuno dei litisconsorti necessari a cui, invece, le dette domande dovevano essere indirizzate;
pertanto nessuna integrazione del contraddittorio poteva essere disposta, non essendo, il presente giudizio, stato promosso, almeno contro alcuni dei litisconsorti necessari.
2.) Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dai in merito all'erronea valutazione CP_1
del Giudice di prime cure sui presupposti dell'azione negatoria di servitù posta in via riconvenzionale dai germani nei confronti dell'attore , giova osservare che il primo giudice ha CP_1 Parte_1
ritenuto non proponibile la suddetta azione dai germani non essendo gli stessi proprietari della CP_8
stradella in oggetto.
Non vi è dubbio che l'actio negatoria è posta a difesa della proprietà mira a fare dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa ed a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti.
La Suprema Corte ha ritenuto che l'azione con la quale l'attore, sostenendo di essere proprietario di un immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di passaggio sul medesimo, limitandosi quest'ultimo ad opporre di essere comproprietario del bene stesso, va qualificata come "negatoria servitutis", poiché la proprietà dell'attore non è oggetto di controversia, che è limitata ai soli diritti vantati sulla cosa del convenuto. In tal caso, pertanto, mentre il detto attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto, incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene (Cass. civ. n. 8694/2019).
6 Appare chiaro, pertanto che requisito fondamentale per la legittimazione attiva nell'azione negatoria sia la proprietà del bene immobile su cui si intende negale la servitù.
3.) Passando ad esaminare l'appello incidentale degli appellati , gli stessi Controparte_7
lamentano l'erroneità della sentenza in merito all'individuazione del soggetto proprietario della suddetta stradella, ai fini della proposizione della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Nel merito ci si riporta a quanto esposto alla fine del capitolo 1), rilevando, altresì, che anche ove i non fossero, effettivamente, i proprietari della stradella, come ritenuto dal primo giudice, in Per_3
ogni caso, la domanda riconvenzionale in oggetto è stata proposta nei confronti dei , i quali CP_1
certamente non ne sono i proprietari.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
4) Alla luce dell'esito complessivo della controversia e del rigetto dell'appello principale nonché
degli appelli incidentali, appare di giustizia compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
7 inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 1035/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello principale;
rigetta gli appelli incidentali;
conferma la sentenza1035/18;
compensa, integralmente, tra le parti le spese del grado di giudizio;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 27/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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