Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1968, n. 2210
CASS
Sentenza 3 luglio 1968

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L'Esercizio del diritto di commutare in rendita vitalizia l'usufrutto del coniuge non puo avere piu luogo dopo che al predetto coniuge sia stata attribuita in usufrutto una porzione concreta di beni ereditari. ( Conf. 2561-58).*

Per l'espresso richiamo dall'art. 1480 seconda ipotesi cod. civ., contenuto nell'art 1489 cod civ deve ritenersi concessa anche al compratore di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, in quanto compresa nella speciale garanzia a lui spettante,l'Azione risarcitoria che il citato art. 1480 accorda in aggiunta a quella di riduzione del prezzo al compratore di cosa parzialmente di altri, che non possa o non voglia chiedere la risoluzione del contratto.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1968, n. 2210
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2210
    Data del deposito : 3 luglio 1968

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