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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/08/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 322/25 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio degli Parte_1 avv.ti Sebastiano Flora e Giuseppina Condosta che lo rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, e per essa la curatrice speciale nominata avv. Rosaura CP_1
De Paola, elett.te dom.ta in Potenza presso il proprio studio legale.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni: le parti come da note di trattazione scritta per l'udienza del 05.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 07.02.2025 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Potenza il CP_1
10.04.1976 e che con decreto n. 60/2009 del 24.06.2009 questo
Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (10.05.1978) Per_1
e (12.07.1983), entrambi coniugati ed autonomi Per_2 economicamente.
Ha dedotto di essere stato Generale dell'Esercito italiano e che attualmente percepisce una pensione mensile netta di circa €
4.600,00 mentre la resistente vive presso la casa coniugale, concessa in locazione dal Ministero della Difesa, e percepisce l'assegno di mantenimento di € 900,00, oltre all'indennità di accompagnamento di € 531,76 mensili, in quanto affetta da morbo di Alzheimer.
Ha rappresentato di aver versato in favore della coniuge il 40% del
TFR percepito alla data del pensionamento e che attualmente vive in altra abitazione insieme alla sua nuova compagna.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile di € 1.200,00 al mese e l'assegnazione della casa coniugale, ovvero di altra abitazione, con l'impegno di farsi carico del canone di locazione nei limiti di € 470,00 (canone di locazone attualmente corrisposto per la casa concessa dal Ministero).
Sempre nei limiti del predetto importo, il ricorrente ha espresso la volontà di versare direttamente alla resistente tale somma (in aggiunta all'assegno divorzile), laddove quest'ultima dovesse essere ricoverata presso una casa di cura a causa della sua malattia.
Ha poi allegato che è sua intenzione continuare a farsi carico del pagamento dell'Irpef annuale dovuta dalla coniuge ed ha chiesto la nomina di curatrice speciale in rappresentanza della resistente.
Nominata la curatrice speciale ed instaurato il contraddittorio, si è costituita per la curatrice avv. Rosaura De Paola, la quale CP_1 ha aderito alla domanda di divorzio e alle condizioni proposte dal ricorrente.
All'udienza del 05.06.2025 – svoltasi mediante il deposito di note scritte – le parti hanno precisato le conclusioni congiunte come da accordo sottoscritto e depositato agli atti e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto n. 60/2009 del 24.06.2009, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le condizioni del divorzio sono state concordate in corso di causa come segue:
“ 1) In considerazione della recente allocazione della resistente presso una casa di riposo in Potenza in conseguenza della malattia di Alzheimer di cui la medesima è affetta, la casa coniugale sita in
Potenza la via Appia 108, assegnata in sede di separazione alla sig.ra
verrà riconsegnata al generale libera da persone e CP_1 Pt_1 cose entro giorni 30 dall'udienza del 05.06.2025;
2) Il generale , a decorrere dal mese di luglio 2025, si obbliga Pt_1
a versare l'assegno divorzile in favore della sig.ra ella misura CP_1 onnicomprensiva di € 1.670,00 mensili (ossia 1.200,00 + 470,00 pari al canone di affitto risparmiato) da pagarsi entro il 15 di ogni mese, aggiornabile annualmente in base alle variazioni Istat;
3) spese compensate”.
L'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, alle condizioni concordate dai coniugi, come appena riportate.
Le spese processuali vanno interamente compensate, come previsto dall'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 CP_1
07.02.2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Potenza il 10.04.1976, Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza dell'anno 1976, parte II, Serie A, n. 50;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio come integralmente trascritte in motivazione;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 16.07.2025
La Presidente est.