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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITATIONA PU
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 26 febbraio 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini,
all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N.
2416/24 R. G. e promossa da
Parte 1
(Avv. A. Internicola)
CONTRO
Controparte_1
(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti,
nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
notificato la Con ricorso regolarmente in giudizio, parte ricorrente conveniva
dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il
Controparte_1 per sentir accertare il proprio diritto ad
usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'a.s. 2024/25 oltre interessi e rivalutazione.
La ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
con contratti a tempo determinato nell'a.s. 2024/25, riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121,
1. 107/2015 per l'acquisto di bene e
alloservizi formativi, finalizzati sviluppo delle competenze professionali.
La parte ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento precludeva ai eurounitario la norma che docenti precari il diritto di avvalersi
dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnava le
sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte 1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
dopo aver preliminarmente Il CP 1
l'inammissibilità della domanda eccepito per violazione del principio del ne bis in idem, negava il carattere discriminatorio normativamente previsto, del trattamento ritenendo la "carta elettronica del docente" non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle
"condizioni di impiego" per le quali è
sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Il CP 1 riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente (1
)e strutturale» e non solo triennale. La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem, non vertendosi in tale ambito,
posto che nel presente giudizio viene richiesto il beneficio della carta docente per l'anno scolastico 2024/2025, mentre nel precedente giudizio riguardava il
periodo dal 2019/2020 al 2023/2024.
La carta elettronica del docente, negata dal ai docenti assunti con CP 1
contratto a tempo determinato, trova la
sua disciplina nell'art. 1, comma 121, 1.
107/15 secondo cui "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del
docente di delleruolo istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500
annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
accreditati presso il [ …..]
Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea
[...]
magistrale, specialistica o a ciclo unico,
profilo professionale, ovveroinerenti al
a corsi post lauream а master
universitari inerenti al profilo per rappresentazioni professionale, e cinematografiche, per teatrali musei, mostre ed eventi l'ingresso a culturali e spettacoli dal vivo, nonché
coerenti con le attività per iniziative individuate nell'ambito del piano formativa delletriennale dell'offerta scuole e del Pi nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile".
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre
2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28
settembre 2016 che, nell'individuare i beneficiari della carta>>> ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3
che la platea è composta dai «docenti di ruolo indeterminatoa tempo delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che in periodo disono
formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui decreto legislativoall'articolo 514 del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo O
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta elettronica si è
pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui, pur prescindendo da parametri di
valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo,
per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Si tratta di un sistema che "collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le
attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti ladi aggiornare loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento
della P.A." (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Ciò determina un contrasto "con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di professionale aggiornamento e di affinché sia garantita la formazione,
dell'insegnamento complessivo qualità fornito agli studenti" (v. C.d.S., sez.
VII, sent. 1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli ottemperarvi), continua strumenti per nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra
aliquota di personale docente, la quale è
tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi,
infatti, che, nella misura in cui la P.A.
si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico,
deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità fornito agli studenti"dell'insegnamento
(v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla scorta di tali considerazioni il
Consiglio di Stato ha concluso sostenendo che "il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su
un'aliquota di esso...Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la
Carta del docente sarebbe uno strumento la pretesa maggiorper compensare gravosità dell'obbligo formativo a carico
dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più
limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così, non
conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), individua tra iil quale, all'art. 3,
beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo O altrimenti utilizzati", per cui
"vi chesarebbero dei docenti beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento,
nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non er quindi, beneficerebbero della Carta
sarebbero privati di un ausilio per il formazione loro aggiornamento e la loro
professionale" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con
gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa un'interpretazione attraverso orientata dell'art. 1, costituzionalmente commi 121 ss. 1. 107/15, evidenziando che,
nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti
è ancora rimessa alla contrattazione collettiva didi categoria (v. C.d.S., sez.
VII, sent. 1842/22).
In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento dell'Amministrazione "pongono a carico l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti a tempo indeterminato e a tempo
"strumenti, risorse e determinato,
opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63
cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché
si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così la lacuna previsionale colmandosi comma 121, della 1. n. 11 dell'art. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22). materia si è pronunciata Sulla anche la
Corte di Giustizia, ritenendo che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che
essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non alCP 1
tempo determinato di personale docente a tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di €
all'anno, concesso al fine di500,00
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta
elettronica del docente (così, C.G.E.,
causa C 450/21).
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le "condizioni di impiego"
ai sensi della clausola 4, punto 1, perché
viene "versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale
è obbligatoria tanto per il personale a
per quello tempo indeterminato quanto impiegato a tempo determinato presso il
(così, C.G.E., causa C 450/21).CP 1
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità didi ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che "la nozione di
"ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia
giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi,
nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità
risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e
risulti necessaria a tal fine". E si tratta di elementi che "possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle
quali sono stati conclusi contratti a
tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime 01 eventualmente,
dal perseguimento. di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro", dovendosi invece escludere che rilevi la "mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a
contratto" perché ciò pregiudicherebbe
"gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a
perpetuare mantenimento il di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (così, C.G.E., causa C
450/21). Di conseguenza, in applicazione di tali principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle "condizioni di impiego", di cui alla clausola 4
dell'accordo quadro sul lavoro а tempo dovendosi ricordare come la determinato,
l'aggiornamento professionale formazione essenziale siano aspetti ed imprescindibile della funzione docente,
tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso
contratti a tempo determinato.
In definitiva, l'art. 1 1. 107/2015 (ed i
D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015
e del 28 novembre 2016, nelle more della
della CGUE annullati dal decisione va disapplicato nella Consiglio di Stato)
parte in cui non riconosce la
usufruibilità della "Carta Elettronica del docente" anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
situazione in Peraltro, nella esame,
secondo quanto risulta dalla documentazione in atti la parte ricorrente
è tuttora inserita nel sistema scolastico nei termini chiariti dalla Suprema Corte.
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di
prescrizione sollevata dal CP 1
Va innanzi che trovatutto ricordato applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico.
Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015,
rubricato "Importo della carta" dispone quanto segue: "1. Ciascuna Carta ha un
valore nominale non superiore ad euro 500
annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 °
settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.
L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico,
a valere di spesa di sull'autorizzazione cui all'art. 1, comma 123, della legge n.
107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun risorse che dovessero anno, le rimanere disponibili a eventualmente valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di
cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel Corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Dalla lettura della norma risulta evidente che l'importo di € 500,00 viene reso
disponibile all'inizio di ogni anno
scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo non utilizzata e la somma eventualmente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
della Carta per l'anno scolastico successivo (ed in ogni caso, ogni anno
scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00).
Ciò significa che l'importo in questione viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi,
dunque, applicare la prescrizione
2948 n. 4 quinquennale di cui all'art.
C.C., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in
termini più brevi”.
Pur nell'assenza di diffida, tenuto conto dell'annualità per cui il beneficio è prescrizione si richiesto, nessuna maturata.
L'art. 2935 C.C. stabilisce che "la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”
con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri О meno anche un
termine di decadenza.
Dalla lettura dell'articolo 5 del D.P.C.M.
28 novembre 2016 non può esservi dubbio che il primo giorno in cui il docente
poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121 in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2017/2018 fosse
- ivi previsto comeil 30 novembre 2017
primo giorno in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web er a seguito della registrazione, generare e
scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti e che il termine ultimo per dalla norma
-
usufruire dell'importo (che, in base all'art. 6, sembra essere la conclusione dell'a.s. successivo) non è altro che un
termine di decadenza suscettibile di determinare l'estinzione per mancato esercizio del diritto già sorto ed esercitabile sin dal 30 novembre 2017.
Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto che la presente decisione accerta in саро a parte ricorrente per
2017/18 non può che l'a.s. essere identificato, dunque, nella data del 30
novembre 2017 in cui avrebbe potuto far
valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo. definitiva,In il
[...]
condannato, non al Controparte 1 va
pagamento diretto della somma di € 500,00
annui, bensì ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa
per l'anno scolastico riconosciuto in previa emissione (ora permotivazione,
allora) della Carta Docente. In ordine all'importo, va tuttavia precisato che, per l'a.s. 2024/24, la 1.
207 del 30.12.2024 all'art. 1, commi 572-
573-574, ha riconosciuto automaticamente il beneficio di cui trattatasi anche ai docenti con contratto di lavoro con scadenza al 31/08/2025 ed è questo il caso della ricorrente.
In particolare, secondo l'attuale testo dell'art. 1, comma 121, 1. 107/2015, "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e del formazione la docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo fino a euro 500 annui
per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
accreditati presso il [...]
Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea
[...]
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
corsi post laureama а master inerenti al profilo universitari per rappresentazioni professionale, e cinematografiche, per teatrali musei, mostre ed eventil'ingresso a culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché
per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta delle formativa scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con
decreto del Ministro Controparte 1 e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché
l'importo nominale della annualmente stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123".
Pertanto, per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e
disponibile il beneficio spetta nella
misura di legge ovvero quella che
dei risulterà all'esito dell'emanazione decreti attuativi e che potrà essere
inferiore alla somma di € 500,00. Va pure precisato che l'importo in
questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. In ordine alle spese processuali, può
disporsi la compensazione del 50% delle
stesse, liquidate per l'intero come in
dispositivo tenuto conto della serialità
l'esistenza di della questione, vista tali da rendere orientamenti non univoci,
della CGUE, e necessario l'intervento l'assenza di diffida.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2416/24 r.g.:
1) dichiara il diritto di Parte 1 al
beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
legge n. 107/2015, per gli anni
scolastici riconosciuti in motivazione e per l'effetto condanna il [...]
in personaControparte 1 del CP_3 pro tempore, a mettere a
disposizione della medesima la carta elettronica del docente
)
○
altro equipollente) nella misura di legge per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il Controparte 1
in persona del
[...] CP 3 pro alla refusione del 50% delle tempore,
spese di lite, liquidate per l'intero in
€ 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in
favore del difensore antistatario,
dichiarando compensato l'ulteriore 50%.
Bergamo 26 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini