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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/03/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2790/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione CIVILE
La Corte d'Appello, composta dai seguenti consiglieri:
dott. Giuseppe Ondei Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2790/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTELLINI FEDERICO ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA LETIZIA 6 2'144 MILANO presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INTORCIA Controparte_1 C.F._1
STEFANO elettivamente domiciliato in VIA ERIK MUTARELLI, 20 BENEVENTO presso il difensore
APPELLATO
pagina 1 di 10 In punto a: appello vs. sentenza n. 741/2023 del Tribunale di Como in data 21 giugno 2023 - contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia il Collegio adito, in parziale riforma della Sentenza impugnata, per tutto quanto sopra argomentato, così giudicare: mandare esente da pagamenti l'appellante in quanto nulla è dovuto in restituzione all'appellato; in subordine, limitare la condanna di al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
euro 7.194,30;
In ulteriore subordine limitare la condanna di al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
in euro 8.473,82.
[...]
O importi diversi di giustizia.
Conseguentemente condannare il Sig. : CP_1 alla restituzione in favore della appellante di ogni somma pagata all'appellato dalla finanziaria in esecuzione della Sentenza di primo grado;
in subordine alla restituzione in favore dell'appellante di euro 7.791,59 quale differenza tra quanto pagato da e quanto individuato alla prima subordinata di cui sopra;
Parte_1 in subordine ulteriore alla restituzione in favore dell'appellante di euro 6.512,07 quale differenza tra il pagato dalla e quanto individuato nella seconda subordinata di cui sopra. Parte_1
O importi diversi di giustizia.
Con vittoria di spese e competenza di causa”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dei motivi della predetta comparsa e previa verifica anche d'ufficio della ammissibilità proponibilità e/o proponibilità della avversa domanda, così provvedere: in via principale rigettare integralmente, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 741/2023, emessa dal Tribunale di Como, all'esito Parte_1
del giudizio n. 1346/2020 R.G.; condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c. quanto meno ai sensi del terzo comma di tale norma, nonché al pagamento delle spese e dei compensi di lite del presente giudizio ai massimi dei parametri ex D.M.
n. 55/2014 e 147/2022, in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 2 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza in data 21 giugno 2023 n. 741 il Tribunale di Como, pronunciando sulla domanda svolta da nei confronti di diretta a contestare la validità delle clausole di Controparte_1 Parte_1
interessi e spese contenute nel contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, per complessivi 33.240,00 Euro, stipulato dall'attore con la società finanziaria in data 13 Parte_1
maggio 2009 n. 13505, ed estinto anticipatamente nel luglio 2013 per l'intervento di
[...]
così provvedeva: Controparte_2
“1) In accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
dichiara la nullità delle clausole del contratto di mutuo stipulato dalle parti in data 13.05.2009, relative alla pattuizione di interessi, commissioni e altri costi del credito, ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, c.c.;
2) Condanna alla restituzione, in favore di , dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
11.716,63, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1224, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale al pagamento effettivo;
3) Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali, in favore dell'attore, che liquida in €
145,50 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore;
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU”.
A supporto della decisione di accoglimento della domanda del , il giudice di prime cure CP_1 recepiva il contenuto dell'accertamento tecnico, di natura contabile, svolto dal CTU il quale, depositando il proprio elaborato in data 12 febbraio 2023, così concludeva rispondendo al quesito demandatogli1:
“C) CONCLUSIONI
Tenuto conto dei documenti prodotti, dei presupposti e dei criteri indicati nei punti che precedono ed analizzati i prospetti di calcolo elaborati e rappresentati nei paragrafi 1a), 2a) e 3a), si provvede a dare risposta al quesito peritale come segue.
Quesito n.1) 1 “Esaminati gli atti e i documenti di causa: 1) Verifichi il CTU il superamento del tasso soglia usurario applicabile al momento della stipula del contratto, tenuto conto del TEG rideterminato includendo i costi assicurativi sostenuti dall'attore; 2) Quantifichi ed elenchi in modo analitico i costi sostenuti dall'attore, a titolo di interessi e commissioni, fino all'estinzione anticipata del finanziamento” pagina 3 di 10 La rideterminazione del TEG, così come richiesta nel quesito peritale, effettuata utilizzando la formula individuata nelle “Istruzione della Banca d'Italia” evidenzierebbe un tasso pari al 16,816% al momento della stipula del contratto di finanziamento ed un tasso soglia individuato pari al 15,87%.
Quesito n.2)
Al momento dell'estinzione del finanziamento risulterebbero i seguenti costi sostenuti dall'attore, a titolo di interessi e commissioni:
• un importo pari ad € 4.873,31 a titolo di interessi;
• un importo pari ad € 1.828,20 a titolo di commissioni finanziarie;
• un importo pari ad € 3.855,84 a titolo di commissioni agente/mediatore;
• un importo pari ad € 2.966,44 a titolo di spese assicurative;
• un importo pari ad € 167,08 a titolo di oneri dovuti per l'anticipata estinzione del finanziamento
Quesito n.3)
Dal rapporto dare/avere rideterminato risulterebbe un saldo a credito a favore del Sig. pari CP_1
ad € 11.716,63
Con chiarimenti resi alla successiva udienza del 4 aprile 2023, il CTU affermava:
“Il CTU specifica che l'importo versato da a titolo di indennizzo è pari ad € Controparte_2
15.288,13, come si evince dal prospetto a pag. 8 dell'elaborato peritale;
pertanto, conclude che
l'importo corrisposto dal è dato dal totale di € 29.996,81 meno quanto versato dalla CP_1 compagnia di assicurazioni. Osserva inoltre che la somma di € 1.135,68 è pari all'importo spettante al
a titolo di TFR”. CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la pronuncia di prime cure per i Parte_1
seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 1815 c.c., errata valutazione dell'importo dovuto.
Parte appellante rileva come il primo giudice non abbia calibrato la sentenza di condanna sulla base di quanto effettivamente pagato dal;
si rileva inoltre che, sulla scorta dell'art. 1815 c.c., il diritto CP_1
alla restituzione si riferisce agli interessi ed ai costi effettivamente pagati, mentre, nel caso di specie, il giudice di primo grado avrebbe incluso costi pacificamente sostenuti dall'Assicurazione, quando invece l'importo complessivamente restituito dal non raggiungerebbe neppure l'ammontare del CP_1
capitale netto erogato.
pagina 4 di 10 2) Violazione dell'art. 1815 c.c, errata e contraddittoria quantificazione del dovuto.
Parte appellante contesta gradatamente la correttezza dei calcoli come recepiti dalla sentenza impugnata, laddove si sono assunti in euro 4.873,31 gli interessi “puri”, ovvero la quota di interessi pagata fino all'estinzione del debito, mentre gli altri importi indicati, cioè i costi connessi al credito, sono illogicamente ed erroneamente riportati per l'intero, cioè senza distinzione tra la quota maturata ante estinzione e post estinzione. Anche tali costi, invece, dovrebbero essere conteggiati in quota, e pertanto, si propongono i seguenti conteggi (trascrivendo letteralmente le difese di parte appellante):
“euro 8.817,56 costi totali : 120 rate previste per l'ammortamento x 71 rate post estinzione = 5.217,05 quota post estinzione.
Deriva da ciò che i costi maturati ante estinzione sono pari ad euro 3.600,51 che sommati ad euro
4.873,31 per quota d'interessi puri maturati ante estinzione, portano ad euro 8.473,82.
Il primo Giudice, dunque, avrebbe dovuto individuare in tale importo il massimo da poter liquidare in favore del Sig. comprende anche il costo per premio assicurativo. Il Sig. ha CP_1 CP_1 pacificamente usufruito interamente dell'intervento assicurativo per il quale è stato pagato il premio e, dunque, tale costo non deve essere rifuso in quota. Idem dicasi per la penale di estinzione anticipata, anche essa considerata dal Giudice monocratico che, in quanto legittima per legge (art. 125 sexies del
TUB) e sganciata dai costi connessi al credito erogato, non pare sia costo da poter ripetere in quota.
Rimodulando, dunque i conteggi ed escludendo dal calcolo il costo per premio assicurativo ed il costo per la penale di estinzione anticipata il risultato sarebbe il seguente: costi totali 5.684,04 : 120 x 71 = 3.363,05 post estinzione. Euro 5.684,04 – 3.363,05 = 2.320,98 ante estinzione, che, aggiunti alla quota d'interessi puri, maturati ante estinzione, porta ad euro 2.320,98 +
4.874,31 = 7.194,30.
Appare quindi maggiormente equilibrato individuare in tale importo quella maturata ante estinzione”.
Si osserva, infine, che indubbiamente ha incassato per intero i costi afferenti al credito, Parte_1
ma lo ha fatto sol perché è intervenuta per corrispondere a in Controparte_2 Parte_1
luogo di il residuo dovuto. Il , pertanto, non potrebbe in ogni caso ripetere Controparte_1 CP_1
somme da lui mai versate. Ha pertanto rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
Nel giudizio così radicato, si è costituito instando per la reiezione del gravame e Controparte_1
per la condanna di alle spese del grado di giudizio. Parte_1
In particolare, il rilevava non rispondere a verità l'assunto di controparte secondo cui i costi CP_1 per l'ottenimento del finanziamento non sarebbero stati integralmente sostenuti dal . CP_1
pagina 5 di 10 Essi, infatti, venivano tutti detratti, e per intero, alla data di erogazione del finanziamento, che veniva erogato al “netto” dei precitati costi, imputati per intero ed oggetto di ripianamento graduale.
In particolare il , a fronte di un finanziamento lordo di € 33.240, era costretto ad accettare una CP_1 erogazione netta di soli € 16.733, al netto degli onerosi costi individuati dalla perizia svolta in corso di causa.
L'atto di appello della controparte, oltretutto, trarrebbe le sue argomentazioni da una palese disapplicazione del disposto dell'art. 1815 comma 2 c.c., che il Giudice di prime cure ha invece correttamente inteso, richiamando copiosa giurisprudenza che, ai fini della determinazione dei costi ed interessi usurari e dunque non dovuti, ricomprende in detto calcolo anche i costi assicurativi, purché legati da vincolo di connessione alla concessione del credito.
Il giudice di prime cure, in sostanza, avrebbe correttamente applicato, con statuizione non oggetto oltretutto di specifica impugnazione, il principio della cd. “centralità di sistematica” dell'art. 644 c.p., facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità che include il costo assicurativo nel calcolo delle grandezze da considerarsi al fine di apprezzare la usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto (cfr. Cass. sez. II, 18 dicembre 2019-20 agosto 2020, n. 17466; Cass. SS. UU. 18 settembre
2020, n. 19597; ma anche Cass. 5 aprile 2017 n. 8806 ; Cass. 1 febbraio 2022, n. 2989; Cass. 1 febbraio 2022 n. 3025) ed altresì quella nutrita serie di pronunce giurisprudenziali (tra cui vengono anche indicate sentenze di questa Corte) che reputano sussistente un diritto del consumatore alla restituzione di tutte le somme erogate per la concessione del credito, in quanto il principio di diritto sancito dall'art. 1815 comma secondo c.c. andrebbe letto di conserva con quanto stabilito dall'art. 644
c.p. (cfr. Corte d'Appello di Milano, 27 settembre 2024 n. 2550; Corte d'Appello di Milano, 21 febbraio 2023 n. 590).
Senza nessuna attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, previo scambio degli scritti difensivi conclusivi.
***
L'appello, alla luce degli atti e dei documenti di causa, appare fondato nei termini di seguìto specificati.
Materia del contendere è un finanziamento erogato dalla odierna appellante all'appellato, che costui avrebbe dovuto estinguere in 120 rate mensili di € 277 ciascuna, comprensive di capitale ed interessi.
Il montante del finanziamento erogato era pari ad € 33.240, ma di fatto, all'atto dell'erogazione, il mutuatario ebbe a ricevere l'importo netto di € 16.733, in quanto, contestualmente all'erogazione,
l'importo del finanziamento fu epurato degli oneri di cui ha dato conto il CTU dr. . Per_1
pagina 6 di 10 Pertanto, così come rilevato da parte appellata, di fatto il mutuatario non ha “anticipato” tali oneri all'atto di concessione del finanziamento, quanto piuttosto, gli stessi sono andati ad incidere sull'obbligo restitutorio incombentegli, in proporzione a ciascuna rata mensile.
In altri termini, mentre in fase di erogazione del finanziamento il mutuatario ha corrisposto le somme di cui trattasi soltanto figurativamente, in quanto le stesse sono andate a defalcare l'ammontare del capitale del finanziamento, successivamente, egli è andato ad effettuarne il pagamento ratealmente, in uno con i ratei mensili, proporzionalmente a ciascuna rata.
Invero, il CTU ha così descritto il contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti:
“Ciò premesso si sottolinea che al momento della stipula il contratto di finanziamento prevedeva un capitale lordo mutuato pari ad € 33.240,00 da restituirsi in 10 anni con rate mensili (n. 120) dell'importo pari ad € 277,00. Nel medesimo contratto era prevista l'applicazione di un TAN del
5,60% che avrebbe prodotto interessi pari ad € 7.832,40 oltre a Commissioni finanziarie per €
1.828,20, Commissioni per l'agente/mediatore creditizio per € 3.855,84, oneri erariali e spese per €
23,20, costi assicurativi per € 2.966,44, per un'erogazione netta pari € 16.733,92 ed infine un TEG contrattuale pari al 12,096%”.
Dunque, non è certamente fondata la pretesa di parte appellata di veder sommato l'intero importo di detti accessori per determinare l'importo che dovrà restituire. Parte_1
In ogni caso, le stesse andranno semmai restituite pro quota, in proporzione alle rate del finanziamento saldate dal . CP_1
Affrontando dunque il merito del gravame, si ribadisce che la controversia insorta tra le parti non riguarda il merito delle valutazioni espresse dal CTU (e recepite dal giudice di prime cure) in riferimento alla rideterminazione del TEG e della dunque, sulla natura usuraria del tasso di interesse applicato al contratto: espressamente parte appellante afferma di non censurare, in punto, la decisione del Tribunale, intendendo unicamente chiedere la riforma dei calcoli fatti dal giudice di primo grado per determinare gli importi da restituirsi al . CP_1
A tale proposito, vi è da rilevare che, effettivamente, questa Corte si è già espressa, nel passato, recependo la tesi qui sostenuta dall'appellato, in forza della quale la sanzione di “gratuità” comminata dall'art. 1815 comma secondo c.c. riguarderebbe tutti gli oneri connessi alla concessione del credito, nella medesima misura in cui gli stessi sono rilevanti al fine di fondare la rideterminazione del TEG e quindi, apprezzare l'usurarietà del finanziamento (v. per es. Corte d'Appello Milano 27 settembre
2024, n. 2598; Corte d'Appello Milano 21 febbraio 2023, n. 590; ma anche, in precedenza, Corte App.
Milano, 11 febbraio 2021).
pagina 7 di 10 In dette pronunce si evidenziava come “il carattere usurario del finanziamento” dovesse necessariamente investire tutte le somme che, “connesse all'erogazione del credito, sono state versate dal finanziato”, e non “i soli interessi”, atteso che, laddove fosse stata disposta in favore della parte finanziata la sola restituzione di questi ultimi, si sarebbe elusa la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge (Collegio di Coordinamento ABF n. 12830/2018).
Orbene, tale orientamento è stato recentemente rivisitato da questa Corte d'Appello, la quale, prendendo atto dell'assenza di precedenti specifici di legittimità, ha ritenuto che dalla declaratoria di nullità della clausola con cui sono stati pattuiti interessi usurari non possa discendere, quale naturale corollario, anche l'obbligo per il mutuante di restituire le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito (cfr. Corte d'Appello di Milano, 6 dicembre 2024, n. 3366).
Tale lettura, infatti, non tiene conto del dettato normativo dell'art. 1815, c. 2, c.c. il quale, come noto, dispone che - nel caso di accertata usurarietà - "la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
E' incontrovertibile che la norma in questione, nella più recente giurisprudenza della Corte, cui s'intende dare continuità, faccia riferimento ai soli interessi del contratto e non - anche - ai costi del credito ulteriori, peraltro tra loro del tutto distinti quanto a natura e finalità remunerativa.
Va osservato sul punto che il nuovo testo dell'art. 1815 c. 2 codice civile – introdotto dall'art. 4 c. 1 L.
108/1996 – ha modificato il testo precedente, che, nonostante l'usura, salvaguardava il diritto del finanziatore al pagamento degli interessi, seppure soltanto nella misura legale.
Da ciò discende che la scelta del legislatore si è certamente orientata nel senso di garantire la restituzione degli interessi in favore del mutuatario, in quanto frutto di una clausola illecita affetta da nullità, ma non anche degli ulteriori ed eventuali costi sostenuti dal mutuatario per la concessione del finanziamento.
Inoltre, sul piano sistematico, è proprio la natura afflittiva che connota la nullità della clausola sugli interessi usurari che induce a ritenere che l'art. 1815, secondo comma, c.c. abbia natura di norma, se non eccezionale, di stretta interpretazione, in quanto espressione di una volontà punitiva normalmente estranea alla funzione rimediale della nullità.
Diversamente ragionando e concludendo nel senso che la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implichi l'obbligo di restituire anche commissioni e spese collegate alla concessione del credito, si perverrebbe ad un'estensione praeter legem della portata dell'art. 1815, c. 2,
c.c., così applicando una sanzione eccessivamente afflittiva nei confronti del finanziatore, nonché a un ingiustificato arricchimento - in quanto non previsto da alcuna norma di legge - per il mutuatario.
pagina 8 di 10 Tanto premesso, si reputa che debba esser condiviso il conteggio proposto dalla società appellante in atto introduttivo, con espunzione delle spese assicurative ed anche della penale per anticipata estinzione.
Infatti tale costo non si è collegato alla concessione del credito, ma la sua debenza è sorta per effetto della verificazione di un evento successivo ed eventuale dedotto in contratto, che ha portato all'estinzione anticipata del prestito, andando a rappresentare un indennizzo per la parte mutuante, in termini di perdita dei vantaggi finanziari che era dato attendersi dal naturale sviluppo del prestito (Cfr.
Cass.n. 13228/2023).
Pertanto, la somma da restituirsi al deve essere rideterminata in € 7.194,30, con interessi di CP_1
mora al tasso di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale e fino al saldo effettivo, con conseguente effetto restitutorio, in favore di di quanto corrisposto in esubero in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, ivi compreso l'onere delle spese di consulenza, dovendosi considerare l'esito complessivo della causa, si ritiene equo – vista la parziale soccombenza reciproca – compensarle, per entrambi i gradi, nella misura di un terzo, e porle per il resto a carico di Parte_1
la cui soccombenza è prevalente.
[...]
Alla liquidazione di tali spese per l'intero si provvede come in dispositivo, tenendo conto del valore della lite e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con distrazione a favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario, e restituzione a favore di di quanto pagato in esubero in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
Ogni altra questione risulta assorbita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, come sopra composta, ogni diversa istanza, eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n.741/2023 in data 21 giugno 2023 del Tribunale di Como, ridetermina la somma dovuta da per i titoli di cui in motivazione Parte_1
a in € 7.194,30, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. a Controparte_1
decorrere dalla messa in mora e fino alla data del saldo, condannando il a restituire ad CP_1
quanto ricevuto in esubero rispetto alla predetta cifra in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado;
dichiara tenuta al pagamento, in favore di e per lui, al procuratore Parte_1 Controparte_1
che se ne è dichiarato antistatario, dei due terzi delle spese di primo e secondo grado, che vengono pagina 9 di 10 compensate nel resto e liquidate, per l'intero, quanto al primo grado, in € 3.387 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, e quanto al secondo grado in € 3.966,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Compensa nella stessa misura tra le parti le spese del
CTU. Con restituzione a favore di di quanto versato in esubero in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
dott. Giuseppe Ondei
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione CIVILE
La Corte d'Appello, composta dai seguenti consiglieri:
dott. Giuseppe Ondei Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2790/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTELLINI FEDERICO ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA LETIZIA 6 2'144 MILANO presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INTORCIA Controparte_1 C.F._1
STEFANO elettivamente domiciliato in VIA ERIK MUTARELLI, 20 BENEVENTO presso il difensore
APPELLATO
pagina 1 di 10 In punto a: appello vs. sentenza n. 741/2023 del Tribunale di Como in data 21 giugno 2023 - contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia il Collegio adito, in parziale riforma della Sentenza impugnata, per tutto quanto sopra argomentato, così giudicare: mandare esente da pagamenti l'appellante in quanto nulla è dovuto in restituzione all'appellato; in subordine, limitare la condanna di al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
euro 7.194,30;
In ulteriore subordine limitare la condanna di al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
in euro 8.473,82.
[...]
O importi diversi di giustizia.
Conseguentemente condannare il Sig. : CP_1 alla restituzione in favore della appellante di ogni somma pagata all'appellato dalla finanziaria in esecuzione della Sentenza di primo grado;
in subordine alla restituzione in favore dell'appellante di euro 7.791,59 quale differenza tra quanto pagato da e quanto individuato alla prima subordinata di cui sopra;
Parte_1 in subordine ulteriore alla restituzione in favore dell'appellante di euro 6.512,07 quale differenza tra il pagato dalla e quanto individuato nella seconda subordinata di cui sopra. Parte_1
O importi diversi di giustizia.
Con vittoria di spese e competenza di causa”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dei motivi della predetta comparsa e previa verifica anche d'ufficio della ammissibilità proponibilità e/o proponibilità della avversa domanda, così provvedere: in via principale rigettare integralmente, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 741/2023, emessa dal Tribunale di Como, all'esito Parte_1
del giudizio n. 1346/2020 R.G.; condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c. quanto meno ai sensi del terzo comma di tale norma, nonché al pagamento delle spese e dei compensi di lite del presente giudizio ai massimi dei parametri ex D.M.
n. 55/2014 e 147/2022, in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 2 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza in data 21 giugno 2023 n. 741 il Tribunale di Como, pronunciando sulla domanda svolta da nei confronti di diretta a contestare la validità delle clausole di Controparte_1 Parte_1
interessi e spese contenute nel contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, per complessivi 33.240,00 Euro, stipulato dall'attore con la società finanziaria in data 13 Parte_1
maggio 2009 n. 13505, ed estinto anticipatamente nel luglio 2013 per l'intervento di
[...]
così provvedeva: Controparte_2
“1) In accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
dichiara la nullità delle clausole del contratto di mutuo stipulato dalle parti in data 13.05.2009, relative alla pattuizione di interessi, commissioni e altri costi del credito, ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, c.c.;
2) Condanna alla restituzione, in favore di , dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
11.716,63, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1224, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale al pagamento effettivo;
3) Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali, in favore dell'attore, che liquida in €
145,50 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore;
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU”.
A supporto della decisione di accoglimento della domanda del , il giudice di prime cure CP_1 recepiva il contenuto dell'accertamento tecnico, di natura contabile, svolto dal CTU il quale, depositando il proprio elaborato in data 12 febbraio 2023, così concludeva rispondendo al quesito demandatogli1:
“C) CONCLUSIONI
Tenuto conto dei documenti prodotti, dei presupposti e dei criteri indicati nei punti che precedono ed analizzati i prospetti di calcolo elaborati e rappresentati nei paragrafi 1a), 2a) e 3a), si provvede a dare risposta al quesito peritale come segue.
Quesito n.1) 1 “Esaminati gli atti e i documenti di causa: 1) Verifichi il CTU il superamento del tasso soglia usurario applicabile al momento della stipula del contratto, tenuto conto del TEG rideterminato includendo i costi assicurativi sostenuti dall'attore; 2) Quantifichi ed elenchi in modo analitico i costi sostenuti dall'attore, a titolo di interessi e commissioni, fino all'estinzione anticipata del finanziamento” pagina 3 di 10 La rideterminazione del TEG, così come richiesta nel quesito peritale, effettuata utilizzando la formula individuata nelle “Istruzione della Banca d'Italia” evidenzierebbe un tasso pari al 16,816% al momento della stipula del contratto di finanziamento ed un tasso soglia individuato pari al 15,87%.
Quesito n.2)
Al momento dell'estinzione del finanziamento risulterebbero i seguenti costi sostenuti dall'attore, a titolo di interessi e commissioni:
• un importo pari ad € 4.873,31 a titolo di interessi;
• un importo pari ad € 1.828,20 a titolo di commissioni finanziarie;
• un importo pari ad € 3.855,84 a titolo di commissioni agente/mediatore;
• un importo pari ad € 2.966,44 a titolo di spese assicurative;
• un importo pari ad € 167,08 a titolo di oneri dovuti per l'anticipata estinzione del finanziamento
Quesito n.3)
Dal rapporto dare/avere rideterminato risulterebbe un saldo a credito a favore del Sig. pari CP_1
ad € 11.716,63
Con chiarimenti resi alla successiva udienza del 4 aprile 2023, il CTU affermava:
“Il CTU specifica che l'importo versato da a titolo di indennizzo è pari ad € Controparte_2
15.288,13, come si evince dal prospetto a pag. 8 dell'elaborato peritale;
pertanto, conclude che
l'importo corrisposto dal è dato dal totale di € 29.996,81 meno quanto versato dalla CP_1 compagnia di assicurazioni. Osserva inoltre che la somma di € 1.135,68 è pari all'importo spettante al
a titolo di TFR”. CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la pronuncia di prime cure per i Parte_1
seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 1815 c.c., errata valutazione dell'importo dovuto.
Parte appellante rileva come il primo giudice non abbia calibrato la sentenza di condanna sulla base di quanto effettivamente pagato dal;
si rileva inoltre che, sulla scorta dell'art. 1815 c.c., il diritto CP_1
alla restituzione si riferisce agli interessi ed ai costi effettivamente pagati, mentre, nel caso di specie, il giudice di primo grado avrebbe incluso costi pacificamente sostenuti dall'Assicurazione, quando invece l'importo complessivamente restituito dal non raggiungerebbe neppure l'ammontare del CP_1
capitale netto erogato.
pagina 4 di 10 2) Violazione dell'art. 1815 c.c, errata e contraddittoria quantificazione del dovuto.
Parte appellante contesta gradatamente la correttezza dei calcoli come recepiti dalla sentenza impugnata, laddove si sono assunti in euro 4.873,31 gli interessi “puri”, ovvero la quota di interessi pagata fino all'estinzione del debito, mentre gli altri importi indicati, cioè i costi connessi al credito, sono illogicamente ed erroneamente riportati per l'intero, cioè senza distinzione tra la quota maturata ante estinzione e post estinzione. Anche tali costi, invece, dovrebbero essere conteggiati in quota, e pertanto, si propongono i seguenti conteggi (trascrivendo letteralmente le difese di parte appellante):
“euro 8.817,56 costi totali : 120 rate previste per l'ammortamento x 71 rate post estinzione = 5.217,05 quota post estinzione.
Deriva da ciò che i costi maturati ante estinzione sono pari ad euro 3.600,51 che sommati ad euro
4.873,31 per quota d'interessi puri maturati ante estinzione, portano ad euro 8.473,82.
Il primo Giudice, dunque, avrebbe dovuto individuare in tale importo il massimo da poter liquidare in favore del Sig. comprende anche il costo per premio assicurativo. Il Sig. ha CP_1 CP_1 pacificamente usufruito interamente dell'intervento assicurativo per il quale è stato pagato il premio e, dunque, tale costo non deve essere rifuso in quota. Idem dicasi per la penale di estinzione anticipata, anche essa considerata dal Giudice monocratico che, in quanto legittima per legge (art. 125 sexies del
TUB) e sganciata dai costi connessi al credito erogato, non pare sia costo da poter ripetere in quota.
Rimodulando, dunque i conteggi ed escludendo dal calcolo il costo per premio assicurativo ed il costo per la penale di estinzione anticipata il risultato sarebbe il seguente: costi totali 5.684,04 : 120 x 71 = 3.363,05 post estinzione. Euro 5.684,04 – 3.363,05 = 2.320,98 ante estinzione, che, aggiunti alla quota d'interessi puri, maturati ante estinzione, porta ad euro 2.320,98 +
4.874,31 = 7.194,30.
Appare quindi maggiormente equilibrato individuare in tale importo quella maturata ante estinzione”.
Si osserva, infine, che indubbiamente ha incassato per intero i costi afferenti al credito, Parte_1
ma lo ha fatto sol perché è intervenuta per corrispondere a in Controparte_2 Parte_1
luogo di il residuo dovuto. Il , pertanto, non potrebbe in ogni caso ripetere Controparte_1 CP_1
somme da lui mai versate. Ha pertanto rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
Nel giudizio così radicato, si è costituito instando per la reiezione del gravame e Controparte_1
per la condanna di alle spese del grado di giudizio. Parte_1
In particolare, il rilevava non rispondere a verità l'assunto di controparte secondo cui i costi CP_1 per l'ottenimento del finanziamento non sarebbero stati integralmente sostenuti dal . CP_1
pagina 5 di 10 Essi, infatti, venivano tutti detratti, e per intero, alla data di erogazione del finanziamento, che veniva erogato al “netto” dei precitati costi, imputati per intero ed oggetto di ripianamento graduale.
In particolare il , a fronte di un finanziamento lordo di € 33.240, era costretto ad accettare una CP_1 erogazione netta di soli € 16.733, al netto degli onerosi costi individuati dalla perizia svolta in corso di causa.
L'atto di appello della controparte, oltretutto, trarrebbe le sue argomentazioni da una palese disapplicazione del disposto dell'art. 1815 comma 2 c.c., che il Giudice di prime cure ha invece correttamente inteso, richiamando copiosa giurisprudenza che, ai fini della determinazione dei costi ed interessi usurari e dunque non dovuti, ricomprende in detto calcolo anche i costi assicurativi, purché legati da vincolo di connessione alla concessione del credito.
Il giudice di prime cure, in sostanza, avrebbe correttamente applicato, con statuizione non oggetto oltretutto di specifica impugnazione, il principio della cd. “centralità di sistematica” dell'art. 644 c.p., facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità che include il costo assicurativo nel calcolo delle grandezze da considerarsi al fine di apprezzare la usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto (cfr. Cass. sez. II, 18 dicembre 2019-20 agosto 2020, n. 17466; Cass. SS. UU. 18 settembre
2020, n. 19597; ma anche Cass. 5 aprile 2017 n. 8806 ; Cass. 1 febbraio 2022, n. 2989; Cass. 1 febbraio 2022 n. 3025) ed altresì quella nutrita serie di pronunce giurisprudenziali (tra cui vengono anche indicate sentenze di questa Corte) che reputano sussistente un diritto del consumatore alla restituzione di tutte le somme erogate per la concessione del credito, in quanto il principio di diritto sancito dall'art. 1815 comma secondo c.c. andrebbe letto di conserva con quanto stabilito dall'art. 644
c.p. (cfr. Corte d'Appello di Milano, 27 settembre 2024 n. 2550; Corte d'Appello di Milano, 21 febbraio 2023 n. 590).
Senza nessuna attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, previo scambio degli scritti difensivi conclusivi.
***
L'appello, alla luce degli atti e dei documenti di causa, appare fondato nei termini di seguìto specificati.
Materia del contendere è un finanziamento erogato dalla odierna appellante all'appellato, che costui avrebbe dovuto estinguere in 120 rate mensili di € 277 ciascuna, comprensive di capitale ed interessi.
Il montante del finanziamento erogato era pari ad € 33.240, ma di fatto, all'atto dell'erogazione, il mutuatario ebbe a ricevere l'importo netto di € 16.733, in quanto, contestualmente all'erogazione,
l'importo del finanziamento fu epurato degli oneri di cui ha dato conto il CTU dr. . Per_1
pagina 6 di 10 Pertanto, così come rilevato da parte appellata, di fatto il mutuatario non ha “anticipato” tali oneri all'atto di concessione del finanziamento, quanto piuttosto, gli stessi sono andati ad incidere sull'obbligo restitutorio incombentegli, in proporzione a ciascuna rata mensile.
In altri termini, mentre in fase di erogazione del finanziamento il mutuatario ha corrisposto le somme di cui trattasi soltanto figurativamente, in quanto le stesse sono andate a defalcare l'ammontare del capitale del finanziamento, successivamente, egli è andato ad effettuarne il pagamento ratealmente, in uno con i ratei mensili, proporzionalmente a ciascuna rata.
Invero, il CTU ha così descritto il contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti:
“Ciò premesso si sottolinea che al momento della stipula il contratto di finanziamento prevedeva un capitale lordo mutuato pari ad € 33.240,00 da restituirsi in 10 anni con rate mensili (n. 120) dell'importo pari ad € 277,00. Nel medesimo contratto era prevista l'applicazione di un TAN del
5,60% che avrebbe prodotto interessi pari ad € 7.832,40 oltre a Commissioni finanziarie per €
1.828,20, Commissioni per l'agente/mediatore creditizio per € 3.855,84, oneri erariali e spese per €
23,20, costi assicurativi per € 2.966,44, per un'erogazione netta pari € 16.733,92 ed infine un TEG contrattuale pari al 12,096%”.
Dunque, non è certamente fondata la pretesa di parte appellata di veder sommato l'intero importo di detti accessori per determinare l'importo che dovrà restituire. Parte_1
In ogni caso, le stesse andranno semmai restituite pro quota, in proporzione alle rate del finanziamento saldate dal . CP_1
Affrontando dunque il merito del gravame, si ribadisce che la controversia insorta tra le parti non riguarda il merito delle valutazioni espresse dal CTU (e recepite dal giudice di prime cure) in riferimento alla rideterminazione del TEG e della dunque, sulla natura usuraria del tasso di interesse applicato al contratto: espressamente parte appellante afferma di non censurare, in punto, la decisione del Tribunale, intendendo unicamente chiedere la riforma dei calcoli fatti dal giudice di primo grado per determinare gli importi da restituirsi al . CP_1
A tale proposito, vi è da rilevare che, effettivamente, questa Corte si è già espressa, nel passato, recependo la tesi qui sostenuta dall'appellato, in forza della quale la sanzione di “gratuità” comminata dall'art. 1815 comma secondo c.c. riguarderebbe tutti gli oneri connessi alla concessione del credito, nella medesima misura in cui gli stessi sono rilevanti al fine di fondare la rideterminazione del TEG e quindi, apprezzare l'usurarietà del finanziamento (v. per es. Corte d'Appello Milano 27 settembre
2024, n. 2598; Corte d'Appello Milano 21 febbraio 2023, n. 590; ma anche, in precedenza, Corte App.
Milano, 11 febbraio 2021).
pagina 7 di 10 In dette pronunce si evidenziava come “il carattere usurario del finanziamento” dovesse necessariamente investire tutte le somme che, “connesse all'erogazione del credito, sono state versate dal finanziato”, e non “i soli interessi”, atteso che, laddove fosse stata disposta in favore della parte finanziata la sola restituzione di questi ultimi, si sarebbe elusa la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge (Collegio di Coordinamento ABF n. 12830/2018).
Orbene, tale orientamento è stato recentemente rivisitato da questa Corte d'Appello, la quale, prendendo atto dell'assenza di precedenti specifici di legittimità, ha ritenuto che dalla declaratoria di nullità della clausola con cui sono stati pattuiti interessi usurari non possa discendere, quale naturale corollario, anche l'obbligo per il mutuante di restituire le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito (cfr. Corte d'Appello di Milano, 6 dicembre 2024, n. 3366).
Tale lettura, infatti, non tiene conto del dettato normativo dell'art. 1815, c. 2, c.c. il quale, come noto, dispone che - nel caso di accertata usurarietà - "la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
E' incontrovertibile che la norma in questione, nella più recente giurisprudenza della Corte, cui s'intende dare continuità, faccia riferimento ai soli interessi del contratto e non - anche - ai costi del credito ulteriori, peraltro tra loro del tutto distinti quanto a natura e finalità remunerativa.
Va osservato sul punto che il nuovo testo dell'art. 1815 c. 2 codice civile – introdotto dall'art. 4 c. 1 L.
108/1996 – ha modificato il testo precedente, che, nonostante l'usura, salvaguardava il diritto del finanziatore al pagamento degli interessi, seppure soltanto nella misura legale.
Da ciò discende che la scelta del legislatore si è certamente orientata nel senso di garantire la restituzione degli interessi in favore del mutuatario, in quanto frutto di una clausola illecita affetta da nullità, ma non anche degli ulteriori ed eventuali costi sostenuti dal mutuatario per la concessione del finanziamento.
Inoltre, sul piano sistematico, è proprio la natura afflittiva che connota la nullità della clausola sugli interessi usurari che induce a ritenere che l'art. 1815, secondo comma, c.c. abbia natura di norma, se non eccezionale, di stretta interpretazione, in quanto espressione di una volontà punitiva normalmente estranea alla funzione rimediale della nullità.
Diversamente ragionando e concludendo nel senso che la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implichi l'obbligo di restituire anche commissioni e spese collegate alla concessione del credito, si perverrebbe ad un'estensione praeter legem della portata dell'art. 1815, c. 2,
c.c., così applicando una sanzione eccessivamente afflittiva nei confronti del finanziatore, nonché a un ingiustificato arricchimento - in quanto non previsto da alcuna norma di legge - per il mutuatario.
pagina 8 di 10 Tanto premesso, si reputa che debba esser condiviso il conteggio proposto dalla società appellante in atto introduttivo, con espunzione delle spese assicurative ed anche della penale per anticipata estinzione.
Infatti tale costo non si è collegato alla concessione del credito, ma la sua debenza è sorta per effetto della verificazione di un evento successivo ed eventuale dedotto in contratto, che ha portato all'estinzione anticipata del prestito, andando a rappresentare un indennizzo per la parte mutuante, in termini di perdita dei vantaggi finanziari che era dato attendersi dal naturale sviluppo del prestito (Cfr.
Cass.n. 13228/2023).
Pertanto, la somma da restituirsi al deve essere rideterminata in € 7.194,30, con interessi di CP_1
mora al tasso di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale e fino al saldo effettivo, con conseguente effetto restitutorio, in favore di di quanto corrisposto in esubero in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, ivi compreso l'onere delle spese di consulenza, dovendosi considerare l'esito complessivo della causa, si ritiene equo – vista la parziale soccombenza reciproca – compensarle, per entrambi i gradi, nella misura di un terzo, e porle per il resto a carico di Parte_1
la cui soccombenza è prevalente.
[...]
Alla liquidazione di tali spese per l'intero si provvede come in dispositivo, tenendo conto del valore della lite e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con distrazione a favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario, e restituzione a favore di di quanto pagato in esubero in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
Ogni altra questione risulta assorbita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, come sopra composta, ogni diversa istanza, eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n.741/2023 in data 21 giugno 2023 del Tribunale di Como, ridetermina la somma dovuta da per i titoli di cui in motivazione Parte_1
a in € 7.194,30, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. a Controparte_1
decorrere dalla messa in mora e fino alla data del saldo, condannando il a restituire ad CP_1
quanto ricevuto in esubero rispetto alla predetta cifra in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado;
dichiara tenuta al pagamento, in favore di e per lui, al procuratore Parte_1 Controparte_1
che se ne è dichiarato antistatario, dei due terzi delle spese di primo e secondo grado, che vengono pagina 9 di 10 compensate nel resto e liquidate, per l'intero, quanto al primo grado, in € 3.387 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, e quanto al secondo grado in € 3.966,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Compensa nella stessa misura tra le parti le spese del
CTU. Con restituzione a favore di di quanto versato in esubero in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
dott. Giuseppe Ondei
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