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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21635 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21635 /2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIOIA FLAVIO che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. GROSSO MONICA che la rappresenta e difende in virtù di CP_1 procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale di udienza del 26.3.2025
Per il P.M.:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in SETTAT (MAROCCO) Parte_1 CP_1 il 18.1.1993. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 19 parte II Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato in data [...] ed Persona_1 Persona_2
nato in data [...].
[...]
Con ricorso depositato il 29.11.2024. parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. Segnatamente, tanto per la fase di separazione quanto per quella di divorzio, chiedeva disporsi che il signor mantenesse la propria presidenza presso la casa coniugale, nonché Parte_1 darsi atto dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
Con decreto del 9.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 26.3.2025.
Si costituiva in giudizio , chiedendo, a sua volta, pronunciarsi la separazione personale dei CP_1 coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 26.3.2025, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto
l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra , i cui estremi di Parte_1 CP_1 iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21635 /2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIOIA FLAVIO che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. GROSSO MONICA che la rappresenta e difende in virtù di CP_1 procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale di udienza del 26.3.2025
Per il P.M.:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in SETTAT (MAROCCO) Parte_1 CP_1 il 18.1.1993. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 19 parte II Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato in data [...] ed Persona_1 Persona_2
nato in data [...].
[...]
Con ricorso depositato il 29.11.2024. parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. Segnatamente, tanto per la fase di separazione quanto per quella di divorzio, chiedeva disporsi che il signor mantenesse la propria presidenza presso la casa coniugale, nonché Parte_1 darsi atto dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
Con decreto del 9.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 26.3.2025.
Si costituiva in giudizio , chiedendo, a sua volta, pronunciarsi la separazione personale dei CP_1 coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 26.3.2025, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto
l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra , i cui estremi di Parte_1 CP_1 iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.