Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4479 dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SARA MORETTI;
- Appellante - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
STEFANIA VOTANO;
- Appellata, appellante incidentale -
e nei confronti di
(C.F. ); CP_2 C.F._3
- Appellata, contumace -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21620/2019 pubblicata il 11/11/2019, in punto di Proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 21620/2019 del 11/11/2019 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta da e, per l'effetto, ha condannato Controparte_1 [...]
e al rilascio dell'immobile sito in Roma, via Domenico Barduzzi Pt_1 CP_2
38; ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Controparte_1 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da , Parte_1 ha condannato al pagamento in favore di questa della somma di Controparte_1
3.265 € oltre interessi legali dal 19.10.2017 al soddisfo;
ha compensato le spese del giudizio di merito e ha posto a carico di quelle relative al giudizio Parte_1 cautelare in corso di causa.
Pag. 1 di 11
948 c.c. e che l'attrice ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico mediante la dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà e dell'occupazione del bene da parte delle convenute, circostanze pacificamente ammesse dalle parti.
Il Tribunale ha poi ritenuto che non vantasse alcun titolo opponibile Parte_1 alla proprietaria del bene, considerando che il mero consenso all'utilizzo dell'immobile non costituisce elemento idoneo a legittimare la permanenza dell'occupazione in assenza di ulteriori circostanze di fatto significative. A tal proposito, ha osservato che dalla ricostruzione fatti offerta dalla stessa convenuta emergeva che: Pt_1
- la detenzione dell'immobile risaliva al 1995, quando la convenuta gestiva l'immobile per conto della madre;
- l'immobile era utilizzato sia in modo esclusivo dalla sia con gli altri Pt_1 componenti della famiglia;
- ogni opera sull'immobile era stata realizzata su ordine o autorizzazione della madre;
- l'immobile era utilizzato tanto dalla ricorrente quanto dalla resistente.
Queste circostanze, unitamente ai rapporti di stretta parentela tra le parti e alla coabitazione in altro appartamento fino al febbraio 2016, hanno indotto il Tribunale
a ritenere che l'utilizzo dell'immobile da parte della fosse circoscritto nei Pt_1 termini e nei limiti consentiti dalla madre, configurandosi come manifestazione di tolleranza e ospitalità piuttosto che come contratto di comodato.
Il Tribunale ha poi esteso la condanna al rilascio anche nei confronti della convenuta , ritenendo provato dalle testimonianze raccolte che la CP_2 stessa si trattenesse saltuariamente nell'immobile.
Il Tribunale ha inoltre rigettato la domanda risarcitoria dell'attrice per difetto di prova, non essendo stati allegati elementi idonei a consentire la determinazione del danno da mancato utilizzo del bene o dei costi necessari per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Il Tribunale ha infine qualificato la domanda riconvenzionale di , Parte_1 avente ad oggetto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di 93.891,80
€ a titolo di spese per le migliorie apportate o comunque connesse all'immobile, come azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. e l'ha accolta solo parzialmente: ha ritenuto raggiunta la prova limitatamente alla somma di 3.265 €, relativa a oneri consortili e lavori di pittura e muratura, mentre ha ritenuto prescritti
Pag. 2 di 11 i crediti relativi alla pratica di condono (eccetto quello di cui all'allegato 10) e non provati i restanti crediti vantati.
2. ha tempestivamente impugnato la sentenza chiedendo, in sua Parte_1 totale riforma, l'accoglimento delle domande da lei già proposte e segnatamente il rigetto della domanda dell'attrice; la dichiarazione della legittimità della detenzione dell'immobile da parte sua, a far data dall'anno 1995 ad oggi;
la condanna dell'attrice a rimborsarle 84.601,13 € per opere di manutenzione, conservazione e migliorie da lei apportate all'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'epoca degli esborsi, individuando nella data del 15 febbraio 2017 il dies a quo per il calcolo della prescrizione;
la condanna dell'attrice al pagamento della somma di 9.290,67 € quale indennità per l'incremento di valore dell'immobile dovuto alla domanda di condono edilizio da lei presentata.
2.1. ha chiesto il rigetto dell'appello e ha a sua volta proposto Controparte_1 appello incidentale chiedendo la condanna di entrambe le convenute al pagamento della somma di 130.000 € a titolo di risarcimento del danno derivante dall'illegittima occupazione dell'immobile, nonché la riforma della sua condanna al pagamento della somma di 3.265 €.
2.2. è rimasta contumace. CP_2
2.3. Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 5-6.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. I motivi di appello possono essere sintetizzati nei termini che seguono.
3.1. Con il primo motivo denuncia «Violazione e la falsa applicazione Parte_1 dell'art. 948 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., nella parte della sentenza che qualifica l'azione come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.» contestando la qualificazione dell'azione come rivendicazione e la conseguente ripartizione dell'onere probatorio e deducendo che il Tribunale ha erroneamente ignorato le numerose prove che dimostravano l'esistenza di un titolo legittimo di detenzione dell'immobile da parte sua. In particolare, l'appellante evidenzia che sin dal 1995 essa era domiciliata nell'immobile, come si evince dalla domanda di condono edilizio presentata in quell'anno; i lavori sull'immobile, svolti negli anni 2015-2016, furono commissionati dalla stessa , come anche il passo carrabile e il CP_1 numero civico;
la stipula, nel 2015, di un contratto di comodato per il diverso immobile di Via Tomassini dimostra che l'appellante prima di allora non abitava in quell'appartamento ma nell'immobile oggetto di causa. Data l'esistenza di un comodato tra madre e figlia collegato al perfezionamento della pratica di condono
Pag. 3 di 11 dell'immobile, l'azione avrebbe dovuto essere qualificata come azione di restituzione, nella quale incombe sull'attrice l'onere di provare la sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809 c.c.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 948 c.c. e degli Parte_1 articoli 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice ritenuto provata la proprietà sulla scorta del principio di non contestazione, osservando che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. si applica ai fatti e non ai diritti;
nel giudizio di rivendicazione l'onere della prova del diritto di proprietà è particolarmente gravoso, dovendo l'attore fornire la c.d. probatio diabolica; l'attrice ha prodotto solo un atto di divisione del 1999, che non costituisce prova di acquisto a titolo originario;
non è stato dimostrato un possesso continuato per il tempo necessario all'usucapione.
3.3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta violazione degli artt. 2033 e 2041 c.c.
e degli artt. 115 e 116 c.p.c., «nella misura in cui il Giudice di prime cure inquadra, ad onta del chiaro quadro probatorio, la domanda riconvenzionale nell'alveo dell'art. 2041 c.c., anziché in quello dell'art. 2033 c.c.». Essa contesta la qualificazione della domanda riconvenzionale come azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., sostenendo che avrebbe dovuto essere inquadrata come azione di ripetizione di indebito oggettivo sopravvenuto ex art. 2033 c.c., in quanto essa ha pagato le somme durante la vigenza di un comodato legittimo, e solo con il venir meno del titolo legittimo di detenzione, negato dall'appellata con lettera del 15 febbraio 2017, tali pagamenti sono divenuti indebiti.
3.4. Con il quarto motivo lamenta «Violazione dell'art. 2935 c.c. Parte_1 direttamente derivante dalla sussunzione della domanda riconvenzionale nell'alveo della generale azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in luogo di quella ex art. 2033 c.c.»: ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere;
nel caso di indebito oggettivo sopravvenuto, il termine decorre dal momento in cui viene meno la causa giustificativa del pagamento;
ciò è avvenuto solo il 15 febbraio 2017, quando l'appellata ha formalmente negato l'esistenza del comodato, mentre fino a quella data i pagamenti erano giustificati dal rapporto di comodato tra le parti.
4. I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente.
4.1. La qualificazione della domanda deve essere effettuata sulla base delle allegazioni dell'attore, senza che possano rilevare a tal fine le difese al riguardo svolte dal convenuto, che non possono mutare il titolo in forza del quale il primo agisce in giudizio.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha allegato di Controparte_1 essere proprietaria dell'immobile oggetto di causa e che questo era stato a sua
Pag. 4 di 11 insaputa occupato dalla figlia e da nel febbraio-marzo Parte_1 CP_2
2016, in assenza di qualunque titolo che le legittimasse a ciò.
L'azione non può quindi che essere qualificata come azione di rivendicazione, sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione richiamati dalla stessa sentenza di primo grado.
La questione circa l'esistenza di un contratto di comodato dell'immobile per cui è causa, attiene, viceversa, all'allegazione, da parte della convenuta, di un titolo legittimante la detenzione dell'immobile da parte sua. Nel giudizio di primo grado, infatti, ha allegato di detenere l'immobile sin dal 1995 con il Parte_1 consenso della ricorrente, «gratuitamente e senza riserva alcuna circa il relativo utilizzo», utilizzandolo «sia in modo esclusivo, sia con gli altri membri della famiglia soprattutto in occasione di pranzi domenicali, festività natalizie e pasquali, periodi estivi» e realizzandovi opere «dietro ordine o autorizzazione» dell'attrice, anticipandone i costi nell'interesse della famiglia.
Al riguardo il Tribunale ha ritenuto che nel comportamento così descritto non fosse ravvisabile un contratto di comodato, per le argomentazioni riassunte in precedenza, e tale valutazione è stata censurata dall'appellante principale.
4.1.1. Occorre preliminarmente rilevare che ha chiesto, con formula Parte_1 generica, l'assunzione delle prove non espletate nel corso del giudizio di primo grado senza tuttavia formulare al riguardo uno specifico motivo di appello e senza specificamente indicare quali siano i mezzi di prova per il cui espletamento insiste.
La richiesta non può quindi essere accolta, in quanto per giurisprudenza costante
«In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado» (Cass. n. 16420 del 09/06/2023 e n. 5812 del 23/03/2016, per tutte).
Deve poi darsi atto dell'inutilizzabilità del video che dimostrerebbe il consenso di all'esecuzione dei lavori nell'immobile: esso è stato prodotto in Controparte_1 primo grado unitamente ad un ricorso per sequestro conservativo in corso di causa depositato quando già erano scaduti i termini per le comparse conclusionali e la causa era stata trattenuta in decisione, e quindi ben oltre i termini di decadenza per le deduzioni e produzioni istruttorie.
La produzione di documenti nuovi in appello è poi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non essendo conferente la giurisprudenza citata da parte appellante in tema di ammissibilità della prova indispensabile ai fini della decisione, in quanto relativa alla versione della norma anteriore alle modifiche introdotte con il decreto- legge n. 54 del 2012.
Pag. 5 di 11 4.1.2. Sulla scorta di quanto allegato dalle parti è pacifica l'occupazione dell'immobile da parte dell'appellante. Non vi è tuttavia è prova che essa risalga al
1995 o comunque a epoca anteriore a quella indicata dall'attrice.
Dai documenti prodotti non emergono indizi in tal senso: la mera presentazione della domanda di condono del fabbricato a nome di , avvenuta nel Parte_1
1995, o il fatto che questa abbia sostenuto delle spese per il condono stesso o per la manutenzione dell'immobile non valgono di per sé a dimostrare che all'epoca la stessa si trovasse nella esclusiva disponibilità dell'immobile in forza di un Pt_1 titolo diverso da quello derivante dalla mera qualità di figlia della proprietaria e quindi di familiare che, in quanto tale, si occupava del bene. Né del resto possono essere tratti argomenti di prova (né in un senso né nell'altro) dal fatto che nel 2015 le parti hanno stipulato un contratto di comodato relativo all'altro immobile in via
Tomassini n. 51, poi risolto nel 2017. Le uniche indicazioni ricavabili dai documenti indicano, semmai, che entrambe le parti avevano la residenza anagrafica ed erano domiciliate nella casa di via Tomassini, dal momento che la stessa corrispondenza relativa alla pratica di condono, indirizzata a , veniva spedita a Parte_1 quell'indirizzo anziché presso l'immobile oggetto di causa.
Quanto alle prove orali espletate nel giudizio di primo grado, poi:
- , «consuocero» di , all'udienza del 13.9.2018 ha Testimone_1 Controparte_1 dichiarato di aver «assistito ad una lite nella casa di quando la Controparte_1 figlia si è presentata in casa per prendere tutta la sua roba insieme alla Pt_1
per trasferirsi insieme a quest'ultima in campagna, come disse » e CP_2 Pt_1 che aveva il computer in campagna e ho visto il computer quando sono Pt_1 andato lì circa due tre anni fa, allorché ancora le convenute non vivevano lì insieme»; la lite descritta dal testimone avvenne verosimilmente nei primi mesi del 2017, dal momento che dal documento n. 9 di parte attrice risulta che
[...]
ritirò gli ultimi suoi effetti personali dalla casa di via Tomassini il 29 Pt_1 marzo di quell'anno;
- , collega dell'appellante, all'udienza del 28.11.2018 ha dichiarato: Testimone_2
«so che l'immobile in esame è abitato dalla primavera del 2017 da
[...]
in modo costante come dalla stessa riferitomi e più volte nell'ultimo Pt_1 anno mi sono recato dalla anche per accompagnarla». Pt_1
La tesi secondo cui avrebbe sin dal 1995 la detenzione dell'immobile Parte_1 in virtù di un contratto di comodato è quindi priva di supporto probatorio e in buona parte sconfessata da argomenti di prova di segno contrario. Nemmeno vi è prova, del resto, che il suo trasferimento nella casa di cui si discute sia avvenuto con il consenso della madre.
Pag. 6 di 11 4.2. Anche il secondo motivo è infondato.
4.2.1. Per giurisprudenza costante, in tema di rivendica «il principio secondo cui l'attore è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la dimostrazione, ove occorrente, del titolo originario di acquisto del bene va interpretato in relazione alle concrete peculiarità delle singole fattispecie sottoposte all'esame del giudice di merito, potendo astrattamente assumere rilevanza anche il contenuto della difesa di volta in volta opposta dal convenuto, nel rispetto del più generale principio secondo cui le dichiarazioni del possessore o del detentore possono essere ritenute significative se interpretate nel più ampio contesto di tutte le risultanze relative alla condotta del soggetto, secondo un criterio di valutazione oggettiva» (Cass. Sez. 1, 19/08/1998, n. 8176, Rv. 518170 – 01). La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, ad esempio, che «Il rigore probatorio rimane … attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere» (Cass. Sez. 2, 19/10/2021,
n. 28865, Rv. 662516 – 01) e che «In tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l'attore è tenuto a provare solamente l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua, l'appartenenza del bene al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché che tale appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto» (Cass. Sez. 2, 18/01/2016, n. 694, Rv. 638681 - 01).
Nel caso di specie non ha specificamente contestato l'appartenenza Parte_1 dell'immobile alla madre ma al contrario l'ha implicitamente ammessa, deducendo di averne da lei ricevuto la detenzione sin dal 1995 (e dunque più di venti anni prima dell'introduzione del giudizio di primo grado), di aver curato nel suo interesse la pratica di condono, di aver eseguito le opere di manutenzione straordinaria su sua indicazione, di aver intrattenuto pere suo conto i rapporti con il in cui CP_3 ricade l'immobile, e così via.
4.2.2. D'altro lato, è agli atti l'atto pubblico di divisione del 16.2.1999 con cui è stata assegnata a la proprietà esclusiva del terreno su cui sorge il Controparte_1 fabbricato per cui è causa, in cui si dà atto del fatto che essa ha acquistato una quota del 50% del più ampio compendio per atto pubblico del 12.7.1990.
La convenuta ha poi ammesso, come detto, che almeno a partire dal 1995 la madre possedeva il bene, tanto che gliene avrebbe concesso la detenzione.
Pag. 7 di 11 Considerato quindi che l'azione è stata introdotta con ricorso ex art. 702-bis depositato il 16.6.2017, vi è prova sufficiente dell'acquisto della proprietà in capo all'odierna appellata.
5. Il terzo e il quarto motivo possono a loro volta essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione.
5.1. Esclusa la sussistenza di un rapporto di comodato relativo all'immobile oggetto di causa, il diritto di al rimborso delle spese da lei sostenute per il Parte_1 condono e le migliorie apportate all'immobile può trovare la propria fonte in un mandato in tal senso ricevuto dalla proprietaria, in un rapporto di gestione degli affari altrui, in un pagamento indebito o nella generale azione di ingiustificato arricchimento. In tutti questi casi, il termine di prescrizione decennale dell'azione inizia a decorrere dal giorno in cui le spese sono state sostenute;
è quindi infondata la pretesa dell'appellante di far decorrere il termine di prescrizione dalla data in cui ha chiesto il rilascio dell'immobile. Controparte_1
5.2. È poi del tutto nuova e quindi inammissibile l'argomentazione, svolta dall'appellante per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, secondo cui essa avrebbe diritto all'indennità prevista dall'art. 936
c.c. per le opere da lei realizzate, in qualità di terzo, sull'immobile.
6. Con il primo motivo di appello incidentale censura la decisione di Controparte_1 primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria per mancato utilizzo dell'immobile, affermando che contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, la domanda risarcitoria era stata correttamente articolata, sia richiedendo una somma determinata (130.000 €), sia in subordine rimettendosi ad una liquidazione equitativa;
inoltre, era stata richiesta una consulenza tecnica d'ufficio per determinare il valore locativo del bene, non ammessa dal giudice di prime cure. In ogni caso, il Tribunale disponeva degli elementi necessari per una determinazione equitativa del danno, potendo verificare dagli atti la consistenza dell'immobile e tenendo conto del protrarsi dell'occupazione illegittima. Il risarcimento per mancato godimento comprende non solo il valore locativo dell'immobile, ma anche le ulteriori frustrazioni a carico del proprietario impossibilitato a fruire del bene, incluso il maggior costo sostenuto per impiegare il proprio tempo in attività alternative.
6.1. Il motivo non è fondato.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ormai chiarito che «In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico
Pag. 8 di 11 pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza». Più in particolare, «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale»; una volta fornita la prova, il danno da perdita subita che non possa essere provato nel suo preciso ammontare «è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato». Per quanto riguarda il lucro cessante, poi, «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv.
666193 - 04).
Occorre quindi distinguere il piano delle allegazioni da quello probatorio: l'attore deve in primo luogo allegare quale concreta possibilità di godimento del bene abbia perduto;
solo una volta che l'attore abbia soddisfatto tale onere, sorge il correlato onere del convenuto di sollevare specifiche contestazioni e viene in considerazione la prova dell'esistenza del danno e della sua entità, che ben può essere data anche per presunzioni o tramite il ricorso al fatto notorio.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado parte attrice si è limitata ad allegare che in passato l'immobile veniva utilizzato come "casa di campagna" nei fine settimana e nei periodi di festa;
circostanza, questa, confermata dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta.
Ciò non toglie che nel proprio appello incidentale l'attrice non ha individuato alcun elemento di giudizio circa il verosimile valore locatizio dell'immobile - del quale sono ignote anche solo la superficie e la composizione - su cui fondare una liquidazione equitativa del danno, che in mancanza sfocerebbe una determinazione inammissibilmente del tutto arbitraria.
La consulenza tecnica d'ufficio, del resto, non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti e non può da queste essere invocata al fine di esonerarle dagli oneri probatori su loro gravanti.
Pag. 9 di 11 Non sono poi risarcibili le «frustrazioni», né è chiaro in cosa dovrebbe consistere il
«maggior costo sostenuto per impiegare il proprio tempo in attività alternative».
La decisione sul punto assunta dal primo giudice deve pertanto essere confermata.
7. Con il secondo motivo di appello incidentale chiede la riforma Controparte_1 della sentenza nella parte in cui l'ha condannata al pagamento della somma di
3.265 €, deducendo che non vi è prova in atti che gli oneri consortili (dell'importo di
240 €) fossero stati effettivamente chiesti da e non restituiti e che i Parte_1 presunti lavori di pittura e muratura (dell'importo di 3.025 €) non possono essere a lei imputati in quanto si tratta di interventi decisi autonomamente dall'occupante abusiva dell'immobile, che peraltro sta godendo degli stessi. Le migliorie apportate all'immobile durante un'occupazione illegittima, poi, non possono costituire fonte di credito per l'occupante nei confronti del proprietario, quando gli interventi siano stati decisi unilateralmente e senza il consenso del proprietario.
7.1. Gli oneri consortili sono stati corrisposti da , e non v'è dubbio che Parte_1 si tratti di spese che fanno capo al proprietario dell'immobile. Correttamente, quindi, il Tribunale ha condannato a rimborsarli alla convenuta, non Controparte_1 essendo a tal fine rilevante il fatto che questa abbia o meno formulato richiesta in tal senso prima dell'introduzione della causa.
7.2. Quanto alle spese per lavori di pittura e muratura, non è presente in atti la fattura richiamata dalla sentenza di primo grado (all. 4), non presente né nel fascicolo informatico né in quello cartaceo, e dalle allegazioni delle parti non risulta in cosa tali opere siano consistite. In particolare, non risulta se esse siano state commissionate dalla stessa o se si sia trattato di opere di manutenzione CP_1 ordinaria, di riparazioni straordinarie, di miglioramenti o di addizioni - in dipendenza delle quali anche il possessore di mala fede ha diritto ad indennità (art. 1150 c.c.) sempre che sussistano al momento della restituzione dell'immobile, che non risulta essere avvenuta – né se esse abbiano determinato un incremento di valore dell'immobile e arrecato quindi una locupletazione alla proprietaria.
Sul punto, quindi, l'appello incidentale deve essere accolto, non essendovi prova che si tratti di spese ripetibili da parte della convenuta.
8. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione anche delle spese di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, la Corte deve dare atto che l'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di 240 € oltre interessi Parte_1 legali dal 19.10.2017 al saldo;
3) compensa le spese del grado;
4) dà atto che è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 13/03/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
Pag. 11 di 11