TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/09/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 597/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti BERNARDO LIVESI e Parte_1 C.F._1 MARIA MURA RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO SPIGA CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 cpc ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, l' , chiedendo in qualità di coniuge superstite di CP_1 Persona_1
, deceduto il 31/10/2020, il riconoscimento ai sensi dell'art. 85 DPR 1124/1965 e succ. modif.
[...] del diritto a percepire la rendita in conseguenza della morte dello stesso, previo accertamento peritale della correlazione tra la causa del decesso e l'infortunio sul lavoro avvenuto in data 27.12.1997.
Per l'effetto, ha chiesto la condanna dell'Istituto alla corresponsione della prestazione economica calcolata, sulla retribuzione annua percepita (limitatamente al 50%), a decorrere dalla data del decesso, oltre i ratei maturati e maturandi e gli interessi di legge.
La ricorrente a sostegno delle proprie istanze ha dedotto che l' ha riconosciuto al proprio CP_1 congiunto dal 30/11/1998 una rendita per riduzione della capacità lavorativa nella misura del 37% per una “zoppia accorciamento dell'arto lesione dello SPE, toracoalgia, modesto deficit articolare gin dx”.
Tale rendita è stata confermata a seguito di revisione con decorrenza dal 01/12/2008 con l'attribuzione di una percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari al 44%, essendo stati accertati i seguenti postumi permanenti: “zoppia accorciamento dell'arto lesione dello SPE, toracoalgia, deficit articolare gin sx, instabilità in AP e stress in valgo;
limitazione funzionale mano dx, laparocele voluminoso”.
A seguito del decesso del coniuge per “insufficienza respiratoria acuta da polmonite interstiziale bilaterale da Sars Cov-2”, avvenuta in data 31/10/2020, ha richiesto ad Parte_1 CP_1 l'erogazione della predetta rendita riconosciuta ai superstiti dalla legge n. 1124/65.
pagina 1 di 4 L' resistente, tuttavia, con provvedimento del 20/02/2021 ha rigettato l'istanza con la seguente CP_2 motivazione “la morte non è riconducibile all'evento”.
Da ciò la necessità di radicare il presente giudizio.
Costituitosi ritualmente, l' ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e, nel CP_1 merito, ha contestato fondatezza della domanda chiedendone il rigetto alla luce delle argomentazioni svolte in memoria difensiva.
In via preliminare, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata non meriti accoglimento per le seguenti ragioni.
A tale riguardo, occorre richiamare le disposizioni normative di cui al DPR n. 1124/65, e precisamente:
- art. 111 secondo cui “il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità. La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità (132). Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre la azione giudiziaria (133)”.
- art. 112 secondo cui “l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale (134) (135). L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento (136). Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11. La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme. Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile (137)”.
Ne consegue, dal combinato disposto degli artt. 111 e 112 del DPR n. 1124/65, che la prescrizione del diritto alle prestazioni può essere interrotta non solo con la proposizione di un'azione giudiziale, CP_1 ma anche con la presentazione di atti stragiudiziali, mentre rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell' . CP_2
Sotto tale profilo, si richiama e condivide l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui
“deve ritenersi che ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 111, comma 2 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato D.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell . Con il decorso del termine di CP_2 centocinquantagiorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (Cassazione Civile sentenza n. 11928/2019).
pagina 2 di 4 Ed ancora, in conformità a tale indirizzo la Suprema Corte, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 29532/2022 ha stabilito che “in continuità con le enunciazioni di principio delle sezioni unite, si deve ribadire che, ai fini della cessazione del periodo di sospensione della prescrizione, rileva la "definizione in senso positivo o negativo" del procedimento di liquidazione dell'indennizzo (Cass., S.U., 7 maggio 2019, n. 11928, punto 11), a prescindere dal momento in cui il provvedimento espresso interviene. Può accadere che il procedimento si esaurisca in tempi più rapidi (Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12651) o che il provvedimento sia emesso allorché il termine di centocinquanta giorni è già spirato.
È ininfluente, pertanto, il mero decorso del termine di centocinquanta giorni, posto in risalto dalla sentenza impugnata: il compimento di tale periodo si riverbera soltanto sulla procedibilità dell'azione dell'assicurato, senza tradursi in un silenzio significativo, equiparabile a una determinazione esplicita.
Se è l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere.
Tale conclusione è corroborata, in primo luogo, dal carattere recettizio del provvedimento dell , CP_2 che non appartiene al novero degl'interna corporis, ma dispiega i suoi effetti nei confronti dell'assicurato e all'assicurato, pertanto, dev'essere trasmesso.
Come la Corte di Cassazione in tale sentenza ha precisato “Dell'esigenza d'informare il destinatario del provvedimento che lo riguarda, si fa carico la disciplina positiva che, agli artt. 102 e 104 del Testo unico del 1965, sancisce l'obbligo dell'Istituto di comunicare le determinazioni di volta in volta adottate con riguardo agl'infortuni che gli sono denunciati”.
Analogamente al caso sottoposto all'attenzione della Corte, nel presente giudizio non è controverso che il provvedimento sia stato emesso e comunicato, ma non vi è prova, in quanto , pur essendo CP_1 onerata, non la fornisce, della data di effettiva ricezione della comunicazione che, in ragione della sua natura recettizia, rileva ai fini del computo della prescrizione.
Tanto premesso, mancando la prova del decorso della prescrizione, il Tribunale ritiene che il presente giudizio sia stato radicato nei termini di legge previsti dal combinato disposto degli artt. 111 e 112 comma 2 e comma 3 del DPR n. 1124/65.
Nel merito, la causa è stata istruita con documenti e CTU con la nomina del Dott. ed è Persona_2 stata trattenuta in decisione, concessi i termini ex art. 127 ter cpc.
Il CTU nominato, all'esito dell'analisi dei dati obiettivi emersi dalla documentazione medica in atti ha concluso l'elaborato peritale come segue:
“La toracodinia facente parte del corredo sintomatologico lo ha accompagnato negli anni con frequenti recrudescenze di episodi di tosse e catarro bronchiale appare imputabile al residuo dismorfico delle coste guarite inadeguatamente allineate, la trama accentuata da reazione contusiva polmonare, le estese aree con aspetto a vetro smerigliato dei lobi superiori in esito consolidativo a destra ed interessamento di aree addensate espressione di polmonite interstiziale con sovrapposizione batterica in corso di infezione SARS-CAV2 (TC torace del 31/10/2020).
È questa la prova inconfutabile della contemporanea aggressione del parenchima polmonare sofferente del pregresso incidente da parte del Coronavirus. L'esito di tale contemporanea aggressione ha portato il paziente a morte con diagnosi di: polmonite interstiziale da SARS-COV2 con sovrapposizione batterica in splenectomia.
pagina 3 di 4 CONCLUSIONI
La risposta al quesito postomi è che esaminati gli atti ed i documenti di causa il decesso del fu
è stato determinato da infezione virale SARS-COV2 su parenchima polmonare Persona_1 sofferente e defedato dagli esiti del sinistro occorsogli in data 06/12/1997”.
Il CTU nel replicare alle osservazioni sulla bozza peritale avanzate in data 08/05/2025 dal Dirigente medico , Dott.ssa , ha precisato come segue: CP_1 Persona_3
“La concausa da me individuata nelle fratture costali 4-5-6-7-8 a destra, scomposte e lesionanti il polmone, non esclude il nesso di causalità che ha portato al decesso da polmonite SARS-COV 2 (organo debilitato dagli esiti del trauma)”.
Tanto premesso, le conclusioni cui il CTU è pervenuto in sede peritale sono condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo in quanto coerenti con la documentazione medica in atti e, pertanto, possono porsi a fondamento della decisione di accoglimento del ricorso.
In applicazione dell'art. 85 DPR 1124/1965, consegue la condanna di a versare in favore della CP_1 ricorrente la rendita riconosciuta dalla legge ai familiari superstiti e, nel caso di specie, calcolata sulla retribuzione annua percepita, limitatamente al 50%, a decorrere dalla data del decesso del coniuge
, avvenuta in data 31/10/2020, in ragione della correlazione tra tale causa e Persona_1 l'infortunio sul lavoro avvenuto in data 27.12.1997, come accertato dal CTU, oltre i ratei maturati e maturandi e gli interessi di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al coniuge superstite il diritto alla rendita Parte_2 calcolata sulla retribuzione annua percepita, limitatamente al 50%, a decorrere dalla data del decesso del coniuge , avvenuta in data 31/10/2020, in ragione della correlazione tra Persona_1 tale causa e l'infortunio sul lavoro avvenuto in data 27.12.1997, come accertato dal CTU;
- condanna a liquidare in favore della ricorrente la predetta rendita, oltre i ratei maturati e CP_1 maturandi e gli interessi di legge dal sorgere del diritto sino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore degli avv.ti Bernardo Livesi e Maria Mura dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Sassari, 26/09/2025.
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 597/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti BERNARDO LIVESI e Parte_1 C.F._1 MARIA MURA RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO SPIGA CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 cpc ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, l' , chiedendo in qualità di coniuge superstite di CP_1 Persona_1
, deceduto il 31/10/2020, il riconoscimento ai sensi dell'art. 85 DPR 1124/1965 e succ. modif.
[...] del diritto a percepire la rendita in conseguenza della morte dello stesso, previo accertamento peritale della correlazione tra la causa del decesso e l'infortunio sul lavoro avvenuto in data 27.12.1997.
Per l'effetto, ha chiesto la condanna dell'Istituto alla corresponsione della prestazione economica calcolata, sulla retribuzione annua percepita (limitatamente al 50%), a decorrere dalla data del decesso, oltre i ratei maturati e maturandi e gli interessi di legge.
La ricorrente a sostegno delle proprie istanze ha dedotto che l' ha riconosciuto al proprio CP_1 congiunto dal 30/11/1998 una rendita per riduzione della capacità lavorativa nella misura del 37% per una “zoppia accorciamento dell'arto lesione dello SPE, toracoalgia, modesto deficit articolare gin dx”.
Tale rendita è stata confermata a seguito di revisione con decorrenza dal 01/12/2008 con l'attribuzione di una percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari al 44%, essendo stati accertati i seguenti postumi permanenti: “zoppia accorciamento dell'arto lesione dello SPE, toracoalgia, deficit articolare gin sx, instabilità in AP e stress in valgo;
limitazione funzionale mano dx, laparocele voluminoso”.
A seguito del decesso del coniuge per “insufficienza respiratoria acuta da polmonite interstiziale bilaterale da Sars Cov-2”, avvenuta in data 31/10/2020, ha richiesto ad Parte_1 CP_1 l'erogazione della predetta rendita riconosciuta ai superstiti dalla legge n. 1124/65.
pagina 1 di 4 L' resistente, tuttavia, con provvedimento del 20/02/2021 ha rigettato l'istanza con la seguente CP_2 motivazione “la morte non è riconducibile all'evento”.
Da ciò la necessità di radicare il presente giudizio.
Costituitosi ritualmente, l' ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e, nel CP_1 merito, ha contestato fondatezza della domanda chiedendone il rigetto alla luce delle argomentazioni svolte in memoria difensiva.
In via preliminare, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata non meriti accoglimento per le seguenti ragioni.
A tale riguardo, occorre richiamare le disposizioni normative di cui al DPR n. 1124/65, e precisamente:
- art. 111 secondo cui “il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità. La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità (132). Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre la azione giudiziaria (133)”.
- art. 112 secondo cui “l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale (134) (135). L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento (136). Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11. La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme. Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile (137)”.
Ne consegue, dal combinato disposto degli artt. 111 e 112 del DPR n. 1124/65, che la prescrizione del diritto alle prestazioni può essere interrotta non solo con la proposizione di un'azione giudiziale, CP_1 ma anche con la presentazione di atti stragiudiziali, mentre rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell' . CP_2
Sotto tale profilo, si richiama e condivide l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui
“deve ritenersi che ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 111, comma 2 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato D.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell . Con il decorso del termine di CP_2 centocinquantagiorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (Cassazione Civile sentenza n. 11928/2019).
pagina 2 di 4 Ed ancora, in conformità a tale indirizzo la Suprema Corte, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 29532/2022 ha stabilito che “in continuità con le enunciazioni di principio delle sezioni unite, si deve ribadire che, ai fini della cessazione del periodo di sospensione della prescrizione, rileva la "definizione in senso positivo o negativo" del procedimento di liquidazione dell'indennizzo (Cass., S.U., 7 maggio 2019, n. 11928, punto 11), a prescindere dal momento in cui il provvedimento espresso interviene. Può accadere che il procedimento si esaurisca in tempi più rapidi (Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12651) o che il provvedimento sia emesso allorché il termine di centocinquanta giorni è già spirato.
È ininfluente, pertanto, il mero decorso del termine di centocinquanta giorni, posto in risalto dalla sentenza impugnata: il compimento di tale periodo si riverbera soltanto sulla procedibilità dell'azione dell'assicurato, senza tradursi in un silenzio significativo, equiparabile a una determinazione esplicita.
Se è l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere.
Tale conclusione è corroborata, in primo luogo, dal carattere recettizio del provvedimento dell , CP_2 che non appartiene al novero degl'interna corporis, ma dispiega i suoi effetti nei confronti dell'assicurato e all'assicurato, pertanto, dev'essere trasmesso.
Come la Corte di Cassazione in tale sentenza ha precisato “Dell'esigenza d'informare il destinatario del provvedimento che lo riguarda, si fa carico la disciplina positiva che, agli artt. 102 e 104 del Testo unico del 1965, sancisce l'obbligo dell'Istituto di comunicare le determinazioni di volta in volta adottate con riguardo agl'infortuni che gli sono denunciati”.
Analogamente al caso sottoposto all'attenzione della Corte, nel presente giudizio non è controverso che il provvedimento sia stato emesso e comunicato, ma non vi è prova, in quanto , pur essendo CP_1 onerata, non la fornisce, della data di effettiva ricezione della comunicazione che, in ragione della sua natura recettizia, rileva ai fini del computo della prescrizione.
Tanto premesso, mancando la prova del decorso della prescrizione, il Tribunale ritiene che il presente giudizio sia stato radicato nei termini di legge previsti dal combinato disposto degli artt. 111 e 112 comma 2 e comma 3 del DPR n. 1124/65.
Nel merito, la causa è stata istruita con documenti e CTU con la nomina del Dott. ed è Persona_2 stata trattenuta in decisione, concessi i termini ex art. 127 ter cpc.
Il CTU nominato, all'esito dell'analisi dei dati obiettivi emersi dalla documentazione medica in atti ha concluso l'elaborato peritale come segue:
“La toracodinia facente parte del corredo sintomatologico lo ha accompagnato negli anni con frequenti recrudescenze di episodi di tosse e catarro bronchiale appare imputabile al residuo dismorfico delle coste guarite inadeguatamente allineate, la trama accentuata da reazione contusiva polmonare, le estese aree con aspetto a vetro smerigliato dei lobi superiori in esito consolidativo a destra ed interessamento di aree addensate espressione di polmonite interstiziale con sovrapposizione batterica in corso di infezione SARS-CAV2 (TC torace del 31/10/2020).
È questa la prova inconfutabile della contemporanea aggressione del parenchima polmonare sofferente del pregresso incidente da parte del Coronavirus. L'esito di tale contemporanea aggressione ha portato il paziente a morte con diagnosi di: polmonite interstiziale da SARS-COV2 con sovrapposizione batterica in splenectomia.
pagina 3 di 4 CONCLUSIONI
La risposta al quesito postomi è che esaminati gli atti ed i documenti di causa il decesso del fu
è stato determinato da infezione virale SARS-COV2 su parenchima polmonare Persona_1 sofferente e defedato dagli esiti del sinistro occorsogli in data 06/12/1997”.
Il CTU nel replicare alle osservazioni sulla bozza peritale avanzate in data 08/05/2025 dal Dirigente medico , Dott.ssa , ha precisato come segue: CP_1 Persona_3
“La concausa da me individuata nelle fratture costali 4-5-6-7-8 a destra, scomposte e lesionanti il polmone, non esclude il nesso di causalità che ha portato al decesso da polmonite SARS-COV 2 (organo debilitato dagli esiti del trauma)”.
Tanto premesso, le conclusioni cui il CTU è pervenuto in sede peritale sono condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo in quanto coerenti con la documentazione medica in atti e, pertanto, possono porsi a fondamento della decisione di accoglimento del ricorso.
In applicazione dell'art. 85 DPR 1124/1965, consegue la condanna di a versare in favore della CP_1 ricorrente la rendita riconosciuta dalla legge ai familiari superstiti e, nel caso di specie, calcolata sulla retribuzione annua percepita, limitatamente al 50%, a decorrere dalla data del decesso del coniuge
, avvenuta in data 31/10/2020, in ragione della correlazione tra tale causa e Persona_1 l'infortunio sul lavoro avvenuto in data 27.12.1997, come accertato dal CTU, oltre i ratei maturati e maturandi e gli interessi di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al coniuge superstite il diritto alla rendita Parte_2 calcolata sulla retribuzione annua percepita, limitatamente al 50%, a decorrere dalla data del decesso del coniuge , avvenuta in data 31/10/2020, in ragione della correlazione tra Persona_1 tale causa e l'infortunio sul lavoro avvenuto in data 27.12.1997, come accertato dal CTU;
- condanna a liquidare in favore della ricorrente la predetta rendita, oltre i ratei maturati e CP_1 maturandi e gli interessi di legge dal sorgere del diritto sino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore degli avv.ti Bernardo Livesi e Maria Mura dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Sassari, 26/09/2025.
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4