TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 13786 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Mennillo (c.f. ) C.F._2
OPPONENTE
E
(c.f. , quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2 P.IVA_2
Christian Faggella Pellegrino (c.f. C.F._3
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 23/12/2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4421/2022 del
02/11/2022, notificatole in data 14/11/2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di 10.885,18 euro oltre interessi, in virtù del contratto di “prestito finalizzato e carta di credito” n. 255800 del 22/11/2007 stipulato con originariamente con Controparte_3
A fondamento dell'opposizione deduceva che: a) la era priva di legittimazione attiva in quanto Controparte_2
dichiarava di avere concluso con la un accordo di cessione di CP_4
crediti pro soluto in data 01/11/2021 e che il credito oggetto di cessione era pervenuto alla cedente tramite un accordo di cessione di crediti CP_4
individuabili in blocco ex art. 58 TUB concluso con la in cui Controparte_5
non era indicata la data, l'effettiva cessione ed ometteva il deposito e la prova della sua esistenza depositando esclusivamente l'estratto pubblicato sulla G.U. del
16.11.2021 che non conteneva l'elenco dei crediti e non indicava la cessione del credito;
a fortiori la controparte aveva depositato una copia non autenticata dell'atto di cessione del 28/10/2021 privo della sottoscrizione della cedente
CP_4
b) il contratto era nullo per mancanza di valida sottoscrizione ex art. 1284, comma 2, c.c. e 117 T.U.B. in quanto tutte le sottoscrizioni apposte ai documenti allegati al fascicolo monitorio della opposta e, nello specifico, al documento recante il n. “03) copia contratto” non le erano riferibili;
c) il contratto di prestito al consumo indicava l'esistenza di una richiesta di
12.000,00 euro erogati a fronte di un finanziamento complessivo di 15.576,00 euro, di cui una parte veniva trattenuta quale premio della polizza assicurativa a copertura del rischio credito, che il soggetto finanziato doveva rimborsare in 72 rate al tasso dichiarato del 8,40% e commissioni di istruttoria per 200,00 euro e commissioni di incasso, rata che nell'insieme determinava il superamento del tasso soglia usura per la tipologia di rapporto, considerato il costo assicurativo e le ulteriori spese e commissioni;
d) il credito era prescritto per decorso del termine decennale dalla scadenza dell'obbligazione in quanto l'estratto certificato prodotto dall'opposta, riporta alla pagina 2 la data del 19/09/2011 quale data di risoluzione del rapporto di credito con decadenza del beneficio del termine;
2
R.g.a.c.c. 13786/2022 e) il contratto era nullo per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. in quanto l'opposta non aveva provato la diligenza del banchiere professionale, tenuto alla corretta prestazione ex artt. 1176, comma 2, e 1337, comma 1, c.c. e la violazione di tali obblighi comportamentali costituiva una condotta illecita che influenzava la causa del contratto di prestito al consumo ed il perseguimento dello scopo ultimo realizzato. Al riguardo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16076 del
05/08/2020, escludeva ex art. 2035 c.c. la ripetibilità della somma di denaro erogata ad un soggetto già in decozione, “trattandosi di regole preordinate alla violazione di regole di correttezza che governano le relazioni di mercato”;
f) l'opposta aveva violato gli artt. 125 ss. del T.U.B. in tema di tutela del consumatore in sede di concessione del credito e l'art. 137, comma 2, del T.U.B. in quanto era consapevole della condizione di insolvenza e non aveva attuato l'istruttoria necessaria alla valutazione del merito secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di concessione di credito.
2. Con comparsa di costituzione del 08/09/2023, si costituiva in giudizio la
[...]
e per essa la , la quale, impugnando Controparte_2 Controparte_1
ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dagli opponenti in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) il credito oggetto di esame era oggetto di un contratto di “prestito finalizzato e carta di credito” originariamente stipulato dall'opponente con CP_3
in data 22/11/2007. Quest'ultima era una del Gruppo
[...] CP_3 CP_5
che aveva variato la propria denominazione in Controparte_6
(doc. 5 allegato all'atto di costituzione) e, successivamente, si era fusa
[...]
mediante incorporazione in (doc. 6 allegato all'atto di Controparte_5
costituzione). aveva ceduto il credito oggetto di controversia alla Controparte_5
attraverso una cessione pro soluto pubblicata sulla G.U. n. 32 del CP_4
3
R.g.a.c.c. 13786/2022 15/03/2014 (doc. 7 allegato all'atto di costituzione) comunicata all'opponente con lettera racc n. 61403009580-9 (doc. 9 allegato all'atto di costituzione);
b) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era infondata in quanto il credito vantato nei confronti dell'opponente era stato oggetto di una cessione pro soluto pubblicata in G.U. n. 136 del 16/11/2021 (doc. 5 del fascicolo monitorio); a fortiori l'annex (doc. 12 allegato all'atto di costituzione) dimostrava l'inclusione del detto credito nella indicata cessione;
c) l'eccezione di prescrizione del credito era priva di fondamento in quanto il dies
a quo in tema di prescrizione coincide con la comunicazione di risoluzione del rapporto di credito con decadenza del beneficio del termine, avvenuta in data 19 settembre 2011, così come confermato dalla stessa controparte. La decorrenza del termine di prescrizione era stata interrotta con la comunicazione di diffida e contestuale diffida di pagamento, notificata all'opponente in data 11/06/2015 dalla e con la comunicazione di cessione e contestuale diffida di CP_4
pagamento notificata all'opponente in data 25/01/2022 e con la notifica del successivo decreto ingiuntivo;
d) l'eccezione sull'applicazione di interessi ultra-legali e usurari era infondata in quanto, con riferimento ai primi, era stato sempre applicato il tasso di interesse pattuito in contratto mentre, con riferimento ai secondi, l'opponente si era limitata a contestazioni generiche;
e) l'eccezione di difformità tra TAEG indicato in contratto e TAEG applicato era infondata;
f) il disconoscimento operato dall'opponente era infondato in quanto il disconoscimento di una scrittura privata ex art. 214 c.p.c. doveva rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione era tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se
4
R.g.a.c.c. 13786/2022 siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi;
a fortiori
l'opponente non aveva mai negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al rapporto per cui è causa, come si evince dall'estratto conto depositato e non aveva mai negato di aver ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione del credito, pertanto l'opponente aveva atteso la notifica del D.I. per disconoscere le sottoscrizioni;
g) il disconoscimento operato dall'opponente ex art. 2719 c.c. era infondato in quanto “perché possa aversi disconoscimento idoneo, è infatti necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. n. 28096 del 30/12/2009). A fortiori gli originali dei documenti non erano richiesti ex lege al fine di assolvere all'onere della prova;
h) l'eccezione di violazione del merito creditizio era generica ed infondata in quanto era stato chiesto all'opponente di consegnare copia della documentazione necessaria a valutare le proprie capacità di poter far fronte alle obbligazioni restitutorie che avrebbe assunto ed era stato interrogato il sistema di informazione creditizia e le banche dati partecipate, così come previsto dalla normativa in materia. A fortiori l'opponente era riuscita, almeno inizialmente, a far fronte al pagamento delle rate mensili concordate.
3. L'opposizione è infondata.
4. Il credito ingiunto per l'ammontare di 10.885,18 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - copia del Controparte_2
contratto di “prestito finalizzato e carta di credito” n. 255800 del 22/11/2007 sottoscritto dall'opponente con - copia dell'estratto conto Controparte_3
5
R.g.a.c.c. 13786/2022 analitico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- copia dell'atto di cessione e il relativo avviso di cessione.
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento effettuato dall'opponente, occorre anzitutto osservare che dall'allegazione dell'estratto conto effettuata dall'opposta risulta chiaramente che l'opponente ha proceduto al pagamento di alcuni ratei mensili di rimborso riconducibili al contratto di finanziamento, pagamento che funge da implicito riconoscimento del debito.
Il disconoscimento della relativa sottoscrizione è, peraltro, del tutto inammissibile in quanto esperito dall'opponente in modo generico e pertanto in contrasto con il consolidato principio secondo cui pur non essendo richiesto, ai fini del disconoscimento della scrittura privata, l'uso di scritture sacramentali, è tuttavia sempre necessario che la parte, contro la quale la scrittura privata viene prodotta in giudizio, proponga contro l'autenticità della medesima o della sottoscrizione ivi apposta un'apposita impugnazione di specifico ed inequivoco contenuto, da cui possa desumersi con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, con la conseguenza che, se non contestata in tali modalità la scrittura acquista la stessa efficacia probatoria dell'originale (Cass. n. 13425/2014,
Cass. n. 6968/2006, Cass. n. 11419/2004). A fortiori l'eccezione risulta infondata alla luce della doglianza relativa alla violazione delle regole sul merito creditizio che la controparte finanziante avrebbe realizzato, doglianza che implicitamente conferma l'avvenuta sottoscrizione del contratto.
Il credito scaturente dal contratto n. 255800 originariamente stipulato dall'opponente con è stato oggetto di varie cessioni, Controparte_3
rispettivamente dalla fusasi mediante incorporazione in Controparte_3
in favore della nell'ambito di un'operazione di Controparte_5 CP_4
cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999 della quale è stata fornita
6
R.g.a.c.c. 13786/2022 comunicazione mediante pubblicazione nella G.U. n. 32 del 15/03/2014 e mediante comunicazione di cessione, con contestuale diffida al pagamento spiegata da , mandataria di notificata all'opponente in data CP_7 CP_4
11/06/2015. In seguito con atto di cessione del 28/10/2021, il credito è stato ceduto dalla all'opposta mediante una cessione di crediti pro soluto, CP_4
sicché l'opposta ha piena legittimazione ad agire in quanto ha fornito comunicazione dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella G.U. n. 136 del 16/11/2021, mediante comunicazione di cessione, con contestuale diffida al pagamento, notificata all'opponente in data 25/01/2022 con lettera raccomandata a/r n. 68586329901-3 del 01/11/2022 e mediante richiesta di decreto ingiuntivo.
L'eccezione di prescrizione decennale del credito sollevata dall'opponente è infondata. Al riguardo, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione in ragione del fatto che l'opposta non ha fatto valere il proprio diritto entro il termine decennale di prescrizione stabilito dall'art. 2946 c.c. e decorrente dal
19/09/2011 ossia dalla comunicazione di risoluzione del rapporto di credito con decadenza del beneficio del termine. Anzitutto va premesso che l'obbligazione di restituzione del finanziamento mediante il pagamento di rate mensili non si configura alla stregua di prestazioni periodiche dovute in forza ad un'unica causa continuativa, bensì di adempimenti parziali dell'unico debito derivante dal finanziamento stesso;
ne consegue che la prescrizione non decorre dalla scadenza di ogni singola rata, bensì solo dalla scadenza dell'ultima (Cass. n. 28819 del
30/11/2017). Facendo corretta applicazione di tali principi, nel caso di specie il dies a quo del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. è iniziato a decorrere dal 19/09/2011, ovvero dalla data in cui la banca si è avvalsa della decadenza dal beneficio del termine, sicché lo stesso risulterebbe scaduto in data
19/09/2021, così come eccepito dall'opponente, tuttavia, durante il corso degli
7
R.g.a.c.c. 13786/2022 anni e prima del detto termine sono intervenuti degli atti interruttivi del termine prescrizionale. La decorrenza del termine di prescrizione è stata validamente interrotta dapprima con la comunicazione di cessione del credito e contestuale diffida di pagamento, notificata all'opponente in data 11/06/2015 dalla CP_4
con lettera raccomandata a/r n. 61403009580-9 nonché successivamente
[...]
con la comunicazione di cessione del credito e contestuale diffida di pagamento, notificata all'opponente in data 25/01/2022 dall'odierna opposta, con lettera raccomandata a/r n. 68586329901-3.
La L. n.108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si verifica il fenomeno usurario, con la conseguente sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nel dettaglio, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Inoltre, la normativa citata ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. prevedendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Nella fattispecie, l'opponente si è limitato ad una contestazione estremamente generica che giustifica l'integrale rigetto della domanda non essendo nemmeno stati allegati in fatto i periodi nei quali si assume superato il tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calcolo utilizzati per giungere a tale conclusione. Anche la Cassazione, sezione III, con sentenza n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio secondo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia. Tale principio è stato confermato anche
8
R.g.a.c.c. 13786/2022 dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m- nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Controparte_2
, liquidandole in 3.000,00 euro per compensi e 450,00 euro a titolo di
[...]
rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 29 maggio 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
9
R.g.a.c.c. 13786/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 13786 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Mennillo (c.f. ) C.F._2
OPPONENTE
E
(c.f. , quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2 P.IVA_2
Christian Faggella Pellegrino (c.f. C.F._3
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 23/12/2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4421/2022 del
02/11/2022, notificatole in data 14/11/2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di 10.885,18 euro oltre interessi, in virtù del contratto di “prestito finalizzato e carta di credito” n. 255800 del 22/11/2007 stipulato con originariamente con Controparte_3
A fondamento dell'opposizione deduceva che: a) la era priva di legittimazione attiva in quanto Controparte_2
dichiarava di avere concluso con la un accordo di cessione di CP_4
crediti pro soluto in data 01/11/2021 e che il credito oggetto di cessione era pervenuto alla cedente tramite un accordo di cessione di crediti CP_4
individuabili in blocco ex art. 58 TUB concluso con la in cui Controparte_5
non era indicata la data, l'effettiva cessione ed ometteva il deposito e la prova della sua esistenza depositando esclusivamente l'estratto pubblicato sulla G.U. del
16.11.2021 che non conteneva l'elenco dei crediti e non indicava la cessione del credito;
a fortiori la controparte aveva depositato una copia non autenticata dell'atto di cessione del 28/10/2021 privo della sottoscrizione della cedente
CP_4
b) il contratto era nullo per mancanza di valida sottoscrizione ex art. 1284, comma 2, c.c. e 117 T.U.B. in quanto tutte le sottoscrizioni apposte ai documenti allegati al fascicolo monitorio della opposta e, nello specifico, al documento recante il n. “03) copia contratto” non le erano riferibili;
c) il contratto di prestito al consumo indicava l'esistenza di una richiesta di
12.000,00 euro erogati a fronte di un finanziamento complessivo di 15.576,00 euro, di cui una parte veniva trattenuta quale premio della polizza assicurativa a copertura del rischio credito, che il soggetto finanziato doveva rimborsare in 72 rate al tasso dichiarato del 8,40% e commissioni di istruttoria per 200,00 euro e commissioni di incasso, rata che nell'insieme determinava il superamento del tasso soglia usura per la tipologia di rapporto, considerato il costo assicurativo e le ulteriori spese e commissioni;
d) il credito era prescritto per decorso del termine decennale dalla scadenza dell'obbligazione in quanto l'estratto certificato prodotto dall'opposta, riporta alla pagina 2 la data del 19/09/2011 quale data di risoluzione del rapporto di credito con decadenza del beneficio del termine;
2
R.g.a.c.c. 13786/2022 e) il contratto era nullo per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. in quanto l'opposta non aveva provato la diligenza del banchiere professionale, tenuto alla corretta prestazione ex artt. 1176, comma 2, e 1337, comma 1, c.c. e la violazione di tali obblighi comportamentali costituiva una condotta illecita che influenzava la causa del contratto di prestito al consumo ed il perseguimento dello scopo ultimo realizzato. Al riguardo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16076 del
05/08/2020, escludeva ex art. 2035 c.c. la ripetibilità della somma di denaro erogata ad un soggetto già in decozione, “trattandosi di regole preordinate alla violazione di regole di correttezza che governano le relazioni di mercato”;
f) l'opposta aveva violato gli artt. 125 ss. del T.U.B. in tema di tutela del consumatore in sede di concessione del credito e l'art. 137, comma 2, del T.U.B. in quanto era consapevole della condizione di insolvenza e non aveva attuato l'istruttoria necessaria alla valutazione del merito secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di concessione di credito.
2. Con comparsa di costituzione del 08/09/2023, si costituiva in giudizio la
[...]
e per essa la , la quale, impugnando Controparte_2 Controparte_1
ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dagli opponenti in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) il credito oggetto di esame era oggetto di un contratto di “prestito finalizzato e carta di credito” originariamente stipulato dall'opponente con CP_3
in data 22/11/2007. Quest'ultima era una del Gruppo
[...] CP_3 CP_5
che aveva variato la propria denominazione in Controparte_6
(doc. 5 allegato all'atto di costituzione) e, successivamente, si era fusa
[...]
mediante incorporazione in (doc. 6 allegato all'atto di Controparte_5
costituzione). aveva ceduto il credito oggetto di controversia alla Controparte_5
attraverso una cessione pro soluto pubblicata sulla G.U. n. 32 del CP_4
3
R.g.a.c.c. 13786/2022 15/03/2014 (doc. 7 allegato all'atto di costituzione) comunicata all'opponente con lettera racc n. 61403009580-9 (doc. 9 allegato all'atto di costituzione);
b) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era infondata in quanto il credito vantato nei confronti dell'opponente era stato oggetto di una cessione pro soluto pubblicata in G.U. n. 136 del 16/11/2021 (doc. 5 del fascicolo monitorio); a fortiori l'annex (doc. 12 allegato all'atto di costituzione) dimostrava l'inclusione del detto credito nella indicata cessione;
c) l'eccezione di prescrizione del credito era priva di fondamento in quanto il dies
a quo in tema di prescrizione coincide con la comunicazione di risoluzione del rapporto di credito con decadenza del beneficio del termine, avvenuta in data 19 settembre 2011, così come confermato dalla stessa controparte. La decorrenza del termine di prescrizione era stata interrotta con la comunicazione di diffida e contestuale diffida di pagamento, notificata all'opponente in data 11/06/2015 dalla e con la comunicazione di cessione e contestuale diffida di CP_4
pagamento notificata all'opponente in data 25/01/2022 e con la notifica del successivo decreto ingiuntivo;
d) l'eccezione sull'applicazione di interessi ultra-legali e usurari era infondata in quanto, con riferimento ai primi, era stato sempre applicato il tasso di interesse pattuito in contratto mentre, con riferimento ai secondi, l'opponente si era limitata a contestazioni generiche;
e) l'eccezione di difformità tra TAEG indicato in contratto e TAEG applicato era infondata;
f) il disconoscimento operato dall'opponente era infondato in quanto il disconoscimento di una scrittura privata ex art. 214 c.p.c. doveva rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione era tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se
4
R.g.a.c.c. 13786/2022 siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi;
a fortiori
l'opponente non aveva mai negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al rapporto per cui è causa, come si evince dall'estratto conto depositato e non aveva mai negato di aver ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione del credito, pertanto l'opponente aveva atteso la notifica del D.I. per disconoscere le sottoscrizioni;
g) il disconoscimento operato dall'opponente ex art. 2719 c.c. era infondato in quanto “perché possa aversi disconoscimento idoneo, è infatti necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. n. 28096 del 30/12/2009). A fortiori gli originali dei documenti non erano richiesti ex lege al fine di assolvere all'onere della prova;
h) l'eccezione di violazione del merito creditizio era generica ed infondata in quanto era stato chiesto all'opponente di consegnare copia della documentazione necessaria a valutare le proprie capacità di poter far fronte alle obbligazioni restitutorie che avrebbe assunto ed era stato interrogato il sistema di informazione creditizia e le banche dati partecipate, così come previsto dalla normativa in materia. A fortiori l'opponente era riuscita, almeno inizialmente, a far fronte al pagamento delle rate mensili concordate.
3. L'opposizione è infondata.
4. Il credito ingiunto per l'ammontare di 10.885,18 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - copia del Controparte_2
contratto di “prestito finalizzato e carta di credito” n. 255800 del 22/11/2007 sottoscritto dall'opponente con - copia dell'estratto conto Controparte_3
5
R.g.a.c.c. 13786/2022 analitico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- copia dell'atto di cessione e il relativo avviso di cessione.
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento effettuato dall'opponente, occorre anzitutto osservare che dall'allegazione dell'estratto conto effettuata dall'opposta risulta chiaramente che l'opponente ha proceduto al pagamento di alcuni ratei mensili di rimborso riconducibili al contratto di finanziamento, pagamento che funge da implicito riconoscimento del debito.
Il disconoscimento della relativa sottoscrizione è, peraltro, del tutto inammissibile in quanto esperito dall'opponente in modo generico e pertanto in contrasto con il consolidato principio secondo cui pur non essendo richiesto, ai fini del disconoscimento della scrittura privata, l'uso di scritture sacramentali, è tuttavia sempre necessario che la parte, contro la quale la scrittura privata viene prodotta in giudizio, proponga contro l'autenticità della medesima o della sottoscrizione ivi apposta un'apposita impugnazione di specifico ed inequivoco contenuto, da cui possa desumersi con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, con la conseguenza che, se non contestata in tali modalità la scrittura acquista la stessa efficacia probatoria dell'originale (Cass. n. 13425/2014,
Cass. n. 6968/2006, Cass. n. 11419/2004). A fortiori l'eccezione risulta infondata alla luce della doglianza relativa alla violazione delle regole sul merito creditizio che la controparte finanziante avrebbe realizzato, doglianza che implicitamente conferma l'avvenuta sottoscrizione del contratto.
Il credito scaturente dal contratto n. 255800 originariamente stipulato dall'opponente con è stato oggetto di varie cessioni, Controparte_3
rispettivamente dalla fusasi mediante incorporazione in Controparte_3
in favore della nell'ambito di un'operazione di Controparte_5 CP_4
cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999 della quale è stata fornita
6
R.g.a.c.c. 13786/2022 comunicazione mediante pubblicazione nella G.U. n. 32 del 15/03/2014 e mediante comunicazione di cessione, con contestuale diffida al pagamento spiegata da , mandataria di notificata all'opponente in data CP_7 CP_4
11/06/2015. In seguito con atto di cessione del 28/10/2021, il credito è stato ceduto dalla all'opposta mediante una cessione di crediti pro soluto, CP_4
sicché l'opposta ha piena legittimazione ad agire in quanto ha fornito comunicazione dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella G.U. n. 136 del 16/11/2021, mediante comunicazione di cessione, con contestuale diffida al pagamento, notificata all'opponente in data 25/01/2022 con lettera raccomandata a/r n. 68586329901-3 del 01/11/2022 e mediante richiesta di decreto ingiuntivo.
L'eccezione di prescrizione decennale del credito sollevata dall'opponente è infondata. Al riguardo, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione in ragione del fatto che l'opposta non ha fatto valere il proprio diritto entro il termine decennale di prescrizione stabilito dall'art. 2946 c.c. e decorrente dal
19/09/2011 ossia dalla comunicazione di risoluzione del rapporto di credito con decadenza del beneficio del termine. Anzitutto va premesso che l'obbligazione di restituzione del finanziamento mediante il pagamento di rate mensili non si configura alla stregua di prestazioni periodiche dovute in forza ad un'unica causa continuativa, bensì di adempimenti parziali dell'unico debito derivante dal finanziamento stesso;
ne consegue che la prescrizione non decorre dalla scadenza di ogni singola rata, bensì solo dalla scadenza dell'ultima (Cass. n. 28819 del
30/11/2017). Facendo corretta applicazione di tali principi, nel caso di specie il dies a quo del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. è iniziato a decorrere dal 19/09/2011, ovvero dalla data in cui la banca si è avvalsa della decadenza dal beneficio del termine, sicché lo stesso risulterebbe scaduto in data
19/09/2021, così come eccepito dall'opponente, tuttavia, durante il corso degli
7
R.g.a.c.c. 13786/2022 anni e prima del detto termine sono intervenuti degli atti interruttivi del termine prescrizionale. La decorrenza del termine di prescrizione è stata validamente interrotta dapprima con la comunicazione di cessione del credito e contestuale diffida di pagamento, notificata all'opponente in data 11/06/2015 dalla CP_4
con lettera raccomandata a/r n. 61403009580-9 nonché successivamente
[...]
con la comunicazione di cessione del credito e contestuale diffida di pagamento, notificata all'opponente in data 25/01/2022 dall'odierna opposta, con lettera raccomandata a/r n. 68586329901-3.
La L. n.108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si verifica il fenomeno usurario, con la conseguente sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nel dettaglio, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Inoltre, la normativa citata ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. prevedendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Nella fattispecie, l'opponente si è limitato ad una contestazione estremamente generica che giustifica l'integrale rigetto della domanda non essendo nemmeno stati allegati in fatto i periodi nei quali si assume superato il tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calcolo utilizzati per giungere a tale conclusione. Anche la Cassazione, sezione III, con sentenza n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio secondo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia. Tale principio è stato confermato anche
8
R.g.a.c.c. 13786/2022 dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m- nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Controparte_2
, liquidandole in 3.000,00 euro per compensi e 450,00 euro a titolo di
[...]
rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 29 maggio 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
9
R.g.a.c.c. 13786/2022