Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2024, proposto da
SS NN anche nella qualità di titolare dell’Impresa Individuale NN SS, rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Comune di Fondi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Tonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- Nota del Comune di Fondi, prot. di partenza n. 27252/2024 del 5 aprile 2024, recante ad oggetto «DIFFERIMENTO CONCESSIONI DEMANIALI»;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 31 maggio 2023, allegata alla precedente nota, recante ad oggetto «LEGGE 05/08/2022 N.118 ("LEGGE SULLA CONCORRENZA") ART. 3. ATTO DI INDIRIZZO»;
- nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
E PER L’ACCOGLIMENTO DELLE SEGUENTI DOMANDE
previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate
1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare il ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione:
a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva;
b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022;
d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, l’Amministrazione concedente a rilasciare a favore del ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia del Demanio e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Comune di Fondi;
Vista la dichiarazione notificata il 1.04.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
SS NN, premesso di essere titolare di un rapporto concessorio avente ad oggetto un'area demaniale sita nel Comune di Fondi per il mantenimento di un complesso balneare, ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe sostenendo, in via di estrema sintesi, che il predetto Comune ha illegittimamente ridotto la durata della concessione, che originariamente avrebbe dovuto scadere nel 2033, e, anzi, che la stessa concessione è di durata indefinita, non essendo soggetto alla direttiva 2006/123, in quanto essa è sorta prima del termine di trasposizione della menzionata “direttiva servizi”.
Si è costituito il Comune per resistere al ricorso.
L’Agenzia del Demanio, la Presidenza del Consiglio dei Ministeri e il Ministero dell’economia si sono costituite con memoria di stile.
La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica del 13 maggio 2025.
La ricorrente ha ritualmente notificato e depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Il Comune resistente ha aderito alla rinuncia e alla compensazione delle spese.
Tanto premesso in fatto, in punto di diritto si rileva che, in tema di processo amministrativo, l'istanza di rinuncia al ricorso da parte della parte ricorrente, notificata alle controparti nei termini di legge e non opposta dalle stesse, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35 c.p.a. (ex multis: T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sentenza, 10/03/2025, n. 5015).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato estinto.
Quanto alle spese, avendo l’amministrazione espressamente acconsentito, in deroga a quanto previsto dall’art.35 c.p.a le stesse possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO