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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/02/2024, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
R.G n. 598/2020
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili R.G n. 598/2020 tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO GIAMPAOLO, elettivamente C.F._1 domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25, presso lo studio del difensore di fiducia.
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Prol. Aschenez dir. Amendola n. 15, presso lo studio degli avv.ti Saveria Cusumano e Giovanna Cusumano, che la rappresentano e difendono APPELLATO
NONCHE'
residente in [...]; CP_2
(cl. 1961), residente in [...]; Parte_1
APPELLATI Contumaci
Esposizione del fatto e motivazione
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e CP_2 Parte_1
(cl. 1961), i quali, benchè ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
[...]
Con atto di appello depositato in data 23 novembre 2020, impugnava Parte_1 la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria con cui la Controparte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_1
(cl. 1961) e erano stati condannati in solido, in favore dell'attore CP_2 Parte_1
(cl. 1959), a titolo di risarcimento del danno al pagamento della somma di € 50.725,00.
[...] Dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del 23 novembre 2023, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta, come da decreto ritualmente comunicato alle parti, le parti non depositavano note di trattazione nei termini di legge.
Considerato che tale condotta processuale è equiparabile all'assenza delle parti all'udienza, la Corte provvedeva ai sensi dell'art. 127 ter, comma IV, cpc, rinviando la trattazione del procedimento all'udienza collegiale del 1 febbraio 2024, avvertendo le parti che, ove anche a questa udienza non avessero depositato note scritte, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo.
Il provvedimento è stato ritualmente comunicato alle parti.
Anche all'udienza dell'1 febbraio 2024 le parti non depositavano note.
Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, la causa deve essere cancellata dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo: infatti si è verificata l'ipotesi prevista dall'art 127 ter quarto comma cpc a mente del quale “…Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
La norma non distingue fra processi iniziati precedentemente o anteriormente la novella dettata dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (che solo per i processi iniziati dopo il 25.6.2008 consentiva la declaratoria di estinzione d'ufficio dopo la mancata comparizione alla udienza fissata ex art 309 cpc), evidentemente riconducendo l'estinzione alla condotta processuale delle parti, reiteratamente assenti alle udienze fissate in modalità cartolare (come nel caso di specie), senza che abbia rilevanza la data di inizio del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n.
115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della Parte_1 Controparte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_1
(cl. 1961) e così provvede: CP_2
1. Dichiara la contumacia di e (cl. 1961), CP_2 Parte_1
2. Visto l'art 127 ter comma IV cod proc civ, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
3. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.
SI COMUNICHI
La Cons. rel. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
R.G n. 598/2020
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili R.G n. 598/2020 tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO GIAMPAOLO, elettivamente C.F._1 domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25, presso lo studio del difensore di fiducia.
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Prol. Aschenez dir. Amendola n. 15, presso lo studio degli avv.ti Saveria Cusumano e Giovanna Cusumano, che la rappresentano e difendono APPELLATO
NONCHE'
residente in [...]; CP_2
(cl. 1961), residente in [...]; Parte_1
APPELLATI Contumaci
Esposizione del fatto e motivazione
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e CP_2 Parte_1
(cl. 1961), i quali, benchè ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
[...]
Con atto di appello depositato in data 23 novembre 2020, impugnava Parte_1 la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria con cui la Controparte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_1
(cl. 1961) e erano stati condannati in solido, in favore dell'attore CP_2 Parte_1
(cl. 1959), a titolo di risarcimento del danno al pagamento della somma di € 50.725,00.
[...] Dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del 23 novembre 2023, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta, come da decreto ritualmente comunicato alle parti, le parti non depositavano note di trattazione nei termini di legge.
Considerato che tale condotta processuale è equiparabile all'assenza delle parti all'udienza, la Corte provvedeva ai sensi dell'art. 127 ter, comma IV, cpc, rinviando la trattazione del procedimento all'udienza collegiale del 1 febbraio 2024, avvertendo le parti che, ove anche a questa udienza non avessero depositato note scritte, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo.
Il provvedimento è stato ritualmente comunicato alle parti.
Anche all'udienza dell'1 febbraio 2024 le parti non depositavano note.
Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, la causa deve essere cancellata dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo: infatti si è verificata l'ipotesi prevista dall'art 127 ter quarto comma cpc a mente del quale “…Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
La norma non distingue fra processi iniziati precedentemente o anteriormente la novella dettata dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (che solo per i processi iniziati dopo il 25.6.2008 consentiva la declaratoria di estinzione d'ufficio dopo la mancata comparizione alla udienza fissata ex art 309 cpc), evidentemente riconducendo l'estinzione alla condotta processuale delle parti, reiteratamente assenti alle udienze fissate in modalità cartolare (come nel caso di specie), senza che abbia rilevanza la data di inizio del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n.
115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della Parte_1 Controparte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_1
(cl. 1961) e così provvede: CP_2
1. Dichiara la contumacia di e (cl. 1961), CP_2 Parte_1
2. Visto l'art 127 ter comma IV cod proc civ, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
3. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.
SI COMUNICHI
La Cons. rel. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito