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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 218/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 218/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parrotta Alessandro, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Russo Angela, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mortarotti Filippo Controparte_2 P.IVA_2
e dell'avv. Mortarotti Lorenzo, appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. ....03.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
20.03.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Dal : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Torino, contrariis reiectis:
pagina 1 di 19 1) In via preliminare: accogliere l'istanza ex art. 295 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere l'odierno giudizio civile per pregiudizialità penale;
2) Nel merito: accogliere le conclusioni di primo grado come già riportate testualmente da pag. 2
a pag. 3 del presente atto;
3) In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado, come da capitoli di prova su richiamati a pag. 9, dei quali si chiede l'ammissione, e si chiede sin d'ora la nomina di nuovo C.T.U. in ordine alla totalità degli inadempimenti qualificati così come rassegnati nel giudizio di primo grado;
4) In ogni caso: condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore e in subordine procedere alla compensazione delle spese e compensi, anche di primo grado;
5) in ogni caso, accogliere l'istanza ex art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata”.
Per Controparte_1
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Previe le opportune declaratorie.
Rilevato che non si accetta il contraddittorio su eventuali eccezioni, deduzioni, produzioni e domande formulate per la prima volta in sede di appello.
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita,
In via preliminare
Dichiarare infondata in fatto e diritto l'istanza ex art. 295 cpc e, per l'effetto, rigettarla integralmente.
Nel merito
In via principale
Rigettarsi l'appello e ogni domanda proposta in giudizio dal Sig. confermando Pt_1
l'impugnata sentenza.
In via subordinata
• Nel denegato e non creduto caso che venissero ritenute anche solo parzialmente accoglibili le domande avversarie, limitare la condanna al danno che verrà effettivamente dimostrato e solo per quanto effettivamente riconducibile all'attività svolta dalla conchiudente.
pagina 2 di 19 • Nella denegata ipotesi di accoglimento integrale o parziale della domanda avversaria, dichiarare il terzo ET , tenuto a tenere indenne e manlevare l'esponente e Controparte_2 per l'effetto, condannare quest'ultimo a corrispondere il risarcimento del danno che eventualmente verrà riconosciuto a parte attrice.
In via istruttoria
Nel denegato e non creduto caso che venisse ritenuta fondata l'istanza di ammissione delle prove formulate dall'appellante si reiterano e si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate giudizio di primo grado, anche in prova contraria, con i testi indicati.
In ogni caso
Dichiarare infondata, per tutti i motivi sopraesposti, l'istanza ex art. 283 cpc e per l'effetto respingerla.
Con vittoria di spese di lite, compensi professionali comprensivi di IVA e CPA oltre al rimborso forfettario, come per legge, per entrambi i gradi del giudizio”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale: dichiarare infondato l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 149/2024 del Tribunale di Torino, con vittoria di spese anche del giudizio d'appello; in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento dell'appello, ancorché parziale, escludere o contenere l'obbligo di manleva di nei limiti del giusto e del Controparte_2
provato nonché nei limiti delle condizioni contrattuali di cui alla polizza stipulata tra
[...]
e la stessa con spese come per legge”. CP_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio la società Parte_1 affinché ne fosse accertato l'inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale Controparte_1
con condanna alla restituzione dei compensi corrisposti per i servizi ricevuti oltre al risarcimento dei danni.
pagina 3 di 19 Esponeva di essersi avvalso dal 2002 delle prestazioni di per l'assistenza in Controparte_1
tutti gli adempimenti contabili, civilistici e fiscali.
Riferiva poi che, a seguito di accertamenti operati dall'Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta 2012 e 2013, erano emerse una serie di carenze nei servizi prestati da Controparte_1 in ordine all'omessa registrazione di fatture dei suddetti anni.
Contestava la mancata comunicazione da parte della convenuta della possibilità di aderire alla c.d. “rottamazione” 2016, l'erronea redazione del modello Unico 2017 e il suo mancato invio all'attore, l'omessa registrazione dei contributi Inps e Las nella situazione contabile al
31/09/2017 ed il ritardo nell'invio della situazione contabile richiesta al 31/12/2017.
Deduceva dunque la responsabilità contrattuale per dolo e/o colpa grave e/o extracontrattuale per violazione di legge.
Domandava la restituzione dei compensi professionali corrisposti alla convenuta e il risarcimento del danno per la mancata adesione alla rottamazione 2016 per € 23.087,64, il risarcimento del danno derivante dall'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2012 per € 110.091,15, il risarcimento del danno derivante dall'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2013 per
€ 81.883,66 nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea concludendo per il Controparte_1
suo rigetto e chiedendo, in caso di condanna, di essere manlevata da Controparte_2
sua compagnia assicuratrice.
[...]
Deduceva che la mancata registrazione di alcune fatture era riconducibile ad una precisa volontà dell'attore che si era assunto la responsabilità di tale scelta firmando due dichiarazioni di totale manleva nei confronti di Controparte_1
Con riguardo all'errore materiale di compilazione del modello Unico 2017 rilevava che erano stati inseriti correttamente tutti i dati forniti con conseguente calcolo del reddito di impresa.
Contestava il mancato invio del modello Unico 2017 precisando che la dichiarazione era stata regolarmente presentata in data 26.10.2017, quindi prima della scadenza del termine di legge fissato per il giorno 31.10.2017.
Contestava altresì l'omessa registrazione dei contributi INPS e LAS rilevando che parte attrice non aveva fornito alla convenuta tutti i dati e i documenti necessari per provvedere in tal senso.
pagina 4 di 19 Si costituiva in giudizio la terza chiamata la quale contestava le Controparte_2
domande attoree ed in subordine chiedeva di contenere la sua obbligazione di manleva nei limiti delle condizioni contrattuali di cui alla polizza stipulata.
Sulla sentenza di primo grado.
Istruita la causa mediante CTU contabile, con sentenza n. 149/2024 pubblicata l'08/01/2024 il
Tribunale di Torino rigettava le domande attoree, condannava al rimborso delle Parte_1
spese di lite in favore della convenuta e della terza chiamata e poneva definitivamente le spese di
CTU a carico di parte attrice.
Il Tribunale osservava che gli inadempimenti relativi all'erronea compilazione del modello unico
2016 e 2017 nonché al mancato invio al cliente del modello unico 2017 non incidevano sulle domande di risarcimento del danno ma solo sulla domanda relativa alla restituzione di compensi.
Non riteneva fondata la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito da Pt_1
per non essere stato informato da della possibilità di aderire alla
[...] Controparte_1
“rottamazione 2016”, dal momento che l'attore non aveva offerto alcuna prova (né documentale né testimoniale) di aver comunicato alla società convenuta di aver ricevuto un avviso di accertamento, ragione per la quale non avrebbe potuto suggerire di ricorrere Controparte_1
alla rottamazione di avvisi di accertamento di cui non era a conoscenza.
Riteneva di aderire alla CTU contabile espletata che aveva concluso per l'assenza di responsabilità di in relazione alla domanda relativa a quanto corrisposto Controparte_1 all'erario da parte di in conseguenza dell'accertamento relativo all'anno d'imposta Parte_1
2012.
In proposito il CTU aveva osservato che risultavano numerosi salti nella numerazione delle fatture e che, sulla scorta della documentazione fornita, non era possibile stabilire se le fatture non registrate fossero o meno state consegnate dal cliente a Controparte_1
Il Tribunale precisava che, come affermato dalla Corte di Cassazione, il commercialista non era responsabile per l'omessa contabilizzazione e la mancata dichiarazione dei ricavi, qualora la pagina 5 di 19 società condannata al pagamento delle sanzioni in virtù dell'accertamento dell'Agenzia delle
Entrate, non avesse provato in giudizio di aver consegnato al professionista i documenti contabili. Contr Aggiungeva che parte attrice non aveva dato prova di aver consegnato a tutte le fatture.
Inoltre, avuto riguardo al tenore letterale dalle lettere di manleva prodotte da parte convenuta
(tenore non contestato dall'attore) risultava che le stesse si riferivano ad “errori”, “inesattezze”,
“falsità” e “infedele dichiarazione” proprio in relazione alle fatture del 2012. Contr Concludeva quindi non ritendo imputabile a l'omessa registrazione di tali fatture.
In relazione all'avviso di accertamento relativo all'anno 2013, il Tribunale evidenziava che non era stata esperita consulenza tecnica in quanto l'attore non aveva specificato quale fosse l'inadempimento ascritto alla convenuta al riguardo, essendosi lo stesso limitato a dedurre, dopo la narrativa relativa all'accertamento per il 2012, che analogo discorso doveva essere fatto per Contr l'anno 2013. In ogni caso parte attrice non aveva provato di aver fornito a le fatture non registrate del 2013.
Rigettava la richiesta di integrazione della CTU (per non essere stata analizzata la questione della mancanza di adeguata assistenza di in occasione degli accertamenti svolti da Controparte_1
Agenzia delle Entrate).
In proposito il Tribunale riteneva la CTU completa, esaustiva e sottolineava che parte attrice non aveva allegato in modo specifico quale fosse stato l'inadempimento ascritto.
Rigettava infine la domanda di restituzione dei compensi percepiti da in Controparte_1
dipendenza del rapporto contrattuale in quanto parte attrice non aveva offerto alcuna prova in ordine a quanto corrisposto a tale titolo e non aveva neanche quantificato la domanda.
Non essendo provati gli inadempimenti contrattuali addebitati a il Tribunale Controparte_1
riteneva altresì di non accogliere la domanda relativa agli ulteriori danni di natura non patrimoniale.
Infine, osservava che le richieste di prova testimoniale formulate da , oltre ad essere in Pt_1
gran parte valutative, erano comunque tutte superflue.
pagina 6 di 19 Sul giudizio di appello.
Dal proponeva tempestivo gravame instando preliminarmente per la sospensione del Parte_1
procedimento per pregiudizialità penale ex art. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp.att. c.p.p. e per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, rassegnando nel merito le conclusioni anche istruttorie, riportate in epigrafe.
Contr
si opponeva alle istanze di parte appellante e concludeva per il rigetto del CP_1
gravame. si opponeva alle istanze di parte appellante e concludeva per il Controparte_2
rigetto del gravame.
Incorso di causa venivano rigettate le istanze di sospensiva ex art 283 c.p.c. e di sospensione del processo ex art 295 c.p.c.. La proposta conciliativa formulata dalla Corte (condizionata, su richiesta di parti appellate, all'effettivo pagamento) non veniva adempiuta dall'appellante entro il termine assegnato.
Svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 20.03.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 21.03.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da . Parte_1
L'appellante ha innanzitutto dato atto che a seguito della segnalazione della notizia di reato trasmessa ex officio dall'Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica con l'emissione dell'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2013, è stato instaurato innanzi al Tribunale di
Torino un procedimento penale a suo carico per reati fiscali inerenti ad alcune delle fatture emesse ma non registrate da Precisa che nel corso del procedimento penale Controparte_1 sono state sentite sia l'attuale consulente fiscale della sua impresa sia la funzionaria dell'Agenzia delle Entrate e deduce che dalle loro testimonianze siano emersi profili di responsabilità
Contr professionale a carico di . Ritiene evidente, ai fini del giudizio demandato a questa Corte, che non si possa prescindere dalle determinazioni del giudice penale, soprattutto qualora queste pagina 7 di 19 dovessero condurre ad assoluzione. Afferma infatti che ex art. 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso.
Con il primo motivo impugna la sentenza laddove il Tribunale non ha accolto le istanze istruttorie omettendo di motivare sul punto, salva una generica deduzione della loro superfluità.
Ritiene che l'ammissione del mezzo di prova testimoniale avrebbe consentito di provare la consegna delle fatture, la mancata informativa circa la possibilità di aderire alla “rottamazione
2016” ed i danni lamentati in relazione a quanto corrisposto all'erario in conseguenza degli avvisi di accertamento.
Contr Censura la valutazione probatoria delle lettere di manleva prodotte da , lamentando che il
Tribunale si sia limitato ad aderire alla CTU senza considerare che la conclusione cui è giunto il
CTU sia solo una delle possibili ricostruzioni di ciò che è avvenuto ma non l'unica, visto che lo stesso Consulente Tecnico ha precisato che dalla documentazione versata in atti non è possibile
Contr stabilire se le fatture registrate siano o meno state consegnate da a . A parere di Pt_1
parte appellante il Giudice di primo grado avrebbe dovuto sopperire alla carenza di prova documentale con quella testimoniale.
Evidenzia inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che nel corso del giudizio ed in particolare nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva contesto il contenuto delle lettere di manleva prodotte, affermando che «Tale manleva deve essere letta non come "consapevolezza" dell'atteggiamento censurabile del cliente ma come uno strumento di scarico di responsabilità per ciò che il professionista ha eseguito, sulla contabilità del cliente».
Rinnova quindi la richiesta di ammissione dei mezzi di prova testimoniali così come indicati in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c..
Con il secondo motivo insiste sulla richiesta di integrazione e di rinnovazione della CTU, sostenendo che la stessa sia necessaria a fronte della carente istruttoria del procedimento.
pagina 8 di 19 Rileva che il CTU non ha risposto compiutamente al quesito rivoltogli, non avendo il Consulente: quantificato il danno derivante dall'omessa registrazione delle fatture;
precisato se e in che misura l'accesso a definizioni agevolate avrebbe consentito di ridurre il danno;
indicato la verificabilità dell'incompletezza della documentazione.
Lamenta inoltre che il Tribunale con l'ordinanza del 06.05.2021 abbia deciso che tra i plurimi inadempimenti elevati dall'attore nei confronti della convenuta, con relative domande di risarcimento del danno, solo quello riferito all'omessa registrazione delle fatture meritasse il conferimento di consulenza tecnica, avendo erroneamente ritenuto che con riferimento agli altri inadempimenti dedotti non vi fosse correlazione con quanto reclamato a titolo risarcitorio.
Deduce di avere assolto all'onere di allegazione ritenuto carente dal Tribunale, avendo delimitato e circoscritto con un elevato grado di specificità gli inadempimenti lamentati e il danno ed a tale scopo riporta i corrispondenti passaggi dell'atto di citazione in primo grado.
Ritiene quindi incompleto il quesito così come formulato in primo grado e insiste per il rinnovo della CTU.
Con il terzo motivo si duole che il Tribunale abbia posto a suo carico le spese di lite rilevando che nel caso di specie avrebbe potuto almeno optare per la compensazione delle stesse in considerazione dell'elevato tecnicismo delle questioni trattate nonché della gravità delle Contr violazioni di legge commesse da .
Chiede quindi che la Corte condanni CNA al pagamento delle spese di giudizio di primo grado o in subordine dichiari la compensazione delle stesse eventualmente anche informa parziale.
Contr II) Difese di Controparte_1
ha contestato la richiesta di sospensione del processo civile per pregiudizialità Parte_2
penale osservando anzitutto che il procedimento penale ha ad oggetto reati fiscali connessi all'avviso di accertamento relativo all'anno 2013. Rileva che il procedimento penale non ha alcuna attinenza con le fatture oggetto del presente giudizio ma riguarda altre fatture ricevute da per le quali è stata accertata l'oggettiva e soggettiva inesistenza in Anagrafe Tributaria. Pt_1
Contr Ribadisce inoltre che , proprio in ragione del fatto che spesso la documentazione fornita risultava incompleta, si era fatta consegnare dal cliente una lettera di manleva.
pagina 9 di 19 Contesta la valenza delle testimonianze rese nel procedimento penale dal nuovo dell'impresa individuale e dalla funzionaria dell'Agenzia delle Entrate non essendo le stesse in grado Pt_1
Contr di provare le presunte condotte scarsamente diligenti di .
In ogni caso precisa, anche mediante richiami giurisprudenziali, che nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale sia costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia dei due processi. Insiste quindi per il rigetto dell'istanza.
In relazione al primo motivo rileva che dalla semplice lettura dei capi di prova di parte attrice si evinca che non sia stato capitolato nulla con riguardo alla consegna delle cartelle esattoriali e/o delle fatture a Controparte_1
Ribadisce la valenza probatoria delle lettere di manleva e condivide la correttezza della decisone di primo grado sul punto, evidenziando che parte attrice non ha fornito alcuna prova della
Contr consegna a delle fatture dell'anno 2012. Contr Sottolinea che resasi contro dell'incompletezza della documentazione fornita aveva chiesto al cliente di assumersi la piena responsabilità delle proprie decisioni, sollevandola da eventuali responsabilità al riguardo, avendo CNA operato in modo puntuale e diligente.
Ritiene che la richiesta di rimessione in istruttoria sia infondata e quindi inammissibile. In via di subordine chiede alla Corte, in caso di ammissione delle istanze istruttorie attoree, di ammettere
Contr le prove articolate dalla stessa in primo grado.
In riferimento al secondo motivo sottolinea che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del Giudice di merito.
Osserva che nel caso in esame il Tribunale ha assolto al proprio onere di valutazione sull'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta da una delle parti.
Dopo avere illustrato i passaggi principali della CTU deduce che il consulente del Tribunale abbia compiutamente risposto al quesito formulato, ragione per la quale sostiene che la richiesta di integrazione e rinnovazione di CTU sia stata correttamente rigettata.
pagina 10 di 19 Evidenzia che il consulente di parte attrice (Dott.ssa ) non ha formulato alcuna nota critica Per_1
alla CTU, facendo intendere implicitamente con tale comportamento di aver riconosciuto la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il consulente del Tribunale.
Richiama poi integralmente le difese già svolte negli atti del primo grado, ribadendo che l'appellante non ha in alcun modo provato, né circostanziato gli adempimenti contestati, ragione per la quale la CTU non potrebbe comunque essere utilizzata per colmare le lacune assertive e probatorie in cui è incorsa la parte.
In ogni caso, ripropone le difese già sviluppate in primo grado.
Deduce l'infondatezza del terzo motivo in quanto la ratio del principio della soccombenza è quello di ristabilire un corretto riequilibrio del rapporto tra le parti che non devono subire un pregiudizio per essere state convenute in giudizio erroneamente.
Ritiene in ogni caso che le gravi ed eccezionali ragioni che potrebbero giustificare la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo.
III) Difese di Controparte_2
ha sostanzialmente aderito alle difese svolte da Controparte_2 Controparte_1
nella costituzione in appello, richiamando altresì le proprie difese negli atti di primo grado.
Quanto al primo motivo richiama l'ordinanza del 06.05.2021 sulla ammissione delle istanze istruttorie rilevandone la correttezza.
Ritiene che il Tribunale abbia correttamente chiarito che il thema decidendum riguardi unicamente l'addebito conseguente alla presunta omessa registrazione di fatture da parte di
[...]
e non anche gli altri addebiti mossi nei confronti della convenuta e che con riferimento CP_1 alla omessa registrazione di fatture, si possa unicamente prendere in considerazione l'anno di imposta 2012, posto che per il 2013 l'attore non ha effettuato alcuna specifica allegazione in argomento, né ha prodotto alcuna documentazione.
pagina 11 di 19 In relazione alla mancata ammissione delle prove orali rileva che le stesse non sono state ammesse in quanto valutative e superflue ed in ogni caso non idonee a colmare le lacune probatorie.
Rileva inoltre che secondo il CTU dalla “documentazione riversata in atti non è possibile stabilire se le fatture non registrate siano state o meno consegnate dal Sig. alla Parte_1
e ritiene che tale constatazione non avrebbe potuto essere superata da alcuno dei CP_1 capitoli di prova dedotti dall'attore.
Aggiunge, in ogni caso, che vi siano le dichiarazioni di manleva sottoscritte dall'attore/appellante in favore di proprio in considerazione delle anomalie della documentazione CP_1
sottoposta dal proprio cliente.
Quanto al secondo motivo, contesta la richiesta di rinnovo della CTU ritenendo che il CTU abbia compiutamente ed esaustivamente risposto ai quesiti formulati. Rileva che gli esiti della CTU sono stati condivisi dallo stesso CTP di parte attrice (che non ha formulato alcuna osservazione alla bozza dell'elaborato peritale).
In relazione al terzo motivo deduce che l'attore abbia appesantito e complicato il giudizio con allegazioni e deduzioni del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum e ritiene che le domande attoree siano state temerarie sia nella loro sostanza, sia per le modalità in cui sono state formulate.
Ripropone infine le difese articolate in ordine alla domanda di manleva.
IV) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto essere confermata l'ordinanza di questa Corte depositata in data 13.09.2024 con cui è stata disattesa l'istanza di sospensione del presente procedimento civile in attesa della definizione del processo penale originariamente pendente davanti al Tribunale di Torino instaurato a carico di ed iscritto al n. 2804/2019 RGNR. Parte_1
In disparte del rilievo che non è stato prodotto il decreto di rinvio a giudizio, ragione per la quale non possono essere neanche verificati i fatti addebitati e l'imputazione, è pacifico che il procedimento penale sia stato instaurato nei confronti dell'odierno appellante (non invece del legale rappresentante della società con la conseguenza che non ricorre Controparte_1
pagina 12 di 19 l'ipotesi di cui all'art. 75, 3° comma, c.p.p..
E' stato poi contestato che l'imputazione riguardi le medesime fatture oggetto del presente giudizio, sicché non vi è “a monte” prova della sovrapponibilità dei fatti oggetto di accertamento nei due giudizi.
Ne consegue che non possa neanche prospettarsi l'efficacia ex art. 654 c.p.p. della sentenza penale nel presente giudizio di danno.
E' infine pacifico in giurisprudenza che “nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità”
(Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26863 del 22/12/2016).
Infine, dal dispositivo prodotto a cura dell'appellante in corso di causa risulta che all'esito del dibattimento di primo grado non è stato assolto perché il fatto non sussiste ma per Parte_1
particolare tenuità del fatto.
2) Per le medesime ragioni appena illustrate si ritiene siano di scarso se non nullo valore probatorio le trascrizioni dei verbali dell'udienza dibattimentale prodotte da parte appellante al fine di dare contezza della prova testimoniale espletata in sede penale.
Non essendo stato prodotto il decreto che dispone il giudizio, nulla è dato sapere in ordine all'imputazione formulata in sede penale e conseguentemente dell'effettiva pertinenza delle dichiarazioni di quei testimoni rispetto agli specifici fatti oggetto del presente giudizio.
3) Il primo motivo, afferente alla mancata ammissione della prova orale articolata da Pt_1
, è infondato.
[...]
E' opportuno chiarire che il Tribunale ha rigettato le domande attoree, tra le altre cose, in quanto:
- non vi è prova che le fatture non registrate siano state consegnate a Controparte_1
- non vi è prova (né documentale né testimoniale) che sia stata informata da Controparte_1
dell'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento;
Parte_1
- in ogni caso vi sono le lettere di manleva il cui tenore letterale non è stato oggetto di specifica contestazione.
Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, nessuno dei capitoli di pagina 13 di 19 prova espressamente riproposti con il gravame è volto a dimostrare le circostanze che il Tribunale ha ritenuto prive di dimostrazione. Contr Il capitolo n. 1 (vero che “ ha omesso di portare a registrazione talune fatture della
[...]
”) non è volto a dimostrare che le fatture siano state consegnate a e tale Pt_3 Controparte_1
consegna non è implicita nella formulazione ed articolazione lessicale del capitolo.
Il capitolo 8 (vero che “Benché fosse un Centro Servizi, alcun impiegata/o CNA ebbe a consigliare alla strumenti deflattivi delle richieste erariali in ordine a cartelle di Parte_3
pagamento (cfr. documento sub all. 13) per il tramite dei quali, a fronte della cartella di pagamento ricevuta dall'Erario il 18.12.2015 e 4.8.2016, poteva ottenersi un risparmio economico per la Ditta”) non è volto a dimostrare che la società sia stata Controparte_1 informata dell'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento e l'avvenuta informazione non
è implicita nella formulazione del capitolo.
Il capitolo 4 (vero che “lo sgravio di responsabilità […] copre i meri errori formali”) è valutativo.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alle c.d. lettere di manleva, è bene precisare che il Tribunale ha ritenuto che sia stato il tenore letterale delle lettere di manleva a non essere oggetto di specifica contestazione.
Con il gravame non ha sostenuto di avere contestato il tenore letterale di tali Parte_1
lettere di manleva ma ha sostenuto (richiamando quanto già dedotto nel primo grado di giudizio) che fosse prassi delle singole unità territoriali farsi sottoscrivere lettere volte allo “scarico di responsabilità”, senza peraltro trarne alcuna conclusione in ordine all'inefficacia e/o invalidità di tali atti unilaterali.
In altri termini l'appellante non ha chiarito per quale ragione l'eventuale esistenza della prassi descritta possa invalidare o rendere inefficaci le lettere di manleva sottoscritte dal cliente.
La questione è quindi priva di rilievo decisorio atteso che:
- è pacifica la sottoscrizione da parte di degli atti in esame;
Parte_1
-il loro tenore letterale è chiaro e non può certo essere limitato alle sole “irregolarità” formali, atteso il riferimento nelle stesse contenuto non solo ad “inesattezze” ma anche ad eventuali pagina 14 di 19 “falsità”;
- la circostanza che fosse prassi del fare sottoscrivere simili dichiarazioni Controparte_1
unilaterali non priva le stesse di efficacia.
Non è pertinente la giurisprudenza richiamata dall'appellante in merito al fatto che il giudizio di rilevanza della prova non possa essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali in quanto nel caso di specie la mancata ammissione dei mezzi istruttori non è conseguente all'assenza di riscontri documentali ma è dipesa dal fatto che:
- i capitoli 1 ed 8, per come formulati, non sono volti a dimostrare il fatto oggetto di contestazione;
- il capitolo 4 è valutativo e la valutazione demandata contrasta chiaramente con il contenuto del documento esibito.
4) Il secondo motivo è in parte assorbito ed in parte infondato.
4.1) Attesa la mancata dimostrazione da parte di di avere consegnato le fatture Parte_1
Contr relative all'anno 2012 e la mancata dimostrazione di avere informato dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, non è sussistente nessuno degli inadempimenti prospettati a carico di Controparte_1
Conseguentemente non sussiste alcun danno ascrivibile a Controparte_1
Per l'effetto è privo di rilievo decisorio che il CTU non abbia quantificato il danno derivante dall'omessa registrazione delle fatture e/o non abbia precisato in che misura l'accesso a definizioni agevolate avrebbe consentito di ridurre il danno.
4.2) Quanto all'osservazione di parte appellante concernente all'agevole verificabilità da parte di dell'incompletezza della documentazione ricevuta in consegna dal cliente, si Controparte_1
osserva che altro è addebitare alla società di servizi di non avere registrato le fatture ricevute, altro è il non avere segnalato al cliente l'incompletezza delle fatture dallo stesso consegnate.
D'altro che la questione fosse ben presente ad entrambe le parti emerge chiaramente dall'avvenuta sottoscrizione ad opera di delle lettere con cui la società Parte_1 [...]
è stata sollevata da ogni responsabilità. CP_1
pagina 15 di 19 4.3) La doglianza afferente all'omesso approfondimento, mediante CTU, degli ulteriori addebiti mossi a ben vedere non concerne la relazione peritale ma l'esatta individuazione degli addebiti e le domande (risarcitorie o restitutorie) ad essi correlate.
In sede di sentenza il Tribunale ha elencato gli inadempimenti dedotti da come Parte_1
segue:
I) Mancanza di informazioni in ordine alla possibilità di aderire alla c.d. rottamazione 2016;
II) Omessa registrazione di fatture relative all'anno 2012 (richiamando poi analogo inadempimento per l'anno 2013);
III) Erronea compilazione del modello Unico 2016 e del modello Unico 2017;
IV) Mancato invio al cliente del modello Unico 2017;
V) Omessa registrazione dei contributi Inps e Las nella situazione contabile al 31.9.2017;
VI) Ritardato invio situazione al 31.12.2017;
Parimenti il Tribunale ha elencato le domande risarcitorie/restitutorie come segue:
a) risarcimento del danno per la mancata adesione alla rottamazione 2016, € 23.087,64;
b) risarcimento del danno derivante dall'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2012,
€ 110.091,15;
c) risarcimento del danno derivante dall'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2013,
€ 81.883,66;
d) restituzione dei compensi professionali corrisposti alla convenuta;
e) danni non patrimoniali patiti.
L'appellante si duole che il Tribunale abbia “de plano” escluso che sia stata proposta domanda risarcitoria in relazione agli inadempimenti di cui ai numeri da III a VI ma non spiega perché tale valutazione sia errata, non contesta motivatamente quanto ritenuto dal Tribunale in sentenza ovverosia che relativamente a tali inadempimenti è stata “solamente” proposta domanda restitutoria (rigettata difettando la prova del pagamento) e non chiarisce quali siano le domande risarcitorie in ipotesi trascurate dal Tribunale proposte in relazione a tali specifici inadempimenti.
4.4) Sempre l'appellante censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che vi sia pagina 16 di 19 stato un difetto di specifica allegazione in relazione agli addebiti mossi. Sul punto, l'appellante richiama quanto già dedotto con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. in relazione ai singoli inadempimenti ascritti a e sostiene che tanto basti ad assolvere all'onere di Controparte_1
specifica allegazione gravante sulla parte che agisce in giudizio.
In proposito vale la pena rilevare che il Tribunale ha ritenuto generiche e non specifiche solamente le allegazioni attoree concernenti l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2013
(avendo l'attore in proposito dedotto che per tale avviso valeva il “medesimo discorso” già sviluppato in relazione all'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2012).
Sono quindi prive di rilievo decisorio le doglianze di parte appellante in ordine alla specificità delle allegazioni concernenti gli altri addebiti (ovverosia quelli dal III al VI).
Limitando l'esame alla sola “questione” della specificità delle allegazioni attoree in ordine agli addebiti mossi a relativamente all'avviso di accertamento per l'anno di Controparte_1 imposta 2013, è lo stesso appellante ad avere riconosciuto di avere allegato che valeva “il medesimo discorso” già sviluppato in relazione alla correlazione tra omessa registrazione delle fatture ed accertamento per l'anno 2012.
Il Tribunale ha spiegato perché una simile difesa non integri un'allegazione specifica. In particolare, il Tribunale ha affermato che “l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2013
[…] non è sovrapponibile a quello precedente, né correlato agli inadempimenti qualificati allegati
(come si evince dal contenuto della motivazione ivi contenuta)” (sentenza pag. 4 in calce).
In definitiva il Tribunale ha ben spiegato che in relazione alle due diverse annualità non potesse valere il “medesimo discorso”, essendo differenti i fatti contestati e le motivazioni riportate negli avvisi di accertamento.
L'appellante non ha specificamente censurato questo passaggio motivazionale ma si è limitato a ribadire che per le due annualità verrebbero in rilievo i medesimi addebiti.
Questa parte di motivo è comunque infondata atteso l'assorbente rilievo (di cui ha dato contezza il Tribunale) che anche relativamente a tale annualità manca la prova della consegna delle fatture da parte di alla società Parte_1 Controparte_1
pagina 17 di 19 5) Il terzo motivo, in punto spese, è infondato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza (in relazione al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto) e di causalità (in relazione al rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato).
La controversia, per come impostata, non era caratterizzata da un “elevato tecnicismo” e la domanda è risultata infondata nell'an.
La circostanza che siano stati addebitati al professionista plurimi inadempimenti è di per sé priva di rilievo ai fini delle spese di lite, atteso che è risultato comunque soccombente Parte_1
relativamente a tutte domande risarcitorie e restitutorie proposte.
6) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore delle parti appellate.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato di € 500.000,00 quindi compreso tra € 260.000,00 ed
€ 520.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, fatta eccezione della fase di trattazione che viene liquidata nei minimi attesa la relativa semplicità dell'attività espletata (sospensiva e tentativo di conciliazione).
Part Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuto Parte_1
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rimborsare a e ad Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna in € 17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
pagina 18 di 19 3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 218/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parrotta Alessandro, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Russo Angela, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mortarotti Filippo Controparte_2 P.IVA_2
e dell'avv. Mortarotti Lorenzo, appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. ....03.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
20.03.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Dal : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Torino, contrariis reiectis:
pagina 1 di 19 1) In via preliminare: accogliere l'istanza ex art. 295 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere l'odierno giudizio civile per pregiudizialità penale;
2) Nel merito: accogliere le conclusioni di primo grado come già riportate testualmente da pag. 2
a pag. 3 del presente atto;
3) In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado, come da capitoli di prova su richiamati a pag. 9, dei quali si chiede l'ammissione, e si chiede sin d'ora la nomina di nuovo C.T.U. in ordine alla totalità degli inadempimenti qualificati così come rassegnati nel giudizio di primo grado;
4) In ogni caso: condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore e in subordine procedere alla compensazione delle spese e compensi, anche di primo grado;
5) in ogni caso, accogliere l'istanza ex art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata”.
Per Controparte_1
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Previe le opportune declaratorie.
Rilevato che non si accetta il contraddittorio su eventuali eccezioni, deduzioni, produzioni e domande formulate per la prima volta in sede di appello.
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita,
In via preliminare
Dichiarare infondata in fatto e diritto l'istanza ex art. 295 cpc e, per l'effetto, rigettarla integralmente.
Nel merito
In via principale
Rigettarsi l'appello e ogni domanda proposta in giudizio dal Sig. confermando Pt_1
l'impugnata sentenza.
In via subordinata
• Nel denegato e non creduto caso che venissero ritenute anche solo parzialmente accoglibili le domande avversarie, limitare la condanna al danno che verrà effettivamente dimostrato e solo per quanto effettivamente riconducibile all'attività svolta dalla conchiudente.
pagina 2 di 19 • Nella denegata ipotesi di accoglimento integrale o parziale della domanda avversaria, dichiarare il terzo ET , tenuto a tenere indenne e manlevare l'esponente e Controparte_2 per l'effetto, condannare quest'ultimo a corrispondere il risarcimento del danno che eventualmente verrà riconosciuto a parte attrice.
In via istruttoria
Nel denegato e non creduto caso che venisse ritenuta fondata l'istanza di ammissione delle prove formulate dall'appellante si reiterano e si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate giudizio di primo grado, anche in prova contraria, con i testi indicati.
In ogni caso
Dichiarare infondata, per tutti i motivi sopraesposti, l'istanza ex art. 283 cpc e per l'effetto respingerla.
Con vittoria di spese di lite, compensi professionali comprensivi di IVA e CPA oltre al rimborso forfettario, come per legge, per entrambi i gradi del giudizio”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale: dichiarare infondato l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 149/2024 del Tribunale di Torino, con vittoria di spese anche del giudizio d'appello; in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento dell'appello, ancorché parziale, escludere o contenere l'obbligo di manleva di nei limiti del giusto e del Controparte_2
provato nonché nei limiti delle condizioni contrattuali di cui alla polizza stipulata tra
[...]
e la stessa con spese come per legge”. CP_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio la società Parte_1 affinché ne fosse accertato l'inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale Controparte_1
con condanna alla restituzione dei compensi corrisposti per i servizi ricevuti oltre al risarcimento dei danni.
pagina 3 di 19 Esponeva di essersi avvalso dal 2002 delle prestazioni di per l'assistenza in Controparte_1
tutti gli adempimenti contabili, civilistici e fiscali.
Riferiva poi che, a seguito di accertamenti operati dall'Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta 2012 e 2013, erano emerse una serie di carenze nei servizi prestati da Controparte_1 in ordine all'omessa registrazione di fatture dei suddetti anni.
Contestava la mancata comunicazione da parte della convenuta della possibilità di aderire alla c.d. “rottamazione” 2016, l'erronea redazione del modello Unico 2017 e il suo mancato invio all'attore, l'omessa registrazione dei contributi Inps e Las nella situazione contabile al
31/09/2017 ed il ritardo nell'invio della situazione contabile richiesta al 31/12/2017.
Deduceva dunque la responsabilità contrattuale per dolo e/o colpa grave e/o extracontrattuale per violazione di legge.
Domandava la restituzione dei compensi professionali corrisposti alla convenuta e il risarcimento del danno per la mancata adesione alla rottamazione 2016 per € 23.087,64, il risarcimento del danno derivante dall'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2012 per € 110.091,15, il risarcimento del danno derivante dall'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2013 per
€ 81.883,66 nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea concludendo per il Controparte_1
suo rigetto e chiedendo, in caso di condanna, di essere manlevata da Controparte_2
sua compagnia assicuratrice.
[...]
Deduceva che la mancata registrazione di alcune fatture era riconducibile ad una precisa volontà dell'attore che si era assunto la responsabilità di tale scelta firmando due dichiarazioni di totale manleva nei confronti di Controparte_1
Con riguardo all'errore materiale di compilazione del modello Unico 2017 rilevava che erano stati inseriti correttamente tutti i dati forniti con conseguente calcolo del reddito di impresa.
Contestava il mancato invio del modello Unico 2017 precisando che la dichiarazione era stata regolarmente presentata in data 26.10.2017, quindi prima della scadenza del termine di legge fissato per il giorno 31.10.2017.
Contestava altresì l'omessa registrazione dei contributi INPS e LAS rilevando che parte attrice non aveva fornito alla convenuta tutti i dati e i documenti necessari per provvedere in tal senso.
pagina 4 di 19 Si costituiva in giudizio la terza chiamata la quale contestava le Controparte_2
domande attoree ed in subordine chiedeva di contenere la sua obbligazione di manleva nei limiti delle condizioni contrattuali di cui alla polizza stipulata.
Sulla sentenza di primo grado.
Istruita la causa mediante CTU contabile, con sentenza n. 149/2024 pubblicata l'08/01/2024 il
Tribunale di Torino rigettava le domande attoree, condannava al rimborso delle Parte_1
spese di lite in favore della convenuta e della terza chiamata e poneva definitivamente le spese di
CTU a carico di parte attrice.
Il Tribunale osservava che gli inadempimenti relativi all'erronea compilazione del modello unico
2016 e 2017 nonché al mancato invio al cliente del modello unico 2017 non incidevano sulle domande di risarcimento del danno ma solo sulla domanda relativa alla restituzione di compensi.
Non riteneva fondata la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito da Pt_1
per non essere stato informato da della possibilità di aderire alla
[...] Controparte_1
“rottamazione 2016”, dal momento che l'attore non aveva offerto alcuna prova (né documentale né testimoniale) di aver comunicato alla società convenuta di aver ricevuto un avviso di accertamento, ragione per la quale non avrebbe potuto suggerire di ricorrere Controparte_1
alla rottamazione di avvisi di accertamento di cui non era a conoscenza.
Riteneva di aderire alla CTU contabile espletata che aveva concluso per l'assenza di responsabilità di in relazione alla domanda relativa a quanto corrisposto Controparte_1 all'erario da parte di in conseguenza dell'accertamento relativo all'anno d'imposta Parte_1
2012.
In proposito il CTU aveva osservato che risultavano numerosi salti nella numerazione delle fatture e che, sulla scorta della documentazione fornita, non era possibile stabilire se le fatture non registrate fossero o meno state consegnate dal cliente a Controparte_1
Il Tribunale precisava che, come affermato dalla Corte di Cassazione, il commercialista non era responsabile per l'omessa contabilizzazione e la mancata dichiarazione dei ricavi, qualora la pagina 5 di 19 società condannata al pagamento delle sanzioni in virtù dell'accertamento dell'Agenzia delle
Entrate, non avesse provato in giudizio di aver consegnato al professionista i documenti contabili. Contr Aggiungeva che parte attrice non aveva dato prova di aver consegnato a tutte le fatture.
Inoltre, avuto riguardo al tenore letterale dalle lettere di manleva prodotte da parte convenuta
(tenore non contestato dall'attore) risultava che le stesse si riferivano ad “errori”, “inesattezze”,
“falsità” e “infedele dichiarazione” proprio in relazione alle fatture del 2012. Contr Concludeva quindi non ritendo imputabile a l'omessa registrazione di tali fatture.
In relazione all'avviso di accertamento relativo all'anno 2013, il Tribunale evidenziava che non era stata esperita consulenza tecnica in quanto l'attore non aveva specificato quale fosse l'inadempimento ascritto alla convenuta al riguardo, essendosi lo stesso limitato a dedurre, dopo la narrativa relativa all'accertamento per il 2012, che analogo discorso doveva essere fatto per Contr l'anno 2013. In ogni caso parte attrice non aveva provato di aver fornito a le fatture non registrate del 2013.
Rigettava la richiesta di integrazione della CTU (per non essere stata analizzata la questione della mancanza di adeguata assistenza di in occasione degli accertamenti svolti da Controparte_1
Agenzia delle Entrate).
In proposito il Tribunale riteneva la CTU completa, esaustiva e sottolineava che parte attrice non aveva allegato in modo specifico quale fosse stato l'inadempimento ascritto.
Rigettava infine la domanda di restituzione dei compensi percepiti da in Controparte_1
dipendenza del rapporto contrattuale in quanto parte attrice non aveva offerto alcuna prova in ordine a quanto corrisposto a tale titolo e non aveva neanche quantificato la domanda.
Non essendo provati gli inadempimenti contrattuali addebitati a il Tribunale Controparte_1
riteneva altresì di non accogliere la domanda relativa agli ulteriori danni di natura non patrimoniale.
Infine, osservava che le richieste di prova testimoniale formulate da , oltre ad essere in Pt_1
gran parte valutative, erano comunque tutte superflue.
pagina 6 di 19 Sul giudizio di appello.
Dal proponeva tempestivo gravame instando preliminarmente per la sospensione del Parte_1
procedimento per pregiudizialità penale ex art. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp.att. c.p.p. e per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, rassegnando nel merito le conclusioni anche istruttorie, riportate in epigrafe.
Contr
si opponeva alle istanze di parte appellante e concludeva per il rigetto del CP_1
gravame. si opponeva alle istanze di parte appellante e concludeva per il Controparte_2
rigetto del gravame.
Incorso di causa venivano rigettate le istanze di sospensiva ex art 283 c.p.c. e di sospensione del processo ex art 295 c.p.c.. La proposta conciliativa formulata dalla Corte (condizionata, su richiesta di parti appellate, all'effettivo pagamento) non veniva adempiuta dall'appellante entro il termine assegnato.
Svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 20.03.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 21.03.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da . Parte_1
L'appellante ha innanzitutto dato atto che a seguito della segnalazione della notizia di reato trasmessa ex officio dall'Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica con l'emissione dell'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2013, è stato instaurato innanzi al Tribunale di
Torino un procedimento penale a suo carico per reati fiscali inerenti ad alcune delle fatture emesse ma non registrate da Precisa che nel corso del procedimento penale Controparte_1 sono state sentite sia l'attuale consulente fiscale della sua impresa sia la funzionaria dell'Agenzia delle Entrate e deduce che dalle loro testimonianze siano emersi profili di responsabilità
Contr professionale a carico di . Ritiene evidente, ai fini del giudizio demandato a questa Corte, che non si possa prescindere dalle determinazioni del giudice penale, soprattutto qualora queste pagina 7 di 19 dovessero condurre ad assoluzione. Afferma infatti che ex art. 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso.
Con il primo motivo impugna la sentenza laddove il Tribunale non ha accolto le istanze istruttorie omettendo di motivare sul punto, salva una generica deduzione della loro superfluità.
Ritiene che l'ammissione del mezzo di prova testimoniale avrebbe consentito di provare la consegna delle fatture, la mancata informativa circa la possibilità di aderire alla “rottamazione
2016” ed i danni lamentati in relazione a quanto corrisposto all'erario in conseguenza degli avvisi di accertamento.
Contr Censura la valutazione probatoria delle lettere di manleva prodotte da , lamentando che il
Tribunale si sia limitato ad aderire alla CTU senza considerare che la conclusione cui è giunto il
CTU sia solo una delle possibili ricostruzioni di ciò che è avvenuto ma non l'unica, visto che lo stesso Consulente Tecnico ha precisato che dalla documentazione versata in atti non è possibile
Contr stabilire se le fatture registrate siano o meno state consegnate da a . A parere di Pt_1
parte appellante il Giudice di primo grado avrebbe dovuto sopperire alla carenza di prova documentale con quella testimoniale.
Evidenzia inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che nel corso del giudizio ed in particolare nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva contesto il contenuto delle lettere di manleva prodotte, affermando che «Tale manleva deve essere letta non come "consapevolezza" dell'atteggiamento censurabile del cliente ma come uno strumento di scarico di responsabilità per ciò che il professionista ha eseguito, sulla contabilità del cliente».
Rinnova quindi la richiesta di ammissione dei mezzi di prova testimoniali così come indicati in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c..
Con il secondo motivo insiste sulla richiesta di integrazione e di rinnovazione della CTU, sostenendo che la stessa sia necessaria a fronte della carente istruttoria del procedimento.
pagina 8 di 19 Rileva che il CTU non ha risposto compiutamente al quesito rivoltogli, non avendo il Consulente: quantificato il danno derivante dall'omessa registrazione delle fatture;
precisato se e in che misura l'accesso a definizioni agevolate avrebbe consentito di ridurre il danno;
indicato la verificabilità dell'incompletezza della documentazione.
Lamenta inoltre che il Tribunale con l'ordinanza del 06.05.2021 abbia deciso che tra i plurimi inadempimenti elevati dall'attore nei confronti della convenuta, con relative domande di risarcimento del danno, solo quello riferito all'omessa registrazione delle fatture meritasse il conferimento di consulenza tecnica, avendo erroneamente ritenuto che con riferimento agli altri inadempimenti dedotti non vi fosse correlazione con quanto reclamato a titolo risarcitorio.
Deduce di avere assolto all'onere di allegazione ritenuto carente dal Tribunale, avendo delimitato e circoscritto con un elevato grado di specificità gli inadempimenti lamentati e il danno ed a tale scopo riporta i corrispondenti passaggi dell'atto di citazione in primo grado.
Ritiene quindi incompleto il quesito così come formulato in primo grado e insiste per il rinnovo della CTU.
Con il terzo motivo si duole che il Tribunale abbia posto a suo carico le spese di lite rilevando che nel caso di specie avrebbe potuto almeno optare per la compensazione delle stesse in considerazione dell'elevato tecnicismo delle questioni trattate nonché della gravità delle Contr violazioni di legge commesse da .
Chiede quindi che la Corte condanni CNA al pagamento delle spese di giudizio di primo grado o in subordine dichiari la compensazione delle stesse eventualmente anche informa parziale.
Contr II) Difese di Controparte_1
ha contestato la richiesta di sospensione del processo civile per pregiudizialità Parte_2
penale osservando anzitutto che il procedimento penale ha ad oggetto reati fiscali connessi all'avviso di accertamento relativo all'anno 2013. Rileva che il procedimento penale non ha alcuna attinenza con le fatture oggetto del presente giudizio ma riguarda altre fatture ricevute da per le quali è stata accertata l'oggettiva e soggettiva inesistenza in Anagrafe Tributaria. Pt_1
Contr Ribadisce inoltre che , proprio in ragione del fatto che spesso la documentazione fornita risultava incompleta, si era fatta consegnare dal cliente una lettera di manleva.
pagina 9 di 19 Contesta la valenza delle testimonianze rese nel procedimento penale dal nuovo dell'impresa individuale e dalla funzionaria dell'Agenzia delle Entrate non essendo le stesse in grado Pt_1
Contr di provare le presunte condotte scarsamente diligenti di .
In ogni caso precisa, anche mediante richiami giurisprudenziali, che nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale sia costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia dei due processi. Insiste quindi per il rigetto dell'istanza.
In relazione al primo motivo rileva che dalla semplice lettura dei capi di prova di parte attrice si evinca che non sia stato capitolato nulla con riguardo alla consegna delle cartelle esattoriali e/o delle fatture a Controparte_1
Ribadisce la valenza probatoria delle lettere di manleva e condivide la correttezza della decisone di primo grado sul punto, evidenziando che parte attrice non ha fornito alcuna prova della
Contr consegna a delle fatture dell'anno 2012. Contr Sottolinea che resasi contro dell'incompletezza della documentazione fornita aveva chiesto al cliente di assumersi la piena responsabilità delle proprie decisioni, sollevandola da eventuali responsabilità al riguardo, avendo CNA operato in modo puntuale e diligente.
Ritiene che la richiesta di rimessione in istruttoria sia infondata e quindi inammissibile. In via di subordine chiede alla Corte, in caso di ammissione delle istanze istruttorie attoree, di ammettere
Contr le prove articolate dalla stessa in primo grado.
In riferimento al secondo motivo sottolinea che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del Giudice di merito.
Osserva che nel caso in esame il Tribunale ha assolto al proprio onere di valutazione sull'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta da una delle parti.
Dopo avere illustrato i passaggi principali della CTU deduce che il consulente del Tribunale abbia compiutamente risposto al quesito formulato, ragione per la quale sostiene che la richiesta di integrazione e rinnovazione di CTU sia stata correttamente rigettata.
pagina 10 di 19 Evidenzia che il consulente di parte attrice (Dott.ssa ) non ha formulato alcuna nota critica Per_1
alla CTU, facendo intendere implicitamente con tale comportamento di aver riconosciuto la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il consulente del Tribunale.
Richiama poi integralmente le difese già svolte negli atti del primo grado, ribadendo che l'appellante non ha in alcun modo provato, né circostanziato gli adempimenti contestati, ragione per la quale la CTU non potrebbe comunque essere utilizzata per colmare le lacune assertive e probatorie in cui è incorsa la parte.
In ogni caso, ripropone le difese già sviluppate in primo grado.
Deduce l'infondatezza del terzo motivo in quanto la ratio del principio della soccombenza è quello di ristabilire un corretto riequilibrio del rapporto tra le parti che non devono subire un pregiudizio per essere state convenute in giudizio erroneamente.
Ritiene in ogni caso che le gravi ed eccezionali ragioni che potrebbero giustificare la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo.
III) Difese di Controparte_2
ha sostanzialmente aderito alle difese svolte da Controparte_2 Controparte_1
nella costituzione in appello, richiamando altresì le proprie difese negli atti di primo grado.
Quanto al primo motivo richiama l'ordinanza del 06.05.2021 sulla ammissione delle istanze istruttorie rilevandone la correttezza.
Ritiene che il Tribunale abbia correttamente chiarito che il thema decidendum riguardi unicamente l'addebito conseguente alla presunta omessa registrazione di fatture da parte di
[...]
e non anche gli altri addebiti mossi nei confronti della convenuta e che con riferimento CP_1 alla omessa registrazione di fatture, si possa unicamente prendere in considerazione l'anno di imposta 2012, posto che per il 2013 l'attore non ha effettuato alcuna specifica allegazione in argomento, né ha prodotto alcuna documentazione.
pagina 11 di 19 In relazione alla mancata ammissione delle prove orali rileva che le stesse non sono state ammesse in quanto valutative e superflue ed in ogni caso non idonee a colmare le lacune probatorie.
Rileva inoltre che secondo il CTU dalla “documentazione riversata in atti non è possibile stabilire se le fatture non registrate siano state o meno consegnate dal Sig. alla Parte_1
e ritiene che tale constatazione non avrebbe potuto essere superata da alcuno dei CP_1 capitoli di prova dedotti dall'attore.
Aggiunge, in ogni caso, che vi siano le dichiarazioni di manleva sottoscritte dall'attore/appellante in favore di proprio in considerazione delle anomalie della documentazione CP_1
sottoposta dal proprio cliente.
Quanto al secondo motivo, contesta la richiesta di rinnovo della CTU ritenendo che il CTU abbia compiutamente ed esaustivamente risposto ai quesiti formulati. Rileva che gli esiti della CTU sono stati condivisi dallo stesso CTP di parte attrice (che non ha formulato alcuna osservazione alla bozza dell'elaborato peritale).
In relazione al terzo motivo deduce che l'attore abbia appesantito e complicato il giudizio con allegazioni e deduzioni del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum e ritiene che le domande attoree siano state temerarie sia nella loro sostanza, sia per le modalità in cui sono state formulate.
Ripropone infine le difese articolate in ordine alla domanda di manleva.
IV) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto essere confermata l'ordinanza di questa Corte depositata in data 13.09.2024 con cui è stata disattesa l'istanza di sospensione del presente procedimento civile in attesa della definizione del processo penale originariamente pendente davanti al Tribunale di Torino instaurato a carico di ed iscritto al n. 2804/2019 RGNR. Parte_1
In disparte del rilievo che non è stato prodotto il decreto di rinvio a giudizio, ragione per la quale non possono essere neanche verificati i fatti addebitati e l'imputazione, è pacifico che il procedimento penale sia stato instaurato nei confronti dell'odierno appellante (non invece del legale rappresentante della società con la conseguenza che non ricorre Controparte_1
pagina 12 di 19 l'ipotesi di cui all'art. 75, 3° comma, c.p.p..
E' stato poi contestato che l'imputazione riguardi le medesime fatture oggetto del presente giudizio, sicché non vi è “a monte” prova della sovrapponibilità dei fatti oggetto di accertamento nei due giudizi.
Ne consegue che non possa neanche prospettarsi l'efficacia ex art. 654 c.p.p. della sentenza penale nel presente giudizio di danno.
E' infine pacifico in giurisprudenza che “nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità”
(Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26863 del 22/12/2016).
Infine, dal dispositivo prodotto a cura dell'appellante in corso di causa risulta che all'esito del dibattimento di primo grado non è stato assolto perché il fatto non sussiste ma per Parte_1
particolare tenuità del fatto.
2) Per le medesime ragioni appena illustrate si ritiene siano di scarso se non nullo valore probatorio le trascrizioni dei verbali dell'udienza dibattimentale prodotte da parte appellante al fine di dare contezza della prova testimoniale espletata in sede penale.
Non essendo stato prodotto il decreto che dispone il giudizio, nulla è dato sapere in ordine all'imputazione formulata in sede penale e conseguentemente dell'effettiva pertinenza delle dichiarazioni di quei testimoni rispetto agli specifici fatti oggetto del presente giudizio.
3) Il primo motivo, afferente alla mancata ammissione della prova orale articolata da Pt_1
, è infondato.
[...]
E' opportuno chiarire che il Tribunale ha rigettato le domande attoree, tra le altre cose, in quanto:
- non vi è prova che le fatture non registrate siano state consegnate a Controparte_1
- non vi è prova (né documentale né testimoniale) che sia stata informata da Controparte_1
dell'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento;
Parte_1
- in ogni caso vi sono le lettere di manleva il cui tenore letterale non è stato oggetto di specifica contestazione.
Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, nessuno dei capitoli di pagina 13 di 19 prova espressamente riproposti con il gravame è volto a dimostrare le circostanze che il Tribunale ha ritenuto prive di dimostrazione. Contr Il capitolo n. 1 (vero che “ ha omesso di portare a registrazione talune fatture della
[...]
”) non è volto a dimostrare che le fatture siano state consegnate a e tale Pt_3 Controparte_1
consegna non è implicita nella formulazione ed articolazione lessicale del capitolo.
Il capitolo 8 (vero che “Benché fosse un Centro Servizi, alcun impiegata/o CNA ebbe a consigliare alla strumenti deflattivi delle richieste erariali in ordine a cartelle di Parte_3
pagamento (cfr. documento sub all. 13) per il tramite dei quali, a fronte della cartella di pagamento ricevuta dall'Erario il 18.12.2015 e 4.8.2016, poteva ottenersi un risparmio economico per la Ditta”) non è volto a dimostrare che la società sia stata Controparte_1 informata dell'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento e l'avvenuta informazione non
è implicita nella formulazione del capitolo.
Il capitolo 4 (vero che “lo sgravio di responsabilità […] copre i meri errori formali”) è valutativo.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alle c.d. lettere di manleva, è bene precisare che il Tribunale ha ritenuto che sia stato il tenore letterale delle lettere di manleva a non essere oggetto di specifica contestazione.
Con il gravame non ha sostenuto di avere contestato il tenore letterale di tali Parte_1
lettere di manleva ma ha sostenuto (richiamando quanto già dedotto nel primo grado di giudizio) che fosse prassi delle singole unità territoriali farsi sottoscrivere lettere volte allo “scarico di responsabilità”, senza peraltro trarne alcuna conclusione in ordine all'inefficacia e/o invalidità di tali atti unilaterali.
In altri termini l'appellante non ha chiarito per quale ragione l'eventuale esistenza della prassi descritta possa invalidare o rendere inefficaci le lettere di manleva sottoscritte dal cliente.
La questione è quindi priva di rilievo decisorio atteso che:
- è pacifica la sottoscrizione da parte di degli atti in esame;
Parte_1
-il loro tenore letterale è chiaro e non può certo essere limitato alle sole “irregolarità” formali, atteso il riferimento nelle stesse contenuto non solo ad “inesattezze” ma anche ad eventuali pagina 14 di 19 “falsità”;
- la circostanza che fosse prassi del fare sottoscrivere simili dichiarazioni Controparte_1
unilaterali non priva le stesse di efficacia.
Non è pertinente la giurisprudenza richiamata dall'appellante in merito al fatto che il giudizio di rilevanza della prova non possa essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali in quanto nel caso di specie la mancata ammissione dei mezzi istruttori non è conseguente all'assenza di riscontri documentali ma è dipesa dal fatto che:
- i capitoli 1 ed 8, per come formulati, non sono volti a dimostrare il fatto oggetto di contestazione;
- il capitolo 4 è valutativo e la valutazione demandata contrasta chiaramente con il contenuto del documento esibito.
4) Il secondo motivo è in parte assorbito ed in parte infondato.
4.1) Attesa la mancata dimostrazione da parte di di avere consegnato le fatture Parte_1
Contr relative all'anno 2012 e la mancata dimostrazione di avere informato dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, non è sussistente nessuno degli inadempimenti prospettati a carico di Controparte_1
Conseguentemente non sussiste alcun danno ascrivibile a Controparte_1
Per l'effetto è privo di rilievo decisorio che il CTU non abbia quantificato il danno derivante dall'omessa registrazione delle fatture e/o non abbia precisato in che misura l'accesso a definizioni agevolate avrebbe consentito di ridurre il danno.
4.2) Quanto all'osservazione di parte appellante concernente all'agevole verificabilità da parte di dell'incompletezza della documentazione ricevuta in consegna dal cliente, si Controparte_1
osserva che altro è addebitare alla società di servizi di non avere registrato le fatture ricevute, altro è il non avere segnalato al cliente l'incompletezza delle fatture dallo stesso consegnate.
D'altro che la questione fosse ben presente ad entrambe le parti emerge chiaramente dall'avvenuta sottoscrizione ad opera di delle lettere con cui la società Parte_1 [...]
è stata sollevata da ogni responsabilità. CP_1
pagina 15 di 19 4.3) La doglianza afferente all'omesso approfondimento, mediante CTU, degli ulteriori addebiti mossi a ben vedere non concerne la relazione peritale ma l'esatta individuazione degli addebiti e le domande (risarcitorie o restitutorie) ad essi correlate.
In sede di sentenza il Tribunale ha elencato gli inadempimenti dedotti da come Parte_1
segue:
I) Mancanza di informazioni in ordine alla possibilità di aderire alla c.d. rottamazione 2016;
II) Omessa registrazione di fatture relative all'anno 2012 (richiamando poi analogo inadempimento per l'anno 2013);
III) Erronea compilazione del modello Unico 2016 e del modello Unico 2017;
IV) Mancato invio al cliente del modello Unico 2017;
V) Omessa registrazione dei contributi Inps e Las nella situazione contabile al 31.9.2017;
VI) Ritardato invio situazione al 31.12.2017;
Parimenti il Tribunale ha elencato le domande risarcitorie/restitutorie come segue:
a) risarcimento del danno per la mancata adesione alla rottamazione 2016, € 23.087,64;
b) risarcimento del danno derivante dall'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2012,
€ 110.091,15;
c) risarcimento del danno derivante dall'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2013,
€ 81.883,66;
d) restituzione dei compensi professionali corrisposti alla convenuta;
e) danni non patrimoniali patiti.
L'appellante si duole che il Tribunale abbia “de plano” escluso che sia stata proposta domanda risarcitoria in relazione agli inadempimenti di cui ai numeri da III a VI ma non spiega perché tale valutazione sia errata, non contesta motivatamente quanto ritenuto dal Tribunale in sentenza ovverosia che relativamente a tali inadempimenti è stata “solamente” proposta domanda restitutoria (rigettata difettando la prova del pagamento) e non chiarisce quali siano le domande risarcitorie in ipotesi trascurate dal Tribunale proposte in relazione a tali specifici inadempimenti.
4.4) Sempre l'appellante censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che vi sia pagina 16 di 19 stato un difetto di specifica allegazione in relazione agli addebiti mossi. Sul punto, l'appellante richiama quanto già dedotto con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. in relazione ai singoli inadempimenti ascritti a e sostiene che tanto basti ad assolvere all'onere di Controparte_1
specifica allegazione gravante sulla parte che agisce in giudizio.
In proposito vale la pena rilevare che il Tribunale ha ritenuto generiche e non specifiche solamente le allegazioni attoree concernenti l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2013
(avendo l'attore in proposito dedotto che per tale avviso valeva il “medesimo discorso” già sviluppato in relazione all'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2012).
Sono quindi prive di rilievo decisorio le doglianze di parte appellante in ordine alla specificità delle allegazioni concernenti gli altri addebiti (ovverosia quelli dal III al VI).
Limitando l'esame alla sola “questione” della specificità delle allegazioni attoree in ordine agli addebiti mossi a relativamente all'avviso di accertamento per l'anno di Controparte_1 imposta 2013, è lo stesso appellante ad avere riconosciuto di avere allegato che valeva “il medesimo discorso” già sviluppato in relazione alla correlazione tra omessa registrazione delle fatture ed accertamento per l'anno 2012.
Il Tribunale ha spiegato perché una simile difesa non integri un'allegazione specifica. In particolare, il Tribunale ha affermato che “l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2013
[…] non è sovrapponibile a quello precedente, né correlato agli inadempimenti qualificati allegati
(come si evince dal contenuto della motivazione ivi contenuta)” (sentenza pag. 4 in calce).
In definitiva il Tribunale ha ben spiegato che in relazione alle due diverse annualità non potesse valere il “medesimo discorso”, essendo differenti i fatti contestati e le motivazioni riportate negli avvisi di accertamento.
L'appellante non ha specificamente censurato questo passaggio motivazionale ma si è limitato a ribadire che per le due annualità verrebbero in rilievo i medesimi addebiti.
Questa parte di motivo è comunque infondata atteso l'assorbente rilievo (di cui ha dato contezza il Tribunale) che anche relativamente a tale annualità manca la prova della consegna delle fatture da parte di alla società Parte_1 Controparte_1
pagina 17 di 19 5) Il terzo motivo, in punto spese, è infondato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza (in relazione al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto) e di causalità (in relazione al rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato).
La controversia, per come impostata, non era caratterizzata da un “elevato tecnicismo” e la domanda è risultata infondata nell'an.
La circostanza che siano stati addebitati al professionista plurimi inadempimenti è di per sé priva di rilievo ai fini delle spese di lite, atteso che è risultato comunque soccombente Parte_1
relativamente a tutte domande risarcitorie e restitutorie proposte.
6) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore delle parti appellate.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato di € 500.000,00 quindi compreso tra € 260.000,00 ed
€ 520.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, fatta eccezione della fase di trattazione che viene liquidata nei minimi attesa la relativa semplicità dell'attività espletata (sospensiva e tentativo di conciliazione).
Part Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuto Parte_1
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rimborsare a e ad Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna in € 17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
pagina 18 di 19 3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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