CA
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela Germano CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Gian Andrea MORBELLI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 781/2022
PROMOSSA DA con sede Sociale in Torino, P.zza San Carlo 156 e sede Parte_1 secondaria in Milano – Via Monte di Pietà n. 8, Codice Fiscale - Iscritta P.IVA_1 all'Albo delle Banche al n. 5.361, nonché presso il Registro delle Imprese – Ufficio di
Torino al n. appartenente al gruppo bancario , in persona P.IVA_1 Parte_1 della dott.ssa nella sua qualità di procuratore, in virtù di procura del CP_1
14.04.2021 ad autentica del Notaio di Milano, Rep. n. Persona_1
6745 Racc. N. 4737, (in atti), elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 36 presso lo studio dell'avv. Domenico Iodice (CF ) che la rappresenta e C.F._1 difende in forza di procura 27/05/2022 in atti APPELLANTE
CONTRO
(P.I. , in qualità di rappresentante del signor CP_2 P.IVA_2 CP_3
( ), con sede legale in via Sicilia n.50, 00187 Roma, in
[...] C.F._2 persona dell'amministratore unico dott. , elettivamente domiciliata Controparte_4 in Torino, c.so Re Umberto n.96 presso lo studio dell'avv.to Luigi Riccio
( ) che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti conferito C.F._3 con procura in calce al ricorso ex art. 702 bis
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza collegiale del 15.4.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In riforma dell'ordinanza del 29 aprile 2022, comunicata in data 02 maggio 2022, rep. n.
Pag. n. 1 di 22 4556/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino contrariis reiectis, in via pregiudiziale e/o preliminare
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per Parte_1 le ragioni di cui in atti, in considerazione del fatto che il contratto di finanziamento è stato stipulato con LI S.p.A. e non con la convenuta.
- Accertare e dichiarare la nullità del mandato processuale e sostanziale rilasciato dal signor alla società e per l'effetto dichiarare la carenza Controparte_3 CP_2 di legittimazione attiva della CP_2
Nella denegata ipotesi in cui la Corte accerti la legittimazione di a stare in CP_2 giudizio: Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo a parte ricorrente per essere intervenuta transazione sui diritti oggetto del presente giudizio e, di conseguenza, dichiarare inammissibile la domanda di annullamento della transazione per le ragioni esposte in narrativa.
In via principale
- Respingere integralmente le domande avversarie per le ragioni tutte esposte in narrativa
e, per l'effetto, condannare a ripetere l'importo di € 13.125,87 oltre interessi CP_2 ex lege dal pagamento, o la minor somma determinata in corso di causa.
In via istruttoria
- Respingere le istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui in narrativa.
°°°
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma adita, contrariis reiectis
RIGETTARE integralmente l'appello ex adverso proposto, sia per quanto attiene alle eccezioni preliminari, ivi compresa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in appello, sia nel merito, e per l'effetto, CONFERMARE la pronuncia di primo grado;
DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva in proprio di in relazione CP_2 alla domanda ripetitoria proposta da direttamente nei suoi confronti e, Parte_1 per l'effetto, in caso di accoglimento dell'appello, DICHIARARE tenuto alla restituzione di quanto percepito in adempimento della sentenza di primo grado il solo signor
[...]
; CP_3
ACCOGLIERE l'appello incidentale proposto condizionatamente all'accoglimento del gravame principale proposto dall'appellante in punto annullamento della transazione ex art. 1972, co.2 c.c. e per l'effetto:
Pag. n. 2 di 22 DICHIARARE nulla la transazione o la clausola della transazione afferente alla rinuncia
a far valere ulteriori pretese ricollegabili al contratto di finanziamento, per contrarietà a norme imperative, per illiceità della causa ex artt. 1418 e 1972 c.c. 1 co.; per indeterminatezza in assenza della res litigiosa;
per mancanza di causa ex artt.1418 e 1325
c.c., in quanto non sussiste la reciprocità delle concessioni;
per violazione dei diritti del consumatore, in applicazione dell'art.143 e 33 Codice del
Consumo e per l'effetto, confermare comunque la sentenza di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA
AMMETTERE, ove ritenuto dalla Corte, la CTU econometrica sul contratto di finanziamento prodotto, formulando all'ausiliario il seguente quesito:
- Accerti il c.t.u. se il contratto di finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio prodotto in giudizio sottoscritto tra le parti rispetti la normativa antiusura (Legge 108 del
1996), ed in particolare se il TEG sia superiore al tasso soglia alla data di sottoscrizione.
Nel calcolo del TEG venga utilizzata la formula indicata nelle Istruzioni della CA
d'IT vigenti alla data di sottoscrizione del finanziamento, considerando tra le spese anche le polizze assicurative rischio vita, perdita di stipendio e infortuni funzionalmente collegate all'operazione creditizia.
- Determini il c.t.u. l'importo degli interessi pagati dall'esponente, nonché l'importo ogni ulteriore spesa, commissione ed onere connesso all'erogazione del mutuo, ad eccezione delle imposte e tasse.
***
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio, ovvero onorari, spese generali al
15%, esposti, iva e cpa, da corrispondersi a nella sua qualità di rappresentante CP_2 del signor e giusta procura all'incasso”. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 2.7.2021, , rappresentato Controparte_3 dalla promuoveva azione ex art. 702 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Torino CP_2 nei confronti di chiedendone la condanna al pagamento di € 9.081,75 Parte_1
(oltre interessi e rivalutazione), ai sensi dell'art. 1815 c. 2 Cc, previo accertamento dell'usurarietà del finanziamento del 04/01/2006 (estinto anticipatamente il 28/02/2011), derivante dal superamento del tasso soglia da parte del Teg, calcolato “includendovi i costi della polizza credit protection insurance”.
Costituendosi in giudizio, la convenuta, in via preliminare, ha eccepito il difetto di rappresentanza della e la carenza di interesse ad agire dell'attore, in CP_2 conseguenza della stipulazione della transazione del 31/05/2019.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che il Teg sarebbe stato correttamente determinato in base alle vigenti istruzioni della CA d'IT,
Pag. n. 3 di 22 contestando la “disomogeneità di valori utilizzati per la quantificazione del tasso soglia e del TEG contrattuale” e invocando il mancato ricevimento del premio assicurativo.
A fronte della seconda eccezione preliminare, l'attore ha eccepito, sotto svariati profili, la nullità della transazione, chiedendone in subordine l'annullamento ex art. 1972 c. 2 c.c.
All'udienza tenutasi in data 11/11/2021, il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie rinviando la causa all'udienza di discussione, fissata in data
20.4.2022: a tale udienza le parti richiamavano le memorie depositate e il Giudice si riservava di provvedere.
2. Con ordinanza riservata pubblicata in data 29.4.2022, il Tribunale di Torino annullava la transazione del 31/05/2019 e condannava a pagare a Parte_1
€ 9.081,75#, oltre interessi legali dall'11/01/2021 al saldo ed a Controparte_3 rimborsare le spese di lite.
L'ordinanza veniva comunicata in data 2.5.2022.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha respinto le eccezioni relative alla nullità del mandato conferito dal signor
[...]
alla ed alla carenza di interesse ad agire del ricorrente in conseguenza CP_3 CP_2 della stipulazione della transazione del 31/05/2019: parte appellante ha eccepito inoltre la propria carenza di legittimazione passiva per mancanza di titolarità del diritto;
b) laddove ha accolto la domanda proposta da e condannato la CA a pagare CP_2 la somma di € 9.081,75;
c) laddove ha condannato la CA al pagamento delle spese di lite.
Parte appellante ha dichiarato di aver provveduto, in data 4 gennaio 2020, a corrispondere a l'importo complessivo di € 13.125,87 in esecuzione a quanto disposto con CP_2
l'ordinanza impugnata ed ha chiesto, in accoglimento dell'appello proposto, dichiarare tenuta e condannare alla restituzione di detto importo o della diversa somma CP_2 determinanda in corso di causa.
4. Con comparsa depositata in data 26.9.2022 si costituiva in giudizio CP_2 chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato, con la conferma della impugnata ordinanza.
Veniva inoltre proposto appello incidentale, condizionato all'accoglimento del gravame principale, per l'accertamento e la dichiarazione di nullità della transazione ex adverso prodotta, o della clausola transattiva.
5. Con ordinanza pubblicata in data 21.11.2022 la Corte
-rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della prima udienza di comparizione;
Pag. n. 4 di 22 -considerato che le parti risultavano ritualmente costituite;
-viste le note depositate dalle parti in ossequio al decreto con cui era stata disposta la trattazione scritta;
- ritenuto che non fossero ravvisabili gli estremi per la pronuncia di inammissibilità dell'appello exart. 348 ter c.p.c.;
-ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le questioni sollevate dalle parti e le istanze formulate negli atti introduttivi;
fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 novembre 2023, di cui veniva disposta la trattazione scritta con provvedimento pubblicato in data
22.2.2023, successivamente differita al 9.4.2024 con ordinanza pubblicata in data
16.11.2023.
6. Con ordinanza pubblicata in data 15.4.2024 la Corte
- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 7 giugno 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
7.1. Con il primo motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata laddove ha respinto le eccezioni preliminari relative: a) alla nullità del mandato conferito dal signor alla b) alla carenza di interesse ad agire del ricorrente in conseguenza CP_3 CP_2 della stipulazione della transazione del 31/05/2019, che il Tribunale ha ritenuto annullabile.
Secondo la CA la transazione sarebbe invece valida.
Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue:
“Anche la prima eccezione preliminare formulata nella comparsa di risposta è infondata, poiché - come già affermato in uno specifico precedente di questo Tribunale, qui richiamato ai sensi dell'art. 118 c. 1 disp. att. Cpc - la procura dell'attore contiene espressi riferimenti al “potere rappresentativo di natura sostanziale” (doc. 1 fasc. att.); secondo la Corte di Cassazione, “il principio di cui all'art. 1392 c.c. ... non si applica in tema di incarico a gestire una lite (Cass. 9893/2004; Trib. Torino 12470/2021). Per quanto concerne la seconda eccezione preliminare, va invece rilevato che, con riferimento all'art. 1972 cc, la Corte di Cassazione ha affermato , in primo luogo, che esso
“distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo” disciplinate, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma;
in secondo luogo, che “l'illiceità del contratto consegue soltanto all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti”, con la conseguenza che la “dichiarazione di nullità
Pag. n. 5 di 22 della transazione presuppone un'indagine, da compiersi in relazione all'intero convenuto del contratto sottostante, volta stabilire se l'assetto di interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative”; infine, che
“l'invalidità di singole clausole contrattuali, a meno che non risultino idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune”, comporta di regola “ non già la nullità, ma l'annullabilità della transazione” ( Cass. 14647/2018 e Id. 23064/2016). Sulla base di questi principi, nella specie è da ritenere che debba trovare applicazione l'art. 1972 c. 2 cc - secondo cui “negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di esso può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo” - , poiché la violazione prospettata riguarda singole clausole, senza essere idonea a estendersi all'intero contenuto del rapporto ( in questo senso, Trib. Torino 1641/2021, relativa a una causa in cui la transazione non è stata tempestivamente impugnata). Ai sensi di questo norma, la domanda attorea di annullamento della transazione deve essere accolta, poiché il superamento della tasso soglia comporta la nullità del titolo, l'accordo transattivo del 31/05/2019 non contiene alcun riferimento alla disamina di questioni relative all'usura ( doc. 5 fasc. conv.); la natura della violazione, il cui accertamento presuppone l'effettuazione di specifici conteggi tecnici, esclude la sua conoscenza da parte dell'attore in data anteriore allo svolgimento della perizia del 16/04/221 ( doc. 6 fasc. att.)”.
Occorre inoltre dare atto che la CA, con il motivo di gravame, ha proposto per la prima volta nel presente grado la questione della propria carenza di legittimazione passiva.
7.1.1. Quanto all'eccezione di nullità del mandato conferito dal sig. CP_3 alla secondo la CA il Giudice di prime cure non avrebbe motivato in ordine Parte_2 alle argomentazioni volte a dimostrare la nullità del mandato conferito dal signor
[...]
alla , costituito da un modulo predisposto dalla stessa mandataria in carta CP_3 CP_2 semplice, con riferimento del tutto generico alla rappresentanza per i rapporti finanziari e bancari intrattenuti da tutti i Clienti della senza alcuna precisazione in merito al CP_2 rapporto poi effettivamente dedotto in giudizio.
La CA rileva inoltre che l'atto sottoscritto dal signor è un mandato che CP_3 attribuirebbe a la rappresentanza anche processuale del preponente e dunque il CP_2 potere di conferire procure alle liti ad avvocati.
Le norme generali sulla rappresentanza prevedono che la forma della procura sia la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere ( art.1392 c.c.).
La procura alle liti è un negozio disciplinato dall'art. 83 c.p.c. : l'incarico all'avvocato deve essere sottoscritto dal Cliente con autentica dell'avvocato.
Pertanto il mandato apparentemente rilasciato dal alla oltre che nullo CP_3 CP_2 perché limitato alla rappresentanza processuale, sarebbe nullo per mancanza di adeguata forma ex 1392 c.c. trattandosi di un mandato privo di autentica della sottoscrizione.
****
Parte appellante lamenta altresì il difetto di interesse ad agire di controparte, in relazione al contratto di finanziamento n. 630360, poi n. 89000630360, per cui è causa, per intervenuta transazione in data 31/05/2019, transazione che invece il Tribunale ha ritenuto
Pag. n. 6 di 22 annullabile.
Deduce la CA di avere eccepito già con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente che, in relazione al contratto di finanziamento n. 630360, poi n. 89000630360, per cui è causa, in data
31/05/2019 aveva dichiarato di ricevere da la somma di euro 3.158,58: Parte_1
“Per accettazione del complessivo importo di euro 3.158,58 a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto n. cq 89000630360”.
Dunque sarebbe pacifico che il signor , come dallo stesso dichiarato, Controparte_3 nulla avrebbe da pretendere, nei confronti di , in relazione al contratto Parte_1 di finanziamento per cui è causa: l'accordo transattivo tra le parti sarebbe una transazione
“tombale” e ne conseguirebbe l'assenza di interesse ad agire in capo al . CP_3
La transazione è intervenuta in data 31/05/2019 e, dunque, la disciplina prevista dalla
Legge n. 108/1996 non era sconosciuta al signor e, soprattutto, alla CP_3 CP_2
[...
che lo ha assistito nella transazione, sottoscrivendo (unitamente al cliente) la stessa.
Deduce la CA che, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la transazione sarebbe valida a tutti gli effetti: la stessa controparte ha prodotto il relativo documento (cfr. doc. n. 5 fasc. Conserf) e non l'ha impugnata.
Viene quindi censurata la parte dell'ordinanza in cui il Giudice di primo grado, in assenza di espressa domanda nel ricorso ex art. 702 bis cpc,, ha accolto la domanda di annullamento della transazione.
In primo luogo si evidenzia che non ha impugnato la transazione, anzi, con il Parte_2 ricorso ex art. 702 bis cpc ha dato atto (pag. 10 del ricorso) di aver ricevuto la somma di euro 3.158,58 ed ha versato in atti la scrittura transattiva (cfr. doc. 5 avversario), riconoscendone in tal modo la piena validità.
Neppure alla prima udienza tenutasi in data 11/11/2021 parte ricorrente eccepiva la nullità della transazione sottoscritta dal signor , limitandosi a depositare un Controparte_3
“foglio” in cui si faceva riferimento “alla transazione prodotta da controparte” e in cui si legge: “in subordine si chiede l'annullamento ex art. 1972 c.c., II° comma perché il sig.
ignorava l'usurarietà del contratto”: nessun elemento dell'eccezione CP_4 avversaria può considerarsi relativo alla transazione sottoscritta dal . CP_3
Si tratterebbe di una transazione sottoscritta da altra persona e oggetto di altro giudizio trattato nella medesima data udienza.
Nemmeno è stato chiesto, in quella sede, il mutamento di rito.
Il Tribunale avrebbe errato nel qualificare come “eccezione” la richiesta di annullamento ex art. 1972 c.c. II c. della prodotta transazione, laddove si tratterebbe di una vera e propria domanda principale, costitutiva di accertamento.
L'appellante principale sostiene che tale domanda nuova non potesse essere proposta dal
Pag. n. 7 di 22 ricorrente, stante il rito introdotto avente natura sommaria: il ricorrente avrebbe formalmente proposto domanda di annullamento della transazione, non con la memoria del
16 dicembre 2021, ma solo con quella successiva del 15 gennaio 2022, destinata alle sole repliche alla memoria dell'esponente.
Si tratterebbe di una domanda nuova che non avrebbe potuto essere proposta nell'ambito di un giudizio introdotto con l'art. 702 bis c.p.c., ma, al più, avrebbe imposto la richiesta di conversione del rito per introdurre il nuovo thema decidendum (comunque sempre inammissibile secondo l'appellante).
Il Tribunale avrebbe dunque dovuto, anche d'ufficio, dichiarare inammissibile la domanda in quanto palesemente nuova e comunque richiedente il pieno contraddittorio.
****
La CA propone inoltre, per la prima volta nel presente grado, la questione della propria carenza di legittimazione passiva.
In particolare, deduce che il contratto di finanziamento per cui è causa è stato Pt_1 stipulato con LI PA che ha ceduto il credito rinveniente dal medesimo contratto a favore della NE FI S.p.A. (società dante causa di ), così che Parte_1
NE FI SP e, di conseguenza, l'odierna appellante non sono altro che cessionarie del credito e non del contratto.
Dunque la nullità della clausola ex art. 1815, comma 2, c.c., relativa ad un contratto stipulato con LI SP, il cui credito è stato poi ceduto ad altra società, e poi, da ultimo, ad , non può essere eccepita nei confronti di quest'ultima, in quanto priva di Pt_1 legittimazione passiva.
Quanto alla circostanza che la CA convenuta abbia proposto solo in appello la difesa in termini, quale eccezione preliminare, si osserva che si tratta di circostanza rilevabile d'ufficio in quanto attinente alla titolarità o meno della posizione soggettiva fatta valere in giudizio, circostanza che era rilevabile sulla base dei soli documenti di causa.
7.1.2 Ritiene la Corte che l'articolato motivo di gravame sia infondato e non meritevole di accoglimento.
La censura relativa alla nullità del mandato conferito dal sig. alla non CP_3 CP_2 coglie nel segno: correttamente il Tribunale ha ritenuto che la procura contenesse espressi riferimenti al potere rappresentativo di natura sostanziale.
Nel corpo dell'atto si legge che il signor conferiva alla mandataria CP_3 CP_2
l'incarico di rappresentarlo “nello svolgimento di tutte le attività (ivi comprese la richiesta di documentazione, invio lettere di reclamo, avvio del ricorso, incasso delle somme ottenute a titolo di risarcimento, proposta di accordi transattivi, ritiro del ricorso) da svolgere in via giudiziale o stragiudiziale per il recupero delle somme illegittimamente addebitate sui contratti bancari e finanziari da me sottoscritti con Banche e intermediari
Pag. n. 8 di 22 finanziari”.
Il sig. , in particolare, conferiva espressamente il potere rappresentativo di CP_3 natura sostanziale in ordine ai rapporti sopra descritti.
Dunque la procura in oggetto contiene espresso conferimento del potere rappresentativo sostanziale, nei rapporti finanziari e bancari riferiti al rappresentato: tale atto conferiva anche la legittimazione processuale, giusto art. 77 c.p.c., ad agire in giudizio o comunque a stare in giudizio in nome e per conto del rappresentato, nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari finanziari con i quali lo stesso aveva stipulato contratti bancari per il recupero delle somme illegittimamente addebitate e/o comunque richieste dalle controparti, “autorizzando a tal proposito la Mandataria a nominare legali di loro fiducia per ogni stato e grado del giudizio, ivi inclusa l'eventuale fase esecutiva”.
Quanto al contestato vizio di forma del mandato, la motivazione del Tribunale è condivisibile, posto che la tesi circa la necessità dell'autentica in ragione della forma della procura alle liti non convince: l'autentica del difensore, alla procura in calce o a margine dell'atto difensivo, è un potere speciale riconosciuto per l'espletamento della sola attività difensiva.
Il principio di cui all'art. 1392 c.c., in forza del quale la procura non ha effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica con riferimento all'incarico di gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo cui il giudizio è strumentalmente diretto: il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri (e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra) presuppone, salvi i casi di rappresentanza legale (art. 75 c.p.c.) un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 9893/2004).
****
Parimenti infondata è la censura relativa al difetto di interesse ad agire del , CP_3 rappresentato in giudizio da per intervenuta transazione. CP_2
Il Tribunale, sulla base dei principi richiamati nell'ordinanza impugnata, ha chiarito che nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 1972, secondo comma, c.c. - secondo cui “negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo,
l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo” -, poiché la violazione prospettata riguarda singole clausole, senza essere idonea a estendersi all'intero contenuto del rapporto.
Quindi la domanda attorea di annullamento della transazione doveva essere accolta, poiché: a) il superamento del tasso soglia comporta la nullità del titolo;
b) l'accordo
Pag. n. 9 di 22 transattivo del 31/05/2019 non conteneva alcun riferimento alla disamina di questioni relative all'usura; c) la natura della violazione, il cui accertamento presuppone l'effettuazione di specifici conteggi tecnici, esclude la sua conoscenza da parte dell'attore in data anteriore allo svolgimento della perizia del 16/04/2021.
La motivazione del Tribunale è condivisibile.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla CA, la transazione risulta essere stata tempestivamente impugnata con le note datate 11.11.2021 riprodotte su foglio acquisito al verbale, in sede di prima udienza, ovvero alla prima occasione utile dopo la costituzione della CA (e la proposizione della exceptio rei transactae): il , rappresentato CP_3 in giudizio da ha eccepito la nullità della transazione, richiamando le norme CP_2 su cui fondava la propria eccezione ed in via subordinata ne ha chiesto l'annullamento ex art. 1972 secondo comma c.c., perché ignorava l 'usurarietà del contratto di finanziamento.
Di tale circostanza ha dato pacificamente atto anche la CA nella memoria depositata in data 17.12.2021, ovvero nella prima memoria successiva all'udienza dell'11.11.2021, laddove (cfr. pag. 3 memoria autorizzata depositata in data 17.12.2021) ha rilevato: “Parte ricorrente sostiene che la transazione sarebbe nulla per illiceità della causa, con riguardo alla fattispecie dell'usura ed ancora chiede l'annullamento ex art.
1972 c.2 c.c., perchè il sig. avrebbe ignorato la usurarietà del contratto”. CP_3
La CA ha poi proseguito precisando che la domanda di annullamento risultava domanda nuova, non proponibile in via di mera eccezione tanto più nell'ambito del procedimento ex art.702 bis cpc.
Nella memoria autorizzata del depositata in data 16.12.2021 si ribadiva la CP_3 questione riferita alla annullabilità ai sensi dell'art.1972 co.2 c.c., (cfr. pag. 7 memoria
[...]
16.12.2021) e nella successiva memoria del depositata in data CP_3 CP_3
14.1.2022, si prendeva posizione sulla questione proposta dalla CA circa la novità della domanda di nullità/annullamento della transazione (cfr. pag. 1, punto 2).
Dunque non sussiste la violazione del diritto al contraddittorio lamentata dalla CA.
La questione sollevata dal , rappresentato in giudizio da era diretta a CP_3 CP_2 paralizzare la richiesta avversaria di carenza di interesse ad agire nell'ambito dello stesso processo di cognizione sommaria: si tratta di una domanda/controeccezione poiché diretta al rigetto della eccezione di avvenuta transazione proposta da in comparsa di Pt_1 costituzione e risposta in primo grado.
Non si ravvisa nemmeno l'esigenza di mutamento del rito, prospettata dalla CA: la questione relativa all'annullamento della transazione non richiedeva un'istruzione non sommaria, così che la causa poteva essere decisa anche nel rito sommario, come poi avvenuto.
Quanto alla mancata conoscenza della nullità del titolo da parte dell'odierno appellato, è
Pag. n. 10 di 22 condivisibile quanto affermato dal Tribunale, ovvero che non risultava alcun riferimento all'usura nella transazione, e che l'accertamento della violazione presupponeva specifici conteggi tecnici, conteggi eseguiti solo con la perizia del 16.4.2021: tale ultima statuizione, in particolare, non risulta nemmeno specificamente impugnata dalla CA, che ha fatto generico riferimento (cfr. pag. 14 atto di appello) alla conoscenza della disciplina prevista dalla legge n. 108/1996, mentre l'ordinanza impugnata si è soffermata sulla conoscenza della specifica natura usuraria del contratto per cui è causa.
****
Parimenti infondata è la questione sollevata dalla CA e riferita alla propria carenza di legittimazione passiva, in qualità di mera cessionaria del credito.
Parte appellante, richiamando Cass. Civ. n. 17727/2018 (secondo cui “la cessione di credito, a differenza della cessione di contratto che comporta il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario, è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto”), deduce che la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa (perché contenente una promessa usuraria) non potrebbe essere fatta valere nei suoi confronti in quanto relativa a un rapporto negoziale di cui la stessa non è titolare, essendo mera cessionaria del credito.
Tale impostazione non è condivisibile.
In particolare, il riferimento a Cass. Civ. n.17727/2018 non appare in termini posto che tale pronuncia affronta la questione delle azioni esperibili dal cessionario per effetto della cessione del credito, chiarendo che costui, non essendo anche parte del contratto da cui è scaturito il credito, non può avvalersi delle azioni che riguardano tale contratto, tra cui quella di risoluzione.
Nel caso che ci occupa, l'azione di nullità del contratto di finanziamento (e la conseguente azione di ripetizione dell'indebito) è stata proposta dal debitore ceduto: in tema di cessione del credito il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito.
Il debitore ceduto può, dunque, opporre al cessionario sia le eccezioni che riguardano la fonte da cui è scaturito il credito (nullità o annullabilità dell'originario contratto) sia le eccezioni dirette a far valere una modificazione o l'estinzione del credito (se anteriori alla notizia della cessione comunicata al ceduto o all'accettazione da parte dello stesso), mentre non può opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché egli è estraneo a tale rapporto che non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere (cfr.
Cass. 24657/2016, che richiama in motivazione Cass. 8373/2009).
In altre parole il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda: nell'ambito delle eccezioni legate al titolo,
Pag. n. 11 di 22 rientrano, infatti, quelle aventi ad oggetto la validità del rapporto da cui è sorto il credito ceduto, in particolare le eccezioni di nullità.
Inoltre, in materia bancaria, è espressamente previsto che, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (art. 125 c. 3
Tub, oggi art. 125 septies Tub).
Peraltro nel caso di specie appare del tutto coerente con tale prospettazione il fatto che abbia rimborsato al gli oneri di estinzione anticipata. Pt_1 CP_3
7.2. Con il secondo motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata laddove ha accolto la domanda e condannato la CA a pagare la somma di € 9.081,75.
Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue:
“Passando alle eccezioni di merito, va invece osservato che le tesi della convenuta contrastano con i principi recentemente affermati in casi analoghi dalla Corte di Cassazione, secondo cui la “mancata rilevazione fino al D.M. maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M. … non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto” (Cass. 3025/2022 e Id. 37058/2021; nello stesso senso, Trib. Torino 12470/2021 e Id. 7986/2021). Quanto ai rapporti con la società assicuratrice, va invece rilevato che l'originaria società finanziaria, per un verso, ha direttamente detratto l'importo “F1 Rischio Vita” dalla voce
“G Netto Ricavo”, ossia dalla somma erogata al cliente;
per altro verso, è indicata quale contraente della polizza di assicurazione (doc. 2 fasc. att.). A ciò si aggiunga, come già statuito da questo Tribunale, che ai sensi dell'art. 125 sexies c. 1 Tub, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” anche l'ammontare dei premi assicurativi, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione … non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla” (Trib. Torino 4362/2020). Ne discende che anche tale somma va compresa nel novero di quelle da restituire.
Per questi motivi
, in assenza di specifica contestazione dei conteggi, la convenuta deve essere condannata a pagare all'attore € 9.081,75, oltre interessi legali dall'11/01/2021 (data della domanda, doc. 4 fasc. att.; Cass. Sez. Un. 15895/2019) al saldo.
7.2.1. Parte appellante oppone le censure sub 3.b) precisando che il Tribunale non avrebbe esaminato le argomentazioni difensive della banca, e non sarebbe entrato nel merito delle questioni proposte.
La CA deduce che nel caso in esame il TEG del contratto era in linea con i tassi soglia vigenti all'epoca della conclusione del rapporto, ed è stato correttamente determinato in base alle Istruzioni di Vigilanza del periodo di riferimento ed ai chiarimenti forniti da
CA d'IT.
Nei criteri di calcolo del TEG occorrerebbe attenersi a quanto disposto dalla CA d'IT, essendo preclusa la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG diverso da quello indicato da quest'ultima.
Nel caso di specie il signor ha stipulato una polizza con CP_3 Controparte_5
in data 19/01/2006: si tratta di una polizza stipulata in occasione del
[...]
Pag. n. 12 di 22 finanziamento per cui è causa ed infatti ne è contraente la finanziaria, ma l'assicurato è il signor come si legge nella Proposta/Polizza di Assicurazione sulla Vita n. CP_3
001019364 e nel questionario sanitario sullo stato di salute dell'assicurato, sottoscritto dal signor . CP_3
La polizza in questione non è stata proposta o suggerita dal finanziatore, ma costituisce l'adempimento di un obbligo di legge (art. 54 DPR 5 gennaio 1950 n.180): la stessa CA
d'IT, nelle Istruzioni, ha previsto che le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge, come nel caso in questione.
La polizza è, dunque, emessa da un soggetto terzo rispetto al finanziatore, soggetto che percepisce il premio per intero alla data della stipula e che, naturalmente, è determinato dalla Compagnia Assicuratrice: il contratto di assicurazione è obbligatorio per legge ed è il presupposto legale del finanziamento che prevede quale modalità di rimborso la cessione del quinto dello stipendio/pensione.
Tale assicurazione garantisce la cessione delle quote di stipendio (o pensione) e non garantisce, quindi, la CA ma il titolare dello stipendio/pensione che, d'altronde, è garantito in toto, sicché, nell'ipotesi di perdita del lavoro o della vita il suo debito verrà comunque estinto e non graverà né su di lui, se licenziato, né sui suoi eredi, se deceduto.
Il Tribunale non avrebbe pronunciato su tali argomentazioni proposte dalla CA.
Deve ritenersi che proprio il tenore dell'art. 644 c.p. e la sua interpretazione sistematica consentono di escludere i costi assicurativi dalla rilevazione del TEG: l'art. 1815, II° comma, c.c. , nel determinare le conseguenze civilistiche dell'usura, non definisce il reato, limitandosi ad individuarne le conseguenze (gratuità del finanziamento: non sono dovuti interessi), per cui la norma quadro, anche in ambito civilistico, è l'art. 644 c.p.
Ebbene, nel caso specifico relativo alla polizza assicurativa il pagamento del premio non è conseguenza di una scelta della banca, ma di un obbligo di legge e la somma non viene data, né promessa alla CA, bensì pagata alla Compagnia di Assicurazione.
E dunque, nel caso, ben si può sostenere che il reato sussiste solo se gli interessi e gli altri costi (in quanto concepiti come vantaggi usurari) costituiscono il corrispettivo della prestazione di denaro (finanziamento).
Nell'ipotesi all'esame le spese assicurative costituiscono il corrispettivo non del finanziamento, ma della prestazione, aleatoria ed eventuale, che la Compagnia si impegna ad effettuare nell'eventualità che si verifichi l'evento assicurato (morte).
Perciò, il premio è il prezzo non del finanziamento, ma della polizza e solo di essa costituisce il corrispettivo.
Nell'interpretare l'art. 644, comma 4, c.p. – che si occupa delle modalità attraverso le quali accertare l'usura, ossia dei costi da includere nel TEG – non si può prescindere dal fatto
Pag. n. 13 di 22 che, ai sensi del primo comma, l'usura sussiste solo laddove vi sia promessa o dazione di interessi o altri vantaggi usurari imposti dalla CA e corrispettivi rispetto al finanziamento: la norma pone il principio di onnicomprensività del paniere di costi rilevanti ai fini dell'accertamento dell'usura pattizia, ma tale principio va riferito ai soli costi rilevanti ai fini dell'integrazione del reato e dell'illecito civile, ossia ai soli costi corrispettivi imposti dal finanziatore, e gli oneri assicurativi non sono imposti dalla CA finanziatrice, ma dalla legge e non sono corrispettivo del finanziamento, ma della prestazione assicurativa.
****.
La CA lamenta inoltre che il Tribunale non risulta essersi pronunciato nemmeno in relazione all'eccepita disomogeneità di valori utilizzati per la quantificazione del tasso soglia e del TEG contrattuale, e in particolare sul mancato rispetto del principio della
SIMMETRIA ed OMOGENEITA'.
deduce di avere contestato le risultanze della perizia contabile avversaria Pt_1 evidenziando come il TEG pari al 17,41%, determinato da controparte includendo nel conteggio i costi assicurativi, non può essere confrontato con la soglia di usura, poiché determinato tramite un metodo di calcolo divergente rispetto a quello assunto ai fini dell'individuazione del limite di legge.
Il contratto è stato stipulato nel 2006, e all'epoca le Banche, in totale e legittima conformità alle istruzioni del loro Organo di Vigilanza, non includevano nel computo del tasso effettivo il premio di assicurazione.
Allo stesso modo il nelle proprie rilevazioni trimestrali dei tassi medi per le varie CP_6
categorie di operazioni non includeva i premi assicurativi dei contratti eventualmente collegati ai mutui o ad altre forme di finanziamento.
Pertanto il voler calcolare il TEG del contratto includendo tale voce comporta, necessariamente, un risultato non conforme ai criteri di calcolo con cui si raffronta il tasso: si tratterebbe quindi della violazione del principio di simmetria ed omogeneità già ben delineato da Cass. 16303/2018.
Il principio di omogeneità e simmetria costituisce ormai principio generale dell'ordinamento giuridico, sicchè l'interpretazione dei contratti deve preservare l'uguaglianza processuale e sostanziale delle parti, in applicazione dell'art. 3 Cost. (si veda
Cass. SS.UU. 15895/2019 e Cass. SSUU 18 settembre 2020 n.19597.
In applicazione di detto principio, laddove si includa il costo polizza nel TEG e non si corregga anche il TEGM (e dunque, nel TSU) la disomogeneità tra i panieri di costi a raffronto si traduce in uno squilibrio sostanziale, a tutto svantaggio della CA.
Nel caso di specie tale omogeneità non c'è, perché nel TEGM (e, dunque, nel TSU) non si tiene conto del costo polizza, mentre nel TEG ricalcolato ai fini del presente giudizio e dei
Pag. n. 14 di 22 giudizi analoghi, esso viene considerato.
La teoria dello spread (ovvero la maggiorazione del TEGM prevista dai DM) fa dipendere l'accertamento dell'usura da un elemento variabile e, per ciò stesso, non oggettivo: i) innanzitutto, se il costo polizza si imputasse allo spread del TSU, si consentirebbe a un costo eterodeterminato, fissato cioè dalla Compagnia Assicurativa e fondato su valutazioni statistiche estranee al mondo del credito di impattare sulle soglie usura e di conseguenza sul funzionamento e sulla stabilità dell'intero mercato;
ii) lo spread dipende dal TEGM sottostante, sul quale si operano le maggiorazioni previste dalla legge, per cui se il TEGM
è “sottostimato” per la mancata considerazione degli oneri assicurativi, lo è anche lo spread
(che ne è variabile dipendente).
Non solo, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, la CA avrebbe contestato le richieste ed i conteggi avversari, ed ha prodotto la Consulenza Tecnica di
Parte redatta dallo Studio Theseus – dott. con l'obiettivo di dimostrare (i) Persona_2 in generale, che se il TEGM ante 2010 avesse tenuto conto del costo della polizza sarebbe stato più elevato e ciò sarebbe stato sufficiente ad escludere l'usura, (ii) rispetto al singolo contratto di finanziamento dedotto in giudizio, l'insussistenza dell'usura per la presenza di un TEG intra – soglia (riparametrata).
****
Fermo restando quanto sopra esposto, in ogni caso, nell'ipotesi in cui sia ravvisabile l'usurarietà del tasso di interesse a causa dell'inclusione dei costi della polizza assicurativa, non può considerarsi corretta la condanna alla restituzione dell'importo quantificato dal
Giudice di primo grado.
Nel caso di specie è circostanza pacifica che senza costo polizza il teg è intrasoglia e dunque, che l'usura è dovuta solo all'inclusione di esso nel TEG di contratto: dunque, è pacifico che il focolaio di usurarietà è il costo polizza e solo esso dovrebbe essere travolto dalla gratuità, con conseguente restituzione dei soli costi assicurativi.
7.2.2. Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia privo di pregio.
Occorre premettere che il stipulava con EUROFIDITALIA il contratto di CP_3 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio numero 630360, numero cliente
27716, sottoscritto in data 04/01/2006, ed estinto anticipatamente il 28/02/2011.
Il merito della controversia è rappresentato dalla necessità o meno di ricomprendere tra gli oneri rilevanti ai fini antiusura il costo assicurativo, poiché il TEG conteggiato con l'inclusione dei costi assicurativi (17,40%) risultava superiore al tasso soglia di usura vigente al momento della conclusione del contratto (pari al 16,74%).
Nella specifica materia dei prestiti contro cessione del quinto, il contenzioso è determinato dalla interpretazione che CA d'IT ha dato della legge n. 108/96, a cui il sistema bancario s'è allineato.
Pag. n. 15 di 22 In particolare, le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” - utilizzate per la rilevazione e pubblicazione dei tassi medi fino al IV trimestre 2009 - escludevano dalla rilevazione le spese per assicurazione “derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”, tra le quali le spese per assicurazioni ex
D.P.R. 180/50, “purché siano certificate da apposita polizza”.
Solo a partire dall'edizione dell'agosto 2009 – successiva al contratto – CA d'IT ha ricondotto il caso al sistema di legge e alla regola generale: nel testo delle Istruzioni sono comprese nella rilevazione “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito [.. ] se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito [..]” e nella nota a piè di pagina (11) si legge che “nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso”.
Altresì è evidente che l'interpretazione di CA d'IT, tra il 1997 e il 2009, ha non soltanto falsato massivamente, per i “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione”, la rilevazione dei tassi e portato alla pubblicazione di tassi medi inferiori al costo effettivo del credito, ma ha anche indotto in errore gli intermediari stessi, che hanno svolto l'autovalutazione, prevista dall'art. 3 dei D.M., utilizzando i medesimi criteri interpretativi di inclusione/esclusione.
Nel caso di specie il contratto è stato stipulato in data 4.1.2006 alle condizioni ivi riportate
(cfr. doc. 2 fasc. parte appellata): si trattava di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per euro 28.680,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili da euro 239,00 cadauna.
Il finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 28.2.20211.
Il tasso soglia è stato desunto dalle indicazioni della CA d'IT “rilevazioni dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini delle legge sull'usura” applicabili dal 1° gennaio
2006 al 31 marzo 2006 categoria operazioni “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” classi di importo “oltre 5.000,00 euro” aumentando il TEGM (pari al 11,16%) della metà (cfr. art. 2, secondo comma, D.M. 20.12.2005, doc. 7 fasc. parte appellata).
Il Tribunale si è correttamente uniformato all'insegnamento di Cass. Civ. n. 8806/2017, che ha riconosciuto “la centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante” e il valore che tale disposizione assume
“per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla CA
d'IT”. Tale pronuncia riafferma la centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria e la soggezione a tale definizione delle fonti secondarie e delle stesse
“Istruzioni”.
Pag. n. 16 di 22 Resta quindi implicitamente escluso che le fonti secondarie possano togliere rilevanza usuraria a costi “inerenti” e anche, com'è evidente, che l'interpretazione amministrativa della legge n. 108/96 abbia efficacia vincolante per il giudice.
Tale orientamento è stato ribadito, proprio in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, da Cass. civ., sez. 1, ord. n. 22458/2018 e Cass. civ., sez. 6-1, ord. n. 3025/2022 (richiamata nell'ordinanza impugnata).
Cass. civ., sez. 2, n. 17466/2020, poi, ha altresì ribadito che le rilevazioni della CA
d'IT hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il e CP_7 non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tenere conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.
Tale pronuncia richiama un orientamento espresso sin da Cass. pen., sez. 2, n. 46669/2011, secondo cui le circolari e le istruzioni della CA d'IT non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla CA d'IT in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.
Quanto alla simmetria della metodologia di calcolo adottata, i più recenti orientamenti di legittimità (Cass. n. 12965/16; Cass. SS.UU. 16303/18; Cass. SS. UU. n. 19597/20), hanno ribadito che l'omogeneità non può andare a discapito del principio sopra richiamato della
"centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria" e quindi non può implicare l'irrilevanza giuridica di un costo "inerente", ma non rilevato.
In tale prospettiva e nel richiamare il ragionamento delle Sezioni Unite (da ultimo citata)
"in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato", viene considerato necessario comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio "così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno SPzio di operatività [al costo] lecitamente applicato".
Dunque il Decreto Ministeriale non cessa di essere un valido e attendibile criterio di orientamento, pur avendo mancato alla funzione di considerare ai fini del tasso medio tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (cfr. art. 2 legge n. 108/96), poiché la legge stessa prevede un fattore correttivo del tasso medio (il c.d. spread), che è in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati.
E ciò in aderenza all'orientamento di Cass. SS. UU. n. 19597/2020 che ha confermato la validità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte
(Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonchè Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass.
22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il
Pag. n. 17 di 22 tasso effettivo globale della singola operazione.
Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 e sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.
Nella stessa pronuncia la S.C. ha però anche precisato che se i decreti non recano (decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25 marzo 2003)
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori - dunque, analogamente alla presente fattispecie, non tengano in considerazione una voce di costo che deve invece essere ricompresa nel paniere dei costi rilevanti ai fini della fattispecie usuraria così come delineata dal legislatore - deve comunque essere preso a termine di riferimento il D.M. all'epoca vigente.
Negli stessi termini Cass. Civ. n. 37058/2021 che ha ribadito il principio espresso da Cass. civ., S.U., n. 16303/2018, secondo cui la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5° cod. pen. , dovrebbe essere inclusa – si trattava della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.
Pertanto, prosegue la S.C., la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli.
Ciò ovviamente non comporta il venir meno del parametro di riferimento per la verifica dell'usura determinato ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108/1996, ma solo di non tenere conto di quanto previsto all' art. 3, comma due, dei DM di riferimento: “le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla CA d'IT e dall'Ufficio italiano dei cambi”.
Infatti Cass. Civ. n. 37058/2021 ha precisato che l'omogeneità dei termini di comparazione non è elemento imprescindibile ai fini di accertare l'usurarietà del tasso applicato, ed ha richiamato l'orientamento di Cass. SS.UU. n. 19597/2020 secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica: quindi anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difettava la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25
Pag. n. 18 di 22 marzo 2003) “in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, è allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno SPzio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato” (così in motivazione Cass. Civ. SS.UU. n. 19597/2020).
Afferma Cass. n. 37058/2021 che, data l'eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l'omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione, fino al DM del maggio 2009, dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEGM, esclusione che quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto.
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Al di là di qualche sporadica ed isolata pronuncia di merito in senso contrario, i principi della Suprema Corte sopra richiamati costituiscono ormai jus receptum.
In particolare la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare il principio di diritto secondo cui le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia: in tal senso, invero, si è già pronunciata la Corte, specificamente per tale tipologia di finanziamenti, in numerose decisioni (cfr. Cass., sez. I,
19 gennaio 2024, n. 2600; Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 29501; Cass., sez. I, 14 luglio
2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI-1, 1° febbraio 2022,
n. 3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n.
17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160); altri precedenti, inoltre, attengono al medesimo principio di inclusione, per altre categorie di costi assicurativi (Cass., sez. I, 15 novembre 2023, n. 31734; Cass., sez. III, 15 giugno 2023, n. 17187; Cass., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13536; Cass., sez. I, 15 maggio 2023, n. 13166; Cass., sez. I, 29 novembre
2022, n. 35102; Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22458; Cass., sez. I, 5 aprile 2017, n.
8806).
Invero, le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle "tasse ed imposte", espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.: ne deriva che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, non essendo condivisibile l'equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento (cfr. Cass. Civ. n. 2600/2024).
Soltanto con un'indebita forzatura di logica e linguaggio il premio di polizza potrebbe essere qualificato come “imposta o tassa”, anche in ragione del fatto che, mentre i tributi sono determinati per legge, anche nel quantum, il premio di polizza, pur essendo
Pag. n. 19 di 22 obbligatorio, è rimesso alle dinamiche di mercato.
Sotto quest'ultimo profilo è sufficiente ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, si tratta di un costo collegato alla erogazione del credito.
Nel prestito contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione), l'art. 1 DPR
180/50 subordina la conclusione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) alla “garanzia dell'assicurazione sulla vita che assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario”.
Tale polizza è quindi obbligatoria per legge e costituisce condicio sine qua non per accedere al prestito. Sotto ogni possibile criterio interpretativo, il premio di polizza è un costo collegato all'erogazione del credito: i) è condizione per accedere al finanziamento;
ii) è contestuale alla conclusione del contratto di credito;
iii) serve a garantire il recupero del finanziamento erogato, quando si verifichino eventi che pregiudicano l'esistenza in vita del cedente, la sua capacità lavorativa o semplicemente il suo reddito (morte, invalidità, perdita di impiego ecc.).
Pertanto, non esiste alcun motivo per escludere il premio di polizza dal perimetro dei costi rilevanti ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p.
*****
Conseguenza dell'accertata usurarietà è la non debenza degli interessi e degli altri vantaggi usurari, come previsto dalla L. n. 108/1996.
Pertanto, non sono dovuti, oltre agli interessi, anche tutti gli oneri e costi, escluse le imposte e tasse, che concorrono a determinare l'usurarietà del TEG.
Se così non fosse, d'altra parte, la norma si presterebbe ad elusioni evidenti, essendo sin troppo facile per le società mutuanti traslare gli oneri del finanziamento dagli interessi alle commissioni ed ai costi richiesti per l'erogazione del prestito.
Da ciò deriva che la gratuità del mutuo/finanziamento, intesa come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell'art. 644 c.p., deve essere declinata nel senso che al finanziato vadano restituite tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento.
Ritiene dunque la Corte che, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. se sono convenuti interessi usurari il contratto di mutuo si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante: anche sotto questo profilo merita conferma l'ordinanza impugnata.
D'altronde le conseguenze sanzionatorie collegate alla pattuizione di interessi usurari è data dalla nullità della clausola che diviene inefficace declinando l'accordo negoziale oneroso in gratuito, come chiarito dalle Sezioni Unite, 19/10/2017 nr. 24675: “una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815
c.c., comma 2, - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma
Pag. n. 20 di 22 penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644
c.p.”, con ciò significando che, qualunque sia lo scenario pattuito che manda in usura il contratto, la conseguenza sanzionatoria è la non debenza non del singolo interesse nominale ma di tutto ciò che rientra nel perimetro dei costi del credito secondo la nozione lata di interesse descritta dall'art. 644 c.p. (“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”).
Resta solo da sottolineare che parte appellante non ha specificamente contestato i conteggi dell'odierno appellato, come correttamente rilevato dal Tribunale, ma si è limitata a produrre una perizia tecnica diretta ad “omogeneizzare” i dati di raffronto (cfr. pag. 31 appello), che riparametrava il TEGM (e TSU) in modo che tenesse conto del costo di polizza.
Si tratta di argomentazioni inconferenti ai fini di causa, per quanto sin qui illustrato, e che non prendono specifica posizione sui conteggi avversari, riferiti alle somme richieste in ripetizione ex art. 1815 c.c., ovvero gli oneri (interessi, commissioni, premi assicurativi e spese) corrisposti dal cliente alla finanziaria, sino alla estinzione del finanziamento, con l'esclusione della quota degli oneri/commissioni del finanziamento non usufruiti a causa della sua anticipata estinzione, dei quali il aveva già ottenuto il rimborso. CP_3
7.3. Con il terzo motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata laddove ha condannato la CA al pagamento delle spese di lite, per tutte le ragioni prospettate nell'atto d'appello.
7.3.1. La censura è inammissibile poiché non è diretta a censurare l'ordinanza di primo grado in punto spese, ma si configura come conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
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8. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
L'appello incidentale, proposto in via subordinata per il caso di accoglimento dell'appello principale, rimane quindi assorbito.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a , Controparte_3 rappresentato in giudizio da delle spese di lite del presente grado che si CP_2 liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto
Pag. n. 21 di 22 conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 1.134,00#, per fase introduttiva € 921,00#, per fase decisoria € 1.911,00#
e così in complessivi € 3.966,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma l'ordinanza Parte_1 emessa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale di Torino, pubblicata in data 29.4.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 13660/2021;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a , Parte_1 Controparte_3 rappresentato in giudizio da le spese del giudizio di secondo grado liquidate CP_2 in € 3.966,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2024 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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