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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19216/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. VI Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19216/2016 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. INGRAFFIA Parte_1 P.IVA_1
IVO e , con elezione di domicilio in Piazza Cavour 1 70032 Bitonto presso l'avv.
INGRAFFIA IVO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
degli avv. CASTELLANETA MICHELE e , con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso l'avv. CASTELLANETA MICHELE;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 12/07/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di pagina 1 di 5 diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di legale Parte_1
rappresentante della ditta omonima, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3911/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data 29.09.2016, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della TA NE IL CP_1
della somma di € 5.475,36 oltre spese del procedimento ed accessori
[...] per complessivi € 945,50, oltre IVA e C.P.A.
In dettaglio l'opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria, evidenziando che:
(i) il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di una mera fattura commerciale e di un estratto delle scritture contabili non autenticate da notaio;
(ii) non esisteva alcun contratto o pattuizione verbale relativa alla prestazione di opera asseritamente eseguita;
(iii) i lavori di manodopera erano stati in realtà realizzati dalla ditta Euro Costruzioni di Colaianni Luigi, come dimostrato dalla fattura n. 22 del 02.09.2015 per l'importo di € 732,00 IVA compresa;
(iv) la TA
NE IL di AS VI era invece debitrice nei suoi confronti per aver prelevato merce dalla ferramenta senza averla mai pagata, per un Parte_1 importo di € 2.541,56.
Alla prima udienza del 05.04.2017 la TA NE IL non si costituiva e veniva dichiarata contumace. La stessa si costituiva tardivamente solo in data
13/16.06.2017, sostanzialmente riproponendo quanto dedotto nella fase monitoria senza produrre nuovi documenti rilevanti.
Il giudizio si è protratto per diversi anni a causa dell'avvicendamento di vari giudici, fino all'assegnazione all'attuale giudicante che, dopo un tentativo di conciliazione non andato a buon fine, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 12.07.2024, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
pagina 2 di 5 Nel presente giudizio trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ.
S.U. , 30.10.2001 n. 13533).
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n. 4526/2017), la fattura commerciale, in quanto atto giuridico a contenuto partecipativo, non costituisce di per sé prova idonea dell'esistenza del rapporto contrattuale e delle prestazioni eseguite, quando tale rapporto sia contestato dalla parte obbligata.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di una mera fattura commerciale sulla base della sola fattura n. 6/2015 del 04.08.2015 e di un estratto delle scritture contabili non autenticato da notaio, in violazione di quanto previsto dall'art. 633 c.p.c. che richiede una prova scritta del diritto fatto valere.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n. 4754/2016), nel giudizio di opposizione si ristabilisce la posizione sostanziale delle parti, con l'onere per il creditore opposto di provare il suo credito.
In applicazione dei richiamati principi sul riparto dell'onere probatorio emerge che la TA NE IL creditore e attore sostanziale, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del rapporto contrattuale né dell'effettiva esecuzione delle opere, limitandosi a produrre la fattura già utilizzata per ottenere il decreto ingiuntivo edue rilievi fotografici raffiguranti la cancellata che sarebbe stata oggetto dell'intervento manutentivo riportato nella fattura posta a fondamento dell'azione monitoria.
Il preventivo prodotto dall'opposta risulta privo di data, di sottoscrizione da parte dell'opponente e di qualsiasi elemento identificativo della ditta NE IL, non potendo quindi costituire prova dell'esistenza di un accordo tra le parti.
Al contrario, l'opponente ha dimostrato documentalmente che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Euro Costruzioni di Colaianni Luigi, come comprovato dalla fattura n. 22 del 02.09.2015 per l'importo di € 732,00 IVA compresa.
pagina 3 di 5 Inoltre, dalla istruttoria è emerso che la TA NE IL è in realtà debitrice nei confronti dell'opponente per merce prelevata presso la Ferramenta Pt_1
e mai pagata, per un importo di € 2.541,56, come dimostrato dai buoni di
[...]
consegna sottoscritti dal sig. . Controparte_1
Ma vi è di più.
Parte opponente, come detto, ha provato documentalmente l'esistenza di un proprio credito nei confronti della TA NE IL per merce prelevata e non pagata.
In ordine a detto contro credito parte opposta, su ci incombeva l'onere probatorio di estinzione del credito, si è limitata a contestare una pretesa parziale compensazione proprio con le opere asseritamente da lei eseguite producendo agli atti la nota del 13-10-2015 oggetto di contestazione da parte dell'Avv. I.
Ingraffia con la nota fax del 15-12-2015 (anch'essa prodotta dall'Avv.
Castellaneta).
La condotta dell'opposta appare quindi strumentale, essendo volta a sottrarsi al pagamento del proprio debito attraverso la richiesta di un credito inesistente.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n.
55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
pagina 4 di 5 Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00
Totale €. 2.540,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3911/2016 emesso dal Tribunale di Bari;
2) Accerta e dichiara che la TA NE IL di è debitrice nei Controparte_1 confronti di della somma di € 2.541,56 per merce prelevata e non Parte_1
pagata;
3) Condanna la TA NE IL di AS VI al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, il 01/04/2025
Bari, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. VI Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. VI Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19216/2016 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. INGRAFFIA Parte_1 P.IVA_1
IVO e , con elezione di domicilio in Piazza Cavour 1 70032 Bitonto presso l'avv.
INGRAFFIA IVO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
degli avv. CASTELLANETA MICHELE e , con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso l'avv. CASTELLANETA MICHELE;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 12/07/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di pagina 1 di 5 diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di legale Parte_1
rappresentante della ditta omonima, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3911/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data 29.09.2016, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della TA NE IL CP_1
della somma di € 5.475,36 oltre spese del procedimento ed accessori
[...] per complessivi € 945,50, oltre IVA e C.P.A.
In dettaglio l'opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria, evidenziando che:
(i) il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di una mera fattura commerciale e di un estratto delle scritture contabili non autenticate da notaio;
(ii) non esisteva alcun contratto o pattuizione verbale relativa alla prestazione di opera asseritamente eseguita;
(iii) i lavori di manodopera erano stati in realtà realizzati dalla ditta Euro Costruzioni di Colaianni Luigi, come dimostrato dalla fattura n. 22 del 02.09.2015 per l'importo di € 732,00 IVA compresa;
(iv) la TA
NE IL di AS VI era invece debitrice nei suoi confronti per aver prelevato merce dalla ferramenta senza averla mai pagata, per un Parte_1 importo di € 2.541,56.
Alla prima udienza del 05.04.2017 la TA NE IL non si costituiva e veniva dichiarata contumace. La stessa si costituiva tardivamente solo in data
13/16.06.2017, sostanzialmente riproponendo quanto dedotto nella fase monitoria senza produrre nuovi documenti rilevanti.
Il giudizio si è protratto per diversi anni a causa dell'avvicendamento di vari giudici, fino all'assegnazione all'attuale giudicante che, dopo un tentativo di conciliazione non andato a buon fine, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 12.07.2024, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
pagina 2 di 5 Nel presente giudizio trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ.
S.U. , 30.10.2001 n. 13533).
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n. 4526/2017), la fattura commerciale, in quanto atto giuridico a contenuto partecipativo, non costituisce di per sé prova idonea dell'esistenza del rapporto contrattuale e delle prestazioni eseguite, quando tale rapporto sia contestato dalla parte obbligata.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di una mera fattura commerciale sulla base della sola fattura n. 6/2015 del 04.08.2015 e di un estratto delle scritture contabili non autenticato da notaio, in violazione di quanto previsto dall'art. 633 c.p.c. che richiede una prova scritta del diritto fatto valere.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n. 4754/2016), nel giudizio di opposizione si ristabilisce la posizione sostanziale delle parti, con l'onere per il creditore opposto di provare il suo credito.
In applicazione dei richiamati principi sul riparto dell'onere probatorio emerge che la TA NE IL creditore e attore sostanziale, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del rapporto contrattuale né dell'effettiva esecuzione delle opere, limitandosi a produrre la fattura già utilizzata per ottenere il decreto ingiuntivo edue rilievi fotografici raffiguranti la cancellata che sarebbe stata oggetto dell'intervento manutentivo riportato nella fattura posta a fondamento dell'azione monitoria.
Il preventivo prodotto dall'opposta risulta privo di data, di sottoscrizione da parte dell'opponente e di qualsiasi elemento identificativo della ditta NE IL, non potendo quindi costituire prova dell'esistenza di un accordo tra le parti.
Al contrario, l'opponente ha dimostrato documentalmente che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Euro Costruzioni di Colaianni Luigi, come comprovato dalla fattura n. 22 del 02.09.2015 per l'importo di € 732,00 IVA compresa.
pagina 3 di 5 Inoltre, dalla istruttoria è emerso che la TA NE IL è in realtà debitrice nei confronti dell'opponente per merce prelevata presso la Ferramenta Pt_1
e mai pagata, per un importo di € 2.541,56, come dimostrato dai buoni di
[...]
consegna sottoscritti dal sig. . Controparte_1
Ma vi è di più.
Parte opponente, come detto, ha provato documentalmente l'esistenza di un proprio credito nei confronti della TA NE IL per merce prelevata e non pagata.
In ordine a detto contro credito parte opposta, su ci incombeva l'onere probatorio di estinzione del credito, si è limitata a contestare una pretesa parziale compensazione proprio con le opere asseritamente da lei eseguite producendo agli atti la nota del 13-10-2015 oggetto di contestazione da parte dell'Avv. I.
Ingraffia con la nota fax del 15-12-2015 (anch'essa prodotta dall'Avv.
Castellaneta).
La condotta dell'opposta appare quindi strumentale, essendo volta a sottrarsi al pagamento del proprio debito attraverso la richiesta di un credito inesistente.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n.
55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
pagina 4 di 5 Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00
Totale €. 2.540,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3911/2016 emesso dal Tribunale di Bari;
2) Accerta e dichiara che la TA NE IL di è debitrice nei Controparte_1 confronti di della somma di € 2.541,56 per merce prelevata e non Parte_1
pagata;
3) Condanna la TA NE IL di AS VI al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, il 01/04/2025
Bari, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. VI Liso
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