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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ConIGliere dott. Roberto Pascarelli ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 218/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro, n. 122/2024 R.S., emessa il 09.02.2024, pubblicata il 20.02.2024 e notificata dalla IG.ra Parte_1
in data 19.03.2024;
[...] avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08/05/2025; promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dell'Avv. RIgosi Chiara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Bologna in via Guerrazzi n. 18; appellante;
/appellato in via incidentale;
contro
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._2 dall'Avv. Santiago Arguello nel cui studio, sito in Bologna, via Rismondo n. 2 è elettivamente domiciliata, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ovvero al seguente numero di fax 051 Email_1
2918069. pag. 1 di 14 appellata/appellante in via incidentale:;
e contro
(cf Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv. ti Ester Cascio e Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto sito in Bologna, Via Milazzo 4/2; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal ConIGliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 28-
12-2020, affermava di avere lavorato alle dipendenze dello Parte_1 [...]
dal 1985, con rapporto di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di Impiegata di 1° Livello
C.C.N.L. terziario e Servizi Studi Professionali, e di essersi dimessa per giusta causa, in data 30-08-2019, a fronte delle gravi inadempienze contributive del datore di Lavoro.
Affermava poi che a seguito delle dimissioni, era rimasta creditrice della complessiva somma di Euro 41.433,17 a titolo di residue competenze retributive,
TFR ed indennità di mancato preavviso, cui si aggiungevano Euro 253,76 per le spese inerenti l'elaborazione dei conteggi. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciasse decreto ingiuntivo nei confronti del per tale somma, con interessi legali e rivalutazione Controparte_2 monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo, oltre alle spese del procedimento.
Con provvedimento N°1052/2020 del 31-12-2020, il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciava il richiesto decreto ingiuntivo.
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data 25-02-2021,
pag. 2 di 14 opponeva il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna in Parte_2 funzione di Giudice del Lavoro N°1052/2020 del 31-12-2020, e ne chiedeva la revoca per i motivi indicati in ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Eccepiva in primo luogo l'inesistenza della giusta causa di dimissioni in capo alla convenuta opposta, dal momento che la IG , in ragione delle Parte_1 mansioni in concreto svolte, era sempre stata a conoscenza delle inadempienze contributive del datore di lavoro, dal momento che si occupava della elaborazione dei prospetti paga non solo dei clienti esterni dello Studio professionale, ma anche dei dipendenti dello Studio, e teneva i rapporti con gli Enti Previdenziali.
Precisava che tali inadempienze avevano avuto ad oggetto il mero pagamento delle somme dovute dal Rag. ma non le denunce contributive che erano Pt_2 sempre state regolarmente effettuate, anche se poi non erano seguiti i pagamenti, stante la perdurante crisi di liquidità dello studio professionale, crisi di liquidità ben conosciuta da tutti i dipendenti dello . Controparte_2
Sul presupposto della suddetta inesistenza di giusta causa di dimissioni, affermava che la IG era debitrice del mancato preavviso, pari ad Euro 12.3000,12 Pt_1 lordi, somma che veniva chiesta in compensazione delle eventuali differenze retributive residue, azionate dalla IG con il ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo.
Eccepiva poi l'erroneità dei conteggi di parte opposta, sulla cui base era stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Eccepiva che nel corso del rapporto di lavoro, la IG aveva ottenuto la trasformazione del rapporto Pt_1 da rapporto a tempo pieno a rapporto part time al 62,5%, senza mai comunicare la variazione all con conseguente illecito vantaggio pensionistico. CP_1
Produceva propri conteggi sul punto e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse che le dimissioni rese da
in data 28-08-2019, non erano state sorrette da giusta causa, e Parte_1 condannasse la stessa opposta a corrispondere al Controparte_2
l'indennità sostitutiva di preavviso. Chiedeva poi che il tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, revocasse il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle eccezioni Parte_1 svolte da parte opponente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e
pag. 3 di 14 risposta.
Deduceva in particolare che la stessa si era effettivamente Parte_1 occupata della elaborazione dei prospetti paga dei clienti dello studio e dei dipendenti dello stesso, ma non in esclusiva, trattandosi di mansioni svolte da tutti
i dipendenti dello Studio Professionale. Precisava sul punto che con riferimento ai controlli finali sui modelli DM10 ed Emens, per gli adempimenti contributivi, il controllo finale veniva svolto dallo stesso e dalla Controparte_2 [...]
CP_3
Eccepiva l'infondatezza dell'asserita trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, stante l'assenza di qualunque accordo formale in tal senso tra le parti.
Rilevava infine che solo nel 2018, la stessa aveva avuto piena Parte_1 consapevolezza delle inadempienze contributive del datore di Lavoro, allorché lo stesso ON HI le aveva comunicato di volere aderire alla rottamazione di cui al D.L N°119/2018 convertito in Legge N°136/2018. Precisava di avere atteso, fiduciosa che il proponesse la relativa domanda Controparte_2 amministrativa, ma alla scadenza del termine, 30-04-2019, il datore di lavoro non aveva aderito alla suddetta rottamazione e non aveva aderito neppure successivamente, alla proroga della scadenza, portata al 31-07-2019.
Precisava che all'approssimarsi della data della proroga, aveva nuovamente sollecitato il datore di lavoro, ottenendo peraltro un rifiuto, a fronte del quale aveva presentato all' formale denuncia delle inadempienze contributive ed CP_1 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa.
Precisava ancora che successivamente alle dimissioni, il Rag. era Pt_2 rientrato parzialmente dei propri debiti retributivi nei confronti della ricorrente, corrispondendo un acconto pari ad Euro 2.000,00 netti. Deduceva poi la correttezza dei conteggi svolti con il ricorso per decreto ingiuntivo, conteggi elaborati da uno studio professionale, che avevano tenuto conto dell'acconto corrisposto.
Chiedeva pertanto la reiezione dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Il processo si svolgeva all'udienza del 24-09-2021. All'esito dell'udienza il Tribunale disponeva la chiamata in giudizio dell' CP_1
pag. 4 di 14 Si costituiva in giudizio l' rilevando che alla data della costituzione, CP_1 risultavano regolarmente versati i contributi dovuti fino al luglio 2019, mentre non risultavano versati i contributi dovuti sulle somme erogate nell'agosto 2019 e sull'indennità di mancato preavviso. Chiedeva pertanto che il Tribunale di
Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto sopra, condannasse
l'opponente alla suddetta regolarizzazione contributiva, comprensiva degli accessori di legge, ed altrettanto condannasse la parte tenuta, alla regolarizzazione contributiva dell'indennità di mancato preavviso. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Il processo proseguiva alle udienze del 14-01-2022, 31-03-2022, 14-04-2022, 15-
06-2022, 22-07-2022, 05-10-2022, 16-12-2022, 29-05-2023, 23-10-2023, 13-12-
2023, 09-02-2024. Venivano sentiti come testi , , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, . Veniva espletata CTU contabile e Tes_3 Testimone_4 CP_3 disposti chiarimenti della CTU sulle risultanze della perizia. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. (…)”. All'esito della predetta attività istruttoria e previo deposito di note autorizzate, il
Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 122/2024 R.S., così statuendo: “(…) revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Dichiara che è creditrice della somma Lorda di Euro 20.608,19 Parte_1 corrispondente ad un netto di 16.754,63 Euro, nei confronti di . Parte_2
Condanna a corrispondere alla ricorrente le somme di cui al capo Parte_2 che precede, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo.
Dichiara che le dimissioni rassegnate da in data 29-08-2019, erano Parte_1 assistite da giusta causa e per l'effetto condanna a corrispondere Parte_2
a l'indennità di preavviso, quantificata in Euro 12.300,00 lordi, Parte_1 con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Dichiara che l' è creditore nei confronti di dei CP_1 Parte_2 contributi inerenti la retribuzione della ricorrente per il mese di Agosto 2019 e
l'indennità di mancato preavviso, e lo condanna al pagamento degli stessi, oltre alle somme accessorie dovute per legge.
Condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti di Parte_2
e dell' liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali Parte_1 CP_1
pag. 5 di 14 ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, a favore di
[...]
, ed in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge Pt_1
a favore dell' CP_1
Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido tra loro nei rapporti esterni, ed a carico del solo nei Pt_2 rapporti interni tra le parti. Riserva nel termine di giorni 60, il deposito della motivazione. (…)”.
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, il Rag. ha spiegato Parte_2 appello nei confronti della predetta sentenza, censurandola nella parte in cui il
Giudice a quo ha ritenuto che le dimissioni rassegnate dalla IG.ra Parte_1 in data 29-08-2019 fossero assistite da giusta causa, con conseguente spettanza in favore della lavoratrice dell'indennità di mancato preavviso. L'odierno appellante principale, in particolare, ha formulato al riguardo un unico motivo di gravame, rubricato: “1) Erronea applicazione degli art. 2697 c.c. e 2729
c.c., 115 e 116 c.p.c. e 2119 c.c.”, ed ha chiesto che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “ACCERTARE e DICHIARARE che le dimissioni rese dalla IG.ra non sono sorrette da giusta causa e, Pt_1 conseguentemente, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del Rag. alla Pt_2 corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in Euro 12.300,00, e conseguentemente ACCERTARE E DICHIARARE che il Rag. Pt_2 non è tenuto al versamento a favore dell' dei contributi relativi all'indennità CP_1 sostitutiva del preavviso e COMPENSARE i crediti reciproci fino a concorrenza vantati dalla IG.ra e dal Rag. e, conseguentemente, Parte_1 Pt_2
ACCERTARE E DICHIARARE che il credito residuo vantato dalla IG.ra Pt_1 nei confronti del Rag. ammonta ad Euro 8.308,19 lordi. Con vittoria di Pt_2 spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. La IG.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente Parte_1 contestato la fondatezza dell'appello principale proposto dal Rag. , Parte_2 chiedendone il rigetto ed ha proposto appello incidentale dolendosi di “errore del
Giudice di prime cure per aver imputato gli acconti versati dopo lo scioglimento del rapporto al Tfr e agli importi dovuti in base alle buste paga di agosto 2019 senza invece imputare tali importi non al Tfr ma all'indennità per mancato preavviso quale credito meno garantito”, con conseguente richiesta di rettificare i pag. 6 di 14 conteggi svolti dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha rilevato “il CP_1 passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo all'accertamento e alla condanna di a pagare i contributi sulla retribuzione per il mese di Parte_2 agosto 2019 della IG.ra ”; nel merito, si è rimesso a giustizia in Parte_1 relazione all'appello principale, evidenziando, però, che anche in caso di suo accoglimento, andrebbe comunque rigettata la domanda proposta nei confronti dell' (“ACCERTARE E DICHIARARE che il Rag. non è tenuto al CP_1 Pt_2 versamento a favore dell' dei contributi relativi all'indennità sostitutiva del CP_1 preavviso”), “per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto accertarsi e dichiararsi il diritto dell' al pagamento dei contributi dovuti sull'indennità CP_1 di mancato preavviso oggetto di causa e per l'effetto condannare comunque il IG. in qualità di datore di lavoro, per le ragioni indicate in narrativa, al Pt_2 relativo pagamento, oltre somme accessorie dovute per legge” ed, infine, ha contestato la fondatezza dell'appello incidentale proposto dalla lavoratrice, chiedendone la reiezione, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta delle risultanze istruttorie già acquisite nel corso del giudizio a quo, che offrono un quadro esaustivo e completo dei fatti rilevanti ai fini della decisione, con conseguente irrilevanza delle ulteriori istanze di prova riproposte in questa sede dalle parti in causa (da intendersi rigettate).
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato, sia nella parte ha accertato che “l' è creditore nei confronti di , dei contributi CP_1 Parte_2 inerenti la retribuzione della ricorrente per il mese di Agosto 2019”, operando la relativa condanna;
sia nella parte in cui ha rigettato, ritenendola infondata,
“l'eccezione di parte opponente, inerente un'asserita trasformazione del rapporto di lavoro della IG , da tempo pieno a tempo parziale, nel corso del Pt_1 rapporto, stante l'assenza di qualunque documento attestante l'accordo formale in tal senso tra le parti”, trattandosi di autonome statuizioni non oggetto di specifica impugnazione.
Ciò posto, quanto all'appello principale proposto dal Rag. si Parte_2
pag. 7 di 14 osserva che costui eccepisce che il Giudice di primo grado non avrebbe
“correttamente valutato le istanze istruttorie, la documentazione depositata ed i fatti dedotti in causa, giungendo erroneamente ad accertare la sussistenza della giusta causa di dimissioni rese dalla IG ” Pt_1
In particolare, l'odierno appellante principale contesta il capo della sentenza gravata in cui il Giudice a quo ha osservato che: “(…) le dimissioni rese dalla IG sono palesemente assistite da giusta causa, posto che hanno trovato Pt_1 fondamento nella consapevolezza dell'esistenza di una rilevante omissione contributiva in suo danno, da parte del datore di lavoro e nella consapevolezza che tale omissione non sarebbe stata sanata nel termine del 31.07.2019, data in cui doveva essere presentata la richiesta di rottamazione da parte del CP_2
[...]
La IG ha quindi diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, che la Pt_1
CTU contabile svolta ha quantificato in Euro 12.300,00 lordi, sui quali come per legge, sono dovuti i contributi (Cassazione Sent n. 12932/2021)”.
A sostegno delle proprie censure, l'allora opponente ha sostenuto che le prove orali assunte in primo grado abbiano dimostrato che “tutte le dipendenti sapevano da anni delle difficoltà economiche dello studio e delle omissioni contributive Pt_2
e fiscali” e che la era a conoscenza di tutto “perché ella era deputata a tenere Pt_1
i rapporti con gli istituti e con l'erario”. Da queste premesse, nel proprio motivo di appello, il Rag. ha preso le mosse per sostenere che “la circostanza che Pt_2 la abbia atteso anni prima di rassegnare le sue dimissioni [..] denota Pt_1 incontrovertibilmente l'assenza del requisito dell'immediatezza richiesto per la validità delle dimis sioni per giusta causa” Tale motivo di appello, ad avviso della
Corte, è infondato, avendo il Giudice di prime cure adottato sul punto una decisione ineccepibile all'esito di un'articolata istruttoria. Ed invero, l'esito delle prove testimoniali assunte in prime cure ha inconfutabilmente confermato l'esistenza dei presupposti per poter riconoscere la giusta causa delle dimissioni della lavoratrice IG.ra e su ciò si è Pt_1 correttamente basato il Giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Le prove testimoniali, infatti, hanno dimostrato quanto sostenuto in atti dalla IG , ossia che solo nel 2019 si verificarono alcuni episodi che Pt_1 evidenziarono la gravità dell'esposizione debitoria del Rag. e Pt_2
pag. 8 di 14 l'inattendibilità di quest'ultimo quanto ai manifestati propositi di una completa regolarizzazione delle omissioni contributive e fiscali.
Che il Rag. non eccellesse per diligenza nei pagamenti era circostanza nota Pt_2 nello studio anche prima del 2018; non era però nota la gravità della situazione, e, soprattutto, l'assenza di volontà del Rag. di porvi rimedio. Nell'ottobre del Pt_2
2018, infatti, il Rag. apertasi la possibilità di aderire alla sanatoria Pt_2 denominata rottamazione ter di cui al D.L. 119/2018 (tramite la quale era possibile azzerare sanzioni e interessi tra gli importi iscritti a ruolo con domanda da presentare entro il 30.4.19, termine poi prorogato al 31.7.19), rassicurò la IG
, evidentemente preoccupata, comunicando che vi avrebbe aderito onde Pt_1 regolarizzare i mancati pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi dei Tes_ dipendenti (circostanza confermata dalle testimoni , e Testimone_4 Tes_1 sentite sul cap. 41 della memoria ) . Pt_1
Contravvenendo alle rassicurazioni date alle dipendenti il Rag. però non Pt_2 presentò la domanda entro il termine originariamente previsto al 30 aprile 2019, tanto che egli dovette rassicurare di nuovo le dipendenti che avrebbe aderito entro la successiva proroga del 31 luglio 2019 ( anche tale circostanza è stata confermata dalle testimoni, sentite sul cap. 43 della memoria di costituzione della , IG.re Pt_1 Tes_
, ed anche la quale ultima ha precisato che neppure dopo Testimone_4 Tes_1 le dimissioni della IG.ra il regolarizzò il ruolo, sul punto la teste Pt_1 Pt_2 asseriva: “Ricordo che ne parlammo anche dopo le dimissioni della anche Pt_1 con il Rag Si trattava di un colloquio con tutte le dipendenti ed il Pt_2 ragioniere. Noi lo sollecitavamo a provvedere al pagamento dei contributi. Lui ci rispose che non era un problema nostro”.).
Nel giudizio di primo grado è altresì emerso che il Rag. non presentò la Pt_2 domanda di sanatoria neppure entro il termine prorogato del 31 luglio 2019
(circostanza pacifica, emersa in prova testimoniale e comunque mai contestata dall'allora opponente). Fu allora che la IG.ra si recò appositamente il 24 Pt_1 luglio 2019 nello studio del Rag. per chiedere conto della presentazione Pt_2 della domanda di rottamazione, ricevendo conferma che egli non l'avrebbe Tes_ presentata (circostanza confermata dalle testimoni , e Tes_1 Testimone_4 chiamate sul capitolo 46).
Poiché la teste ha tenuto più volte a precisare che il Rag. Testimone_4 Pt_2
pag. 9 di 14 ribadì di essere impossibilitato ad eseguire la rottamazione perché gli venne rifiutata la compensazione, è bene precisare che la compensazione, come modalità di saldo delle rate della rottamazione, non era affatto ammessa dal DL 119/2018.
Dunque il Rag. non era affatto impossibilitato ad aderire alla rottamazione Pt_2 solo se avesse voluto saldare i relativi importi secondo le forme rituali, ossia tramite normali pagamenti. In altre parole nessuna impossibilità oggettiva poteva sussistere per aderire alla rottamazione, laddove era perfettamente prevedibile che l' non avrebbe accettato la modalità anomala di pagamento Controparte_4
(compensazione) ove effettivamente venne proposta dal Pt_2
Altra importante circostanza che ha trovato conferma nelle prove testimoniali è che la IG.ra , solo nell'aprile del 2019, apprese che l'esposizione debitoria Pt_1 del Rag. era considerevole, centinaia di migliaia di euro (questa Pt_2 Tes_ circostanza è stata confermata dalle testimoni , e chiamate a Tes_1 Tes_2 rispondere sul capitolo 44 della memoria di costituzione dell'allora opposta).
Dunque, fu nel periodo da aprile e luglio 2019 che accaddero due fatti più che idonei a compromettere il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro Rag. e Pt_2 la IG.ra : ella apprese verso aprile del 2019 che quest'ultimo non aveva Pt_1 pagato contributi e imposte dei dipendenti per centinaia di migliaia di euro, ed inoltre ebbe la conferma, a fine luglio 2019, che il rag. venendo meno alle Pt_2 rassicurazioni date sino a quel momento, non intendeva aderire alla rottamazione ter neppure nel termine prorogato di fine luglio 2019.
E' di tutta evidenza, dunque, a dispetto di quanto sostenuto dall'odierno appellante principale, che solo in quel momento la IG.ra constatò così la totale Pt_1 inaffidabilità del proprio datore di lavoro, il quale non solo non mantenne la parola data nonostante le rassicurazioni, ma, in aggiunta, si stava lasciando sfuggire la possibilità di una IGnificativa sanatoria che gli dava l'opportunità, unica per quanto era dato sapere all'epoca, di regolarizzare le pendenze contributive e fiscali a condizioni economiche vantaggiose. Se neppure di fronte all'occasione di una sanatoria il Rag. si era deciso a regolarizzare le proprie esposizioni ciò Pt_2 IGnificava che egli, contrariamente a quanto aveva fatto credere, non aveva intenzione di sanare la propria posizione con e . CP_1 Controparte_4
Fu così che la IG.ra , giudicando il rapporto improseguibile stante la gravità Pt_1 dei comportamenti del datore di lavoro, e stante il venir meno della fiducia minima
pag. 10 di 14 per poter proseguire il rapporto, fu costretta a rassegnare le dimissioni per giusta causa.
Pare opportuno ribadire, poi, un altro passaggio testimoniale molto importante, sempre a conferma della legittimità delle dimissioni per giusta causa rese dalla
: la teste rispondendo sul capitolo 41 della memoria di Pt_1 Testimone_4 costituzione dell'allora opposta, ha confermato che nell'aprile 2019, quanto il Rag. comunicò che avrebbe aderito alla sanatoria (promessa poi non Pt_2 mantenuta), le dipendenti non erano a conoscenza di tutte le omissioni del Pt_2 come ha dichiarato la teste esse erano a conoscenza solo di alcuni insoluti, attinenti per lo più ad un mancato versamento contributivo relativo all'anno 2010. E' così stato accertato, e su questo il Giudice di prime cure si è correttamente basato nella sua decisione, che solo nel 2019 la IG apprese qualcosa di Pt_1 nuovo e di ben più grave riguardo alle pendenze debitorie del Rag. con il Pt_2 fisco e l' Dunque quanto accadde nel 2019, da aprile a luglio, ossia la scoperta CP_1 che l'esposizione del era ingentissima (scoperta che avvenne nell'aprile Pt_2 del 2019, cap. 44 della memoria di costituzione dell'opposta) e che il medesimo non intendeva aderire alla sanatoria, costituì un evidente e IGnificativo aggravamento dei rapporti con il datore di lavoro, e dell'elemento fiduciario sottostante, che risultò così irreparabilmente compromesso.
Non corrisponde pertanto al vero quanto sostenuto dall'appellante principale, ossia che la “abbia atteso anni prima di rassegnare le sue dimissioni”. L'allora Pt_1 opposta, infatti, appena avuta la certezza che non era intenzione del sanare Pt_2 la propria posizione a livello contributivo e fiscale (fine luglio 2019) rassegnò le proprie dimissioni già ad agosto 2019.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte ribadito, in ultimo con la recente
Ordinanza n. 21438/2023 che: “L'immediatezza fra fatto legittimante il recesso per giusta causa del dipendente e le dimissioni, a fronte della quale va riconosciuto il credito da indennità da mancato preavviso, va intesa in senso relativo e può essere compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, da valutarsi con riferimento al caso concreto” (in senso conforme Cass. n. 31999/2018, n. 12375/2008 e n.3222/1980).
Ciò detto è evidente che nel caso di specie, il Giudice di primo grado in ragione dei fatti occorsi tra aprile e luglio 2019, confermati tutti in sede di escussione
pag. 11 di 14 testimoniale, ha correttamente valutato in concreto la tempestività della reazione della IG.ra . Pt_1
Va osservato, inoltre, a confutazione delle asserzioni dell'odierno appellante principale circa le mansioni effettivamente svolte dalla IG , come in Pt_1 nessuna deposizione testimoniale assunta in primo grado sia emerso che la IG
si occupasse di pagamenti o, comunque, di mansioni che le consentissero di Pt_1 verificare la regolarità dei pagamenti da parte del Rag. verso l'erario. In Pt_2 altre parole, non è emerso da alcuna deposizione testimoniale che la IG.ra Pt_1 avesse accesso ad informazioni che le consentissero di avere una percezione sufficientemente precisa del grado di insoluti contributivi e fiscali del Rag. Pt_2
In particolare, i testi escussi nel giudizio a quo hanno ben confermato che la IG.ra non si occupava dei pagamenti e neppure del controllo sulle esposizioni Pt_1 debitorie del Rag. litandosi alla predisposizione delle buste paga dei Pt_2 dipendenti dei clienti dello studio e dei colleghi di lavoro.
La IG.ra ascoltata all'udienza del 31.03.2022, riferiva al riguardo: “si è Tes_1 vero, la di regola elaborava le buste paga di tutto l'ufficio […] I rapporti Pt_1 con inail, ed erario li teneva la in relazione ai compiti nascenti CP_1 Pt_1 dall'elaborazione dei prospetti paga”. Analogamente, la IG.ra anch'essa Tes_2 ascoltata all'udienza del 31.03.2022, riferiva “si è vero, la si occupava sia Pt_1 Tes_ delle paghe dei clienti che dei dipendenti dello studio”. Ancora, la IG.ra , sentita nell'udienza del 14.04.2022, dichiarava che la IG.ra “era la referente Pt_1 di studio per le nostre paghe”. La IG.ra sentita all'udienza del Testimone_4
14.04.2022, riferiva “si occupava della redazione delle mie buste, questa era la sua mansione”. Su questo specifico punto, la teste ha inoltre precisato: “Non CP_3 rientravano tra le mansioni della Balen l'invio dei modelli DM10 e Emens. Il suo compito principale era inserire i dati forniti dai clienti nel sistema per elaborare le buste paga. Si occupava anche degli adempimenti connessi ad esempio in caso di richiesta di chiarimenti di o Inail lei poteva fornite un chiarimento su cose CP_1 semplici, se il problema era più complesso intervenivo io”.
Orbene, è di solare evidenza che la mera predisposizione di una busta paga, ossia la mansione in concreto svolta dall'allora opposta, non dà alcuna concreta evidenza dell'effettivo versamento delle ritenute fiscali e contributive ivi indicate. pag. 12 di 14 In conclusione, stante l'inconfutabilità delle prove assunte in prime cure, che hanno smentito tutte le difese del Rag. il Giudice a quo ha correttamente Pt_2 rilevato come la IG.ra avesse appreso della effettiva gravità della situazione Pt_1 solo nell'aprile del 2019 e della successiva “consapevolezza che tale omissione non sarebbe stata sanata nel termine del 31.07.2019, data in cui doveva essere presentata la richiesta di rottamazione da parte del , con Controparte_2 conseguente diritto della stessa all'indennità di mancato preavviso nella misura lorda di euro 12.300,13, come indicata dalla Ctu nominata dal Tribunale di
Bologna.
In ragione di quanto sopra esposto, l'appello principale va rigettato. Merita altresì reiezione l'appello incidentale proposto dalla lavoratrice. Ad avviso di questa Corte, infatti, il Tribunale felsineo nella sentenza gravata ha correttamente applicato la norma di legge invocata dalla IG.ra per Pt_1
l'imputazione degli acconti pagati dal Rag. per un totale di € 12.000,00, Pt_2 ossia l'art. 1193 c.c., posto che, in mancanza di apposita dichiarazione, a parità di crediti scaduti e ugualmente garantiti, tale importo è stato posto a detrazione di quello più oneroso per il debitore, ossia il TFR.
Sul punto, l'odierna appellante incidentale sostiene invece che, poiché, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il credito da TFR troverebbe comunque copertura con l'intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' , quest'ultimo sarebbe, CP_1 appunto, il credito più garantito.
Tale tesi non convince. L'odierna appellante incidentale, infatti, utilizza un'espressione di “credito garantito”, facendo riferimento ad una CP_5 normativa speciale, quale quella dell'intervento del Fondo di Garanzia, la legge n.
297/1982, successiva al codice civile, inapplicabile alla norma in esame.
La nozione di credito garantito non può essere quindi che quella ricavabile dagli stessi principi del codice civile;
in assenza di garanzie reali o personali, è allora alla categoria dei privilegi generali che occorre fare riferimento per individuare il credito meno garantito;
ebbene, dal combinato disposto degli artt. 2777 e 2751 bis
c.c., risulta che il credito per TFR e per indennità di mancato preavviso godono del medesimo grado di privilegio;
l'art. 2777 c.c. prevede, infatti, il privilegio generale mobiliare, immediatamente dopo le spese di giustizia, dei crediti di cui all'art. 2751 bis c.c., numero 1, ossia “1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
pag. 13 di 14 prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro … ”, quindi TFR ma anche indennità di mancato preavviso che a quel punto non muta la sua natura retributiva.
Del tutto correttamente quindi il Tribunale di Bologna, a parità di crediti scaduti e ugualmente garantiti, ha imputato il pagamento degli acconti versati dal Rag.
a defalco del TFR quale credito più oneroso. Pt_2
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, sia l'appello principale che quello incidentale vanno respinti con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado, tenuto conto, da un lato, della reciproca soccombenza (con specifico riferimento ai rapporti fra l'appellante principale e l'appellante incidentale) e, dall'altro lato, della novità e complessità della questione interpretativa relativa all'art. 1193 c.c. (riguardante la posizione dell' ) – CP_1 rispetto alla quale non sono stati rinvenuti specifici precedenti di legittimità – costituente altra “grave ed eccezionale ragione” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, sono integralmente compensate fra le parti in causa.
Ricorrono in capo alle parti appellanti, sia principale che incidentale, le condizioni per il c.d. raddoppio del C.U.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta sia l'appello principale che quello incidentale, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- dà atto dell'integrale rigetto sia dell'appello principale, che di quello incidentale ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002. Così deciso a Bologna, nella camera di conIGlio del giorno 08.05.2025
Il ConIGliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ConIGliere dott. Roberto Pascarelli ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 218/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro, n. 122/2024 R.S., emessa il 09.02.2024, pubblicata il 20.02.2024 e notificata dalla IG.ra Parte_1
in data 19.03.2024;
[...] avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08/05/2025; promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dell'Avv. RIgosi Chiara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Bologna in via Guerrazzi n. 18; appellante;
/appellato in via incidentale;
contro
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._2 dall'Avv. Santiago Arguello nel cui studio, sito in Bologna, via Rismondo n. 2 è elettivamente domiciliata, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ovvero al seguente numero di fax 051 Email_1
2918069. pag. 1 di 14 appellata/appellante in via incidentale:;
e contro
(cf Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv. ti Ester Cascio e Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto sito in Bologna, Via Milazzo 4/2; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal ConIGliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 28-
12-2020, affermava di avere lavorato alle dipendenze dello Parte_1 [...]
dal 1985, con rapporto di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di Impiegata di 1° Livello
C.C.N.L. terziario e Servizi Studi Professionali, e di essersi dimessa per giusta causa, in data 30-08-2019, a fronte delle gravi inadempienze contributive del datore di Lavoro.
Affermava poi che a seguito delle dimissioni, era rimasta creditrice della complessiva somma di Euro 41.433,17 a titolo di residue competenze retributive,
TFR ed indennità di mancato preavviso, cui si aggiungevano Euro 253,76 per le spese inerenti l'elaborazione dei conteggi. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciasse decreto ingiuntivo nei confronti del per tale somma, con interessi legali e rivalutazione Controparte_2 monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo, oltre alle spese del procedimento.
Con provvedimento N°1052/2020 del 31-12-2020, il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciava il richiesto decreto ingiuntivo.
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data 25-02-2021,
pag. 2 di 14 opponeva il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna in Parte_2 funzione di Giudice del Lavoro N°1052/2020 del 31-12-2020, e ne chiedeva la revoca per i motivi indicati in ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Eccepiva in primo luogo l'inesistenza della giusta causa di dimissioni in capo alla convenuta opposta, dal momento che la IG , in ragione delle Parte_1 mansioni in concreto svolte, era sempre stata a conoscenza delle inadempienze contributive del datore di lavoro, dal momento che si occupava della elaborazione dei prospetti paga non solo dei clienti esterni dello Studio professionale, ma anche dei dipendenti dello Studio, e teneva i rapporti con gli Enti Previdenziali.
Precisava che tali inadempienze avevano avuto ad oggetto il mero pagamento delle somme dovute dal Rag. ma non le denunce contributive che erano Pt_2 sempre state regolarmente effettuate, anche se poi non erano seguiti i pagamenti, stante la perdurante crisi di liquidità dello studio professionale, crisi di liquidità ben conosciuta da tutti i dipendenti dello . Controparte_2
Sul presupposto della suddetta inesistenza di giusta causa di dimissioni, affermava che la IG era debitrice del mancato preavviso, pari ad Euro 12.3000,12 Pt_1 lordi, somma che veniva chiesta in compensazione delle eventuali differenze retributive residue, azionate dalla IG con il ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo.
Eccepiva poi l'erroneità dei conteggi di parte opposta, sulla cui base era stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Eccepiva che nel corso del rapporto di lavoro, la IG aveva ottenuto la trasformazione del rapporto Pt_1 da rapporto a tempo pieno a rapporto part time al 62,5%, senza mai comunicare la variazione all con conseguente illecito vantaggio pensionistico. CP_1
Produceva propri conteggi sul punto e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse che le dimissioni rese da
in data 28-08-2019, non erano state sorrette da giusta causa, e Parte_1 condannasse la stessa opposta a corrispondere al Controparte_2
l'indennità sostitutiva di preavviso. Chiedeva poi che il tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, revocasse il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle eccezioni Parte_1 svolte da parte opponente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e
pag. 3 di 14 risposta.
Deduceva in particolare che la stessa si era effettivamente Parte_1 occupata della elaborazione dei prospetti paga dei clienti dello studio e dei dipendenti dello stesso, ma non in esclusiva, trattandosi di mansioni svolte da tutti
i dipendenti dello Studio Professionale. Precisava sul punto che con riferimento ai controlli finali sui modelli DM10 ed Emens, per gli adempimenti contributivi, il controllo finale veniva svolto dallo stesso e dalla Controparte_2 [...]
CP_3
Eccepiva l'infondatezza dell'asserita trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, stante l'assenza di qualunque accordo formale in tal senso tra le parti.
Rilevava infine che solo nel 2018, la stessa aveva avuto piena Parte_1 consapevolezza delle inadempienze contributive del datore di Lavoro, allorché lo stesso ON HI le aveva comunicato di volere aderire alla rottamazione di cui al D.L N°119/2018 convertito in Legge N°136/2018. Precisava di avere atteso, fiduciosa che il proponesse la relativa domanda Controparte_2 amministrativa, ma alla scadenza del termine, 30-04-2019, il datore di lavoro non aveva aderito alla suddetta rottamazione e non aveva aderito neppure successivamente, alla proroga della scadenza, portata al 31-07-2019.
Precisava che all'approssimarsi della data della proroga, aveva nuovamente sollecitato il datore di lavoro, ottenendo peraltro un rifiuto, a fronte del quale aveva presentato all' formale denuncia delle inadempienze contributive ed CP_1 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa.
Precisava ancora che successivamente alle dimissioni, il Rag. era Pt_2 rientrato parzialmente dei propri debiti retributivi nei confronti della ricorrente, corrispondendo un acconto pari ad Euro 2.000,00 netti. Deduceva poi la correttezza dei conteggi svolti con il ricorso per decreto ingiuntivo, conteggi elaborati da uno studio professionale, che avevano tenuto conto dell'acconto corrisposto.
Chiedeva pertanto la reiezione dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Il processo si svolgeva all'udienza del 24-09-2021. All'esito dell'udienza il Tribunale disponeva la chiamata in giudizio dell' CP_1
pag. 4 di 14 Si costituiva in giudizio l' rilevando che alla data della costituzione, CP_1 risultavano regolarmente versati i contributi dovuti fino al luglio 2019, mentre non risultavano versati i contributi dovuti sulle somme erogate nell'agosto 2019 e sull'indennità di mancato preavviso. Chiedeva pertanto che il Tribunale di
Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto sopra, condannasse
l'opponente alla suddetta regolarizzazione contributiva, comprensiva degli accessori di legge, ed altrettanto condannasse la parte tenuta, alla regolarizzazione contributiva dell'indennità di mancato preavviso. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Il processo proseguiva alle udienze del 14-01-2022, 31-03-2022, 14-04-2022, 15-
06-2022, 22-07-2022, 05-10-2022, 16-12-2022, 29-05-2023, 23-10-2023, 13-12-
2023, 09-02-2024. Venivano sentiti come testi , , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, . Veniva espletata CTU contabile e Tes_3 Testimone_4 CP_3 disposti chiarimenti della CTU sulle risultanze della perizia. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. (…)”. All'esito della predetta attività istruttoria e previo deposito di note autorizzate, il
Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 122/2024 R.S., così statuendo: “(…) revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Dichiara che è creditrice della somma Lorda di Euro 20.608,19 Parte_1 corrispondente ad un netto di 16.754,63 Euro, nei confronti di . Parte_2
Condanna a corrispondere alla ricorrente le somme di cui al capo Parte_2 che precede, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo.
Dichiara che le dimissioni rassegnate da in data 29-08-2019, erano Parte_1 assistite da giusta causa e per l'effetto condanna a corrispondere Parte_2
a l'indennità di preavviso, quantificata in Euro 12.300,00 lordi, Parte_1 con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Dichiara che l' è creditore nei confronti di dei CP_1 Parte_2 contributi inerenti la retribuzione della ricorrente per il mese di Agosto 2019 e
l'indennità di mancato preavviso, e lo condanna al pagamento degli stessi, oltre alle somme accessorie dovute per legge.
Condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti di Parte_2
e dell' liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali Parte_1 CP_1
pag. 5 di 14 ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, a favore di
[...]
, ed in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge Pt_1
a favore dell' CP_1
Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido tra loro nei rapporti esterni, ed a carico del solo nei Pt_2 rapporti interni tra le parti. Riserva nel termine di giorni 60, il deposito della motivazione. (…)”.
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, il Rag. ha spiegato Parte_2 appello nei confronti della predetta sentenza, censurandola nella parte in cui il
Giudice a quo ha ritenuto che le dimissioni rassegnate dalla IG.ra Parte_1 in data 29-08-2019 fossero assistite da giusta causa, con conseguente spettanza in favore della lavoratrice dell'indennità di mancato preavviso. L'odierno appellante principale, in particolare, ha formulato al riguardo un unico motivo di gravame, rubricato: “1) Erronea applicazione degli art. 2697 c.c. e 2729
c.c., 115 e 116 c.p.c. e 2119 c.c.”, ed ha chiesto che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “ACCERTARE e DICHIARARE che le dimissioni rese dalla IG.ra non sono sorrette da giusta causa e, Pt_1 conseguentemente, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del Rag. alla Pt_2 corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in Euro 12.300,00, e conseguentemente ACCERTARE E DICHIARARE che il Rag. Pt_2 non è tenuto al versamento a favore dell' dei contributi relativi all'indennità CP_1 sostitutiva del preavviso e COMPENSARE i crediti reciproci fino a concorrenza vantati dalla IG.ra e dal Rag. e, conseguentemente, Parte_1 Pt_2
ACCERTARE E DICHIARARE che il credito residuo vantato dalla IG.ra Pt_1 nei confronti del Rag. ammonta ad Euro 8.308,19 lordi. Con vittoria di Pt_2 spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. La IG.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente Parte_1 contestato la fondatezza dell'appello principale proposto dal Rag. , Parte_2 chiedendone il rigetto ed ha proposto appello incidentale dolendosi di “errore del
Giudice di prime cure per aver imputato gli acconti versati dopo lo scioglimento del rapporto al Tfr e agli importi dovuti in base alle buste paga di agosto 2019 senza invece imputare tali importi non al Tfr ma all'indennità per mancato preavviso quale credito meno garantito”, con conseguente richiesta di rettificare i pag. 6 di 14 conteggi svolti dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha rilevato “il CP_1 passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo all'accertamento e alla condanna di a pagare i contributi sulla retribuzione per il mese di Parte_2 agosto 2019 della IG.ra ”; nel merito, si è rimesso a giustizia in Parte_1 relazione all'appello principale, evidenziando, però, che anche in caso di suo accoglimento, andrebbe comunque rigettata la domanda proposta nei confronti dell' (“ACCERTARE E DICHIARARE che il Rag. non è tenuto al CP_1 Pt_2 versamento a favore dell' dei contributi relativi all'indennità sostitutiva del CP_1 preavviso”), “per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto accertarsi e dichiararsi il diritto dell' al pagamento dei contributi dovuti sull'indennità CP_1 di mancato preavviso oggetto di causa e per l'effetto condannare comunque il IG. in qualità di datore di lavoro, per le ragioni indicate in narrativa, al Pt_2 relativo pagamento, oltre somme accessorie dovute per legge” ed, infine, ha contestato la fondatezza dell'appello incidentale proposto dalla lavoratrice, chiedendone la reiezione, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta delle risultanze istruttorie già acquisite nel corso del giudizio a quo, che offrono un quadro esaustivo e completo dei fatti rilevanti ai fini della decisione, con conseguente irrilevanza delle ulteriori istanze di prova riproposte in questa sede dalle parti in causa (da intendersi rigettate).
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato, sia nella parte ha accertato che “l' è creditore nei confronti di , dei contributi CP_1 Parte_2 inerenti la retribuzione della ricorrente per il mese di Agosto 2019”, operando la relativa condanna;
sia nella parte in cui ha rigettato, ritenendola infondata,
“l'eccezione di parte opponente, inerente un'asserita trasformazione del rapporto di lavoro della IG , da tempo pieno a tempo parziale, nel corso del Pt_1 rapporto, stante l'assenza di qualunque documento attestante l'accordo formale in tal senso tra le parti”, trattandosi di autonome statuizioni non oggetto di specifica impugnazione.
Ciò posto, quanto all'appello principale proposto dal Rag. si Parte_2
pag. 7 di 14 osserva che costui eccepisce che il Giudice di primo grado non avrebbe
“correttamente valutato le istanze istruttorie, la documentazione depositata ed i fatti dedotti in causa, giungendo erroneamente ad accertare la sussistenza della giusta causa di dimissioni rese dalla IG ” Pt_1
In particolare, l'odierno appellante principale contesta il capo della sentenza gravata in cui il Giudice a quo ha osservato che: “(…) le dimissioni rese dalla IG sono palesemente assistite da giusta causa, posto che hanno trovato Pt_1 fondamento nella consapevolezza dell'esistenza di una rilevante omissione contributiva in suo danno, da parte del datore di lavoro e nella consapevolezza che tale omissione non sarebbe stata sanata nel termine del 31.07.2019, data in cui doveva essere presentata la richiesta di rottamazione da parte del CP_2
[...]
La IG ha quindi diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, che la Pt_1
CTU contabile svolta ha quantificato in Euro 12.300,00 lordi, sui quali come per legge, sono dovuti i contributi (Cassazione Sent n. 12932/2021)”.
A sostegno delle proprie censure, l'allora opponente ha sostenuto che le prove orali assunte in primo grado abbiano dimostrato che “tutte le dipendenti sapevano da anni delle difficoltà economiche dello studio e delle omissioni contributive Pt_2
e fiscali” e che la era a conoscenza di tutto “perché ella era deputata a tenere Pt_1
i rapporti con gli istituti e con l'erario”. Da queste premesse, nel proprio motivo di appello, il Rag. ha preso le mosse per sostenere che “la circostanza che Pt_2 la abbia atteso anni prima di rassegnare le sue dimissioni [..] denota Pt_1 incontrovertibilmente l'assenza del requisito dell'immediatezza richiesto per la validità delle dimis sioni per giusta causa” Tale motivo di appello, ad avviso della
Corte, è infondato, avendo il Giudice di prime cure adottato sul punto una decisione ineccepibile all'esito di un'articolata istruttoria. Ed invero, l'esito delle prove testimoniali assunte in prime cure ha inconfutabilmente confermato l'esistenza dei presupposti per poter riconoscere la giusta causa delle dimissioni della lavoratrice IG.ra e su ciò si è Pt_1 correttamente basato il Giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Le prove testimoniali, infatti, hanno dimostrato quanto sostenuto in atti dalla IG , ossia che solo nel 2019 si verificarono alcuni episodi che Pt_1 evidenziarono la gravità dell'esposizione debitoria del Rag. e Pt_2
pag. 8 di 14 l'inattendibilità di quest'ultimo quanto ai manifestati propositi di una completa regolarizzazione delle omissioni contributive e fiscali.
Che il Rag. non eccellesse per diligenza nei pagamenti era circostanza nota Pt_2 nello studio anche prima del 2018; non era però nota la gravità della situazione, e, soprattutto, l'assenza di volontà del Rag. di porvi rimedio. Nell'ottobre del Pt_2
2018, infatti, il Rag. apertasi la possibilità di aderire alla sanatoria Pt_2 denominata rottamazione ter di cui al D.L. 119/2018 (tramite la quale era possibile azzerare sanzioni e interessi tra gli importi iscritti a ruolo con domanda da presentare entro il 30.4.19, termine poi prorogato al 31.7.19), rassicurò la IG
, evidentemente preoccupata, comunicando che vi avrebbe aderito onde Pt_1 regolarizzare i mancati pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi dei Tes_ dipendenti (circostanza confermata dalle testimoni , e Testimone_4 Tes_1 sentite sul cap. 41 della memoria ) . Pt_1
Contravvenendo alle rassicurazioni date alle dipendenti il Rag. però non Pt_2 presentò la domanda entro il termine originariamente previsto al 30 aprile 2019, tanto che egli dovette rassicurare di nuovo le dipendenti che avrebbe aderito entro la successiva proroga del 31 luglio 2019 ( anche tale circostanza è stata confermata dalle testimoni, sentite sul cap. 43 della memoria di costituzione della , IG.re Pt_1 Tes_
, ed anche la quale ultima ha precisato che neppure dopo Testimone_4 Tes_1 le dimissioni della IG.ra il regolarizzò il ruolo, sul punto la teste Pt_1 Pt_2 asseriva: “Ricordo che ne parlammo anche dopo le dimissioni della anche Pt_1 con il Rag Si trattava di un colloquio con tutte le dipendenti ed il Pt_2 ragioniere. Noi lo sollecitavamo a provvedere al pagamento dei contributi. Lui ci rispose che non era un problema nostro”.).
Nel giudizio di primo grado è altresì emerso che il Rag. non presentò la Pt_2 domanda di sanatoria neppure entro il termine prorogato del 31 luglio 2019
(circostanza pacifica, emersa in prova testimoniale e comunque mai contestata dall'allora opponente). Fu allora che la IG.ra si recò appositamente il 24 Pt_1 luglio 2019 nello studio del Rag. per chiedere conto della presentazione Pt_2 della domanda di rottamazione, ricevendo conferma che egli non l'avrebbe Tes_ presentata (circostanza confermata dalle testimoni , e Tes_1 Testimone_4 chiamate sul capitolo 46).
Poiché la teste ha tenuto più volte a precisare che il Rag. Testimone_4 Pt_2
pag. 9 di 14 ribadì di essere impossibilitato ad eseguire la rottamazione perché gli venne rifiutata la compensazione, è bene precisare che la compensazione, come modalità di saldo delle rate della rottamazione, non era affatto ammessa dal DL 119/2018.
Dunque il Rag. non era affatto impossibilitato ad aderire alla rottamazione Pt_2 solo se avesse voluto saldare i relativi importi secondo le forme rituali, ossia tramite normali pagamenti. In altre parole nessuna impossibilità oggettiva poteva sussistere per aderire alla rottamazione, laddove era perfettamente prevedibile che l' non avrebbe accettato la modalità anomala di pagamento Controparte_4
(compensazione) ove effettivamente venne proposta dal Pt_2
Altra importante circostanza che ha trovato conferma nelle prove testimoniali è che la IG.ra , solo nell'aprile del 2019, apprese che l'esposizione debitoria Pt_1 del Rag. era considerevole, centinaia di migliaia di euro (questa Pt_2 Tes_ circostanza è stata confermata dalle testimoni , e chiamate a Tes_1 Tes_2 rispondere sul capitolo 44 della memoria di costituzione dell'allora opposta).
Dunque, fu nel periodo da aprile e luglio 2019 che accaddero due fatti più che idonei a compromettere il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro Rag. e Pt_2 la IG.ra : ella apprese verso aprile del 2019 che quest'ultimo non aveva Pt_1 pagato contributi e imposte dei dipendenti per centinaia di migliaia di euro, ed inoltre ebbe la conferma, a fine luglio 2019, che il rag. venendo meno alle Pt_2 rassicurazioni date sino a quel momento, non intendeva aderire alla rottamazione ter neppure nel termine prorogato di fine luglio 2019.
E' di tutta evidenza, dunque, a dispetto di quanto sostenuto dall'odierno appellante principale, che solo in quel momento la IG.ra constatò così la totale Pt_1 inaffidabilità del proprio datore di lavoro, il quale non solo non mantenne la parola data nonostante le rassicurazioni, ma, in aggiunta, si stava lasciando sfuggire la possibilità di una IGnificativa sanatoria che gli dava l'opportunità, unica per quanto era dato sapere all'epoca, di regolarizzare le pendenze contributive e fiscali a condizioni economiche vantaggiose. Se neppure di fronte all'occasione di una sanatoria il Rag. si era deciso a regolarizzare le proprie esposizioni ciò Pt_2 IGnificava che egli, contrariamente a quanto aveva fatto credere, non aveva intenzione di sanare la propria posizione con e . CP_1 Controparte_4
Fu così che la IG.ra , giudicando il rapporto improseguibile stante la gravità Pt_1 dei comportamenti del datore di lavoro, e stante il venir meno della fiducia minima
pag. 10 di 14 per poter proseguire il rapporto, fu costretta a rassegnare le dimissioni per giusta causa.
Pare opportuno ribadire, poi, un altro passaggio testimoniale molto importante, sempre a conferma della legittimità delle dimissioni per giusta causa rese dalla
: la teste rispondendo sul capitolo 41 della memoria di Pt_1 Testimone_4 costituzione dell'allora opposta, ha confermato che nell'aprile 2019, quanto il Rag. comunicò che avrebbe aderito alla sanatoria (promessa poi non Pt_2 mantenuta), le dipendenti non erano a conoscenza di tutte le omissioni del Pt_2 come ha dichiarato la teste esse erano a conoscenza solo di alcuni insoluti, attinenti per lo più ad un mancato versamento contributivo relativo all'anno 2010. E' così stato accertato, e su questo il Giudice di prime cure si è correttamente basato nella sua decisione, che solo nel 2019 la IG apprese qualcosa di Pt_1 nuovo e di ben più grave riguardo alle pendenze debitorie del Rag. con il Pt_2 fisco e l' Dunque quanto accadde nel 2019, da aprile a luglio, ossia la scoperta CP_1 che l'esposizione del era ingentissima (scoperta che avvenne nell'aprile Pt_2 del 2019, cap. 44 della memoria di costituzione dell'opposta) e che il medesimo non intendeva aderire alla sanatoria, costituì un evidente e IGnificativo aggravamento dei rapporti con il datore di lavoro, e dell'elemento fiduciario sottostante, che risultò così irreparabilmente compromesso.
Non corrisponde pertanto al vero quanto sostenuto dall'appellante principale, ossia che la “abbia atteso anni prima di rassegnare le sue dimissioni”. L'allora Pt_1 opposta, infatti, appena avuta la certezza che non era intenzione del sanare Pt_2 la propria posizione a livello contributivo e fiscale (fine luglio 2019) rassegnò le proprie dimissioni già ad agosto 2019.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte ribadito, in ultimo con la recente
Ordinanza n. 21438/2023 che: “L'immediatezza fra fatto legittimante il recesso per giusta causa del dipendente e le dimissioni, a fronte della quale va riconosciuto il credito da indennità da mancato preavviso, va intesa in senso relativo e può essere compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, da valutarsi con riferimento al caso concreto” (in senso conforme Cass. n. 31999/2018, n. 12375/2008 e n.3222/1980).
Ciò detto è evidente che nel caso di specie, il Giudice di primo grado in ragione dei fatti occorsi tra aprile e luglio 2019, confermati tutti in sede di escussione
pag. 11 di 14 testimoniale, ha correttamente valutato in concreto la tempestività della reazione della IG.ra . Pt_1
Va osservato, inoltre, a confutazione delle asserzioni dell'odierno appellante principale circa le mansioni effettivamente svolte dalla IG , come in Pt_1 nessuna deposizione testimoniale assunta in primo grado sia emerso che la IG
si occupasse di pagamenti o, comunque, di mansioni che le consentissero di Pt_1 verificare la regolarità dei pagamenti da parte del Rag. verso l'erario. In Pt_2 altre parole, non è emerso da alcuna deposizione testimoniale che la IG.ra Pt_1 avesse accesso ad informazioni che le consentissero di avere una percezione sufficientemente precisa del grado di insoluti contributivi e fiscali del Rag. Pt_2
In particolare, i testi escussi nel giudizio a quo hanno ben confermato che la IG.ra non si occupava dei pagamenti e neppure del controllo sulle esposizioni Pt_1 debitorie del Rag. litandosi alla predisposizione delle buste paga dei Pt_2 dipendenti dei clienti dello studio e dei colleghi di lavoro.
La IG.ra ascoltata all'udienza del 31.03.2022, riferiva al riguardo: “si è Tes_1 vero, la di regola elaborava le buste paga di tutto l'ufficio […] I rapporti Pt_1 con inail, ed erario li teneva la in relazione ai compiti nascenti CP_1 Pt_1 dall'elaborazione dei prospetti paga”. Analogamente, la IG.ra anch'essa Tes_2 ascoltata all'udienza del 31.03.2022, riferiva “si è vero, la si occupava sia Pt_1 Tes_ delle paghe dei clienti che dei dipendenti dello studio”. Ancora, la IG.ra , sentita nell'udienza del 14.04.2022, dichiarava che la IG.ra “era la referente Pt_1 di studio per le nostre paghe”. La IG.ra sentita all'udienza del Testimone_4
14.04.2022, riferiva “si occupava della redazione delle mie buste, questa era la sua mansione”. Su questo specifico punto, la teste ha inoltre precisato: “Non CP_3 rientravano tra le mansioni della Balen l'invio dei modelli DM10 e Emens. Il suo compito principale era inserire i dati forniti dai clienti nel sistema per elaborare le buste paga. Si occupava anche degli adempimenti connessi ad esempio in caso di richiesta di chiarimenti di o Inail lei poteva fornite un chiarimento su cose CP_1 semplici, se il problema era più complesso intervenivo io”.
Orbene, è di solare evidenza che la mera predisposizione di una busta paga, ossia la mansione in concreto svolta dall'allora opposta, non dà alcuna concreta evidenza dell'effettivo versamento delle ritenute fiscali e contributive ivi indicate. pag. 12 di 14 In conclusione, stante l'inconfutabilità delle prove assunte in prime cure, che hanno smentito tutte le difese del Rag. il Giudice a quo ha correttamente Pt_2 rilevato come la IG.ra avesse appreso della effettiva gravità della situazione Pt_1 solo nell'aprile del 2019 e della successiva “consapevolezza che tale omissione non sarebbe stata sanata nel termine del 31.07.2019, data in cui doveva essere presentata la richiesta di rottamazione da parte del , con Controparte_2 conseguente diritto della stessa all'indennità di mancato preavviso nella misura lorda di euro 12.300,13, come indicata dalla Ctu nominata dal Tribunale di
Bologna.
In ragione di quanto sopra esposto, l'appello principale va rigettato. Merita altresì reiezione l'appello incidentale proposto dalla lavoratrice. Ad avviso di questa Corte, infatti, il Tribunale felsineo nella sentenza gravata ha correttamente applicato la norma di legge invocata dalla IG.ra per Pt_1
l'imputazione degli acconti pagati dal Rag. per un totale di € 12.000,00, Pt_2 ossia l'art. 1193 c.c., posto che, in mancanza di apposita dichiarazione, a parità di crediti scaduti e ugualmente garantiti, tale importo è stato posto a detrazione di quello più oneroso per il debitore, ossia il TFR.
Sul punto, l'odierna appellante incidentale sostiene invece che, poiché, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il credito da TFR troverebbe comunque copertura con l'intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' , quest'ultimo sarebbe, CP_1 appunto, il credito più garantito.
Tale tesi non convince. L'odierna appellante incidentale, infatti, utilizza un'espressione di “credito garantito”, facendo riferimento ad una CP_5 normativa speciale, quale quella dell'intervento del Fondo di Garanzia, la legge n.
297/1982, successiva al codice civile, inapplicabile alla norma in esame.
La nozione di credito garantito non può essere quindi che quella ricavabile dagli stessi principi del codice civile;
in assenza di garanzie reali o personali, è allora alla categoria dei privilegi generali che occorre fare riferimento per individuare il credito meno garantito;
ebbene, dal combinato disposto degli artt. 2777 e 2751 bis
c.c., risulta che il credito per TFR e per indennità di mancato preavviso godono del medesimo grado di privilegio;
l'art. 2777 c.c. prevede, infatti, il privilegio generale mobiliare, immediatamente dopo le spese di giustizia, dei crediti di cui all'art. 2751 bis c.c., numero 1, ossia “1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
pag. 13 di 14 prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro … ”, quindi TFR ma anche indennità di mancato preavviso che a quel punto non muta la sua natura retributiva.
Del tutto correttamente quindi il Tribunale di Bologna, a parità di crediti scaduti e ugualmente garantiti, ha imputato il pagamento degli acconti versati dal Rag.
a defalco del TFR quale credito più oneroso. Pt_2
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, sia l'appello principale che quello incidentale vanno respinti con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado, tenuto conto, da un lato, della reciproca soccombenza (con specifico riferimento ai rapporti fra l'appellante principale e l'appellante incidentale) e, dall'altro lato, della novità e complessità della questione interpretativa relativa all'art. 1193 c.c. (riguardante la posizione dell' ) – CP_1 rispetto alla quale non sono stati rinvenuti specifici precedenti di legittimità – costituente altra “grave ed eccezionale ragione” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, sono integralmente compensate fra le parti in causa.
Ricorrono in capo alle parti appellanti, sia principale che incidentale, le condizioni per il c.d. raddoppio del C.U.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta sia l'appello principale che quello incidentale, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- dà atto dell'integrale rigetto sia dell'appello principale, che di quello incidentale ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002. Così deciso a Bologna, nella camera di conIGlio del giorno 08.05.2025
Il ConIGliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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