Decreto cautelare 24 novembre 2021
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza breve 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 24/11/2021, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2021
N. 01315/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Zunarelli, Elena Illica Magrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda U.L.S.S. n. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- Della nota Prot. N. -OMISSIS-in data 4 novembre 2021, con la quale l'azienda AULSS n. -OMISSIS- – Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica, in esito all'esame della documentazione fatta pervenire dal ricorrente in data 16 giugno 2021, ha affermato che “da essa non deriva indicazione tale da giustificare l'omissione o il differimento dell'obbligo vaccinale” ai sensi del D.L. n. 44/2021
nonché
di ogni altro atto agli stessi connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22/11/2021:
previa adozione di provvedimento monocratico ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 104/2010 e, comunque, di ogni opportuna misura cautelare:
- Dell' “atto di accertamento ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito in legge n. 76 del 28 maggio 2021”, Prot. N. -OMISSIS- comunicato in data 19 novembre 2021, con il quale l'azienda AULSS n. -OMISSIS- – Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica ha “accertato” in danno del ricorrente “l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021” in quanto esercente una professione sanitaria (i.e. medico -OMISSIS-)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che con ricorso depositato in data 22 novembre 2021, integrato in pari data da motivi aggiunti assistiti da istanza cautelare monocratica, sono sati impugnati, rispettivamente, la comunicazione del 4 novembre 2021 con la quale, sulla scorta della documentazione inviata dall’interessato (inoltrata in data 14 giugno e quindi 30 luglio 2021, così come proveniente dal medico di base del ricorrente e relativo modello giustificativo compilato dall’interessato – docc. 3-4-5), è stato trasmesso l’invito a sottoporsi a vaccinazione; e quindi l’atto di accertamento relativo alla posizione del ricorrente quanto all’osservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 del D.l. 44/21, conv. in L. 76/21, datato 19 novembre 2021;
considerato che tutta la documentazione medica ulteriormente ottenuta dal ricorrente a seguito visite specialistiche, risulta successiva alle comunicazioni da questi effettuate mediante gli atti indicati come docc. nn. 3-4-5;
che l’avvenuto deposito in giudizio della suddetta documentazione non comprova che la stessa documentazione sia stata prodotta utilmente e tempestivamente all’amministrazione;
premesso che non può essere demandata a questo giudice la valutazione circa la rilevanza, ai fini della permanenza dell’obbligo vaccinale, della ulteriore documentazione medica prodotta in giudizio;
ritenuto, al contempo, proprio in considerazione della particolare condizione del ricorrente con riguardo -OMISSIS-, che sia preciso dovere dell’amministrazione svolgere con urgenza, considerati gli interessi coinvolti, una nuova ed approfondita istruttoria circa lo stato di salute del ricorrente, onde accertare in concreto la permanenza dell’obbligo vaccinale ovvero la sussistenza dei presupposti per un eventuale differimento e conseguentemente assumere, sussistendone le condizioni, una nuova determinazione;
ritenuto, tuttavia, pur comprendendo le ragioni che hanno determinato la formulazione dell’istanza cautelare monocratica, che il necessario bilanciamento degli opposti interessi nel contesto attuale di emergenza sanitaria, vede in ogni caso prevalere l’interesse pubblico alla tutela della salute, cui è finalizzata l’attuazione, nei termini dettati dalla normativa vigente, del Piano Vaccinale, con specifico riferimento al personale sanitario, considerata l’esposizione derivante dallo svolgimento della professione sanitaria;
tenuto altresì conto del fatto che i tempi per la trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale – trattazione che avverrà, nel rispetto dei termini processuali di cui all’art. 5 comma 10 c.p.a., nel corso della camera di consiglio del prossimo 15 dicembre 2021 - nell’ambito della quale verrà valutato ogni profilo di fondatezza nonché di ammissibilità del ricorso, anche in rapporto alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito, non appaiono tali da pregiudicare in modo irreversibile gli interessi di parte ricorrente;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 dicembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia il giorno 24 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.