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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11028/2023 R.G. promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorena Natascia Grasso e Salvatore Parte_1
Antonino Raciti come da procura in atti;
-ricorrente contro in persona del Commissario Straordinario Controparte_1
dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina come da procura in Controparte_2
atti e giusta delibera n. 647 del 18.4.2024;
-resistente e
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in Notar di Fiumicino (RM) Persona_1
del 22.03.2024, n. 37875/7313, dall'avvocato Livia Gaezza;
Oggetto: Contratto di Co.Co.Co - nullità - accertamento rapporto di lavoro subordinato - art. 2126
c.c. - stabilizzazione - differenze retributive - risarcimento del danno comunitario e da precarizzazione
- regolarizzazione contributiva - risarcimento da omissione contributiva - accertamento della natura etero organizzata del rapporto - art. 2 d. lgs. n. 81/2015.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto Con ricorso depositato in data 26.10.2023 adiva il Tribunale di Catania, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che, in virtù dell'Avviso Regionale adottato in data 4/1/2021 dall' Controparte_4
traente origine dalla nota assessoriale prot. n. 56816 del 31/12/2020, era stata assunta con
[...]
contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'11.03.2021, decorrente dal 12.03.2021, con profilo professionale di “Assistente Tecnico Perito Informatico”, ma svolgendo di fatto mansioni amministrative, per la gestione del perdurante stato di emergenza sanitaria da COVID-19;
- che il contratto, dopo essere stato più volte prorogato, si era concluso in data 28/2/2023;
- che, nonostante fosse cessata in data 31/3/2022 la causale “emergenziale”, aveva continuato a svolgere mansioni amministrative nella struttura commissariale, sita in , Via Pasubio 19, CP_1
ufficio “Contact Tracing”, ove si occupava del tracciamento dei soggetti positivi e dei loro contatti, con modalità -sin dall'inizio- tipiche del rapporto di lavoro subordinato;
- che, in concreto, presso il predetto ufficio aveva svolto la mansione di assistente tecnico perito informatico, ricevendo le direttive e le istruzioni necessarie dal dott. commissario Persona_2 straordinario per l'emergenza COVID, usufruendo di una utenza telefonica fissa, di un PC e di una mail aziendale , osservando un preciso orario di lavoro, dalle 8.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 20.00, svolgendo anche turni serali in aeroporto (17:30 – 23:30 circa) presso gli Infopoint, e percependo un compenso fisso prestabilito, pari ad € 22,00 lordi/h;
- che doveva timbrare con apposito badge l'orario di entrata ed uscita o sottoscrivere i relativi fogli firma;
-che, in forza della direttiva assessoriale del 29/12/2022, era stato addetto a mansioni “ordinarie”;
-che, pur avendo lavorato con gli stessi ritmi e le stesse modalità degli altri dipendenti aziendali subordinati, era stata incardinata come lavoratore “autonomo” e che pertanto non aveva usufruito dei diritti propri di un lavoratore subordinato (alla mansione, agli scatti di anzianità, ai buoni pasto, alle ferie, ai permessi, al trattamento per assenze per malattia e/o esigenze personali, alla 13^ mensilità, al TFR, al versamento dei contributi all' quale lavoratore dipendente, all'indennità tramite CP_3
NASPI, al lavoro straordinario, al riconoscimento delle mansioni superiori, ai trattamenti economico- lavorativi correlati allo stato di gravidanza).
In punto di diritto sosteneva la nullità del contratto di co.co.co. per violazione del decreto legislativo n. 165/2001 e delle disposizioni dettate in periodo emergenziale, con conseguente diritto alla conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. e al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n. 165/2001.
Richiamati gli articoli 2094 c.c., 409, punto 2, c.p.c. e 2, comma 1, del d. lgs. n. 81/2015, deduceva che dalle modalità di svolgimento di fatto del rapporto lavorativo, caratterizzato dall'eterodirezione del datore di lavoro, dall'inserimento di essa ricorrente nell'organizzazione aziendale, dall'osservanza di un preciso orario di lavoro, derivava il suo diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego ex art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento, con il conseguente diritto alle differenze retributive che quantificava nelle conclusioni.
Si doleva che la mancata equiparazione ai lavoratori subordinati aveva causato una discriminazione ai fini della sua partecipazione alle procedure di reclutamento del personale per non avervi potuto partecipare facendo valere il punteggio conseguente al titolo di dipendente anziché a quello di precario.
Lamentava, infine, in via gradata, laddove fosse stata ritenuta l'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, di aver subìto un danno , rappresentante il contraltare di tale impossibilità, da risarcire secondo la fattispecie del danno comunitario ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, , un danno da precarizzazione , da quantificarsi in € 19.898,45 pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro, e, infine un danno da omissione contributiva quantificabile nell'ulteriore somma di € 10.000,00, o nella maggiore o minore misura da accertarsi in corso di causa.
Tanto premesso, precisato di avere infruttuosamente diffidato con nota del 1/03/2023 l' CP_1
convenuta al riconoscimento di quanto dovutogli, formulava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità assoluta del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza per violazione di legge (D.L. n. 14/2020; D.L. n. 18/2020; L. n.
234/2021) nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.
n. 165/2001, ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. ed il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 36, D.Lgs.
165/2001; 1. per il caso di ritenuta validità del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza, ritenute le plurime violazioni di legge e discriminazioni commesse dall'Azienda nei confronti del ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa
(12/03/2021- 28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente
Tecnico Perito Informatico”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del
CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale, 2. sempre per l'effetto, in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l' a versare CP_1 all'odierno ricorrente le spettanze retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 15.145,49, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente. 3.
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno comunitario' derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604/1966; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno da precarizzazione' derivante dalla perdita di chances patita dal ricorrente, da quantificarsi nella somma di € 19.898,45, pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione, da quantificarsi nella somma di € 10.000,00, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa.
4. In via meramente subordinata e recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro qui in esame, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (12/03/2021-
28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente Tecnico Perito
Informatico”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto
Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale;
sempre per l'effetto, stante l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l' a versare all'odierno ricorrente le CP_1
spettanze retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 15.145,49, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
5. Condannare le parti resistente solidalmente alla refusione di spese legali, onorari e diritti del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori”.
Con memoria depositata il 28 aprile 2024 si costitutiva in giudizio l' esponendo: CP_3
Cont
-che l' aveva provveduto, in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di co.co.co. stipulato con parte ricorrente, a versare in suo favore la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2, co.26, legge n.335/1995;
-che l'eventuale accertamento giudiziale della quantità, qualità e natura delle prestazioni di lavoro
Cont subordinato rese avrebbe determinato l'obbligo per l' convenuta di provvedere al relativo versamento contributivo;
-che tale obbligo andava determinato tenendo conto che ai rapporti di lavoro con la P.A. non si applica l'art. 2, co. 1, d. lgs. n.81/2015, bensì l'art. 7, co.
5-bis del d.lgs. 165/2001, che prevede il divieto di collaborazioni che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, comminando, in caso di violazione del divieto, la sola nullità del contratto stipulato e non anche l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A.;
-che la corresponsione del TFR poteva avvenire solamente all'atto della eventuale regolarizzazione della posizione previdenziale;
-che l' non doveva corrispondere nessun altro emolumento al lavoratore. CP_3
Deduceva che l'eventuale accertamento giudiziale della subordinazione in via di fatto del rapporto di lavoro tra le parti in causa avrebbe potuto determinare che la contribuzione di riferimento andava imputata alle casse CTPS, ex e Fondo Credito, in simmetria con i dipendenti della P.A. CP_6
regolarmente assunti, tramite versamento alla competente gestione esclusiva istituita presso la
Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) includendo oltre alla contribuzione pensionistica, quella previdenziale e il fondo credito, con perdita del diritto alle prestazioni assistenziali ex art.15, d.lgs. n.22/2015 e s.m.i. godute da parte ricorrente in conseguenza della cessazione del rapporto di co.co.co.
e dell'annullamento della relativa contribuzione figurativa accreditata.
Precisava, infine, che sulle eventuali differenze di contribuzione tra le somme versate e quelle dovute:
a) se di importo a credito dell' , vertendosi in tal caso in ipotesi di evasione contributiva, CP_3
l' avrebbe dovuto pagare all' altresì le sanzioni civili sulle predette differenze CP_1 CP_3 contributive, a norma dell'art.116, co.8, lett. b), l. 388/2000 ed altri eventuali conseguenti accessori Cont a norma del successivo comma 9, mentre;
b) se di importo a credito dell' le differenze di maggiori importi di contribuzione versata alla Gestione Separata sarebbero rimaste accreditate in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 8 DPR n. 818/1957.
Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni: “laddove sia accertata la reale natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra parte ricorrente e l'Azienda Sanitaria Provinciale – ASP di Catania, ritenere e dichiarare quest'ultima tenuta al versamento all' dei contributi previdenziali dovuti su tale rapporto di lavoro ai sensi del CP_3 combinato disposto degli art.2126 c.c. ed art. 7, co.5 bis, d.lgs. n. 165/2001. Per l'effetto, emettere sentenza di condanna dell'Azienda Sanitaria Provinciale – ASP di Catania, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, al pagamento dei contributi complessivamente dovuti all' Gestione CP_3
Dipendenti Pubblici (GDP), comprensivi di contribuzione pensionistica, previdenziale ed al Fondo credito ed a ogni altra contribuzione accessoria che si fa riserva di quantificare, oltre sanzioni civili sui detti, a norma dell'art.116, co.8, lett. b), legge n.388/2000 ed altri conseguenti accessori a norma del successivo comma 9, nonchè con ritenzione delle eventuali eccedenze ex art.8 DPR n.818/1957.
Ritenere e dichiarare altresì parte ricorrente tenuta alla restituzione delle prestazioni assistenziali ex art.15, d.lgs. n.22/2015 e succ. modifiche ed integrazioni (DIS-COLL.) godute in conseguenza della cessazione del rapporto di co.co.co.. Ritenere e dichiarare illegittima la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di godimento di prestazioni . Rigettare per il resto ogni Pt_2 altra domanda proposta nei confronti dell' Con il favore di spese ed onorari di causa”. CP_3
Con memoria depositata il 15.05.2024 si costituiva tardivamente in giudizio l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Catania contestando la fondatezza delle domande della ricorrente e spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Deduceva, dopo avere richiamato la normativa emergenziale dettata per fronteggiare la pandemia da
COVID 19,
-che la procedura di reclutamento della ricorrente, così come di tutti gli altri soggetti chiamati a svolgere attività di data entry e correlate, era avvenuta in via d'urgenza, con modalità non di tipo comparativo/concorsuale, non prevedendosi né prove selettive né valutazione di titoli, essendo l'elenco formato in ordine cronologico in ragione del momento di presentazione della domanda e restando selezionati coloro i quali avevano effettuato il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile (c.d. click day);
-che in ogni caso il rapporto di lavoro che ne era seguito era stato del tutto coerente con il nomen juris del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
-che a parte ricorrente erano stati assegnati sede e termini di attività, sottoposti ad una semplice verifica da parte del responsabile della struttura di allocazione;
-che era stato espressamente previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza;
-che il compenso era stato corrisposto nella misura oraria onnicomprensiva di € 24,00 lordi, di gran lunga superiore a quella goduta dal personale dipendente della medesima figura contrattuale;
-che nel caso di inadempimento del lavoratore avrebbe trovato applicazione quanto previsto dall'art. 2224 c.c., relativo al prestatore d'opera professionale;
-che, in base all'art. 7 del contratto individuale di lavoro, era stata pattuita una clausola di non esclusività, la quale costituiva ulteriore riprova della assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
Osservava in ogni caso che ove il rapporto di lavoro fosse stato qualificato come di tipo subordinato, esso sarebbe stato radicalmente nullo, per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, potendo il rapporto produrre solo e soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., e che del tutto infondate anche in tale ipotesi erano le richieste in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, perdita di chance in ordine a future stabilizzazioni, riservate, in coerenza col piano triennale del fabbisogno, al personale di ruolo sanitario e/o sociosanitario anche non più in servizio, e reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali.
Deduceva poi , in disparte che nella fattispecie in esame l'attività commissionata ed oggetto del contratto era stata di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto connessa con lo stato di emergenza, che l' non aveva esercitato poteri di direzione, ma di mero coordinamento CP_1
e verifica dell'attività prestata agli obiettivi da raggiungere, senza pertanto alcun vincolo gerarchico e disciplinare, i soli realmente indicativi di un rapporto di subordinazione.
Precisava che il compenso orario percepito dalla ricorrente era stato di gran lunga superiore a quello per la reclamata posizione di dipendente, come da prospetti in atti, e che dunque nell'ipotesi di accertamento di crediti, questi dovevano compensarsi con quanto erogato, con espressa riserva di ripetere le somme corrisposte in eccedenza.
Concludeva chiedendo di “respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare i crediti accertati in favore della ricorrente,
Cont con quelli dell' nei confronti della stessa;
sempre in via subordinata, ordinare all' di CP_3 imputare i contributi già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' CP_3
Con ordinanza del 4 giugno 2024 veniva rigettata la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente in quanto vertente su circostanze in parte generiche e in parte irrilevanti ai fini del decidere.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 17 aprile 2025 con il deposito di note scritte, all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Reputa il Tribunale di dare continuità all'orientamento già espresso dall'Ufficio in fattispecie del tutto assimilabili alla presente, le cui argomentazioni possono qui riportarsi quasi testualmente attesa la chiarezza e completezza espositiva, in applicazione dei principi di cui all'articolo 118 disp att c.p.c
( cfr. sentenza n. 3280/2024 resa il 14 giugno 2024 nella causa iscritta al n. 10849/2023 R.G. in fattispecie identica (est. dr.ssa Laura Renda) e successive conformi numeri 3283/2024, 3284/2024,
3295/2024, 3296/2024, 3298/2024 e 3299/2024, est. dr.ssa Laura Renda;
sentenze n. 4095/2024,
4097/2024, 4099/2024 est. dr.ssa P. Mirenda).
In senso diverso non conducono i rilievi di parte ricorrente da ultimo esplicitati nelle note di trattazione scritta del 15 aprile 2025, dovendosi qui confermare il giudizio di genericità e irrilevanza delle prove testimoniali articolate ( v. ordinanza del 4 giugno 2024).
2. Venendo ad esaminare in concreto le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, quanto alla dedotta nullità assoluta dei contratti di co.co.co. stipulati per violazione del d.l. 14/2020, del d.l. 18/2020 e della l. 234/2021, nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, in particolare, come già rilevato nei precedenti citati:
“ In primo luogo assume parte ricorrente la nullità assoluta dei contratti di co.co.co. stipulati per violazione del d.l. 14/2020, del d.l. 18/2020 e della l. 234/2021, nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001. Deduce da tale assioma, quale conseguenza, il diritto alla conversione del rapporto di lavoro da co.co.co a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. oltre che al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021. In proposito appare utile chiarire che l'art.
2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in ragione del perdurare dello stato di emergenza, escluso dunque l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che “...I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”. Fermo restando quanto precede, tuttavia ed in disparte l'accertamento della suddetta nullità, ed anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare conversione alcuna del rapporto sì come invocata dal ricorrente (“...ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co.
a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.”). Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”. Rammenta la
Suprema Corte che “….non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D.
Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni.
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass.,
Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass., 4360/2023).
Nemmeno peraltro la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che "nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti “esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recentissima Cass. n.
22458/2021)”, (Cass. n. 30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n. 8671/2019, n. 4801/20196 aprile 2017, n.
8927;S.U. 15 marzo 2016, n. 5072). Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22 d. Igs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art. 36 d. Igs. 165/2001, al co.
2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine possa derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U. 5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs. 368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3, Cost.) l'assunzione presso le
Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo 2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017,
n. 113; 12 maggio 2014, n. 134; 13 settembre 2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89); ciò vale ad escludere a priori che si possa ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671). Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine,
o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali» A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile. Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone” ( cfr. sentenze di questo Ufficio già citate)
3. Quanto all'accertamento, invocato del ricorrente, circa la natura subordinata del rapporto appare necessario ricordare che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. C. Cass. 2728/2010;
C. Cass. 12909/2020). Sempre la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. C. Cass.
26986/2009).
In particolare, “ ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il
"nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse” (Sentenza n. 10057 del 24/04/2018) .
Gravava, in applicazione dei predetti principi, sul ricorrente l'onere di fornire la prova che, per le concrete modalità in cui si era stata esplicata la prestazione lavorativa, lo stesso era stata effettivamente soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della convenuta.
Invero, il ricorso già in punto di allegazione si prospetta del tutto carente, essendosi il ricorrente in via del tutto generica limitato a dedurre che, solo formalmente, il contratto aveva assunto la veste di una collaborazione secondo lo schema del co.co.co., essendosi poi estrinsecato secondo il modello della subordinazione, ma nulla ha concretamente allegato e prodotto a fondamento di una siffatta prospettazione.
Come evidenziato in controversie del tutto analoghe : “ Né a diversa soluzione si giunge a voler seguire l'iter argomentativo del ricorso in forza del quale, in ogni caso e anche tenuto conto delle concrete modalità di esplicazione dell'attività lavorativa e prescindendo dal nomen iuris attribuito al contratto, si deve giungere ad “...accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (26/02/2021-
15/03/2023) con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente Amministrativo”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento (doc. n. 16); per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale”. Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo
(si v. altresì Cass. 18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta. L' elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi
- quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse. Nel caso a mano la prova articolata risultava inconducente allo scopo voluto, sì come ritenuto con ordinanza istruttoria al cui contenuto si rinvia. I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi, l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati. La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' , la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre Cont chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato. Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la
P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass.
18916/2012” ( cfr precedenti già citati);
4. In via subordinata, atteso che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, parte ricorrente ha invocato il proprio diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Anche la domanda articolata in via gradata va disattesa, dovendosi ancora una volta ribadire le condivisibili argomentazioni dell'Ufficio sul punto: “ Parte ricorrente assume quindi in via gradata, atteso che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Richiama allo scopo le statuizioni della Suprema Corte in tema di “danno comunitario” (sent. n. 21614/2022) quale contraltare dell'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Asserisce che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, assumendo il diritto ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella l. n. 604 del 1966, art. 8 (così
Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 5072/2016; idem, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n.
34567/2022). All'evidenza, anche tale domanda presuppone appunto l'abusivo ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, partendo dall'indimostrato e infondato postulato della esistenza nella specie di una tale tipologia negoziale, non solo non essendovi corrispondenza quanto al nomen iuris, ma neanche nel concreto evolversi del rapporto. Del tutto apodittico poi è il preteso danno da precarizzazione per l'omessa valutazione quale titolo dell'attività svolta in favore della
P.A. al fine della partecipazione a procedure di stabilizzazione, peraltro genericamente indicate.
Fermo restando che la domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi di posizioni sovrapponibili, neppure poi è allegato specificamente il presunto dedotto danno, solo genericamente prospettato. Anche la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, quantificato nella somma di € 10.000,00, non può avere diversa sorte, alcuna omissione contributiva Cont potendo ipotizzarsi per avere peraltro l' provveduto alla copertura dovuta in ragione alla attività effettivamente prestata, sì come dall' dedotto, dandosi atto che l' ha provveduto in CP_3 CP_1
ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di Co.Co.Co a versare in favore della parte ricorrente la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2 c. 26 della l. n. 335/1995”.
5. Da ultimo, occorre soffermarsi sulla domanda di parte ricorrente nella parte in cui ha prospettato la natura etero organizzata del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015, da riconoscersi in via “recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro”.
Come già evidenziato: “ Infine e quanto alla prospettazione in via subordinata proposta, “recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro” (così in ricorso), sia sufficiente rilevare che l'art. 7 comma 5-bis del d. lgs. n. 165/2001 espressamente sancisce che “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”. Del tutto inconferente, di conseguenza, il richiamo a tale disciplina normativa” (nello stesso senso, in fattispecie identiche, cfr. Tribunale Catania, sentenze già citate ).
6. In ragione di tutto quanto esposto e considerato il ricorso va, in definitiva, rigettato.
7. Le spese di lite, nei rapporti tra la parte ricorrente e l'ASP di Catania, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
In ragione della posizione di terzo assunta dall' , ricorrono giuste ragioni per compensare le spese CP_3
di lite con riguardo a tale parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania delle spese di lite che liquida in complessivi € 3688,5 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, ed oneri accessori come per legge. compensa le spese nei confronti di . CP_3
Catania 17/04/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso