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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/05/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 403/2024, promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. TRUBBAS CLAUDIO, elettivamente domiciliata in VIA DE GASPERI N.
61 SINISCOLA presso lo studio del difensore e (C.F. Parte_2
), in persona dell' , con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Controparte_1
CORRIAS BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA DANTE N. 22 NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia così giudicare: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento da parte di entrambi i coniugi poiché le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
- la casa familiare (condotta in locazione) sita a Siniscola Via G.F. Conteddu, 23, rimane assegnata a;
Parte_2 - le parti dichiarano di avere già diviso tra loro tutti i beni mobili e di non avere nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 19.04.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno esposto di aver contratto matrimonio a Siniscola, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Siniscola al n. 5, Parte I, Serie Ufficio 1; che dal matrimonio non sono nati figli;
che il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
che fra i coniugi sono nati contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che, pertanto, hanno deciso di separarsi;
che i medesimi intendono, dopo la separazione consensuale e decorsi i termini di legge, addivenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni sopra indicate.
Con sentenza n. 418/2024 pubblicata il 19.08.2024, il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2 nel ricorso e confermate all'udienza del 10 luglio 2024.
Con ordinanza del 19.08.2024 il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 06.03.2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi. Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi da allora non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Con provvedimento del 06.03.2025 il Giudice Tutelare ha autorizzato l'avv. CP_1
, nella sua qualità di amministratore di sostegno, ad assistere e coadiuvare il sig.
[...] Pt_2
Pag. 2 di 3 nella definizione del procedimento per la cessazione degli effetti civili del Parte_2 matrimonio con la sig.ra alle condizioni concordate tra le parti e Parte_1 riportate nel ricorso depositato nell'interesse del beneficiario.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e il 3 ottobre 2020, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Parte_2
Siniscola al n. 5, Parte I, Serie Ufficio 1;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
3) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento da parte di entrambi i coniugi;
4) prende atto che la casa familiare (condotta in locazione) sita a Siniscola Via
G.F. Conteddu n. 23 rimane assegnata a Parte_2
5) prende atto che le parti dichiarano di aver già diviso tra loro tutti i beni mobili e di non avere nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
6) compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est. dott. Tiziana Longu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 403/2024, promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. TRUBBAS CLAUDIO, elettivamente domiciliata in VIA DE GASPERI N.
61 SINISCOLA presso lo studio del difensore e (C.F. Parte_2
), in persona dell' , con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Controparte_1
CORRIAS BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA DANTE N. 22 NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia così giudicare: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento da parte di entrambi i coniugi poiché le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
- la casa familiare (condotta in locazione) sita a Siniscola Via G.F. Conteddu, 23, rimane assegnata a;
Parte_2 - le parti dichiarano di avere già diviso tra loro tutti i beni mobili e di non avere nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 19.04.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno esposto di aver contratto matrimonio a Siniscola, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Siniscola al n. 5, Parte I, Serie Ufficio 1; che dal matrimonio non sono nati figli;
che il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
che fra i coniugi sono nati contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che, pertanto, hanno deciso di separarsi;
che i medesimi intendono, dopo la separazione consensuale e decorsi i termini di legge, addivenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni sopra indicate.
Con sentenza n. 418/2024 pubblicata il 19.08.2024, il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2 nel ricorso e confermate all'udienza del 10 luglio 2024.
Con ordinanza del 19.08.2024 il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 06.03.2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi. Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi da allora non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Con provvedimento del 06.03.2025 il Giudice Tutelare ha autorizzato l'avv. CP_1
, nella sua qualità di amministratore di sostegno, ad assistere e coadiuvare il sig.
[...] Pt_2
Pag. 2 di 3 nella definizione del procedimento per la cessazione degli effetti civili del Parte_2 matrimonio con la sig.ra alle condizioni concordate tra le parti e Parte_1 riportate nel ricorso depositato nell'interesse del beneficiario.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e il 3 ottobre 2020, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Parte_2
Siniscola al n. 5, Parte I, Serie Ufficio 1;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
3) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento da parte di entrambi i coniugi;
4) prende atto che la casa familiare (condotta in locazione) sita a Siniscola Via
G.F. Conteddu n. 23 rimane assegnata a Parte_2
5) prende atto che le parti dichiarano di aver già diviso tra loro tutti i beni mobili e di non avere nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
6) compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est. dott. Tiziana Longu
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