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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/12/2024, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2242 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2242 /2022 promossa da:
RICORRENTE
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lorenza Razzi presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTO
(C.F. ), contumace P_ C.F._2
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: L'ill.mo Tribunale adito voglia 1. DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Prato tra la sig.ra e Parte_1
il giorno 2 ottobre 2003, Atto n. 275 Parte II Serie A anno 2003, e, P_ conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere alla annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze.
2. AFFIDARE i figli minori
e con modalità esclusiva alla madre con residenza e collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la stessa;
con facoltà per la madre di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per loro, ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
DISPORRE il diritto di visita e di frequentazione del padre nei confronti dei minori confermando le condizioni di visita previste nella ordinanza presidenziale in data
21.08.2023. 3. Nulla disporre in tema di assegnazione della abitazione coniugale posta in
Prato, Via Pistoiese, 389/C, int. 8, già di proprietà del sig. , in quanto oggetto P_
di espropriazione forzata ai danni del resistente.
4. PORRE a carico del Sig. , a titolo P_ di concorso al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 1.000,00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma mensile ritenuta di Giustizia;
e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
alla luce della avvenuta espropriazione della casa già familiare, già assegnata a ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., da effettuarsi entro e non oltre Parte_1
il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e determinate in sede di ordinanza presidenziale. Con assegno unico da percepire CP_2
interamente dalla ricorrente, in quanto collocataria della prole minore e titolare di affidamento esclusivo dei figli”.
Per il Pubblico Ministero: visto del 17.07.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.10.2022 ha chiesto al Tribunale che Parte_1
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto il 27.09.2003 a Prato con P_
e dal quale sono nati i figli e , rispettivamente in data 30.08.2007 e
[...] Per_1 Per_2
2.9.2010. Ha inoltre chiesto all'intestato Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo dei pagina 2 di 7 figli minori, con collocazione presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare, con l'obbligo del padre di versare l'importo complessivo di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie. A sostegno della domanda ha allegato che: con decreto del 22.11.2017 il Tribunale di Prato a definizione del procedimento n° 1106/2017 ha dichiarato la separazione dei coniugi e ha omologato le condizioni pattuite;
da quando le parti sono state autorizzate a vivere separate, non è più ripresa la convivenza, anche se, nel dicembre 2019, P_
adducendo difficoltà economiche, è tornato temporaneamente ad abitare presso la ricorrente, ma solo per il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione e senza la ripresa dei rapporti coniugali, né sotto il profilo materiale nè spirituale.
Ha dedotto che , dipendente di una ditta edile, non versa da P_
tempo alcunché per il mantenimento dei figli, né per la rate del mutuo, come concordato in sede di separazione, e riferito altresì ripetuti episodi di violenza domestica da parte del marito, dedito all'uso di sostanze alcoliche e disinteressato ai figli, con i quali ha un rapporto limitato a scherzi e battute.
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.6.2023, alla presenza della sola ricorrente, il Presidente f.f., con ordinanza del 21.8.2023, in via urgente e temporanea, ha disposto:
l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima; la presa in carico del nucleo familiare con riferimento al rapporto padre- figli da parte dei Servizi Sociali con monitoraggio della frequentazione e diritto di visita del genitore non collocatario almeno una volta alla settimana;
la determinazione di un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, rimettendo, infine, la causa innanzi al Giudice istruttore per la sua prosecuzione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6, c.p.c., il Giudice ha disposto l'acquisizione degli atti ostensibili del procedimento penale RGNG 2751/2022 a carico di P_
, nonché l'acquisizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del convenuto
[...] presso l' ed ordinato ai Servizi Sociali incaricati di depositare una Controparte_3
relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare.
Con note di trattazione scritta in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2024, parte ricorrente ha dato atto del pignoramento della casa familiare pagina 3 di 7 di esclusiva proprietà del e del trasferimento della con i figli presso P_ Pt_1 altro immobile, condotto in locazione per il canone di € 800,00 mensili, evidenziando la necessità di modificare la domanda del contributo del padre al mantenimento dei figli, che
è stata quindi richiesto nella misura di € 1.000,00 mensili.
La causa, rimessa al Collegio per la decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 12.09.2024, con concessione a parte ricorrente di un termine per la notifica del ricorso introduttivo al resistente non costituito, presso il datore di lavoro e/o l'attuale domicilio.
La causa, alla successiva udienza del 12.11.2024, all'esito del rinnovo della notifica, comunque non andata a buon fine, è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, dopo la precisazione delle conclusioni come indicate in epigrafe e la rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparsa conclusionale.
Sulla pronuncia di divorzio
Va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 27.09.2003 in Prato (PO). P_
Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data del 9.11.2017, nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa del 22.11.2017, senza che sia mai ripresa la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Sull'affidamento esclusivo e mantenimento dei figli.
Nel corso dell'audizione personale del 21.06.2023, ha Parte_1
dichiarato di occuparsi personalmente di tutti i bisogni dei figli, dato che il padre da tempo non versa alcunché, limitandosi ad avere con i figli rapporti pressoché solo telefonici.
Risulta protratto e attuale il disinteresse mostrato dal nei confronti dei figli, P_ sia nell'accudimento diretto che nel mantenimento, come conferma il mancato pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale, che è stata oggetto di espropriazione forzata. Conseguentemente, anche alla luce degli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica
pagina 4 di 7 di Prato, il Collegio ritiene debba essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di Per_1
e in favore della madre, presso la quale sono già collocati stabilmente, senza Per_2
necessità di audizione dei minori, che appare superflua.
Quanto al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, la madre ha concluso per la conferma di quanto stabilito in via provvisoria ed urgente dall'ordinanza presidenziale e quindi chiedendo visite monitorate almeno una volta alla settimana.
I Servizi Sociali del Comune di Prato, nelle relazioni di aggiornamento hanno riferito, all'esito dei colloqui con la sola madre (non essendo riusciti a contattare il ), che P_
risulta che padre e figli si siano incontrati liberamente, senza calendario preciso, secondo gli impegni reciproci, almeno una volta alla settimana o al massimo ogni due settimane e che la madre ha confermato che tale modalità di visita sarebbe quella più rispondente alle esigenze dei figli.
Tenuto conto dell'assenza di un evidente e specifico pregiudizio per i minori e dell'età degli stessi (ultraquattordicenne ed ormai diciassettenne ), il Collegio ritiene Per_2 Per_1
che possano essere disposte visite libere, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni dei figli.
In punto di contributo al mantenimento dei figli, la situazione reddituale dei coniugi risulta la seguente.
La dal CU 2023 risulta aver percepito redditi nel 2022 per € 1.995,91 con Pt_1
contratto a tempo indeterminato ed € 15.929,39 con contratto a tempo determinato (tot
17.925,30); dal CU 2022 risulta aver percepito redditi nel 2021 per € 9.118,74 e dai CU 2021 per € 4609,00, € 2130,00 ed € 5.136,11 (tot. € 11.875,36). Ha prodotto una busta paga di settembre 2023 di circa € 300,00 da Gruppo lavori associati s.p.a. e una di ottobre 2023,00 di € 814,00 da Z.J. s.r.l.; risulta aver stipulato un contratto di locazione per l'abitazione propria e dei figli per il quale corrisponde € 800.00 mensili.
Considerato che il non provvede al mantenimento diretto dei figli e vista la P_
situazione economica della , il Collegio ritiene congruo disporre a carico del padre Pt_1
il versamento in favore della madre di un contributo a titolo di mantenimento dei figli di €
400,00 mensili per ciascun figlio;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Entrambi i genitori concorreranno poi alle spese straordinarie dei figli, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato, nella misura del 50%.
pagina 5 di 7 L'assegno unico dovrà essere percepito integralmente dalla madre collocataria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Considerato che
nel 2022, anno in cui la è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la Pt_1
ricorrente ha superato il reddito previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
l'ammissione deve essere revocata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 27.09.2003, a Prato, trascritto nei registri dello Stato Pt_1 P_ civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2003, Parte II, Serie A atto n. 275;
2. dispone l'affidamento di e in via esclusiva alla madre Per_1 Per_2 [...]
, con collocazione prevalente presso la stessa e con facoltà per la madre di Pt_1 adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse, ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c.;
3. Dispone che potrà vedere i figli, previ accordi con la madre, P_
tenendo conto delle esigenze personali e scolastiche dei minori, almeno una volta alla settimana;
4. verserà a , a titolo di mantenimento P_ Parte_1 dei figli e , entro il giorno cinque del mese, la somma di € 400,00 per figlio;
Per_1 Per_2
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie di e , individuate Per_1 Per_2
secondo il Protocollo del Tribunale di Prato, nella misura del 50% ciascuno;
5. l'assegno unico sarà riscosso interamente da;
Parte_1
6. revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
7. condanna a al pagamento, in favore di P_ P_ [...]
, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 3909,00 per Pt_1
onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 su relazione del
Presidente, dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente
Lucia Schiaretti
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2242 /2022 promossa da:
RICORRENTE
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lorenza Razzi presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTO
(C.F. ), contumace P_ C.F._2
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: L'ill.mo Tribunale adito voglia 1. DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Prato tra la sig.ra e Parte_1
il giorno 2 ottobre 2003, Atto n. 275 Parte II Serie A anno 2003, e, P_ conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere alla annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze.
2. AFFIDARE i figli minori
e con modalità esclusiva alla madre con residenza e collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la stessa;
con facoltà per la madre di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per loro, ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
DISPORRE il diritto di visita e di frequentazione del padre nei confronti dei minori confermando le condizioni di visita previste nella ordinanza presidenziale in data
21.08.2023. 3. Nulla disporre in tema di assegnazione della abitazione coniugale posta in
Prato, Via Pistoiese, 389/C, int. 8, già di proprietà del sig. , in quanto oggetto P_
di espropriazione forzata ai danni del resistente.
4. PORRE a carico del Sig. , a titolo P_ di concorso al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 1.000,00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma mensile ritenuta di Giustizia;
e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
alla luce della avvenuta espropriazione della casa già familiare, già assegnata a ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., da effettuarsi entro e non oltre Parte_1
il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e determinate in sede di ordinanza presidenziale. Con assegno unico da percepire CP_2
interamente dalla ricorrente, in quanto collocataria della prole minore e titolare di affidamento esclusivo dei figli”.
Per il Pubblico Ministero: visto del 17.07.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.10.2022 ha chiesto al Tribunale che Parte_1
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto il 27.09.2003 a Prato con P_
e dal quale sono nati i figli e , rispettivamente in data 30.08.2007 e
[...] Per_1 Per_2
2.9.2010. Ha inoltre chiesto all'intestato Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo dei pagina 2 di 7 figli minori, con collocazione presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare, con l'obbligo del padre di versare l'importo complessivo di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie. A sostegno della domanda ha allegato che: con decreto del 22.11.2017 il Tribunale di Prato a definizione del procedimento n° 1106/2017 ha dichiarato la separazione dei coniugi e ha omologato le condizioni pattuite;
da quando le parti sono state autorizzate a vivere separate, non è più ripresa la convivenza, anche se, nel dicembre 2019, P_
adducendo difficoltà economiche, è tornato temporaneamente ad abitare presso la ricorrente, ma solo per il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione e senza la ripresa dei rapporti coniugali, né sotto il profilo materiale nè spirituale.
Ha dedotto che , dipendente di una ditta edile, non versa da P_
tempo alcunché per il mantenimento dei figli, né per la rate del mutuo, come concordato in sede di separazione, e riferito altresì ripetuti episodi di violenza domestica da parte del marito, dedito all'uso di sostanze alcoliche e disinteressato ai figli, con i quali ha un rapporto limitato a scherzi e battute.
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.6.2023, alla presenza della sola ricorrente, il Presidente f.f., con ordinanza del 21.8.2023, in via urgente e temporanea, ha disposto:
l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima; la presa in carico del nucleo familiare con riferimento al rapporto padre- figli da parte dei Servizi Sociali con monitoraggio della frequentazione e diritto di visita del genitore non collocatario almeno una volta alla settimana;
la determinazione di un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, rimettendo, infine, la causa innanzi al Giudice istruttore per la sua prosecuzione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6, c.p.c., il Giudice ha disposto l'acquisizione degli atti ostensibili del procedimento penale RGNG 2751/2022 a carico di P_
, nonché l'acquisizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del convenuto
[...] presso l' ed ordinato ai Servizi Sociali incaricati di depositare una Controparte_3
relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare.
Con note di trattazione scritta in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2024, parte ricorrente ha dato atto del pignoramento della casa familiare pagina 3 di 7 di esclusiva proprietà del e del trasferimento della con i figli presso P_ Pt_1 altro immobile, condotto in locazione per il canone di € 800,00 mensili, evidenziando la necessità di modificare la domanda del contributo del padre al mantenimento dei figli, che
è stata quindi richiesto nella misura di € 1.000,00 mensili.
La causa, rimessa al Collegio per la decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 12.09.2024, con concessione a parte ricorrente di un termine per la notifica del ricorso introduttivo al resistente non costituito, presso il datore di lavoro e/o l'attuale domicilio.
La causa, alla successiva udienza del 12.11.2024, all'esito del rinnovo della notifica, comunque non andata a buon fine, è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, dopo la precisazione delle conclusioni come indicate in epigrafe e la rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparsa conclusionale.
Sulla pronuncia di divorzio
Va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 27.09.2003 in Prato (PO). P_
Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data del 9.11.2017, nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa del 22.11.2017, senza che sia mai ripresa la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Sull'affidamento esclusivo e mantenimento dei figli.
Nel corso dell'audizione personale del 21.06.2023, ha Parte_1
dichiarato di occuparsi personalmente di tutti i bisogni dei figli, dato che il padre da tempo non versa alcunché, limitandosi ad avere con i figli rapporti pressoché solo telefonici.
Risulta protratto e attuale il disinteresse mostrato dal nei confronti dei figli, P_ sia nell'accudimento diretto che nel mantenimento, come conferma il mancato pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale, che è stata oggetto di espropriazione forzata. Conseguentemente, anche alla luce degli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica
pagina 4 di 7 di Prato, il Collegio ritiene debba essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di Per_1
e in favore della madre, presso la quale sono già collocati stabilmente, senza Per_2
necessità di audizione dei minori, che appare superflua.
Quanto al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, la madre ha concluso per la conferma di quanto stabilito in via provvisoria ed urgente dall'ordinanza presidenziale e quindi chiedendo visite monitorate almeno una volta alla settimana.
I Servizi Sociali del Comune di Prato, nelle relazioni di aggiornamento hanno riferito, all'esito dei colloqui con la sola madre (non essendo riusciti a contattare il ), che P_
risulta che padre e figli si siano incontrati liberamente, senza calendario preciso, secondo gli impegni reciproci, almeno una volta alla settimana o al massimo ogni due settimane e che la madre ha confermato che tale modalità di visita sarebbe quella più rispondente alle esigenze dei figli.
Tenuto conto dell'assenza di un evidente e specifico pregiudizio per i minori e dell'età degli stessi (ultraquattordicenne ed ormai diciassettenne ), il Collegio ritiene Per_2 Per_1
che possano essere disposte visite libere, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni dei figli.
In punto di contributo al mantenimento dei figli, la situazione reddituale dei coniugi risulta la seguente.
La dal CU 2023 risulta aver percepito redditi nel 2022 per € 1.995,91 con Pt_1
contratto a tempo indeterminato ed € 15.929,39 con contratto a tempo determinato (tot
17.925,30); dal CU 2022 risulta aver percepito redditi nel 2021 per € 9.118,74 e dai CU 2021 per € 4609,00, € 2130,00 ed € 5.136,11 (tot. € 11.875,36). Ha prodotto una busta paga di settembre 2023 di circa € 300,00 da Gruppo lavori associati s.p.a. e una di ottobre 2023,00 di € 814,00 da Z.J. s.r.l.; risulta aver stipulato un contratto di locazione per l'abitazione propria e dei figli per il quale corrisponde € 800.00 mensili.
Considerato che il non provvede al mantenimento diretto dei figli e vista la P_
situazione economica della , il Collegio ritiene congruo disporre a carico del padre Pt_1
il versamento in favore della madre di un contributo a titolo di mantenimento dei figli di €
400,00 mensili per ciascun figlio;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Entrambi i genitori concorreranno poi alle spese straordinarie dei figli, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato, nella misura del 50%.
pagina 5 di 7 L'assegno unico dovrà essere percepito integralmente dalla madre collocataria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Considerato che
nel 2022, anno in cui la è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la Pt_1
ricorrente ha superato il reddito previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
l'ammissione deve essere revocata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 27.09.2003, a Prato, trascritto nei registri dello Stato Pt_1 P_ civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2003, Parte II, Serie A atto n. 275;
2. dispone l'affidamento di e in via esclusiva alla madre Per_1 Per_2 [...]
, con collocazione prevalente presso la stessa e con facoltà per la madre di Pt_1 adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse, ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c.;
3. Dispone che potrà vedere i figli, previ accordi con la madre, P_
tenendo conto delle esigenze personali e scolastiche dei minori, almeno una volta alla settimana;
4. verserà a , a titolo di mantenimento P_ Parte_1 dei figli e , entro il giorno cinque del mese, la somma di € 400,00 per figlio;
Per_1 Per_2
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie di e , individuate Per_1 Per_2
secondo il Protocollo del Tribunale di Prato, nella misura del 50% ciascuno;
5. l'assegno unico sarà riscosso interamente da;
Parte_1
6. revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
7. condanna a al pagamento, in favore di P_ P_ [...]
, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 3909,00 per Pt_1
onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 su relazione del
Presidente, dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente
Lucia Schiaretti
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7