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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2869/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 20/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2869/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MORGANTE GASPARE, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
LAURA LORENI e CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura in atti conferita dal dott. notaio Per_1
-resistente-
avente ad oggetto: ricostituzione pensione di reversibilità categoria SO n.20079821e liquidazione della maggiorazione sociale (L. n.448/2001) dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito alla ricostituzione della pensione di reversibilità categoria SO n.20079821 e alla liquidazione della maggiorazione sociale (L.
n.448/2001) in favore della parte ricorrente, come dimostrato dal provvedimento di CP_ liquidazione del 19.10.2023 e dal cedolino di pagamento in atti avente data di valuta del
2.11.2023, è venuto meno l'interesse delle parti ricorrenti nella loro qualità di eredi ad una pronuncia sulla domanda principale sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti
- va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, la ricostituzione della pensione di reversibilità categoria SO n.20079821 e la liquidazione della maggiorazione sociale (L. n.448/2001) avvenuta antecedentemente alla notifica del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e dell'avvenuta ricostituzione e liquidazione della prestazione richiesta antecedentemente alla notifica del presente ricorso giudiziario avvenuta il 23.08.2024.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. spese integralmente compensate.
Latina, 21/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 20/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2869/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MORGANTE GASPARE, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
LAURA LORENI e CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura in atti conferita dal dott. notaio Per_1
-resistente-
avente ad oggetto: ricostituzione pensione di reversibilità categoria SO n.20079821e liquidazione della maggiorazione sociale (L. n.448/2001) dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito alla ricostituzione della pensione di reversibilità categoria SO n.20079821 e alla liquidazione della maggiorazione sociale (L.
n.448/2001) in favore della parte ricorrente, come dimostrato dal provvedimento di CP_ liquidazione del 19.10.2023 e dal cedolino di pagamento in atti avente data di valuta del
2.11.2023, è venuto meno l'interesse delle parti ricorrenti nella loro qualità di eredi ad una pronuncia sulla domanda principale sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti
- va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, la ricostituzione della pensione di reversibilità categoria SO n.20079821 e la liquidazione della maggiorazione sociale (L. n.448/2001) avvenuta antecedentemente alla notifica del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e dell'avvenuta ricostituzione e liquidazione della prestazione richiesta antecedentemente alla notifica del presente ricorso giudiziario avvenuta il 23.08.2024.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. spese integralmente compensate.
Latina, 21/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro