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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/02/2024, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1446 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di ConIGlio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott.ssa Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio giudiziale trasformato in congiunto ed iscritto al n. 1446 / 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto vertente
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , e residente in [...]
Colombo n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Magliulo (C.F.:
e con questi elett.te domiciliata in Sant'Anasatasia (NA) alla C.F._2
via Madonna dell'arco n° 128, giusta mandato che si allega al ricorso,
E
, nata a [...], in data [...], residente in [...]CP_1
Maddalena (SS), alla via Chiusedda, s.n.c., Codice Fiscale: , CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Roberto Sirena (Codice
Fiscale: – PEC: , sito in La CodiceFiscale_4 Email_1 Maddalena (SS), alla via Giò Maria Angioi, c.n. 12, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta
Considerato che i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in data 03 dicembre 1994, in La Maddalena, atto regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio dello Stato
Civile del Comune di La Maddalena (OT) al n. 40, Parte II, Serie A, anno 1994; dall'unione coniugale nascevano tre figli, precisamente: - nato a [...]il Per_1
11/12/1995; - nata a [...]il [...]; - nato a [...] Per_2 Tes_1 il 17.12.2003, tutti all'attualità maggiorenni;
Con decreto del 02 marzo 2020, il Tribunale di Tempio Pausania, omologava la separazione;
Rilevato che detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni concordate in corso di causa.
Rilevato che i coniugi anche nelle loro conclusioni dichiaravano di voler divorziare alle condizioni concordate in corso di causa; il Presidente, raccolto il parere del PM, riservava al Tribunale la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc. Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70; D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
E
, nata a [...], in data [...], CP_1
celebrato in data 03 dicembre 1994, in La Maddalena, atto regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di La Maddalena (OT) al n.
40, Parte II, Serie A, anno 1994, alle seguenti
CONDIZIONI
1) disporre la Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri e CP_1
in data 03 dicembre 1994 e trascritto presso l'ufficio dello stato covile del Parte_1
comune di La Maddalena al n. 40, Parte II, Seria A, anno 1994;
2) i figli , ed abiteranno con la madre nella casa sita in La Maddalena, Per_1 Tes_1 Per_2 via Chiusedda s.n.c.;
3) il SI. corrisponderà mensilmente a titolo di mantenimento del figlio Parte_1
la somma pari ad €. 250,00 (diconsi Euro duecentocinquanta virgola zero centesimi), Tes_1
ed €. 25,00 (diconsi venticinque euro) per la a titolo di contributo per il mantenimento, CP_1
somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici e da versare entro il giorno 5 di Org_1
ogni mese mediante bonifico sul c/c intestato alla IG.ra ; CP_1
4) rinuncia reciproca dei SIg.ri e sui rispettivi T.F.R.; CP_1 Pt_1
5) impegno da parte del SI. a corrispondere, al momento in cui percepirà il Parte_1
proprio T.F.R., la somma di €. 10.000,00 ciascuno ad , e Tes_1 Per_2 Controparte_2
alla SI.ra ; CP_1
6) il SI. si obbliga subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza di Parte_1
Cessazione degli effetti civili del matrimonio a donare alla SI.ra , a spese di CP_1
quest'ultima, la sua quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in La Maddalena, via
Chiusedda s.n.c., identificato al Catasto degli immobili al Foglio 11, Mappale 821, Subalterno 7,
Partita 3234; 7) il mutuo contratto per l'acquisto della casa continuerà ad essere pagato da entrambi al 50%.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L. 6.3.87
n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di ConIGlio il 29.2.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di ConIGlio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott.ssa Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio giudiziale trasformato in congiunto ed iscritto al n. 1446 / 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto vertente
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , e residente in [...]
Colombo n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Magliulo (C.F.:
e con questi elett.te domiciliata in Sant'Anasatasia (NA) alla C.F._2
via Madonna dell'arco n° 128, giusta mandato che si allega al ricorso,
E
, nata a [...], in data [...], residente in [...]CP_1
Maddalena (SS), alla via Chiusedda, s.n.c., Codice Fiscale: , CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Roberto Sirena (Codice
Fiscale: – PEC: , sito in La CodiceFiscale_4 Email_1 Maddalena (SS), alla via Giò Maria Angioi, c.n. 12, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta
Considerato che i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in data 03 dicembre 1994, in La Maddalena, atto regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio dello Stato
Civile del Comune di La Maddalena (OT) al n. 40, Parte II, Serie A, anno 1994; dall'unione coniugale nascevano tre figli, precisamente: - nato a [...]il Per_1
11/12/1995; - nata a [...]il [...]; - nato a [...] Per_2 Tes_1 il 17.12.2003, tutti all'attualità maggiorenni;
Con decreto del 02 marzo 2020, il Tribunale di Tempio Pausania, omologava la separazione;
Rilevato che detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni concordate in corso di causa.
Rilevato che i coniugi anche nelle loro conclusioni dichiaravano di voler divorziare alle condizioni concordate in corso di causa; il Presidente, raccolto il parere del PM, riservava al Tribunale la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc. Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70; D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
E
, nata a [...], in data [...], CP_1
celebrato in data 03 dicembre 1994, in La Maddalena, atto regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di La Maddalena (OT) al n.
40, Parte II, Serie A, anno 1994, alle seguenti
CONDIZIONI
1) disporre la Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri e CP_1
in data 03 dicembre 1994 e trascritto presso l'ufficio dello stato covile del Parte_1
comune di La Maddalena al n. 40, Parte II, Seria A, anno 1994;
2) i figli , ed abiteranno con la madre nella casa sita in La Maddalena, Per_1 Tes_1 Per_2 via Chiusedda s.n.c.;
3) il SI. corrisponderà mensilmente a titolo di mantenimento del figlio Parte_1
la somma pari ad €. 250,00 (diconsi Euro duecentocinquanta virgola zero centesimi), Tes_1
ed €. 25,00 (diconsi venticinque euro) per la a titolo di contributo per il mantenimento, CP_1
somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici e da versare entro il giorno 5 di Org_1
ogni mese mediante bonifico sul c/c intestato alla IG.ra ; CP_1
4) rinuncia reciproca dei SIg.ri e sui rispettivi T.F.R.; CP_1 Pt_1
5) impegno da parte del SI. a corrispondere, al momento in cui percepirà il Parte_1
proprio T.F.R., la somma di €. 10.000,00 ciascuno ad , e Tes_1 Per_2 Controparte_2
alla SI.ra ; CP_1
6) il SI. si obbliga subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza di Parte_1
Cessazione degli effetti civili del matrimonio a donare alla SI.ra , a spese di CP_1
quest'ultima, la sua quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in La Maddalena, via
Chiusedda s.n.c., identificato al Catasto degli immobili al Foglio 11, Mappale 821, Subalterno 7,
Partita 3234; 7) il mutuo contratto per l'acquisto della casa continuerà ad essere pagato da entrambi al 50%.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L. 6.3.87
n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di ConIGlio il 29.2.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo