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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2021
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 230/2021
All'udienza del 17 aprile 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
Per l'avv. POPPA GEMMA Parte_1
Per in sost. avv. ROSSI MARCO, l'avv. ANTONIO ARCADI. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi e successivi scritti difensivi, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
L'avv. ARCADI eccepisce la tardività delle note depositate da parte opponente in data di ieri, chiedendone lo stralcio.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 230/2021 R.G. tra
, cod. fisc.: , rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Parte_1 CodiceFiscale_1
Poppa, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(già , , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
Marco Rossi, giusta procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“in via principale : Revocare il Decreto Ingiuntivo oggi opposto per decadenza dell'azione ex art. 1957cc ; in Subordine :
Revocare il Decreto Ingiuntivo opposto perché la somma ivi richiesta è da considerarsi illegittima, non congrua e non dovuta e, per l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Parte Opponente e, per l'effetto, Controparte_1 revocare il Decreto Ingiuntivo oggi opposto perché inammissibile, improponibile, e comunque nullo ed infondato in fatto e in diritto Riserva ampia di poter dedurre, contro dedurre e produrre all'esito della costituzione in Giudizio dell'opposta.”
Per l'opposta:
“In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) In subordine disporsi mediazione;
Nel merito: 3)
Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti di della somma di € 5.985,48 (ovvero quella diversa somma CP_1 Parte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di pagina 2 di 5 mora al tasso legale (entro i limiti di cui alla legge 108/1996 diminuiti di un punto) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna dei debitori al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali del 15%.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 19.1.2021, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1140/2020, emesso in data 5.11.2020 e spedito per la notifica il 10.11.2020, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di in solido con della Controparte_1 CP_2 somma di € 5.985,48, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo era stato chiesto e ottenuto da in qualità di cessionaria del CP_1 credito derivante dal contratto di finanziamento n. 4302170 stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. da e, in qualità di coobbligata, da . CP_2 Parte_1
Dedotto nel ricorso monitorio che fosse maturata un'esposizione debitoria di € 5.985,48, il
Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scritta del credito.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito:
1) la decadenza del creditore dall'azione contro il fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
2) l'inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento in quanto il credito è incerto, illiquido e inesigibile.
Sulla scorta delle esposte premesse, l'attrice ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
In data 20.04.2021 si è costituita l'opposta, in particolare deducendo ed eccependo che:
a) l'opponente non ha contestato 1) la sottoscrizione del contratto di prestito personale n.
4302170; 2) l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
3) la cessione del credito azionato;
4) il debito residuo maturato in relazione al contratto;
b) l'opponente non ha prestato una fideiussione ma ha assunto le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento in veste di coobbligata ai sensi dell'art. 1292 c.c., come desumibile dal fatto che sul contratto non è barrata la casella inerente alla fideiussione e la sottoscrizione è stata apposta in qualità di coobbligata;
c) è pertanto inconferente il richiamo all'art. 1957 c.c.; CP_ d) il credito di è provato in quanto essa ha prodotto il titolo della propria pretesa e ha allegato l'inadempimento dell'opponente, la quale non lo ha contestato e non ha dato prova contraria di aver restituito il finanziamento.
Con ordinanza del 29.4.2021 l'intestato Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
In corso di causa è stata espletata, con esito negativo, la procedura di mediazione obbligatoria, in pagina 3 di 5 ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 28/2010.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata da parte opponente il
16.4.2025, avuto riguardo alla scadenza in data 7.4.2025 del termine per memorie autorizzate assegnato con provvedimento del 5.12.2024.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Sul primo motivo di opposizione, si ritiene di aderire all'indirizzo seguito da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui “la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista” (Tribunale Bari, IV sez., 1573/2024; cfr. altresì
Trib. Ancona, 1773/2023 ).
Nel caso di specie, l'opponente si qualifica apoditticamente come fideiussore benché nel contratto di prestito personale l'impegno obbligatorio risulti espressamente assunto dalla medesima in veste di
“coobbligato”. In aggiunta a tale già dirimente elemento testuale, rispetto al quale nessuna motivata obiezione è stata sollevata dall'opponente, vale evidenziare che nel frontespizio del contratto non è barrato il campo denominato “fidejussione”. Si ritiene confermato, pertanto, che il significato da attribuire all'impegno assunto dall'opponente sia quello non della prestazione di una fideiussione, bensì dell'assunzione delle obbligazioni derivanti dal contratto congiuntamente e in solido a colui il quale ha richiesto il finanziamento.
Discende da ciò la conseguenza che la parte creditrice, non avendo la prestato una garanzia Pt_1 fideiussoria, non era tenuta ai sensi dell'art. 1957 c.c. a coltivare preventivamente le proprie istanze contro il preteso debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
In merito al secondo motivo di opposizione, la parte opposta ha provato la sussistenza del credito tramite la produzione del contratto di prestito personale e dell'estratto conto da cui risulta l'esposizione debitoria oggetto della domanda monitoria. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento e della scadenza del debito, sarebbe stato onere dell'opponente, in alcun modo soddisfatto, allegare e provare l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa creditoria dedotta in giudizio.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, siccome infondata.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo applicando parametri prossimi ai minimi ex DM 55/2014 (scaglione corrispondente al valore della domanda), avuto riguardo alla quantità e alla qualità dell'attività processuale espletata, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 230/2021 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, pertanto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento in favore di elle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta);
Civitavecchia il 17/04/2025
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 230/2021
All'udienza del 17 aprile 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
Per l'avv. POPPA GEMMA Parte_1
Per in sost. avv. ROSSI MARCO, l'avv. ANTONIO ARCADI. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi e successivi scritti difensivi, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
L'avv. ARCADI eccepisce la tardività delle note depositate da parte opponente in data di ieri, chiedendone lo stralcio.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE dott. Stefano Palmaccio
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 230/2021 R.G. tra
, cod. fisc.: , rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Parte_1 CodiceFiscale_1
Poppa, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(già , , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
Marco Rossi, giusta procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“in via principale : Revocare il Decreto Ingiuntivo oggi opposto per decadenza dell'azione ex art. 1957cc ; in Subordine :
Revocare il Decreto Ingiuntivo opposto perché la somma ivi richiesta è da considerarsi illegittima, non congrua e non dovuta e, per l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Parte Opponente e, per l'effetto, Controparte_1 revocare il Decreto Ingiuntivo oggi opposto perché inammissibile, improponibile, e comunque nullo ed infondato in fatto e in diritto Riserva ampia di poter dedurre, contro dedurre e produrre all'esito della costituzione in Giudizio dell'opposta.”
Per l'opposta:
“In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) In subordine disporsi mediazione;
Nel merito: 3)
Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti di della somma di € 5.985,48 (ovvero quella diversa somma CP_1 Parte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di pagina 2 di 5 mora al tasso legale (entro i limiti di cui alla legge 108/1996 diminuiti di un punto) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna dei debitori al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali del 15%.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 19.1.2021, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1140/2020, emesso in data 5.11.2020 e spedito per la notifica il 10.11.2020, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di in solido con della Controparte_1 CP_2 somma di € 5.985,48, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo era stato chiesto e ottenuto da in qualità di cessionaria del CP_1 credito derivante dal contratto di finanziamento n. 4302170 stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. da e, in qualità di coobbligata, da . CP_2 Parte_1
Dedotto nel ricorso monitorio che fosse maturata un'esposizione debitoria di € 5.985,48, il
Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scritta del credito.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito:
1) la decadenza del creditore dall'azione contro il fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
2) l'inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento in quanto il credito è incerto, illiquido e inesigibile.
Sulla scorta delle esposte premesse, l'attrice ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
In data 20.04.2021 si è costituita l'opposta, in particolare deducendo ed eccependo che:
a) l'opponente non ha contestato 1) la sottoscrizione del contratto di prestito personale n.
4302170; 2) l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
3) la cessione del credito azionato;
4) il debito residuo maturato in relazione al contratto;
b) l'opponente non ha prestato una fideiussione ma ha assunto le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento in veste di coobbligata ai sensi dell'art. 1292 c.c., come desumibile dal fatto che sul contratto non è barrata la casella inerente alla fideiussione e la sottoscrizione è stata apposta in qualità di coobbligata;
c) è pertanto inconferente il richiamo all'art. 1957 c.c.; CP_ d) il credito di è provato in quanto essa ha prodotto il titolo della propria pretesa e ha allegato l'inadempimento dell'opponente, la quale non lo ha contestato e non ha dato prova contraria di aver restituito il finanziamento.
Con ordinanza del 29.4.2021 l'intestato Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
In corso di causa è stata espletata, con esito negativo, la procedura di mediazione obbligatoria, in pagina 3 di 5 ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 28/2010.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata da parte opponente il
16.4.2025, avuto riguardo alla scadenza in data 7.4.2025 del termine per memorie autorizzate assegnato con provvedimento del 5.12.2024.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Sul primo motivo di opposizione, si ritiene di aderire all'indirizzo seguito da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui “la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista” (Tribunale Bari, IV sez., 1573/2024; cfr. altresì
Trib. Ancona, 1773/2023 ).
Nel caso di specie, l'opponente si qualifica apoditticamente come fideiussore benché nel contratto di prestito personale l'impegno obbligatorio risulti espressamente assunto dalla medesima in veste di
“coobbligato”. In aggiunta a tale già dirimente elemento testuale, rispetto al quale nessuna motivata obiezione è stata sollevata dall'opponente, vale evidenziare che nel frontespizio del contratto non è barrato il campo denominato “fidejussione”. Si ritiene confermato, pertanto, che il significato da attribuire all'impegno assunto dall'opponente sia quello non della prestazione di una fideiussione, bensì dell'assunzione delle obbligazioni derivanti dal contratto congiuntamente e in solido a colui il quale ha richiesto il finanziamento.
Discende da ciò la conseguenza che la parte creditrice, non avendo la prestato una garanzia Pt_1 fideiussoria, non era tenuta ai sensi dell'art. 1957 c.c. a coltivare preventivamente le proprie istanze contro il preteso debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
In merito al secondo motivo di opposizione, la parte opposta ha provato la sussistenza del credito tramite la produzione del contratto di prestito personale e dell'estratto conto da cui risulta l'esposizione debitoria oggetto della domanda monitoria. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento e della scadenza del debito, sarebbe stato onere dell'opponente, in alcun modo soddisfatto, allegare e provare l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa creditoria dedotta in giudizio.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, siccome infondata.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo applicando parametri prossimi ai minimi ex DM 55/2014 (scaglione corrispondente al valore della domanda), avuto riguardo alla quantità e alla qualità dell'attività processuale espletata, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 230/2021 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, pertanto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento in favore di elle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta);
Civitavecchia il 17/04/2025
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
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