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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/10/2024, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 20 settembre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 279/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano e Domenico Grio, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Polistena (RC), alla via Podgora, n. 4, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della rappresentato Controparte_2
e difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio;
; CP_3 CP_4 CP_5
e , con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale
[...] Controparte_6
Calabria n. 82, giusta procura in atti;
e
, in Controparte_7 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso -congiuntamente e disgiuntamente- dagli avv.ti Manuela Amalia Nucera e Elisabetta Paonessa, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al C.so Garibaldi, n. 365, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_8 rappresentata e difesa dall'avv. Temistocle Miracco, con cui elettivamente domicilia in Cosenza, alla Via Carlo Bilotti, n. 3, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.01.2023, il ricorrente in epigrafe riassumeva dinanzi all'intestato Tribunale l'opposizione inizialmente instaurata dinanzi al Tribunale di Palmi avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003185482000, notificatagli in data 18.05.2022, a mezzo pec, dall' , Controparte_9 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420000023232351000; n. 09420000028389306000 e n. 09420030031626960000, afferenti all'omesso versamento di contributi previdenziali (anni 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 e mancato pagamento premi anni 1993) per il complessivo importo di € CP_7
131.906,22. Nello specifico, deduceva la nullità dell'intimazione opposta per mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' l' e l' CP_1 CP_7 Controparte_8
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.mo Giudice adito, alla luce
[...] dei rilievi esposti nella parte motiva del presente ricorso, relativamente ai crediti portati nelle CP_1 cartelle di pagamento nn. 09420000023232351000, 09420000028389306000 e 09420030031626960000, cartelle tutte sottese all'intimazione di pagamento n. 09420229003185482000 e per le quali il G.L. del Tribunale di Palmi ha dichiarato la propria incompetenza a decidere in favore del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, dichiarare nulla e/o annullabile e/o priva di effetti la suddetta intimazione di pagamento n. 09420229003185482000, in riferimento alle cartelle impugnate recanti nn. 09420000023232351000, 09420000028389306000 e 09420030031626960000, delle quali voglia disporne l'annullamento dichiarando l'intervenuta prescrizione e, conseguentemente, l'inesigibilità dei relativi crediti, anche eventualmente in ragione del difetto di notifica e dell'assenza degli atti presupposti”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo, in via preliminare, la CP_1 carenza di interesse ad agire del ricorrente;
l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito deduceva, poi, la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitosi in giudizio l' eccepiva il proprio difetto di CP_7 legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente al credito di cui alla cartella di pagamento n. 094 2000 0023232351000 in quanto azzerato, in parte, per effetto di due sgravi parziali operati dal concessionario in data 09.02.2006 e 03.07.2008 e, in parte, annullato ex lege ai sensi dei D.L. 119/2018 e 41/2021. Si costituiva, infine, seppur tardivamente l' Controparte_10 eccependo, in via preliminare, il proprio di difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito e l'infondatezza del ricorso, in particolare, dell'eccezione di prescrizione attesa la sussistenza di atti interruttivi del relativo termine che, nella fattispecie, sarebbe decennale.
2 Acquisite, dunque, le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite e la documentazione prodotta, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalle parti resistenti. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, sia gli Controparte_8 enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dall' CP_1
Sul punto, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro, l'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dall'omessa/invalida notifica degli atti presupposti, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove -invece- la censura relativa alla prescrizione maturata successivamente all'asserita notificazione delle cartelle di pagamento, rientra a pieno titolo nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto tale non soggetta a termine di decadenza).
3 Sulla base di quanto sinora esposto, osserva il giudicante che l'opposizione all'intimazione di pagamento risulta essere inammissibile in ordine ai contestati vizi di forma, perché tardivamente proposta. Invero, l'intimazione de qua è stata notificata in data 18.05.2022 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 14.06.2022, dunque l'impugnazione concernente l'omessa e/o invalida notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento è inammissibile.
3. Tanto premesso, va esaminata la richiesta di parziale cessata materia del contendere avanzata dalla resistente CP_7
Ebbene, dall'esame degli atti del giudizio e -segnatamente- dall'estratto di ruolo prodotto da , emerge che l'importo contenuto nella Controparte_10 cartella di pagamento n. 09420000023232351000, seppure apparentemente sgravato, continua ad essere oggetto di riscossione a mezzo della intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa. Pertanto, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Ciò chiarito, deve essere esaminata la diversa eccezione di prescrizione dei crediti formulata da parte ricorrente. A tal proposito, l'opponente ha rilevato la tardività della costituzione in giudizio dell' e la conseguente decadenza dalla Controparte_10 produzione documentale indicata in atti. Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte che, a Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 20/04/2005, n. 8202), ha stabilito che “Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell'art. 416 c.p.c., terzo comma, che stabilisce che il convenuto deve indicare appena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 13 del 1977 - e dell'art. 437 c.p.c., secondo comma, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., secondo comma, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre
4 con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse”. In applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie, ai fini della decisione, la documentazione prodotta da può essere Controparte_10 acquisita ed utilizzata ai sensi dell'art. 421 c.p.c., incidendo sulla prova dei fatti controversi come dedotti dalle parti. Ciò posto, l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi sollevata da parte ricorrente risulta fondata. Invero, dall'esame della documentazione versata in atti (cfr. prod. ) è CP_11 indubbio che sia decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica -da ultimo- dell'intimazione di pagamento n. (25.01.2010) e quella della intimazione di pagamento oggi impugnata (notificata in data 18.05.2022), non avendo le parti resistenti utilmente provato la notifica di altri atti onde interrompere il termine di prescrizione Ne consegue che, pur a voler considerare il periodo di sospensione della prescrizione disposto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in assenza di atti interruttivi, i crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 09420000023232351000, 09420000028389306000 e 09420030031626960000, confluiti nell'intimazione impugnata, devono ritenersi irrimediabilmente prescritti.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 seguono la soccombenza e si pongono a carico delle resistenti e CP_1 Controparte_8
, in solido tra loro. Sono, d'altra parte, compensate nei confronti
[...] dell' , i cui contributi sono stati oggetto di sgravio e, ciononostante, riscossi dal CP_7
Concessionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti in quanto prescritti i rimanenti crediti di cui alla cartella di pagamento n. 09420000023232351000 e quelli di cui alle cartelle nn. 09420000028389306000 e 09420030031626960000, confluiti nella intimazione di pagamento in questa sede impugnata;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.201,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_7
Reggio Calabria, 9 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 20 settembre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 279/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano e Domenico Grio, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Polistena (RC), alla via Podgora, n. 4, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della rappresentato Controparte_2
e difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio;
; CP_3 CP_4 CP_5
e , con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale
[...] Controparte_6
Calabria n. 82, giusta procura in atti;
e
, in Controparte_7 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso -congiuntamente e disgiuntamente- dagli avv.ti Manuela Amalia Nucera e Elisabetta Paonessa, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al C.so Garibaldi, n. 365, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_8 rappresentata e difesa dall'avv. Temistocle Miracco, con cui elettivamente domicilia in Cosenza, alla Via Carlo Bilotti, n. 3, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.01.2023, il ricorrente in epigrafe riassumeva dinanzi all'intestato Tribunale l'opposizione inizialmente instaurata dinanzi al Tribunale di Palmi avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003185482000, notificatagli in data 18.05.2022, a mezzo pec, dall' , Controparte_9 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420000023232351000; n. 09420000028389306000 e n. 09420030031626960000, afferenti all'omesso versamento di contributi previdenziali (anni 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 e mancato pagamento premi anni 1993) per il complessivo importo di € CP_7
131.906,22. Nello specifico, deduceva la nullità dell'intimazione opposta per mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' l' e l' CP_1 CP_7 Controparte_8
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.mo Giudice adito, alla luce
[...] dei rilievi esposti nella parte motiva del presente ricorso, relativamente ai crediti portati nelle CP_1 cartelle di pagamento nn. 09420000023232351000, 09420000028389306000 e 09420030031626960000, cartelle tutte sottese all'intimazione di pagamento n. 09420229003185482000 e per le quali il G.L. del Tribunale di Palmi ha dichiarato la propria incompetenza a decidere in favore del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, dichiarare nulla e/o annullabile e/o priva di effetti la suddetta intimazione di pagamento n. 09420229003185482000, in riferimento alle cartelle impugnate recanti nn. 09420000023232351000, 09420000028389306000 e 09420030031626960000, delle quali voglia disporne l'annullamento dichiarando l'intervenuta prescrizione e, conseguentemente, l'inesigibilità dei relativi crediti, anche eventualmente in ragione del difetto di notifica e dell'assenza degli atti presupposti”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo, in via preliminare, la CP_1 carenza di interesse ad agire del ricorrente;
l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito deduceva, poi, la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitosi in giudizio l' eccepiva il proprio difetto di CP_7 legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente al credito di cui alla cartella di pagamento n. 094 2000 0023232351000 in quanto azzerato, in parte, per effetto di due sgravi parziali operati dal concessionario in data 09.02.2006 e 03.07.2008 e, in parte, annullato ex lege ai sensi dei D.L. 119/2018 e 41/2021. Si costituiva, infine, seppur tardivamente l' Controparte_10 eccependo, in via preliminare, il proprio di difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito e l'infondatezza del ricorso, in particolare, dell'eccezione di prescrizione attesa la sussistenza di atti interruttivi del relativo termine che, nella fattispecie, sarebbe decennale.
2 Acquisite, dunque, le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite e la documentazione prodotta, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalle parti resistenti. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, sia gli Controparte_8 enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dall' CP_1
Sul punto, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro, l'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dall'omessa/invalida notifica degli atti presupposti, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove -invece- la censura relativa alla prescrizione maturata successivamente all'asserita notificazione delle cartelle di pagamento, rientra a pieno titolo nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto tale non soggetta a termine di decadenza).
3 Sulla base di quanto sinora esposto, osserva il giudicante che l'opposizione all'intimazione di pagamento risulta essere inammissibile in ordine ai contestati vizi di forma, perché tardivamente proposta. Invero, l'intimazione de qua è stata notificata in data 18.05.2022 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 14.06.2022, dunque l'impugnazione concernente l'omessa e/o invalida notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento è inammissibile.
3. Tanto premesso, va esaminata la richiesta di parziale cessata materia del contendere avanzata dalla resistente CP_7
Ebbene, dall'esame degli atti del giudizio e -segnatamente- dall'estratto di ruolo prodotto da , emerge che l'importo contenuto nella Controparte_10 cartella di pagamento n. 09420000023232351000, seppure apparentemente sgravato, continua ad essere oggetto di riscossione a mezzo della intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa. Pertanto, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Ciò chiarito, deve essere esaminata la diversa eccezione di prescrizione dei crediti formulata da parte ricorrente. A tal proposito, l'opponente ha rilevato la tardività della costituzione in giudizio dell' e la conseguente decadenza dalla Controparte_10 produzione documentale indicata in atti. Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte che, a Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 20/04/2005, n. 8202), ha stabilito che “Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell'art. 416 c.p.c., terzo comma, che stabilisce che il convenuto deve indicare appena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 13 del 1977 - e dell'art. 437 c.p.c., secondo comma, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., secondo comma, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre
4 con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse”. In applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie, ai fini della decisione, la documentazione prodotta da può essere Controparte_10 acquisita ed utilizzata ai sensi dell'art. 421 c.p.c., incidendo sulla prova dei fatti controversi come dedotti dalle parti. Ciò posto, l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi sollevata da parte ricorrente risulta fondata. Invero, dall'esame della documentazione versata in atti (cfr. prod. ) è CP_11 indubbio che sia decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica -da ultimo- dell'intimazione di pagamento n. (25.01.2010) e quella della intimazione di pagamento oggi impugnata (notificata in data 18.05.2022), non avendo le parti resistenti utilmente provato la notifica di altri atti onde interrompere il termine di prescrizione Ne consegue che, pur a voler considerare il periodo di sospensione della prescrizione disposto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in assenza di atti interruttivi, i crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 09420000023232351000, 09420000028389306000 e 09420030031626960000, confluiti nell'intimazione impugnata, devono ritenersi irrimediabilmente prescritti.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 seguono la soccombenza e si pongono a carico delle resistenti e CP_1 Controparte_8
, in solido tra loro. Sono, d'altra parte, compensate nei confronti
[...] dell' , i cui contributi sono stati oggetto di sgravio e, ciononostante, riscossi dal CP_7
Concessionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti in quanto prescritti i rimanenti crediti di cui alla cartella di pagamento n. 09420000023232351000 e quelli di cui alle cartelle nn. 09420000028389306000 e 09420030031626960000, confluiti nella intimazione di pagamento in questa sede impugnata;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.201,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_7
Reggio Calabria, 9 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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