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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 06/11/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1162/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della
Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1162/2025 promossa da: difesa e rappresentata da avv F.S.Zunino per Parte_1 procura in atti
RICORRENTE Contro
- Controparte_1
C.F. , con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dipendenti NI D'Alessandro, a ciò designato con O. d. S. del Direttore di Sede n. 2025/2700/20000005 del 18/02/2025, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale ed elettivamente domiciliato in Cuneo, presso la Sede provinciale dell' . CP_1
RESISTENTE ad oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che ha chiesto ai sensi dell'art 445 bis cpc accertarsi il Parte_1 suo diritto all'erogazione della indennità di accompagnamento Rilevato che nel corso del procedimento , dopo essersi costituita CP_1 resistendo al ricorso, ha dato atto che il medico responsabile UOC/UOS CP_1 su autorizzazione della Responsabile dell'Unità Operativa, a riforma di precedente valutazione, ha ritenuto la ricorrente con verbale che Pt_1 produceva “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.
508/88), ritenendo erogabile la indennità di accompagnamento con decorrenza posticipata, dal 08/09/2025
Rilevato che la ricorrente ha aderito alla indicata decorrenza chiedendo anch'essa la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese Rilevato che la materia del contendere è pertanto cessata e che occorre quindi revocare la nomina del ctu , Considerato che il riconoscimento da parte di CP_1 del diritto a percepire la indennità di accompagnamento è successivo alla notifica del ricorso e pertanto va comunque condannata al pagamento CP_1 delle spese di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22
P.Q.M.
1 Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiara cessata la materia del contendere, revocando la nomina del perito
- Condanna al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_1 delle spese processuali liquidate in euro 890,00 oltre accessori e rimborsi di legge incluso CU se versato
Cuneo, 6.11.25 Il Giudice dott. Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della
Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1162/2025 promossa da: difesa e rappresentata da avv F.S.Zunino per Parte_1 procura in atti
RICORRENTE Contro
- Controparte_1
C.F. , con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dipendenti NI D'Alessandro, a ciò designato con O. d. S. del Direttore di Sede n. 2025/2700/20000005 del 18/02/2025, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale ed elettivamente domiciliato in Cuneo, presso la Sede provinciale dell' . CP_1
RESISTENTE ad oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che ha chiesto ai sensi dell'art 445 bis cpc accertarsi il Parte_1 suo diritto all'erogazione della indennità di accompagnamento Rilevato che nel corso del procedimento , dopo essersi costituita CP_1 resistendo al ricorso, ha dato atto che il medico responsabile UOC/UOS CP_1 su autorizzazione della Responsabile dell'Unità Operativa, a riforma di precedente valutazione, ha ritenuto la ricorrente con verbale che Pt_1 produceva “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.
508/88), ritenendo erogabile la indennità di accompagnamento con decorrenza posticipata, dal 08/09/2025
Rilevato che la ricorrente ha aderito alla indicata decorrenza chiedendo anch'essa la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese Rilevato che la materia del contendere è pertanto cessata e che occorre quindi revocare la nomina del ctu , Considerato che il riconoscimento da parte di CP_1 del diritto a percepire la indennità di accompagnamento è successivo alla notifica del ricorso e pertanto va comunque condannata al pagamento CP_1 delle spese di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22
P.Q.M.
1 Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiara cessata la materia del contendere, revocando la nomina del perito
- Condanna al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_1 delle spese processuali liquidate in euro 890,00 oltre accessori e rimborsi di legge incluso CU se versato
Cuneo, 6.11.25 Il Giudice dott. Natalia Fiorello
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