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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Mariacristina Carpinelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3219/2020 R.G., riservata in decisione all'udienza del 14-10-2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 8975/2019
TRA Il Castellammare di Parte_1
Stabia, in persona dell'Amministratore p.t., Parte_2 rapp.ta e difesa dall'avvocato Francesco Gargiulo giusta procura in calce all'atto di citazione appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castellammare di Stabia (NA), al Corso Alcide De Gasperi, 16 APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 giusta procura in calce all'atto di costituzione dall'avvocato Colomba Santarpia, ed elettivamente domiciliato in S. Antonio Abate (NA), Via Stabia 165 APPELLATO E
rapp.to e difeso giusta procura a margine dell'atto Controparte_2 introduttivo in primo grado, dagli avvocati Pasquale Amato e Molinari Carmela, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA), al Corso Vittorio Emanuele, 17 APPELLATA E
, in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in calce all'atto di costituzione, dall'avvocato Francesco Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Viale Augusto 162 APPELLATO CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo Controparte_2 aver premesso di essere proprietario di un immobile sito nel Condominio in epigrafe identificato, deduceva che, in data 13.10.2015, il cespite di sua proprietà subiva danni all'impianto elettrico e ad alcuni utensili provocati dai lavori di ristrutturazione alla facciata commissionati dal detto Condominio alla ditta In particolare, l'attore allegava che i danni si Controparte_1 verificavano a causa della condotta di alcuni operai che lesionavano dei cavi della corrente causando uno sbalzo di tensione e che il danno riguardava l'impianto elettrico ed alcuni elettrodomestici, quantificato in euro 2.021,90. Tanto premesso, il conveniva in giudizio il CP_2 Parte_1 al fine di sentir condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti.
[...]
Si costituiva in giudizio il allegando Parte_1 la responsabilità degli operai della società appaltatrice in relazione all'accaduto e, pertanto, chiedeva chiamarsi in causa la al fine di Controparte_1 accertare la esclusiva responsabilità della stessa. Si costituiva in giudizio la la quale non contestava Controparte_1
l'accadimento del fatto storico e spiegava domanda di garanzia nei confronti della Zurich Insurance Pubblic Limited Company Assicurazioni, nella qualità di assicurazione coprente i rischi per la responsabilità civile. Espletata l'istruttoria, escussi i testi e disposta la CTU, il Giudice di prime cure rigettava la domanda in quanto non provata e compensava le spese di lite. Avverso la sentenza 8975/2019, il Parte_1 proponeva appello chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta del 20.10.2020, CP_2 si costituiva in giudizio, spiegando appello incidentale, a mezzo del
[...] quale chiedeva accogliersi le domande come formulate nell'atto introduttivo, oltre alla riforma delle spese del doppio grado di giudizio. La si costituiva in giudizio con comparsa del Controparte_1
16.10.2020, chiedendo il rigetto dell'appello principale. L'appellata proponeva altresì appello incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite effettuata dal Giudice di prime cure. Del pari, La (di seguito Controparte_3 nominata per brevità) si costituiva in data 20.10.2020, chiedendo CP_3 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 c.p.c., rigettarsi l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto, e accogliersi il proposto appello incidentale in ordine compensazione delle spese di lite effettuata dal Giudice di prime cure. 2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Dunque, deve ritenersi accertata con autorità di giudicato la legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio, implicitamente dichiarata dal giudice di prime cure e non oggetto di appello, né principale, né incidentale, nel presente giudizio.
2.1. Inoltre, va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza, alla luce del decreto legge n. 23/20 art. 36 e art. 83, comma secondo, del decreto legge n. 18 del 17.3.2020 convertito in legge, emanati per contrastare l'emergenza Covid-19. 2.2. Allo stesso modo, devono ritenersi ammissibili gli appelli incidentali proposti dalle parti appellate, ancorché tardivi, alla luce della costante e condivisibile giurisprudenza della S.C., secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato” (cfr ex multis sent. n.14596/2020), principio che ben si attaglia al caso di specie, avendo il impugnato la regolamentazione delle spese di lite operata dal Parte_1 giudice di prime cure.
2.3. L'appello va dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., così disattendendosi l'eccezione sollevata dalla , CP_3 essendo sufficientemente delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste.
2.4. In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
3. Tanto chiarito, occorre esaminare preliminarmente l'appello incidentale proposto da in quanto pregiudiziale rispetto agli Controparte_2 appelli proposti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite dalle altre parti del giudizio, avendo ad oggetto il merito della domanda proposta nel procedimento di prime cure. Lo stesso è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi.
4. Ed Invero, ha impugnato la sentenza nella parte in Controparte_2 cui il G.d.P ha rigettato la domanda ritenendola infondata poichè non sufficientemente provata. In particolare, così si è espresso il giudice di prime cure: “A parere del sottoscritto giudicante la domanda non risulta sufficientemente provata” e prosegue “I fatti dedotti dai testi escussi Tes_1 e non risultano a parere del sottoscritto
[...] Controparte_4 giudicante idonei a dimostrare la fondatezza della domanda e la consulenza tecnica del Geom. non può considerarsi un mezzo istruttorio”. Persona_1
Secondo l'appellante, dunque, dalla lettura della motivazione è chiaro che il Magistrato è incappato in errore nel giudicare (error in iudicando) violando l'art. 115 e 116 c.p.c. laddove ha omesso di valutare a mente dell'art. 115 c.p.c. il comportamento delle parti ed in particolare il riconoscimento del fatto storico generatore dei danni subiti da Controparte_2
La censura è fondata. Ed invero, secondo la giurisprudenza costante, il principio di non contestazione, il quale prevede che il convenuto debba "prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari"), rende la non contestazione di un fatto costitutivo "un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti"; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, "in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso" (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761/2002). Qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova" (così: Cass. n. 19896/2015; Cass. n. 26908/2020, ove si legge: "Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata". Ebbene, nel caso di specie, a fronte le puntuali allegazioni della parte attrice contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sopra richiamate, le parti appellate non si sono limitate a non contestare l'accadimento del fatto storico come rappresentato dall'istante, ma hanno altresì esplicitamente ammesso i fatti in questione. In particolare, Il in C/Mare di Parte_1
Stabia, in comparsa ha dichiarato: “nel caso di specie gli operai della ditta
[...] negligentemente durante i lavori di ristrutturazione della facciata CP_1 del Condominio hanno, come precisato prima, letteralmente tranciato un cavo elettrico che in data13/10/2015 ha causato lo sbalzo di tensione, determinando un black out che ha causato danni a vari appartamenti”, mentre la ditta
[...] chiamata in causa ha affermato in comparsa: “Invero la Controparte_1 convenuta (ditta), all'epoca del presunto sinistro stava effettuando dei lavori di manutenzione straordinaria al di Parte_1 Parte_3
Stabia, ove in data 13/10/2015 gli operai stavano lavorando e durante la spicconatura dell'intonaco, in modo del tutto accidentale tranciavano un cavo di alimentazione dell' creando un corto circuito.” CP_5
Consegue da quanto innanzi che il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha affermato che il non ha offerto la prova del fatto CP_2 storico dedotto in citazione in quanto la non contestazione dell'accadimento del sinistro da parte del avrebbe Parte_1 Parte_4 Controparte_1 dovuto indurre il giudicante ad astenersi da qualsivoglia controllo probatorio in ordine al fatto non contestato e ritenerlo sussistente, espungendo il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Non va sottaciuto, poi, che il teste , escusso all'udienza del Testimone_1
06.03.2018, ha confermato la verificazione del sinistro ed i disservizi conseguenti. Lo stesso ha, inoltre, dichiarato che sono prontamente intervenuti gli operai i quali hanno confermato l'avvenuta tranciatura CP_5 del cavo redigendo apposito verbale. Quanto, ai danni riportati dal , ha CP_2 dichiarato altresì “personalmente e con il perito mi sono recato presso CP_3
l'appartamento e abbiamo accertato che gli elettrodomestici e CP_2 apparecchiature veramente non funzionavano”. Del pari, il teste escusso all'udienza del Controparte_4
06.03.2018, ha confermato i fatti e, in particolare, ha dichiarato che, recatosi presso l'abitazione del “verificavo che molti elettrodomestici non CP_2 funzionavano, tra cui lavastoviglie, un monitor, televisore e condizionatore. (…) Prima di andarmene sentivo una vicina che lamentava la stessa cosa, ovvero che un cavo della corrente elettrica stato tranciato dalla ditta che faceva i lavori alla facciata del condominio”. Ad avvalorare quanto innanzi, vi sono anche le conclusioni cui è giunto il CTU incaricato in primo grado, il quale è stato chiamato ad esprimersi sul nesso di causalità tra l'evento dannoso e i danni asseriti, e sull'eventuale concorso di parte attrice alla produzione dei danni. Dall'elaborato peritale, cui è stato allegato il verbale redatto dagli operai dell' ntervenuti sui luoghi, è, CP_5 dunque, risultato che i danni patiti da parte attrice sono Controparte_2 stati provocati dalla tranciatura del cavo aereo BT;
che, tenuto conto della normativa in materia di lavori di impianti elettrici che prescrive le modalità operative di sicurezza, la ditta non ha tenuto un Controparte_1 comportamento idoneo e che parte attrice non ha concorso ad aggravare il danno né avrebbe potuto fare qualcosa per salvaguardare gli oggetti danneggiati.
5. Dato per acclarato il fatto storico dedotto in citazione, quanto al giudizio di responsabilità, si osserva che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'appaltatore esplica l'attività in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Ciò esclude, in linea di principio, non solo ogni rapporto institorio tra committente ed appaltatore, ma implica anche che solo l'appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella, o dalla esecuzione dell'opera. Tale principio connesso alla struttura del contratto di appalto subisce eccezioni, nell'ipotesi di culpa in eligendo, ovvero allorquando il committente abbia affidato l'opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, o quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente, privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister del committente. In definitiva, una corresponsabilità del committente può sorgere solo in caso di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di una riferibilità dell'evento al committente stesso per una culpa in eligendo e cioè per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità o dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi (così Cass., sez. III, sent. 29/09/2003, n. 14465; conforme Cass., sez. III, sent. 23/04/2008, n. 10588; Cass., sez. III, 29/12/2023, n.36399). Alla luce di quanto sopra, deve dichiararsi la corresponsabilità in ordine all'accadimento del sinistro per cui è causa in capo alla ed Controparte_1 al committente Parte_1
Ed invero, giova osservare che tutte le volte che un condominio commissiona, nella forma di contratto di appalto d'opera, lavori edili, l'amministratore del condominio, sulla base di quanto previsto dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), si qualifica come "committente" e diviene titolare di inderogabili obblighi di legge a cui non può sottrarsi. Nel caso di specie, dalla lettura del verbale dell' allegato alla CTU CP_5 espletata nel corso del processo di primo grado, è emerso che gli addetti CP_5 intervenivano su chiamata dei clienti di C/Mare di Stabia Parte_1
e ivi constatavano un cavo in fiamme a seguito di tranciatura dello stesso. Il C.T.U. ha, quindi, evidenziato il negligente comportamento del committente e della Impresa edile per aver omesso di osservare nel cantiere Parte_1 impiantato le distanze minime previste dalla normativa per tenersi in zone esenti da rischio elettrico. Tali considerazioni inducono, pertanto, a ritenere una corresponsabilità delle appellate in ordine ai fatti per cui è causa.
6. Circa la quantificazione dei danni riportati dal soccorre la CP_2
CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado dal perito Persona_1
Tale relazione può essere integralmente condivisa essendo esente da vizi logici e contraddizioni ed essendo stata predisposta sulla base della documentazione allegata agli atti e delle riproduzioni fotografiche, utilizzando corretti criteri logici e tecnici e apparendo priva di qualsivoglia elemento di criticabilità. In particolare, il CTU ha concluso affermando che quanto lamentato da parte attrice sia verosimile e quantifica i danni in euro 1.555,23, come da tabella richiamata, e applicando un degrado del 25% tenuto conto dell'impossibilità di conoscere lo stato di usura dei singoli elettrodomestici.
7. Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, e accogliendo l'appello incidentale proposto da la società ed il Controparte_2 Controparte_1
vanno condannati al pagamento in Parte_1 favore dell'appellante della somma, a titolo di risarcimento dei danni, quantificata in euro 1.555,23.
8. All'importo complessivo a liquidarsi, deve aggiungersi la rivalutazione monetaria. Il risarcimento del danno, avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario, costituisce un debito di valore, per cui esso va liquidato tenuto conto della sopravvenuta perdita di valore della moneta. Competono altresì interessi a ristoro del danno da ritardato pagamento, ad un tasso prudentemente scelto dal giudice per evitare ingiuste locupletazioni, in relazione all'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti sul risarcimento che andava a suo tempo corrisposto;
tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell'arricchimento. Alla luce dei sopra esposti criteri, pertanto, vanno riconosciuti a parte appellante sulla complessiva somma liquidata, a ristoro della "diminuzione patrimoniale" subìta per effetto del fatto illecito generatore del danno, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati dalla data della quantificazione operata dal CTU alla data della presente sentenza;
competono gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca della verificazione dei danni (13.10.2015) e via via rivalutata sino al soddisfo. Dalla data della sentenza decorrono interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo.
9. Va inoltre condannata, in accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla la a tenere indenne la Controparte_1 CP_3 [...] di quanto quest'ultima dovrà versare in favore della parte Controparte_1 appellante stante la sussistenza di copertura assicurativa, non CP_2 contestata dall'appellata.
10. Restano, pertanto, assorbiti l'appello principale proposto dal e gli appelli incidentali proposti da e da Parte_1 Controparte_1
. La riforma della decisione del giudice di pace nel merito, difatti, CP_3 comporta, conseguentemente, la riformulazione delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). 11. Le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, vanno liquidate in base all'esito complessivo della lite. In proposito va ricordato che “in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al fine della determinazione dell'onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole. Ne consegue che il potere del giudice d'appello di procedere d' ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all' esito complessivo della lite;
mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d' impugnazione” (Cass. civ., 11972/2020). Dunque, le spese di lite tra e la ed Controparte_2 Controparte_1 il seguono il principio della Parte_1 soccombenza e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. ratione temporis applicabile con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari. Le spese di lite tra e del doppio grado vanno Controparte_1 CP_3 integralmente compensate stante la mancata contestazione circa la copertura assicurativa da parte della chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Mariacristina Carpinelli, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: 1) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_2
l'effetto, condanna il in Castellammare Parte_1 di Stabia e la in persona del legale rapp.te p.t., in solido Controparte_1 tra loro, al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2
1.555,23, oltre interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
2) condanna il Controparte_6 di Stabia e la in persona del legale rapp.te
[...] Controparte_1
p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 processuali di primo grado che liquida in euro 1.205,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore degli avvocati Pasquale Amato e Molinari Carmela ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; 3) pone le spese di CTU a carico della e del Controparte_1
in Castellammare di Stabia;
Parte_1
4) condanna la in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
e il in Castellammare di Stabia, in Parte_1 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore degli avvocati Pasquale Amato e Molinari Carmela ai sensi dell'art. 93 c.p.c; 5) condanna in persona Controparte_3 del rappresentante legale p.t., a tenere indenne delle Controparte_1 somme da quest'ultima dovute per effetto delle statuizioni di cui ai capi 1), 2), 3) e 4) della presente decisione;
6) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado tra CP_3
e Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata il 18.1.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Mariacristina Carpinelli
TRA Il Castellammare di Parte_1
Stabia, in persona dell'Amministratore p.t., Parte_2 rapp.ta e difesa dall'avvocato Francesco Gargiulo giusta procura in calce all'atto di citazione appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castellammare di Stabia (NA), al Corso Alcide De Gasperi, 16 APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 giusta procura in calce all'atto di costituzione dall'avvocato Colomba Santarpia, ed elettivamente domiciliato in S. Antonio Abate (NA), Via Stabia 165 APPELLATO E
rapp.to e difeso giusta procura a margine dell'atto Controparte_2 introduttivo in primo grado, dagli avvocati Pasquale Amato e Molinari Carmela, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA), al Corso Vittorio Emanuele, 17 APPELLATA E
, in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in calce all'atto di costituzione, dall'avvocato Francesco Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Viale Augusto 162 APPELLATO CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo Controparte_2 aver premesso di essere proprietario di un immobile sito nel Condominio in epigrafe identificato, deduceva che, in data 13.10.2015, il cespite di sua proprietà subiva danni all'impianto elettrico e ad alcuni utensili provocati dai lavori di ristrutturazione alla facciata commissionati dal detto Condominio alla ditta In particolare, l'attore allegava che i danni si Controparte_1 verificavano a causa della condotta di alcuni operai che lesionavano dei cavi della corrente causando uno sbalzo di tensione e che il danno riguardava l'impianto elettrico ed alcuni elettrodomestici, quantificato in euro 2.021,90. Tanto premesso, il conveniva in giudizio il CP_2 Parte_1 al fine di sentir condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti.
[...]
Si costituiva in giudizio il allegando Parte_1 la responsabilità degli operai della società appaltatrice in relazione all'accaduto e, pertanto, chiedeva chiamarsi in causa la al fine di Controparte_1 accertare la esclusiva responsabilità della stessa. Si costituiva in giudizio la la quale non contestava Controparte_1
l'accadimento del fatto storico e spiegava domanda di garanzia nei confronti della Zurich Insurance Pubblic Limited Company Assicurazioni, nella qualità di assicurazione coprente i rischi per la responsabilità civile. Espletata l'istruttoria, escussi i testi e disposta la CTU, il Giudice di prime cure rigettava la domanda in quanto non provata e compensava le spese di lite. Avverso la sentenza 8975/2019, il Parte_1 proponeva appello chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta del 20.10.2020, CP_2 si costituiva in giudizio, spiegando appello incidentale, a mezzo del
[...] quale chiedeva accogliersi le domande come formulate nell'atto introduttivo, oltre alla riforma delle spese del doppio grado di giudizio. La si costituiva in giudizio con comparsa del Controparte_1
16.10.2020, chiedendo il rigetto dell'appello principale. L'appellata proponeva altresì appello incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite effettuata dal Giudice di prime cure. Del pari, La (di seguito Controparte_3 nominata per brevità) si costituiva in data 20.10.2020, chiedendo CP_3 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 c.p.c., rigettarsi l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto, e accogliersi il proposto appello incidentale in ordine compensazione delle spese di lite effettuata dal Giudice di prime cure. 2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Dunque, deve ritenersi accertata con autorità di giudicato la legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio, implicitamente dichiarata dal giudice di prime cure e non oggetto di appello, né principale, né incidentale, nel presente giudizio.
2.1. Inoltre, va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza, alla luce del decreto legge n. 23/20 art. 36 e art. 83, comma secondo, del decreto legge n. 18 del 17.3.2020 convertito in legge, emanati per contrastare l'emergenza Covid-19. 2.2. Allo stesso modo, devono ritenersi ammissibili gli appelli incidentali proposti dalle parti appellate, ancorché tardivi, alla luce della costante e condivisibile giurisprudenza della S.C., secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato” (cfr ex multis sent. n.14596/2020), principio che ben si attaglia al caso di specie, avendo il impugnato la regolamentazione delle spese di lite operata dal Parte_1 giudice di prime cure.
2.3. L'appello va dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., così disattendendosi l'eccezione sollevata dalla , CP_3 essendo sufficientemente delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste.
2.4. In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
3. Tanto chiarito, occorre esaminare preliminarmente l'appello incidentale proposto da in quanto pregiudiziale rispetto agli Controparte_2 appelli proposti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite dalle altre parti del giudizio, avendo ad oggetto il merito della domanda proposta nel procedimento di prime cure. Lo stesso è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi.
4. Ed Invero, ha impugnato la sentenza nella parte in Controparte_2 cui il G.d.P ha rigettato la domanda ritenendola infondata poichè non sufficientemente provata. In particolare, così si è espresso il giudice di prime cure: “A parere del sottoscritto giudicante la domanda non risulta sufficientemente provata” e prosegue “I fatti dedotti dai testi escussi Tes_1 e non risultano a parere del sottoscritto
[...] Controparte_4 giudicante idonei a dimostrare la fondatezza della domanda e la consulenza tecnica del Geom. non può considerarsi un mezzo istruttorio”. Persona_1
Secondo l'appellante, dunque, dalla lettura della motivazione è chiaro che il Magistrato è incappato in errore nel giudicare (error in iudicando) violando l'art. 115 e 116 c.p.c. laddove ha omesso di valutare a mente dell'art. 115 c.p.c. il comportamento delle parti ed in particolare il riconoscimento del fatto storico generatore dei danni subiti da Controparte_2
La censura è fondata. Ed invero, secondo la giurisprudenza costante, il principio di non contestazione, il quale prevede che il convenuto debba "prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari"), rende la non contestazione di un fatto costitutivo "un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti"; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, "in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso" (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761/2002). Qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova" (così: Cass. n. 19896/2015; Cass. n. 26908/2020, ove si legge: "Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata". Ebbene, nel caso di specie, a fronte le puntuali allegazioni della parte attrice contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sopra richiamate, le parti appellate non si sono limitate a non contestare l'accadimento del fatto storico come rappresentato dall'istante, ma hanno altresì esplicitamente ammesso i fatti in questione. In particolare, Il in C/Mare di Parte_1
Stabia, in comparsa ha dichiarato: “nel caso di specie gli operai della ditta
[...] negligentemente durante i lavori di ristrutturazione della facciata CP_1 del Condominio hanno, come precisato prima, letteralmente tranciato un cavo elettrico che in data13/10/2015 ha causato lo sbalzo di tensione, determinando un black out che ha causato danni a vari appartamenti”, mentre la ditta
[...] chiamata in causa ha affermato in comparsa: “Invero la Controparte_1 convenuta (ditta), all'epoca del presunto sinistro stava effettuando dei lavori di manutenzione straordinaria al di Parte_1 Parte_3
Stabia, ove in data 13/10/2015 gli operai stavano lavorando e durante la spicconatura dell'intonaco, in modo del tutto accidentale tranciavano un cavo di alimentazione dell' creando un corto circuito.” CP_5
Consegue da quanto innanzi che il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha affermato che il non ha offerto la prova del fatto CP_2 storico dedotto in citazione in quanto la non contestazione dell'accadimento del sinistro da parte del avrebbe Parte_1 Parte_4 Controparte_1 dovuto indurre il giudicante ad astenersi da qualsivoglia controllo probatorio in ordine al fatto non contestato e ritenerlo sussistente, espungendo il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Non va sottaciuto, poi, che il teste , escusso all'udienza del Testimone_1
06.03.2018, ha confermato la verificazione del sinistro ed i disservizi conseguenti. Lo stesso ha, inoltre, dichiarato che sono prontamente intervenuti gli operai i quali hanno confermato l'avvenuta tranciatura CP_5 del cavo redigendo apposito verbale. Quanto, ai danni riportati dal , ha CP_2 dichiarato altresì “personalmente e con il perito mi sono recato presso CP_3
l'appartamento e abbiamo accertato che gli elettrodomestici e CP_2 apparecchiature veramente non funzionavano”. Del pari, il teste escusso all'udienza del Controparte_4
06.03.2018, ha confermato i fatti e, in particolare, ha dichiarato che, recatosi presso l'abitazione del “verificavo che molti elettrodomestici non CP_2 funzionavano, tra cui lavastoviglie, un monitor, televisore e condizionatore. (…) Prima di andarmene sentivo una vicina che lamentava la stessa cosa, ovvero che un cavo della corrente elettrica stato tranciato dalla ditta che faceva i lavori alla facciata del condominio”. Ad avvalorare quanto innanzi, vi sono anche le conclusioni cui è giunto il CTU incaricato in primo grado, il quale è stato chiamato ad esprimersi sul nesso di causalità tra l'evento dannoso e i danni asseriti, e sull'eventuale concorso di parte attrice alla produzione dei danni. Dall'elaborato peritale, cui è stato allegato il verbale redatto dagli operai dell' ntervenuti sui luoghi, è, CP_5 dunque, risultato che i danni patiti da parte attrice sono Controparte_2 stati provocati dalla tranciatura del cavo aereo BT;
che, tenuto conto della normativa in materia di lavori di impianti elettrici che prescrive le modalità operative di sicurezza, la ditta non ha tenuto un Controparte_1 comportamento idoneo e che parte attrice non ha concorso ad aggravare il danno né avrebbe potuto fare qualcosa per salvaguardare gli oggetti danneggiati.
5. Dato per acclarato il fatto storico dedotto in citazione, quanto al giudizio di responsabilità, si osserva che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'appaltatore esplica l'attività in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Ciò esclude, in linea di principio, non solo ogni rapporto institorio tra committente ed appaltatore, ma implica anche che solo l'appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella, o dalla esecuzione dell'opera. Tale principio connesso alla struttura del contratto di appalto subisce eccezioni, nell'ipotesi di culpa in eligendo, ovvero allorquando il committente abbia affidato l'opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, o quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente, privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister del committente. In definitiva, una corresponsabilità del committente può sorgere solo in caso di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di una riferibilità dell'evento al committente stesso per una culpa in eligendo e cioè per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità o dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi (così Cass., sez. III, sent. 29/09/2003, n. 14465; conforme Cass., sez. III, sent. 23/04/2008, n. 10588; Cass., sez. III, 29/12/2023, n.36399). Alla luce di quanto sopra, deve dichiararsi la corresponsabilità in ordine all'accadimento del sinistro per cui è causa in capo alla ed Controparte_1 al committente Parte_1
Ed invero, giova osservare che tutte le volte che un condominio commissiona, nella forma di contratto di appalto d'opera, lavori edili, l'amministratore del condominio, sulla base di quanto previsto dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), si qualifica come "committente" e diviene titolare di inderogabili obblighi di legge a cui non può sottrarsi. Nel caso di specie, dalla lettura del verbale dell' allegato alla CTU CP_5 espletata nel corso del processo di primo grado, è emerso che gli addetti CP_5 intervenivano su chiamata dei clienti di C/Mare di Stabia Parte_1
e ivi constatavano un cavo in fiamme a seguito di tranciatura dello stesso. Il C.T.U. ha, quindi, evidenziato il negligente comportamento del committente e della Impresa edile per aver omesso di osservare nel cantiere Parte_1 impiantato le distanze minime previste dalla normativa per tenersi in zone esenti da rischio elettrico. Tali considerazioni inducono, pertanto, a ritenere una corresponsabilità delle appellate in ordine ai fatti per cui è causa.
6. Circa la quantificazione dei danni riportati dal soccorre la CP_2
CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado dal perito Persona_1
Tale relazione può essere integralmente condivisa essendo esente da vizi logici e contraddizioni ed essendo stata predisposta sulla base della documentazione allegata agli atti e delle riproduzioni fotografiche, utilizzando corretti criteri logici e tecnici e apparendo priva di qualsivoglia elemento di criticabilità. In particolare, il CTU ha concluso affermando che quanto lamentato da parte attrice sia verosimile e quantifica i danni in euro 1.555,23, come da tabella richiamata, e applicando un degrado del 25% tenuto conto dell'impossibilità di conoscere lo stato di usura dei singoli elettrodomestici.
7. Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, e accogliendo l'appello incidentale proposto da la società ed il Controparte_2 Controparte_1
vanno condannati al pagamento in Parte_1 favore dell'appellante della somma, a titolo di risarcimento dei danni, quantificata in euro 1.555,23.
8. All'importo complessivo a liquidarsi, deve aggiungersi la rivalutazione monetaria. Il risarcimento del danno, avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario, costituisce un debito di valore, per cui esso va liquidato tenuto conto della sopravvenuta perdita di valore della moneta. Competono altresì interessi a ristoro del danno da ritardato pagamento, ad un tasso prudentemente scelto dal giudice per evitare ingiuste locupletazioni, in relazione all'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti sul risarcimento che andava a suo tempo corrisposto;
tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell'arricchimento. Alla luce dei sopra esposti criteri, pertanto, vanno riconosciuti a parte appellante sulla complessiva somma liquidata, a ristoro della "diminuzione patrimoniale" subìta per effetto del fatto illecito generatore del danno, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati dalla data della quantificazione operata dal CTU alla data della presente sentenza;
competono gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca della verificazione dei danni (13.10.2015) e via via rivalutata sino al soddisfo. Dalla data della sentenza decorrono interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo.
9. Va inoltre condannata, in accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla la a tenere indenne la Controparte_1 CP_3 [...] di quanto quest'ultima dovrà versare in favore della parte Controparte_1 appellante stante la sussistenza di copertura assicurativa, non CP_2 contestata dall'appellata.
10. Restano, pertanto, assorbiti l'appello principale proposto dal e gli appelli incidentali proposti da e da Parte_1 Controparte_1
. La riforma della decisione del giudice di pace nel merito, difatti, CP_3 comporta, conseguentemente, la riformulazione delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). 11. Le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, vanno liquidate in base all'esito complessivo della lite. In proposito va ricordato che “in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al fine della determinazione dell'onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole. Ne consegue che il potere del giudice d'appello di procedere d' ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all' esito complessivo della lite;
mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d' impugnazione” (Cass. civ., 11972/2020). Dunque, le spese di lite tra e la ed Controparte_2 Controparte_1 il seguono il principio della Parte_1 soccombenza e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. ratione temporis applicabile con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari. Le spese di lite tra e del doppio grado vanno Controparte_1 CP_3 integralmente compensate stante la mancata contestazione circa la copertura assicurativa da parte della chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Mariacristina Carpinelli, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: 1) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_2
l'effetto, condanna il in Castellammare Parte_1 di Stabia e la in persona del legale rapp.te p.t., in solido Controparte_1 tra loro, al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2
1.555,23, oltre interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
2) condanna il Controparte_6 di Stabia e la in persona del legale rapp.te
[...] Controparte_1
p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 processuali di primo grado che liquida in euro 1.205,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore degli avvocati Pasquale Amato e Molinari Carmela ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; 3) pone le spese di CTU a carico della e del Controparte_1
in Castellammare di Stabia;
Parte_1
4) condanna la in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
e il in Castellammare di Stabia, in Parte_1 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore degli avvocati Pasquale Amato e Molinari Carmela ai sensi dell'art. 93 c.p.c; 5) condanna in persona Controparte_3 del rappresentante legale p.t., a tenere indenne delle Controparte_1 somme da quest'ultima dovute per effetto delle statuizioni di cui ai capi 1), 2), 3) e 4) della presente decisione;
6) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado tra CP_3
e Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata il 18.1.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Mariacristina Carpinelli