Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. n. 1096/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio
Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 1096/2019 avente ad oggetto “risarcimento danni” e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Giuseppina Letizia, presso il cui studio, sito in Castelvolturno, alla via B. Celentano n.2, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppe Esposito, unitamente al quale è elettivamente domiciliato;
CONVENUTA
E
residente in [...]
trav. N. 1, 81030;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI All'udienza a trattazione scritta del 21-2-2025 le parti concludevano come da note scritte che espressamente si richiamano e in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione mediante ordinanza del 14-3-2025 con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che il Parte_1
21.10.2017, alle ore 21:50 circa, mentre percorreva la via Circumvallazione in località Casaluce (CE), a velocità moderata e alla guida del motoveicolo Kymko people 125S tg. DB 44577, era stato violentemente investito dall'autovettura Smart
Forfour tg. CV 651 VJ che, nel ripartire dalla sosta sul lato destro della carreggiata, non aveva verificato il sopraggiungere del motociclo effettuando una repentina e irregolare manovra di inversione di marcia;
di aver riportato gravi lesioni fisiche che avevano reso necessario il suo immediato trasporto all'ospedale di Aversa dove gli veniva diagnosticato una “flc mano dx con lesioni tendinee alle dita, frattura malleolo tibiale mediale e margine distale a dx, frattura pluriframmentaria della diafisi distale del perone dx, diastasi tibioperoneale distale con lussazione tibioastragalica a dx “; che la Smart ForFour era di proprietà di Controparte_2
ed era assicurata con la compagnia che aveva, a
[...] Controparte_1
seguito di perizia medico-legale effettuata dal proprio fiduciario dott.ssa
[...]
, liquidato un risarcimento pari ad € 26.600,00, somma accettata a titolo Per_1
di acconto;
che sul luogo del sinistro erano intervenuti i Carabinieri di Aversa, i quali avevano provveduto a redigere un apposito verbale;
che, in ragione dei postumi invalidanti riportati a seguito del sinistro, così come stimati nelle conclusioni della perizia medica espletata, il risarcimento spettantegli doveva ammontare al maggior importo di € 52.000,00, cui andava detratto l'acconto ricevuto, e comprensivo delle spese mediche sostenute.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la e Controparte_1 [...]
, proprietario della Smart ForFour, concludeva affinché Controparte_2
venissero in solido condannati al risarcimento del danno differenziale subito e quantificato nella somma di € 52.000,00.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza della Controparte_3
domanda, assumeva: l'improcedibilità ed improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata poiché mancante di tutti gli elementi previsti dalla normativa di settore;
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che pienamente satisfattivo del danno subito dall'attore doveva ritenersi il risarcimento di € 26.600,00 già corrisposto, calcolato sulla scorta della relazione medico-legale e del concorso di colpa riconosciuto all'attore nella dinamica del sinistro;
che, invero, la responsabilità non poteva ritenersi esclusiva in capo al
. CP_2
Tanto premesso ed esposto concludeva affinché, in via preliminare, venisse dichiarata l'improcedibilità e l'improponibilità della pretesa, l'estinzione della pretesa risarcitoria perché satisfattiva del credito già azionato;
nel merito, che venisse rigettata la domanda risarcitoria, con vittoria di spese di lite.
, seppur regolarmente evocato in giudizio, restava Controparte_2
contumace (come da citazione rinotificata per l'udienza del 20-12-2019: cfr doc. dep.9-12-2019).
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di un teste di parte attrice e un teste di parte convenuta e l'espletamento di una consulenza medico-legale, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
2.1. Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass., risultando allegata agli atti regolare e tempestiva richiesta di risarcimento dei danni inoltrata dall'attore ed essendo inutilmente decorso il termine dilatorio previsto quale spatium deliberandi dal legislatore.
Non risultano, sulla scorta della documentazione allegata, alcuna contestazione circa la legittimazione attiva e passiva delle parti.
2.2. Passando alla ricostruzione della vicenda di cui è causa, non essendovi contestazione tra le parti in relazione all'incidente, quale fatto storico sotteso alla domanda e alla circostanza che l'attore abbia dal sinistro riportato le lesioni descritte nella consulenza medica redatta dal fiduciario della compagnia assicurativa e dal consulente medico – legale nominato in corso di giudizio, discrasie emergono, invece, in relazione alla dinamica e alle cause dell'incidente.
L'attore ha sostenuto che, allorché si trovava a viaggiare a bordo del motoveicolo
Kymko people 125S, veniva investito dalla Smart ForFour che, omettendo di dare la dovuta precedenza nell'effettuare una repentina ed irregolare manovra di
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inversione di marcia, finiva per ostruire la regolare circolazione del suddetto motoveicolo.
Di contro, secondo la versione fornita dalla sarebbe stato il Controparte_4
ad impattare nella portiera posteriore sul lato sinistro Parte_1
dell'autovettura del mentre lo stesso si accingeva ad effettuare una manovra CP_2
di svolta.
Nel corso del giudizio, i testi escussi non sono riusciti a fornire una chiara ricostruzione dei fatti così come sostenuti dall'attore, tant'è che sono emerse circostanze tali da sollevare dubbi circa la veridicità delle disposizioni rese e, quindi, sull'attendibilità dei testi.
Vi è un contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, sulla scorta della rappresentazione dei luoghi come percepiti dai medesimi.
Tale situazione è ostativa, quindi, al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e non vi sono ulteriori riscontri o risultanze istruttorie che siano idonee a dimostrare la fondatezza della domanda per come dedotta in ordine alla colpa esclusiva del conducente il veicolo nella causazione dei danni.
In questo senso, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava il relativo onere, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da quest'ultima proposta (cfr. Cassazione civile sez. II Data: 21 dicembre
2009 n. 26926; Corte appello Napoli sez. III Data: 17 marzo 2010 Fonti: Redazione
Giuffrè 2010).
In particolare, mentre la teste di parte attrice, escussa Testimone_1
all'udienza del 13.9.2022, sulla dinamica del sinistro dichiarava che l'autovettura
Smart ForFour, improvvisamente, svoltava con l'intento di effettuare un'inversione di marcia impattando violentemente con il motoveicolo del (“Ricordo di Parte_1
aver visto una Smart di colore grigio che in sosta fuori la pizzeria partiva ed effettuava un'inversione di marcia improvvisa così facendo investiva un motociclo
Kymco grigio a bordo del quale c'era un ragazzo;
l'impatto avveniva tra il motociclo sul lato destro ed il lato conducente del veicolo. Il conducente del motociclo rovinava al suolo, accorreva tanta gente, io con mia figlia sono andata via e sono tornata sul posto il giorno dopo, quando ho dato il mio numero di telefono
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ad alcune persone che ho trovato fuori alla pizzeria” cfr. dichiarazione testimoniale
; in maniera completamente antitetica, la teste di parte Testimone_1
convenuta, escussa all'udienza del 27.2.2024, riferiva che Testimone_2
l'autovettura condotta dallo , da posizione di fermo ripartiva ma soltanto CP_2
dopo aver azionato le frecce di direzione tali da permettergli l'immissione nella corsia di marcia;
dichiarava, inoltre, che, l'impatto con il motociclo avveniva poiché, in procinto di effettuare un sorpasso, il non si avvedeva Parte_1
dell'autovettura perché distratto dal telefono cellulare che era intento a guardare
(“ero presente all'incidente, era il 21 ottobre 2017, era di sera in Casaluce nei pressi della pizzeria Metro. Io mi trovavo in auto con mio marito. Noi eravamo fermi in sosta sulla parte destra della corsia. Mio marito mise la freccia e si era quasi immesso nella corsia. A quel punto mi girai perché chiamata da mio figlio seduto dietro e notai un motociclo che nell'effettuare un sorpasso, dopo pochi secondi impattava la nostra auto. La parte laterale sinistra. L'impatto avveniva tra la parte anteriore del motociclo e la parte sinistra dell'auto, in corrispondenza della portiera posteriore sinistra. Mio marito era ancora in prima. Dopo l'impatto, mio marito spostò l'auto in corrispondenza di un portone presente sul lato opposto della corsia.
Preciso che chiamai io sia l'ambulanza che i carabinieri. Il conducente del motociclo aveva un cellulare in mano. Su entrambi i lati delle semicarreggiate c'erano auto parcheggiate” cfr. dichiarazione testimoniale ). Testimone_2
2.3. La documentazione fotografica prodotta dall'attore, ritraente la posizione e condizione dei due veicoli dopo l'impatto, dimostra certamente, in base ai notevoli danni ben visibili, il carattere violento dell'urto, ma non consente allo stato di escludere una ricostruzione rispetto all'altra, apparendo lo stato dei luoghi compatibile con entrambe le dinamiche alternative prospettate con le dichiarazioni testimoniali.
Alla luce di quanto precede, pertanto, non si ritiene sussistano elementi idonei a ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054, comma 2, c.c..
In particolare, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass., 22 settembre 2000, n. 12524), la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., viene superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e
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risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza. In relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 27.10.2004, n. 20814; Cass., 15.1.2003, n. 477; Cass., 23.7.2002,
n. 1075; Cass., 17 febbraio 1987, n. 1724).
Per il superamento della presunzione di uguale colpa, spetta quindi a ciascun danneggiato l'onere di fornire tale prova, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente provata la determinante influenza della colpa della controparte, quest'ultima non può essere condannata al risarcimento, oltre i limiti posti dalla citata norma. Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. n. 4648/1999); il concorso di colpa può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente; tale situazione ricorre allorché l'altro conducente abbia compiuto una manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evitare l'impatto anche ove egli abbia violato una norma regolamentare non incidente sull'evento.
In assenza di alcun utile elemento a riguardo, utile a dimostrare quale dei due veicoli, invadendo l'opposta corsia, abbia determinato l'impatto contro l'altro, in applicazione dei principi sopra ricordati, deve concludersi che nessuna prova, tale da far ritenere superabile la presunzione di concorso di colpa prevista dall'art. 2054
c.c., sia stata adeguatamente offerta.
Deve essere quindi affermato il concorso di colpa dell'attore e del convenuto contumace nella determinazione del sinistro, concorso che questo Giudice ritiene congruo quantificare nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
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2.4. É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dall'attore, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti dal , è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata Parte_1
dal medico CTU - dott. incaricato da questo Tribunale e Persona_2
depositata in data 25-10-2024.
A tal riguardo, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza -riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico- e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il
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concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica prodotta e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che l'evento infortunistico di cui è causa abbia determinato:
“esiti di Frattura III medio distale perone e di malleolo tibiale con diastasi tibioastragalica a dx trattata chirurgicamente e di lesioni tendini estensori del III IV dito trattati chirurgicamente” cfr. pag. 6 consulenza medico – legale dott.
. Per_2
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nella parte attrice degli esiti permanenti, che correttamente il consulente, Dott. ai cui Persona_2
rilievi può farsi integrale riferimento, ha quantificato complessivamente in una percentuale del 16%.
Correttamente dall'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale, valutata mediamente al
75%, in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale, valutata mediamente al 50%, in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale, valutata mediamente al 25%, valutata mediamente al 50%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
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Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente
Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ..
La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
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“dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2021/2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla
Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
Nella specie, in relazione al contesto e alle modalità del sinistro che hanno provocato le gravi lesioni all'attore, devono ritenersi provati il dolore e la sofferenza interiori subiti dall'attore.
2.5. Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 25 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attore può essere così equitativamente liquidato in applicazione delle richiamate tabelle aggiornate all'anno 2024:
- gg. 30 di ITT al 100% → € 3.450,00
- gg. 30 di ITP al 75% → € 2.587,50
- gg. 30 di ITP al 50% → € 1.725,00
- gg. 30 di ITP al 25% → € 862,50
- danno biologico permanente al 16% → € 55.523,00.
Pertanto, va stimato in €.8.625,00 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in € 55.523,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di €
64.148,00.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 50%, il risarcimento va quantificato nella somma di € 32.074,00.
Quanto, invece, all'invocata personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di
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conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ.
24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile l'invocata personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo- funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ.
4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, non è stata allegata e provata la sussistenza di pregiudizi che non siano quelli di cui la relazione medica ha tenuto conto.
2.6. Dall'importo di € 32.074,00 va poi detratto l'importo di € 26.600,00 corrisposto in via stragiudiziale in data 02.11.2018 dalla società per una Controparte_4
somma residua pari ad € 5.474,00.
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Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il principio in base al quale “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento – sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva"
(Cass. n. 6347/2014).
2.7. Compete, inoltre, all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, così come correttamente quantificate nella consulenza, nella complessiva misura di €.864,03 che, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 50%, ammontano ad
€.432,01 oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte.
Infine, essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma complessiva anzidetta, previa detrazione dell'acconto ricevuto da parte attrice, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995 ) gli interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro fino al saldo.
Spettano ovviamente gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla presente pronuncia sino al soddisfo effettivo.
Infatti, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta (cfr. Cass. 10.10.1988 n. 5465).
2.8. Il pagamento di tale somma è da porsi solidalmente a carico di
[...]
e della quest'ultima tenuta Controparte_2 Controparte_3
contrattualmente a manlevare il primo dalla responsabilità connessa alla
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circolazione del veicolo, in forza di rapporto assicurativo intervenuto e mai contestato.
3. Le spese di lite tenuto conto dell'acclarato concorso di colpa e del ridotto accoglimento della domanda, possono essere compensate per la metà; per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014 per tutte le fasi ivi previste, tenendo conto del decisum (32.506,01 euro) e dell'attività svolta e del parziale accoglimento delle domande delle parti, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistario.
3.1. Le spese dell'espletata C.T.U., così come liquidate con separato decreto in attuazione della presente sentenza, tenuto conto del concorso di colpa, possono essere poste a carico, nei rapporti interni, di tutte le parti ed in solido con il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
• accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna in solido
[...]
e in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della somma Parte_1
di €.5.474,00= a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna in solido e Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore
[...] Parte_1
della somma di €.432,01 a titolo di risarcimento per il danno
[...]
patrimoniale, oltre agli interessi e rivalutazione come in motivazione;
• condanna in solido e Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...]
delle spese processuali e di notifica documentate che si Parte_1
liquidano, previa compensazione del 50%, in €.284,98= ed €.3.808,00=, oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
13 Tribunale di Napoli Nord R.G. n. 1096/2019
15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'Avv.Giuseppina Letizia, dichiaratasi antistatario;
• pone le spese di CTU come liquidate in attuazione della presente sentenza in parti quota, nei rapporti interni, di tutte le parti ed in solido con il CTU.
Così deciso in Aversa in data 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Maurizio Spezzaferri
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