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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria UI Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo in udienza la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 364/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettiv.te domiciliato in Via Seminario 4, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Domenico Previte che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via
Calabria 36, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Marabello che la Pt_1
rappresenta e difende per procura in atti, appellata, avente ad oggetto: intimazione di sfratto per morosità – uso diverso (appello avverso la sentenza n. 1973/23 R.S. del Tribunale di Messina),
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1973/23 R.S. con la quale il Tribunale di Messina ha dichiarato improcedibile il giudizio promosso dalla Controparte_2
[...] con intimazione di sfratto per morosità nei confronti dell'odierna
[...]
appellante e irripetibili le spese processuali anticipate dalle parti.
Con unico motivo di gravame l' ha lamentato l'omessa motivazione, da Pt_1
parte del giudice di prime cure, in ordine alla statuizione sulle spese processuali atteso che l'onere di instaurare il procedimento di mediazione, all'esito dell'ordinanza di mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., gravava sulla
[...]
intimante che, non avendovi provveduto, doveva ritenersi Controparte_1
soccombente virtuale.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'ente appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
, costituendosi, ha contestato la fondatezza della Controparte_1
censura, evidenziando che, nel giudizio di primo grado, era venuta meno la materia del contendere per essere stato convalidato, dopo il mutamento del rito, altro sfratto per morosità su intimazione della locatrice. Il mancato esperimento della procedura di mediazione doveva ritenersi irrilevante, considerato anche che negli altri procedimenti di mediazione instaurati dalla Casa di ospitalità l' Pt_1
non aveva inteso raggiungere alcun accordo.
L'appello è fondato.
Il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore per la mancata attivazione del procedimento di mediazione nel termine di 15 giorni da lui assegnato con l'ordinanza del 27 marzo 2023 con la quale non aveva accolto la richiesta di convalida dello sfratto e di pronuncia di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., disponendo e disposto il mutamento di rito.
In ordine alla individuazione del soggetto tenuto ad intraprendere tale procedimento la S.C. è di recente intervenuta a sezioni unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale registrato in ordine alla individuazione della parte onerata in materia di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ. ss.uu., 18 settembre 2020 n. 19596); nell'affermare il principio secondo cui nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opposta, attore in senso sostanziale, a dover instaurare il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda fatta valere in sede monitoria, la S.C. ha chiarito le
2 ragioni di carattere testuale e di ordine logico e sistematico a sostegno di tale tesi
(v. pagg. 11 ss.), argomentazioni che, analizzate nell'ambito del procedimento di locazione, non possono che individuare nel locatore intimante il soggetto sul quale grava l'onere di intraprendere la mediazione, a pena di improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto di locazione.
Alla luce di tali considerazioni, poiché la domanda di risoluzione del contratto di locazione è stata dichiarata dal giudice di primo grado improcedibile a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, la pronuncia in rito è certamente imputabile ad una mancanza della locatrice intimante sicché su quest'ultima dovevano gravare le spese processuali.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1973/23 R.S. del Tribunale di
Messina, così provvede: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, condanna al Controparte_1
pagamento, a favore dell'Avv. Previte, procuratore dell'appellante distrattario ex art. 93 c.p.c., delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in €
2.540,00 per compensi (€ 460,00 fase studio, € 389,00 fase introduttiva, € 840,00 fase istruttoria, € 851,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna al pagamento, a favore dell'Avv. Controparte_1
Previte, procuratore dell'appellante distrattario ex art. 93 c.p.c., delle spese processuali del presente grado di giudizio liquidate in € 382,50 per spese ed €
1.500,00 per compensi (€ 270,00 fase studio, € 270,00 fase introduttiva, € 500,00 fase istruttoria, € 460,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Messina, 22 maggio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott.ssa Maria UI Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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