Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 30 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Copia
Articolo 24 bis
Articolo 26
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 30 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Versione
12 giugno 1977
Art. 30.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 giugno 1977
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0