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Articolo 30 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
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Articolo 29 bis
Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 30 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Versione
12 giugno 1977
Art. 30.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 giugno 1977
Vedi fonte istituzionale