Decreto cautelare 24 aprile 2023
Ordinanza collegiale 13 luglio 2023
Sentenza 22 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza breve 21 febbraio 2025
Parere definitivo 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 21/02/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01472/2025REG.PROV.COLL.
N. 00796/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 180,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Modena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 14967/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e uditi i procuratori delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che l’appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a seguito dell’adozione del decreto del 10 luglio 2024, pronunciato nel procedimento R.G. 19518/2023, che ha riconosciuto in capo al sig. -OMISSIS- la protezione complementare speciale di cui all’art.
19 del D.Lgs n. 286/1998 disponendo “ trasmettersi gli atti al questore ai fini del rilascio in favore dello stesso del permesso di soggiorno, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all’art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008 »;
Ritenuto che tale sopravvenienza, se pur incide sulla condizione dell’appellante in modo da condizionare l’esercizio del potere amministrativo relativo all’adozione di un titolo di soggiorno, tuttavia non assume carattere direttamente satisfattivo quanto alla pretesa oggetto dell’odierno giudizio, trattandosi di vicenda e di effetto connessi ma distinti rispetto a tale pretesa;
Ritenuto, nondimeno, che anche in relazione ai chiarimenti in tal senso forniti dal difensore dell’appellante in sede discussione orale l’indicata allegazione della parte manifesti una sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso di primo grado (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 10195/2024: “ ai sensi degli artt. 35 comma 1, lett. c), 38 e 85 comma 9, c.p.a, nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde di unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell’appello, ma anche dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (ex plurimis, Cons. Stato, IV, 22 febbraio 2017 n. 824 ; Cons. Stato, V, 11 ottobre 2017 n. 4699), da intendersi riferita alla carenza di interesse alla decisione sul ricorso di primo grado intervenuta nel corso del giudizio di appello e non alla sopravvenuta carenza di interesse che avrebbe dovuto essere dichiarata dal primo giudice (nella specie all’esito del rigetto delle doglianze formulate contro la seconda graduata), che attiene per contro alla disamina dell’erroneità in parte qua della sentenza di prime cure ”), alla luce della richiamata sopravvenienza, e delle conseguenze della stessa sul rapporto dedotto in giudizio;
Ritenuto pertanto che il ricorso di primo grado debba essere dichiarato improcedibile, e che le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe trascritto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’attività amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO