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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/09/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 9 aprile
2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale, nella causa avente n. 7275/2018 R.G.; causa pendente tra:
, in persona del legale rappresentante p.t Parte_1 elettivamente domiciliata in Cava de'Tirreni al Corso Principe Amedeo Salerno n. 17, presso lo studio dell'avv. Artemio Baldi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
[...]
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_1
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione avverso intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Buccino (RG. 886/2017) l' Parte_1 nonché la per spiegare opposizione avverso l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 10020179008632874000 relativa alla cartella di pagamento n. 10020120037244023000 emessa per il mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada elevate nell'anno
2012. In particolare, l'opponente ha contestato il diritto delle parti convenute di procedere esecutivamente per la realizzazione coattiva del credito deducendo l'estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione.
1.1. Nel procedimento innanzi al Giudice di Pace si è costituito l'agente della riscossione il quale, eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda per tardività, ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza del motivo di doglianza avuto riguardo alla regolare notifica della cartella di pagamento.
1.2. Si è costituita, altresì, la la quale pure ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, depositando agli atti la prova della notifica del verbale di contravvenzione al
C.d.S.
1.3. Previa riunione con altro giudizio (RG. 885/2017) incardinato da avente CP_1 ad oggetto altra intimazione di pagamento inerente al ruolo emesso dal , Parte_2 con sentenza n. 91/2018 depositata in data 21/2/2018 il Giudice di Pace ha accolto la domanda per intervenuta prescrizione: ha quindi dichiarato l'inefficacia delle opposte intimazioni e condannato unicamente l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite sul presupposto del mancato raggiungimento della prova della notifica della cartella di pagamento.
1.4. Interposto appello avverso la sentenza sopra richiamata, l' Parte_1
ha censurato la statuizione nella parte relativa alla definizione del giudizio di
[...] impugnazione avverso l'intimazione n. 10020179008632874000, deducendo al riguardo che il
Giudice di prime cure:
• avrebbe errato nel ritenere non adeguatamente assolto l'onere probatorio incombente sull'agente della riscossione, assumendo nella specie come non sufficiente – ai fini della attestazione della avvenuta notifica - l'allegazione dell'avviso di ricevimento in difetto dell'originale della cartella (doglianza integrante il primo motivo di appello);
• e conseguentemente avrebbe errato nel ritenere prescritta la pretesa creditoria
(doglianza integrante il secondo motivo di appello).
1.5 All'udienza del 9/4/2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, deve essere dichiarata, anzitutto, la contumacia delle parti appellate CP_1
e .
[...] Controparte_1
Non risulta infatti la costituzione in giudizio, delle parti convenute, nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
2.1. Tanto opportunamente premesso, l'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge come tanto l'ente impositore quanto l'agente della riscossione avessero, già in primo grado, sufficientemente documentato l'avvenuta notifica degli atti di rispettiva competenza: in specie, mediante il deposito - quanto alla notifica della cartella esattoriale n. 10020120037244023000 - del relativo avviso di ricevimento (cfr. produzione ). Parte_1
In proposito - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – appare infatti opportuno osservare che, per condivisa e costante giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione della cartella esattoriale eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del
D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione si considera raggiunta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale - una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario – deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 24 settembre 2018, n. 22531, in motivazione;
Cass. 29 ottobre 2016, n. 21803; Cass. 27 novembre
2015, n. 24235, in motivazione;
Cass. 7 maggio 2015, n. 9246).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, la notificazione della cartella sottesa all'opposta intimazione deve ritenersi provata: l'agente della riscossione ha infatti provveduto al deposito degli avvisi di ricevimento del piego (consegnato nelle mani di familiare convivente in data 25/9/2012). Del pari, l'ente impositore ha prodotto copia della relazione di notificazione dei verbali.
Ciò esclude la prescrizione del credito per il quale è causa: invero, la notificazione delle cartelle di pagamento (eseguita, come illustrato, in data 25/09/2012) risulta intervenuta prima del decorso del termine quinquennale normativamente previsto in tema di sanzioni amministrative, dovendosi pertanto escludere l'inefficacia dell'impugnata intimazione di pagamento pacificamente pervenuta al contribuente in data 12/7/2017.
2.2. Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della impugnata sentenza.
3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'originaria parte opponente in favore dell'Agenzia delle entrate, nonché Controparte_1 nei confronti della (in riferimento al primo grado di giudizio), e si Controparte_1 liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia delle parti appellate e;
Controparte_1 Controparte_1
ACCOGLIE l'appello.
RIFORMA la sentenza n. 91/2018 depositata in data 21/2/2018 resa dal Giudice di Pace di
Buccino e per l'effetto:
• RIGETTA l'opposizione formulata in primo grado da Controparte_1
• CONDANNA l'opponente in primo grado - La al pagamento delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano per ciascuna parte:
• per il primo grado di giudizio: in euro 139,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• per il secondo grado di giudizio in euro 232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• NULLA sulle spese del presente grado di appello nei rapporti con la CP_1
, in quanto contumace.
[...]
Salerno, 14/8/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 9 aprile
2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale, nella causa avente n. 7275/2018 R.G.; causa pendente tra:
, in persona del legale rappresentante p.t Parte_1 elettivamente domiciliata in Cava de'Tirreni al Corso Principe Amedeo Salerno n. 17, presso lo studio dell'avv. Artemio Baldi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
[...]
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_1
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione avverso intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Buccino (RG. 886/2017) l' Parte_1 nonché la per spiegare opposizione avverso l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 10020179008632874000 relativa alla cartella di pagamento n. 10020120037244023000 emessa per il mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada elevate nell'anno
2012. In particolare, l'opponente ha contestato il diritto delle parti convenute di procedere esecutivamente per la realizzazione coattiva del credito deducendo l'estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione.
1.1. Nel procedimento innanzi al Giudice di Pace si è costituito l'agente della riscossione il quale, eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda per tardività, ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza del motivo di doglianza avuto riguardo alla regolare notifica della cartella di pagamento.
1.2. Si è costituita, altresì, la la quale pure ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, depositando agli atti la prova della notifica del verbale di contravvenzione al
C.d.S.
1.3. Previa riunione con altro giudizio (RG. 885/2017) incardinato da avente CP_1 ad oggetto altra intimazione di pagamento inerente al ruolo emesso dal , Parte_2 con sentenza n. 91/2018 depositata in data 21/2/2018 il Giudice di Pace ha accolto la domanda per intervenuta prescrizione: ha quindi dichiarato l'inefficacia delle opposte intimazioni e condannato unicamente l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite sul presupposto del mancato raggiungimento della prova della notifica della cartella di pagamento.
1.4. Interposto appello avverso la sentenza sopra richiamata, l' Parte_1
ha censurato la statuizione nella parte relativa alla definizione del giudizio di
[...] impugnazione avverso l'intimazione n. 10020179008632874000, deducendo al riguardo che il
Giudice di prime cure:
• avrebbe errato nel ritenere non adeguatamente assolto l'onere probatorio incombente sull'agente della riscossione, assumendo nella specie come non sufficiente – ai fini della attestazione della avvenuta notifica - l'allegazione dell'avviso di ricevimento in difetto dell'originale della cartella (doglianza integrante il primo motivo di appello);
• e conseguentemente avrebbe errato nel ritenere prescritta la pretesa creditoria
(doglianza integrante il secondo motivo di appello).
1.5 All'udienza del 9/4/2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, deve essere dichiarata, anzitutto, la contumacia delle parti appellate CP_1
e .
[...] Controparte_1
Non risulta infatti la costituzione in giudizio, delle parti convenute, nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
2.1. Tanto opportunamente premesso, l'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge come tanto l'ente impositore quanto l'agente della riscossione avessero, già in primo grado, sufficientemente documentato l'avvenuta notifica degli atti di rispettiva competenza: in specie, mediante il deposito - quanto alla notifica della cartella esattoriale n. 10020120037244023000 - del relativo avviso di ricevimento (cfr. produzione ). Parte_1
In proposito - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – appare infatti opportuno osservare che, per condivisa e costante giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione della cartella esattoriale eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del
D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione si considera raggiunta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale - una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario – deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 24 settembre 2018, n. 22531, in motivazione;
Cass. 29 ottobre 2016, n. 21803; Cass. 27 novembre
2015, n. 24235, in motivazione;
Cass. 7 maggio 2015, n. 9246).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, la notificazione della cartella sottesa all'opposta intimazione deve ritenersi provata: l'agente della riscossione ha infatti provveduto al deposito degli avvisi di ricevimento del piego (consegnato nelle mani di familiare convivente in data 25/9/2012). Del pari, l'ente impositore ha prodotto copia della relazione di notificazione dei verbali.
Ciò esclude la prescrizione del credito per il quale è causa: invero, la notificazione delle cartelle di pagamento (eseguita, come illustrato, in data 25/09/2012) risulta intervenuta prima del decorso del termine quinquennale normativamente previsto in tema di sanzioni amministrative, dovendosi pertanto escludere l'inefficacia dell'impugnata intimazione di pagamento pacificamente pervenuta al contribuente in data 12/7/2017.
2.2. Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della impugnata sentenza.
3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'originaria parte opponente in favore dell'Agenzia delle entrate, nonché Controparte_1 nei confronti della (in riferimento al primo grado di giudizio), e si Controparte_1 liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia delle parti appellate e;
Controparte_1 Controparte_1
ACCOGLIE l'appello.
RIFORMA la sentenza n. 91/2018 depositata in data 21/2/2018 resa dal Giudice di Pace di
Buccino e per l'effetto:
• RIGETTA l'opposizione formulata in primo grado da Controparte_1
• CONDANNA l'opponente in primo grado - La al pagamento delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano per ciascuna parte:
• per il primo grado di giudizio: in euro 139,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• per il secondo grado di giudizio in euro 232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• NULLA sulle spese del presente grado di appello nei rapporti con la CP_1
, in quanto contumace.
[...]
Salerno, 14/8/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco