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Accoglimento
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/02/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01738/2025REG.PROV.COLL.
N. 02511/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 2511 del 2024, proposto da
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
MA RL, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e MA Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1173/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA RL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Maddalena Aldegheri e dello Stato Lorenza Vignato;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 il signor MA RL ha chiesto al Tar per il Veneto l’annullamento:
(i) della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 077 2021 90007026 34/000” intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Padova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 26 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 144.778,05 - su “residuo” ruolo AG “ex d.l. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AG n. 07720080010232650000 asseritamente notificata il 3 dicembre 2008 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1999/2000 e 2004/2005;
(ii) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente, compresi:
(ii-a) l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata, e la cartella stessa, ossia la Cartella AG n. 07720080010232650000 - non conosciuta;
(ii-b) il “residuo ruolo” emesso da AG ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019 ed ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
2. Con il ricorso introduttivo, il signor RL – dopo aver evidenziato che si trattava della riattivazione di una risalente cartella del 2008 (di cui si contestava l’avvenuta notifica), formata sulla base di un ruolo che AG aveva sospeso in data 6 novembre 2008, ossia addirittura prima dell’asserita notifica della stessa - svolgeva i seguenti motivi di ricorso:
I. Eccezione di prescrizione della cartella - ed anche della pretesa creditoria - trattandosi di intimazione di pagamento ER ex art. 50 d.p.r. n. 602/73 riferita ad una cartella asseritamente notifica il 3 dicembre 2008, in riferimento ai prelievi 1999/00 e 2004/05, e quindi ampiamente prescritta.
II. Illegittimità degli atti impugnati in quanto emanati per riattivare una cartella AG del 2008 che, a quanto è dato di capire, è stata emessa sulla base di un ruolo radicalmente nullo, siccome formato da AG in assoluta carenza di potere in violazione dell’art. 1, comma 9, l. n. 119/03.
III. Illegittimità degli atti impugnati in quanto emanati per riattivare una cartella il cui ruolo, essendo stato sospeso in sede amministrativa, deve ritenersi annullato di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della l. n. 228/2012.
IV. Illegittimità degli atti impugnati in quanto emanati per riattivare una cartella, asseritamente notificata nel 2008, che non è stata preceduta da alcuna intimazione di versamento da parte della regione competente in violazione dell’art. 1, comma 9, l. n. 119/03 (all’epoca vigente) e che non è stata ritenuta decaduta dopo l’entrata in vigore delle norme di favore (tra cui la rateizzazione dei debiti per prelievo latte) di cui alla l. n. 33/09;
V. Nullità e comunque illegittimità derivata degli atti impugnati siccome formati sulla base di atti anti-comunitari, per mancata disapplicazione della normativa interna in materia (stante la sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24.01.18 in causa C-433/15 e, per i prelievi indicati nell’intimazione impugnata, anche delle sentenze interpretative della stessa Corte di Giustizia UE 27.06.19 in causa C-348/18, 11.09.21 in causa C-46/18 e 13.01.22 in causa C-377/19, ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia: - sia per effettuazione di compensazioni eseguite in violazione della normativa comunitaria, come ora definitivamente confermato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C-46/18 - v. motivo V-1; - sia perché presuppongono illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 2 dicembre 2014 in causa T-661/11 – Repubblica italiana / Commissione) e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE - v. motivo V-2.
VI. Illegittimità degli atti impugnati siccome riferiti a somme iscritte a ruolo sulla base di provvedimenti presupposti (tra cui la cartella di pagamento del 2008, asseritamente notificata il 3.12.08) per i quali è mancata la notifica ovvero per i quali la notifica è radicalmente nulla.
VII. Illegittimità degli atti impugnati siccome emessi in base ad un “residuo” ruolo totalmente illegittimo, posto che in base alle disposizioni che sovraintendono alla procedura esecutiva in materia di prelievo supplementare l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito, è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori (v. art. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33/09).
VIII. Illegittimità degli atti impugnati siccome indicano a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale e di interessi, il tutto anche perché ai sensi dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/2003 e dell’art. 8- ter l. n. 33/09, non sono dovuti gli interessi sui debiti per “prelievo latte”, come già statuito per l’azienda resistente in sede giurisdizionale (v. sentenza Consiglio di Stato n. 511/2018) e perché AG ha già recuperato per compensazione con i premi PAC liquidati alla ricorrente le corrispondenti somme.
IX. Nullità degli atti impugnati per carenza dei requisiti essenziali e comunque illegittimità per indicazione a debito somme non dovute, anche per interessi, anche di mora e “Oneri di riscossione”, e comunque già pagate, e comunque per difetto di motivazione, anche in ordine alla quantificazione degli interessi (non dovuti come già statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 511/2018), anche di mora (non dovuti stante la sospensione amministrativa del ruolo), e degli “Oneri di Riscossione” ed alla data in cui è stato reso esecutivo il “residuo ruolo” formato da AG ex d.l. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2019.
3. Nel giudizio di primo grado si sono costituite ER e AG chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
4. Con sentenza n. 1173/2023 il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso.
4.1 Il Tar:
- ha considerato assorbente la censura che faceva leva sull’intervenuta pronuncia del Tar per il Veneto n. 1001/2022, con cui è stata annullata la comunicazione di AG di prelievo supplementare relativamente all’annata 2004/2005;
- ha ritenuto che l’annullamento dei provvedimenti di prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2004/2005 - annata contemplata –unitamente alla annata 1999/2000- dall’intimazione di pagamento impugnata, ha determinato il venir meno, con riferimento a tale annate, del titolo esecutivo per cui AG ha avviato la riscossione, essendo la compensazione atto presupposto della cartella di pagamento di cui è intimato, con l’atto gravato, il pagamento.
4.2 Il Tar ha quindi ritenuto che:
- in conseguenza dell’annullamento del titolo presupposto (per quanto parziale rispetto alla cartella di cui all’intimazione gravata, non essendo contemplata la annata 1999/2000), è necessario effettuare - eventualmente e sussistendone i relativi presupposti - una nuova iscrizione a ruolo, atteso che non è ammissibile “correggere” l’importo iscritto a ruolo con un provvedimento di sgravio che adatti le somme eventualmente rideterminate a seguito dell’annullamento dell’atto presupposto, poiché la precedente iscrizione a ruolo non ha più alcun titolo giuridicamente valido su cui fondarsi ed è, pertanto, illegittima;
- con l’ulteriore conseguenza che l’intera intimazione di pagamento impugnata deve considerarsi illegittima.
5. Avverso la sentenza n. 1173/2023 del Tar per il Veneto ha proposto appello AG per i motivi che saranno più avanti esaminati.
6. Si è costituito il signor MA RL chiedendo il rigetto dell’appello e in subordine l’accoglimento dei motivi del ricorso di primo grado ritenuti assorbiti dal Tar.
7. All’udienza del 6 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza nella parte in cui annulla integralmente la intimazione di pagamento ».
L’appellante sostiene che:
- la decisione impugnata appare erronea nella parte in cui annulla integralmente la cartella impugnata anche con riferimento ad atti presupposti (imputazioni di prelievo) non annullate giudizialmente (i.e.: imputazioni di prelievo relative alla annualità 1999/2000);
- il Tar non ha tenuto conto che – anche tenendo conto del giudicato relativo alle annualità 2004/2005 - l’intimazione impugnata manteneva la sua validità per la residua imputazione di prelievo di cui alla campagna lattiera 1999/00;
- non si comprende in base a quale norma o principio di diritto il Tar abbia enucleato il principio di diritto secondo cui, allorché una cartella di pagamento sia fondata su più titoli (come nel presente caso, in cui l’annullamento da parte del giudice amministrativo ha riguardato 2004/2005 pure comprese nella intimazione), e solamente uno o alcuni tra questi titoli venga meno, allora la cartella deve essere annullata integralmente;
- in casi di tal fatta, l’annullamento della cartella deve essere parziale, e limitato alla ripresa di credito che faceva riferimento ai titoli giudizialmente rimossi;
- nessun interesse sostanziale giustifica l’esigenza di annullare interamente l’attuale cartella e procedere ad una nuova iscrizione a ruolo limitatamente alla parte di credito portato dai titoli non annullati giudizialmente; deve essere il giudice dell’impugnazione della cartella (in casi come quello che ne occupa) ad annullare solo parzialmente la plurimenzionata cartella;
- le annate sono anche compendiate ciascuna in una partita di ruolo diversa; pertanto, alcune partite di ruolo della cartella non sono state minimamente intaccate dall’annullamento giudiziale.
- la Suprema Corte di cassazione ha in più occasioni sancito che “Il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario” (cfr., inter alia, Cass. civ., n. 39660 del 2021);
- tale giurisprudenza, anche se riferita a processi tributari, deve valere a fortiori per il caso in esame giacché la possibilità per il giudice amministrativo di annullare parzialmente gli atti sottoposti al suo scrutinio è ormai indiscutibilmente ammessa, anche alla luce della nuova natura del giudizio amministrativo come giudizio anche sul rapporto, e non più solamente sull’atto;
- la pronuncia del Tar deve essere corretta nella parte in cui ha annullato interamente la cartella, laddove avrebbe dovuto annullarla solo in parte, limitatamente alla porzione di credito riferito agli atti a monte annullati giudizialmente (con conferma, pertanto, della restante porzione della pretesa creditoria).
2. Il motivo è fondato.
Come la Sezione ha già avuto modo di affermare (vedi, ex multis , la sentenza n. 2505/2024):
« La riconosciuta illegittimità solo parziale dell’intimazione impugnata deve ritenersi non legittimi l’annullamento integrale del provvedimento che, per la parte non incisa, mantiene la sua efficacia nella misura in cui, come nel caso di specie, la pretesa dell’amministrazione sia compendiata in diverse ed autonome partite di ruolo. Come, infatti, già affermato dalla giurisprudenza tributaria, enunciando un principio applicabile alla presente fattispecie (dovendosi riconoscere al giudice ammnistrativo, nella presente materia, la possibilità di annullamento parziale dell’atto impugnato), “il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi armonizzati)” (Cass. civ., Sez. trib., 29 settembre 2021, n. 39660). Ne consegue che, per la parte fatta salva dagli invocati annullamenti giurisdizionali, l’importo dovuto è esigibile trovando titolo negli originari atti presupposti non incisi. Ha quindi errato il primo giudice, che non ha considerato che le annate cui si riferisce la cartella di pagamento sono compendiate ciascuna in una partita di ruolo diversa; pertanto, alcune partite di ruolo non sono state minimamente intaccate dall’annullamento giudiziale ».
Non ha pregio sostenere che siffatto potere di annullamento parziale della cartella sia esercitabile solo da parte del giudice tributario e non dal giudice amministrativo. Per costante insegnamento interpretativo la possibilità per il giudice amministrativo di annullare parzialmente gli atti sottoposti al suo scrutinio è ammessa, alla luce della nuova natura del giudizio amministrativo come giudizio anche sul rapporto, e non più solamente sull’atto, con la conseguenza che il g.a. può modulare gli effetti dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, qualora ciò si renda necessario per una migliore tutela degli interessi fatti valere nel giudizio in confronto con quelli pubblici e privati coinvolti. Quindi, alla luce di tale costante orientamento interpretativo l’annullamento della cartella o intimazione deve essere parziale e limitata all’annata 2004/2005.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza nella parte in cui ha annullato la cartella con riferimento alle annate 1999 – 2000. Violazione del giudicato formatosi sulle relative imputazioni di prelievo ».
L’appellante sostiene che:
- la decisione di primo grado, annullando la cartella con riferimento alle annate 1999/2000, ha di fatto violato il giudicato formatosi sulle relative intimazioni di prelievo;
- l’azienda ricorrente dopo le rituali comunicazioni di fine campagna, ha puntualmente provveduto a ricorrere all’Autorità Giudiziaria, la quale ha emesso i seguenti provvedimenti: sentenza n. 1199/2014 del 30 gennaio 2014 con la quale il Tar per il Lazio, pronunciandosi sul ricorso R.G. n. 20632/2000 proposto dal produttore per l’annullamento delle comunicazioni AIMA (oggi AG) aventi ad oggetto la compensazione nazionale per la campagna 1999/00, lo ha accolto limitatamente ai motivi relativi all’imputazione degli interessi, respingendolo per il resto; tale pronuncia deve ritenersi passata in giudicato, poiché non appellata dal produttore nei termini di legge;
- l’esistenza di un giudicato sulle imputazioni di prelievo 1999/2000 rende ulteriormente illegittimo, in parte qua, l’annullamento della intimazione effettuato dai Giudici di primo grado per violazione del giudicato o, in ogni caso, per la definitività del prelievo che rende tardive tutte le censure proposte dall’azienda ricorrente in primo grado (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 5041 del 2021).
3.1 Parte appellata eccepisce l’inammissibilità del motivo perché: (i) il Tar non si è pronunciato nel merito della debenza o meno del prelievo 1999/00, per cui non c’è stata violazione di giudicato; (i) in primo grado AG si è costituita tardivamente e non ha rispettato l’ordine istruttorio impartito dal giudice senza eccepire l’esistenza di un giudicato; (iii) il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 511/2018, già richiamata in primo grado, ha annullato gli interessi per tutti i prelievi dal 1995/96 al 2001/02.
4. Il motivo è assorbito da quanto esposto in relazione all’accoglimento del primo motivo di appello: comunque l’annullamento degli atti impugnati non riguarda l’annata 1999/2000.
In ogni caso esso sarà analizzato funditus nel prosieguo del giudizio (vedi infra).
5. Per le ragioni esposte deve essere accolto il primo motivo di appello.
Non di meno, avendo parte appellata riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. (da p. 11 in poi della memoria di costituzione) i motivi del suo originario ricorso in primo grado, assorbiti dal Tar, tra i quali l’eccepita mancata notifica degli atti presupposti, deve essere disposta la prosecuzione del giudizio per la trattazione di tali censure, di non pronta ed immediata soluzione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sulla causa, accoglie il primo motivo di appello e per l’effetto, riforma la parte della sentenza di primo grado che ha dichiarato l’annullamento della cartella anche per l’annata 1999/2000.
Fissa, per la trattazione delle censure non esaminate dal Tar e riproposte dall’appellato, l’udienza pubblica del 9 ottobre 2025.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO